Sentenza della Corte (grande sezione) del 24 maggio 2011.

Priimta 2011-05-24 · ECLI:EU:C:2011:338 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-53/08
Teismas
Court of Justice
Data
2011-05-24
ECLI
ECLI:EU:C:2011:338
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasK. LenaertsTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjas · pranešėjasA. ArabadjievTeisėjasJ.‑J. KaselTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. JuhászTeisėjasG. ArestisTeisėjasM. IlešičTeisėjasC. ToaderTeisėjasM. SafjanGeneralinis advokatasP. Cruz VillalónKanclerisM.-A. Gaudissart
Vyriausybės atstovasDeividas KriaučiūnasVyriausybės atstovasE. Matulionytė
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑53/08,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 12 febbraio 2008,

Commissione europea, rappresentata dai sigg. G. Braun e H. Støvlbæk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra S. Behzadi-Spencer, in qualità di agente,

interveniente,

contro

Repubblica d’Austria, rappresentata dai sigg. E. Riedl, M. Aufner e G. Holley, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Repubblica ceca, rappresentata dal sig. M. Smolek, in qualità di agente,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti,

Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e B. Messmer, in qualità di agenti,

Repubblica di Lettonia, rappresentata dalle sig.re L. Ostrovska, K. Drēviņa e J. Barbale, in qualità di agenti,

Repubblica di Lituania, rappresentata dal sig. D. Kriaučiūnas e dalla sig.ra E. Matulionytė, in qualità di agenti,

Repubblica di Ungheria, rappresentata dalle sig.re R. Somssich e K. Veres, nonché dal sig. M. Fehér, in qualità di agenti,

Repubblica di Polonia, rappresentata dai sigg. M. Dowgielewicz e C. Herma, nonché dalla sig.ra D. Lutostańska, in qualità di agenti,

Repubblica di Slovenia, rappresentata dalle sig.re V. Klemenc e Ž. Cilenšek Bončina, in qualità di agenti,

Repubblica slovacca, rappresentata dal sig. J. Čorba, in qualità di agente,

intervenienti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore) e J.‑J. Kasel, presidenti di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis, M. Ilešič, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 aprile 2010,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 settembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante.

La presente direttiva non si applica alle professioni contemplate da una direttiva specifica che istituisca fra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei diplomi».

«Per la libertà di stabilimento, mantenendo principi e garanzie su cui si fondano i vari regimi di riconoscimento in vigore, è opportuno migliorar[e] le norme di tali regimi alla luce dell’esperienza. Inoltre le pertinenti direttive sono state modificate più volte e le loro disposizioni dovrebbero essere riorganizzate e razionalizzate, uniformando i principi applicabili. È pertanto opportuno sostituire [la direttiva 89/48]».
«Il meccanismo di riconoscimento stabilito [dalla direttiva 89/48] rimane immutato (…)».

La normativa nazionale

L’organizzazione generale della professione di notaio

Le attività notarili

Il procedimento precontenzioso

Sul ricorso

La prima censura

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla seconda censura

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1) Imponendo un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 43 CE.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Commissione europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.

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