Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2009.

Priimta 2009-02-12 · ECLI:EU:C:2009:83 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-339/07
Teismas
Court of Justice
Data
2009-02-12
ECLI
ECLI:EU:C:2009:83
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasP. JannTeisėjasA. TizzanoTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasE. LevitsTeisėjasJ.-J. KaselGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 febbraio 2009 (*1)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedura d’insolvenza — Giurisdizione competente»

Nel procedimento C-339/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 21 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il 20 luglio 2007, nella causa

Christopher Seagon, che agisce in qualità di curatore fallimentare della Frick Teppichboden Supermärkte GmbH,

contro

Deko Marty Belgium NV,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell'11 settembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 ottobre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

«Per il buon funzionamento del mercato interno è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci. L'adozione del presente regolamento è necessaria al raggiungimento di tale obiettivo che rientra nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del Trattato [CE]».
«Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l'apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse. Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch’esse tale principio».
«Allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento di diritto comunitario vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri».
«Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria».
«La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell'articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta.

Tale disposizione si applica anche quando il debitore, per la sua qualità, non può essere assoggettato a una procedura di insolvenza negli altri Stati membri».

«Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, nonché il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità (…)

La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice».

«Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

(…)

Causa principale e questione pregiudiziale

«1)

Se, ai sensi del regolamento [n. 1346/2000], i giudici degli Stati membri nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza relativa al patrimonio del debitore siano competenti a livello internazionale a pronunciarsi su un’azione revocatoria contro un convenuto la cui sede statutaria è situata in un altro Stato membro.

Se l'azione revocatoria rientri nell'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento [n. 44/2001]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata sono competenti a statuire su un’azione revocatoria fondata sull'insolvenza e diretta contro il convenuto avente la sua sede statutaria in un altro Stato membro.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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