Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 luglio 2011.

Priimta 2011-07-21 · ECLI:EU:C:2011:498 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-325/09
Teismas
Court of Justice
Data
2011-07-21
ECLI
ECLI:EU:C:2011:498
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasD. ŠvábyTeisėjas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasG. ArestisTeisėjasJ. MalenovskýGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑325/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con decisione 4 agosto 2009, pervenuta in cancelleria il 12 agosto 2009, nella causa

Secretary of State for Work and Pensions

contro

Maria Dias,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. D. Šváby, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 dicembre 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

La direttiva 68/360

«1. Gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio [ai cittadini degli Stati medesimi e ai loro familiari cui si applica il regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2)], che siano in grado di esibire i documenti indicati al paragrafo 3.

a) il documento in forza del quale egli è entrato nel loro territorio;

b) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro; (…)».

«1. La carta di soggiorno:

a) deve essere valida per tutto il territorio dello Stato membro che l’ha rilasciata;

b) deve avere una validità di almeno cinque anni a decorrere dalla data del rilascio ed essere automaticamente rinnovabile.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), un permesso temporaneo di soggiorno è rilasciato anche al lavoratore stagionale occupato per una durata superiore a 3 mesi. La durata dell’impiego deve essere indicata nei documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b)».

«1. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato quando lo stato di disoccupazione dipende da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o ad infortunio, oppure quando trattasi di disoccupazione involontaria debitamente costatata dall’ufficio del lavoro competente.
«La presente carta di soggiorno è rilasciata in applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio delle Comunità europee del 15 ottobre 1968 e delle disposizioni prese in esecuzione della direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1968.

Conformemente al disposto del regolamento di cui sopra, il titolare di questa carta ha il diritto di accedere alle stesse condizioni dei lavoratori (...) alle attività salariali, nonché di esercitarle nel territorio (...)».

La direttiva 90/364/CEE

«Gli Stati membri accordano il diritto di soggiorno ai cittadini degli Stati membri che non beneficiano di questo diritto in virtù di altre disposizioni del diritto comunitario nonché ai loro familiari quali sono definiti nel paragrafo 2, a condizione che essi dispongano per sé e per i propri familiari di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti per evitare che essi diventino durante il soggiorno un onere per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante».
«1. Il diritto di soggiorno è constatato mediante il rilascio di un documento denominato “carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE”, la cui validità può essere limitata a cinque anni e che è rinnovabile. Tuttavia gli Stati membri, allorché lo ritengano necessario, possono esigere che la validità della carta sia riconfermata al termine dei primi due anni del soggiorno. Al familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, viene rilasciato un documento di soggiorno avente la medesima validità di quello rilasciato al cittadino da cui dipende.

Per il rilascio della carta di soggiorno o del documento di soggiorno, lo Stato membro può soltanto esigere dal richiedente di presentare una carta di identità o un passaporto in corso di validità e di fornire la prova che egli soddisfa alle condizioni previste dall’articolo 1.

(…).

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni della presente direttiva solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. (...)».

La direttiva 2004/38

«Un diritto di un soggiorno permanente per i cittadini dell’Unione che hanno scelto di trasferirsi a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante rafforzerebbe il senso di appartenenza alla cittadinanza dell’Unione e costituisce un essenziale elemento di promozione della coesione sociale, che è uno degli obiettivi fondamentali dell’Unione. Occorre quindi istituire un diritto di soggiorno permanente per tutti i cittadini dell’Unione ed i loro familiari che abbiano soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di cinque anni conformemente alle condizioni previste dalla presente direttiva e senza diventare oggetto di una misura di allontanamento».
«1. I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità.
«1. Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o

b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o

c) – di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale;

d) di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

a) l’interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;

c) l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi;

d) l’interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formaz ione seguito.

«1. Il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III.
«1. Gli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sono abrogati con effetto al 30 aprile 2006.

La normativa nazionale

La causa principale e le questioni pregiudiziali

«1) Nel caso in cui una cittadina comunitaria presente in uno Stato membro di cui non abbia la cittadinanza sia stata, prima della trasposizione della direttiva 2004/38/CE (...), titolare di un permesso di soggiorno rilasciato validamente ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva 68/360/CEE (...), ma sia stata disoccupata volontariamente per un certo tempo in corso di validità del permesso, non sia stata economicamente autosufficiente e non soddisfacesse i requisiti per il rilascio di un siffatto permesso, se tale persona abbia continuato ad essere per tale periodo, per il solo fatto di possedere il suddetto permesso, una persona che ha “soggiornato legalmente” nello Stato membro ospitante ai fini del successivo ottenimento di un diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38.

2) Se, qualora un soggiorno di cinque anni in via continuativa in qualità di lavoratore prima del 30 aprile 2006 [sul terrirorio dello Stato membro ospitante] non valga ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38(...), tale soggiorno in via continuativa in qualità di lavoratore determini un diritto di soggiorno permanente direttamente ai sensi dell’art. 18, n. 1, [CE] sulla base dell’esistenza di una lacuna nella direttiva». Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari in merito alla rilevanza della sentenza Lassal nella causa principale.

Sulle questioni pregiudiziali, come riformulate dalla Corte alla luce della sentenza Lassal

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’art. 16, nn. 1 e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che:

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