Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 aprile 2008.

Priimta 2008-04-10 · ECLI:EU:C:2008:213 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-393/06
Teismas
Court of Justice
Data
2008-04-10
ECLI
ECLI:EU:C:2008:213
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasG. ArestisTeisėjas · pranešėjasE. JuhászTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasT. von DanwitzGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

10 aprile 2008 (*1)

«Appalti pubblici — Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE — Ente aggiudicatore che svolge attività rientranti in parte nel campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE e in parte in quello della direttiva 2004/18/CE — Organismo di diritto pubblico — Amministrazione aggiudicatrice»

Nel procedimento C-393/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Austria) con decisione 17 agosto 2006, pervenuta in cancelleria il 22 settembre 2006, nella causa

Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH

contro

Fernwärme Wien GmbH,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. G. Arestis, E. Juhász (relatore), J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’11 ottobre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Il quadro giuridico

La normativa comunitaria

«(…) qualsiasi organismo:

«“imprese pubbliche”: le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione».
«La presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori:
«Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:
«1. Ad un appalto destinato all’esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.

Tuttavia la scelta tra l’aggiudicazione di un unico appalto e l’aggiudicazione di più appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere detto appalto dall’ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, della direttiva 2004/18/CE.

(…)».

«La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall’esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 3 a 7, o per l’esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno della Comunità».
«1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un’attività di cui agli articoli da 3 a 7 non sono soggetti alla presente direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

(…)».

«La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di cui alla direttiva 2004/17/CE che le amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della medesima aggiudicano per tali attività.

(…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se la direttiva (…) 2004/17/CE (…) debba essere interpretata nel senso che un ente aggiudicatore, che svolga un’attività nei settori indicati all’art. 3 (…), rientra nell’ambito di applicazione della stessa, anche in relazione ad un’attività collaterale esercitata in un contesto concorrenziale.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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