Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 aprile 2009.

Priimta 2009-04-23 · ECLI:EU:C:2009:244 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-261/07
Teismas
Court of Justice
Data
2009-04-23
ECLI
ECLI:EU:C:2009:244
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasP. JannTeisėjas · pranešėjasA. TizzanoTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasE. LevitsTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

23 aprile 2009 (*1)

«Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Normativa nazionale che vieta le offerte congiunte ai consumatori»

Nei procedimenti riuniti C-261/07 e C-299/07,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgio), con decisioni 24 maggio e 21 giugno 2007, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 1 o e il 27 giugno 2007, nella causa

VTB-VAB NV (C-261/07)

contro

Total Belgium NV,

e

Galatea BVBA (C-299/07)

contro

Sanoma Magazines Belgium

NV ,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 ottobre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«(5)

(…) gli ostacoli alla libera circolazione di servizi e di merci transfrontaliera o alla libertà di stabilimento (…) dovrebbero essere eliminati. Ciò è possibile solo introducendo a livello comunitario norme uniformi che prevedono un elevato livello di protezione dei consumatori e chiarendo alcuni concetti giuridici, nella misura necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno e per soddisfare il requisito della certezza del diritto.

«La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori».
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

(…)».

«La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali [delle imprese nei confronti dei consumatori], come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto».
«Gli Stati membri non limitano la libertà di prestazione dei servizi né la libera circolazione delle merci per ragioni afferenti al settore armonizzato dalla presente direttiva».
«1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

e

o

«1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l’informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

e

«1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
«È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso».
«Nel determinare se una pratica commerciale comporti molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
«Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 giugno 2007. (…)

Essi applicano tali disposizioni entro il 12 dicembre 2007. (…)».

La normativa nazionale

«Ai sensi del presente articolo per operazione commerciale congiunta si intende l’acquisto, a titolo oneroso o gratuito, di prodotti, di servizi, di qualsiasi altro vantaggio, o di titoli che consentano di conseguire gli stessi, abbinato all’acquisto di altri prodotti o di altri servizi, anche se identici.

A parte le deroghe qui di seguito previste, i venditori non possono offrire ai consumatori operazioni commerciali congiunte. Sono parimenti vietate le operazioni commerciali congiunte offerte ai consumatori da più venditori che agiscono con unità d’intenti».

«Possono essere offerti congiuntamente ad un prezzo unitario complessivo:

Il Re può, su proposta dei Ministri competenti e del Ministro delle Finanze, indicare i servizi offerti nel settore finanziario che costituiscono un insieme unitario;

«Possono essere offerti a titolo gratuito, congiuntamente ad un prodotto o ad un servizio principale:
«È inoltre consentito offrire a titolo gratuito, congiuntamente ad un prodotto o ad un servizio principale:

I titoli devono menzionare il limite eventuale della loro validità, al pari delle modalità dell’offerta.

Quando il venditore interrompe l’offerta, il consumatore deve beneficiare del vantaggio offerto in percentuale degli acquisti precedentemente effettuati».

Cause principali e questioni pregiudiziali

Causa C-261/07

«Se la direttiva (…) osti ad una disposizione nazionale, come l’art. 54 della legge [del 1991] che — ad eccezione dei casi tassativamente elencati nella legge — vieta ogni offerta congiunta di un venditore ad un consumatore, compresa l’offerta con la quale un prodotto, che il consumatore deve acquistare, viene abbinata ad un servizio gratuito, il cui godimento è collegato all’acquisto del prodotto, senza riguardo alle circostanze della fattispecie, in particolare nonostante l’influenza che l’offerta concreta può avere sul consumatore medio, e malgrado la questione se, nelle circostanze del caso di specie, tale offerta possa essere considerata in contrasto con gli obblighi di diligenza professionale o con gli usi di lealtà commerciale».

Causa C-299/07

«Se l’art. 49 CE sulla libera prestazione dei servizi, nonché la direttiva (…) ostino ad una disposizione nazionale, come l’art. 54 della legge [del 1991] che — ad eccezione dei casi tassativamente elencati nella legge — vieta ogni offerta congiunta di un venditore ad un consumatore, in virtù della quale l’acquisto, a titolo oneroso o gratuito, di prodotti, di servizi, di qualsiasi altro vantaggio, o di titoli che consentano di conseguire gli stessi, è abbinato all’acquisto di altri prodotti o servizi, anche identici, senza riguardo alle circostanze della fattispecie, in particolare nonostante l’influenza che l’offerta concreta può avere sul consumatore medio, e malgrado la questione se, nelle circostanze del caso di specie, tale offerta possa essere considerata in contrasto con gli obblighi di diligenza professionale o con gli usi di lealtà commerciale».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità della domanda di decisione pregiudiziale nella causa C-261/07

Nel merito

Osservazioni presentate alla Corte

Soluzione della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») va interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto delle cause principali, che, salvo talune eccezioni e senza tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie, vieta qualsiasi offerta congiunta del venditore al consumatore.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’olandese.

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