Sentenza della Corte (grande sezione) del 12 gennaio 2010.

Priimta 2010-01-12 · ECLI:EU:C:2010:3 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-229/08
Teismas
Court of Justice
Data
2010-01-12
ECLI
ECLI:EU:C:2010:3
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasK. LenaertsTeisėjasE. LevitsTeisėjas · pranešėjasP. LindhTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasP. KūrisTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasL. Bay LarsenGeneralinis advokatasY. BotKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

12 gennaio 2010 (*1)

«Direttiva 2000/78/CE — Art. 4, n. 1 — Divieto delle discriminazioni fondate sull’età — Disposizione nazionale che fissa a 30 anni l’età massima di assunzione di funzionari nell’ambito dell’impiego dei vigili del fuoco — Obiettivo perseguito — Nozione di requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa»

Nel procedimento C-229/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) con decisione 21 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Colin Wolf

contro

Stadt Frankfurt am Main,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente, dal sig. E. Levits, dalla sig.ra P. Lindh (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, P. Kūris, A. Borg Barthet, A. Ó Caoimh e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 luglio 2009,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 settembre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«(9)

L’occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale.

(…)

(…)

(…)

«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

(…)».

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».
«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

«Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. (…)».
«Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri [potevano] disporre se necessario di tre anni supplementari, a partire dal 2 dicembre 2003 ovvero complessivamente di sei anni al massimo, per attuare le disposizioni relative alle discriminazioni basate sull’età o sull’handicap. In tal caso essi [informavano] immediatamente la Commissione. (…)».

La normativa nazionale

La normativa del Land dell’Assia

«Articolo 194 — Pensionamento

(1) Gli agenti di polizia a tempo indeterminato sono collocati in pensione alla fine del mese in cui essi raggiungono i sessanta anni (limite d’età).

(2) Nell’interesse del servizio e su richiesta dell’agente di polizia, il pensionamento può essere posticipato oltre i sessanta anni compiuti, per una durata determinata non superiore ad un anno per volta, al massimo fino all’età di sessantadue anni compiuti. (…)

Articolo 197 — Status giuridico

(1) Le disposizioni degli artt. 187 e 192-194 si applicano per analogia ai funzionari in servizio nel corpo dei vigili del fuoco professionali. (…)».

La normativa federale

«Articolo 4 — Maturazione e calcolo della pensione

(1) La pensione è concessa solo a condizione che il funzionario

(…)

Articolo 14 — Importo della pensione

(1) La pensione è determinata in misura pari all’1,79375% per ogni anno di servizio rilevante ai fini della pensione (art. 5), sino a concorrenza di un massimo del 71,75%. (…)

(4) La pensione è determinata in misura pari ad almeno il 35% dello stipendio rilevante ai fini della pensione (art. 5). (…)».

«Art. 1 — Finalità della legge

La presente legge ha l’obiettivo di impedire o di eliminare qualsiasi svantaggio basato sulla razza o sull’origine etnica, sul sesso, sulla religione o sulle convinzioni personali, sull’handicap, sull’età o sull’identità sessuale.

(…)

Art. 3 — Definizioni

(1) Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’art. 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga (…) (…)

Art. 7 — Divieto di discriminazione

(1) I lavoratori non possono essere oggetto di discriminazione sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 (…)

(2) Le disposizioni che, negli accordi, violano il divieto di discriminazione ai sensi del n. 1 sono nulle. (…)

Art. 10 — Autorizzazione della disparità di trattamento fondata sull’età

Fatto salvo l’art. 8, una disparità di trattamento fondata sull’età è altresì autorizzata quando è oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima. I mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità devono essere appropriati e necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

(…)

(…)

Art. 15 — Risarcimento del danno

(1) In caso di violazione del divieto di discriminazione, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno causato, fatta salva l’ipotesi in cui esso non sia responsabile della violazione.

(2) Il lavoratore può chiedere un adeguato risarcimento pecuniario per danni non patrimoniali. In caso di mancata assunzione, il risarcimento del danno non può essere superiore a tre stipendi mensili se il lavoratore non sarebbe stato assunto a seguito di selezione non discriminatoria.

(3) Nell’ipotesi di applicazione di contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno solo in presenza di dolo o colpa grave. (…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se, per colmare i margini di valutazione discrezionale di cui all’art. 6, n. 1, della direttiva (…), il legislatore nazionale possieda in generale un ampio margine di valutazione discrezionale, o se questo margine sia limitato a quanto necessario, almeno quando si tratti della determinazione dell’età massima per l’assunzione riguardo ad un tempo minimo di servizio prima del pensionamento, conformemente all’art. 6, n. 1, secondo comma, lett. c), di detta direttiva.

Se costituisca una finalità legittima ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva (…) il fatto che un datore di lavoro, fissando un limite massimo all’età di assunzione, persegua il proprio interesse ad un servizio attivo più lungo possibile per i funzionari da assumere.

Se costituisca una finalità legittima ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva (…) il fatto di ridurre al massimo il numero complessivo di funzionari da assumere, prevedendo che l’età massima di assunzione sia la più bassa possibile, al fine di diminuire, per quanto possibile, il numero delle prestazioni individuali come la previdenza in caso di infortuni o malattia (sovvenzioni, anche per i familiari).

Se costituisca una finalità legittima ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva (…) il fatto che un datore di lavoro intenda applicare una determinata età massima di assunzione al fine di garantire “una configurazione equilibrata dell’età nelle diverse carriere”.

Se per la valutazione del pensionamento, conformemente all’art. 6, n. 1, secondo comma, lett. c), della direttiva (…), sia necessario applicare il limite di età stabilito dalla legge per il pensionamento con la collegata riscossione di una pensione, o se sia necessario basarsi sull’età media statistica del pensionamento di un determinato gruppo di lavoratori o di funzionari.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, la quale fissa a 30 anni l’età massima di assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.