Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 maggio 2009.

Priimta 2009-05-07 · ECLI:EU:C:2009:294 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-150/08
Teismas
Court of Justice
Data
2009-05-07
ECLI
ECLI:EU:C:2009:294
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. RosasTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjas · pranešėjasJ. KlučkaTeisėjasA. ArabadjievGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisR. Şereş
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

7 maggio 2009 (*1)

«Nomenclatura combinata — Voci doganali 2206 e 2208 — Bevanda fermentata contenente alcool distillato — Bevanda ottenuta inizialmente a partire da un frutto o da un prodotto naturale — Aggiunta di sostanze — Conseguenze — Perdita del sapore, dell’odore e dell’aspetto della bevanda originaria»

Nel procedimento C-150/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 21 marzo 2008, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Siebrand BV

contro

Staatssecretaris van Financiën,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka (relatore), e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 marzo 2009,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La NC

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

(…)».

«Rientrano, per esempio, in tali sottovoci, le bevande fermentate di cui alle note esplicative del SA, voce 2206, secondo comma, punti da 1 a 10».
«Rientrano in queste sottovoci, per esempio, le bevande che non sono il prodotto della fermentazione naturale del mosto di uva fresca, ma che vengono ottenute dal mosto di uva concentrato. Questo mosto è stabile e può essere conservato per essere utilizzato a mano a mano che è necessario.

Il processo di fermentazione è, in seguito, generalmente provocato mediante l’aggiunta di lieviti. Lo zucchero è, talvolta, aggiunto al mosto prima o durante la fermentazione. Il prodotto ottenuto secondo questo processo può essere, infine, edulcorato, alcolizzato o tagliato».

«Le acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione di questa sottovoce sono liquidi alcolici generalmente destinati al consumo umano e ottenuti:

Varie bevande contenenti alcole di distillazione sono descritte nelle note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punti da 1 a 17.

Va rilevato che le acquaviti non denaturate restano classificate nella presente sottovoce, anche se il loro titolo alcolometrico è uguale o superiore a 80% vol, a prescindere dal fatto che il prodotto possa essere bevuto direttamente o meno allo stato in cui si trova.

Sono escluse da questa sottovoce le bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione (voci 220300 a 220600)».

Il SA

«In questa voce sono comprese tutte le bevande fermentate diverse da quelle considerate dalle voci dal n. 22.03 al n. 22.05.

Vi si classificano in modo particolare:

(…)

Tutte queste bevande possono essere naturalmente spumanti oppure essere rese gassose artificialmente mediante aggiunta di anidride carbonica. L’aggiunta di alcole non ne fa variare la classificazione e lo stesso dicasi se siano state sottoposte ad una seconda fermentazione al fine di accrescerne il tenore alcolico[, sempreché conservino i caratteri dei prodotti classificati in tale voce].

Questa voce comprende ugualmente i miscugli di bevande non alcoliche e di bevande fermentate nonché i miscugli di bevande fermentate delle voci precedenti del capitolo 22, ad esempio, miscugli di limonata e di birra o di vino, miscugli di birra e di vino, aventi un titolo alcolometrico superiore a 0,5% vol.

(…)».

«Questa voce comprende, da una parte, e qualunque sia il loro grado alcolico:

«(…)

(…)

(…)

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se una bevanda contenente una determinata percentuale di alcool distillato, ma che per il resto soddisfa la descrizione di cui alla voce 2206 della [NC], possa essere classificata in tale voce nel caso in cui si tratti di una bevanda fermentata che, per l’aggiunta di acqua e di determinate sostanze, abbia perso il sapore, l’odore e/o l’aspetto di una bevanda prodotta a partire da un determinato frutto o prodotto naturale;

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Bevande a base di alcool fermentato, corrispondenti originariamente alla voce 2206 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione di cui al regolamento (CEE) della Commissione , n. 2587, alle quali sia stata aggiunta una certa percentuale di alcool distillato, di acqua, di sciroppo di zucchero, di aromi, di coloranti e, per talune di esse, una base di panna, che hanno fatto loro perdere il sapore, l’odore e/o l’aspetto di una bevanda ottenuta a partire da un determinato frutto o prodotto naturale, non rientrano nella voce 2206 della nomenclatura combinata, bensì nella voce 2208 di questa.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’olandese

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