Inadempimento di uno Stato – Mancata esecuzione dell’art. 2 della decisione della Commissione 26 settembre 2006 [caso COMP/M. 4197 – E.ON/Endesa – C(2006) 4279 def.] e dell’art. 1 della decisione della Commissione 20 dicembre 2006 (caso COMP/M. 4197 – E.ON/Endesa – C(2006) 7039 def.)
Dispositivo
Dispositivo
1) Non avendo soppresso:
le condizioni nn. 1‑6, 8 e 17 imposte dalla decisione della Commissione nazionale per l’energia, dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall’art. 1 della decisione della Commissione 26 settembre 2006 [caso COMP/M.4197 – E.ON/Endesa – C(2006) 4279 def.], e
le condizioni modificate nn. 1, 10, 11 e 15, imposte dalla decisione del Ministro dell’Industria, del Turismo e del Commercio, dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall’art. 1 della decisione della Commissione 20 dicembre 2006 [caso COMP/M.4197 – E.ON/Endesa – C(2006) 7039 def.], entro i termini stabiliti, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 2 di entrambe tali decisioni.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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