Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 18 marzo 2008.

Priimta 2008-03-18 · ECLI:EU:T:2008:80 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Teismas
General Court
Data
2008-03-18
ECLI
ECLI:EU:T:2008:80
Originalas
EUR-Lex ↗
Santrauka
Rengiama…

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

18 marzo 2008 (*1)

Nella causa T-411/07 R,

Aer Lingus Group plc, con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata dal sig. A. Burnside, solicitor, e dagli avv.ti B. van de Walle de Ghelcke e T. Snels,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. X. Lewis, E. Gippini Fournier e S. Noë, in qualità di agenti,

resistente,

sostenuta da:

Ryanair Holdings plc, con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata dal sig. J. Swift, QC, dai sigg. V. Power, A. McCarthy e D.W. Hull, solicitors, e dall’avv. G.M. Berrisch,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda diretta a ottenere, in primo luogo, la condanna della Commissione ad adottare talune misure relative alla partecipazione azionaria della Ryanair Holdings plc nella richiedente, in secondo luogo, in subordine, una condanna di effetto analogo della Commissione o della Ryanair Holdings plc e, in terzo luogo, la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 11 ottobre 2007 C(2007) 4600 def., con cui è stata respinta la domanda della richiedente di avviare un procedimento a norma dell’art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ( GU L 24, pag. 1 ), nonché l’adozione di misure provvisorie ai sensi dell’art. 8, n. 5, del medesimo regolamento,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Contesto normativo

«1. Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito:

(…)».

«(…)

la Commissione può:

Nei casi rientranti nel primo comma, lettera a), le misure di cui al primo comma possono essere imposte in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta.

Fatti

La decisione impugnata

Procedimento

Conclusioni delle parti

In diritto

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

Valutazione del giudice del procedimento sommario

Nel merito

Sul fumus boni iuris

Sull’urgenza

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

Lussemburgo, 18 marzo 2008

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

M. Jaeger

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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