Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 ottobre 2008.

Priimta 2008-10-16 · ECLI:EU:C:2008:565 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-452/06
Teismas
Court of Justice
Data
2008-10-16
ECLI
ECLI:EU:C:2008:565
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasP. JannTeisėjasM. IlešičTeisėjasA. TizzanoTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasE. LevitsGeneralinis advokatasY. BotKanclerisJ. Swedenborg
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 ottobre 2008 (*1)

«Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano — Autorizzazione all’immissione in commercio — Medicinali essenzialmente analoghi — Procedura abbreviata — Procedura di mutuo riconoscimento — Motivi di rifiuto — Responsabilità di uno Stato membro — Violazione qualificata del diritto comunitario»

Nel procedimento C-452/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con decisione 3 novembre 2006, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2006, nella causa

The Queen, su istanza di:

Synthon BV,

contro

Licensing Authority of the Department of Health,

con l’intervento di:

SmithKline Beecham plc,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Tizzano (relatore), A. Borg Barthet e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 ottobre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«1. Nessun medicinale può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza un’autorizzazione all’immissione in commercio delle autorità competenti di detto Stato membro [in prosieguo: lo «Stato membro interessato»], rilasciata a norma della presente direttiva oppure senza un’autorizzazione a norma del regolamento (CEE) n. 2309/93 [del Consiglio 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l’autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un’agenzia europea di valutazione dei medicinali ( GU L 214, pag. 1 )].

(…)».

«1. La domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale non soggetto ad una procedura istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 viene presentata all’autorità competente dello Stato membro interessato.

(…)

(…)

(…)».

«1. In deroga all’articolo 8, paragrafo 3, lettera i), e salva la normativa relativa alla tutela della proprietà industriale e commerciale:

(…)

«(…)

(…)

«1. Quando uno Stato membro ritenga che vi siano fondati motivi di presumere che l’autorizzazione del medicinale interessato presenti un rischio per la sanità pubblica, esso ne informa immediatamente il richiedente, lo Stato membro di riferimento, gli altri Stati membri interessati alla domanda e l’[Agenzia europea di valutazione dei medicinali]. Lo Stato membro fornisce una motivazione approfondita della propria posizione ed indica i provvedimenti idonei a correggere le insufficienze della domanda.

La normativa nazionale

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Nell’ipotesi in cui:

Sulla prima questione

Sulla seconda e terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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