Sentenza della Corte (grande sezione) del 17 luglio 2008.

Priimta 2008-07-17 · ECLI:EU:C:2008:415 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-303/06
Teismas
Court of Justice
Data
2008-07-17
ECLI
ECLI:EU:C:2008:415
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasA. TizzanoTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. KlučkaTeisėjas · pranešėjasA. ÓcaoimhTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasM. Poiares MaduroKanclerisL. Hewlett
Vyriausybės atstovasDeividas Kriaučiūnas
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 luglio 2008 (*1)

«Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Artt. 1, 2, nn. 1, 2, lett. a), e 3, nonché 3, n. 1, lett. c) — Discriminazione diretta fondata sulla disabilità — Molestie motivate dalla disabilità — Licenziamento di un lavoratore che non sia esso stesso disabile, ma con un figlio disabile — Inclusione — Onere della prova»

Nel procedimento C-303/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Employment Tribunal, London South (Regno Unito) con decisione 6 luglio 2006, pervenuta in cancelleria il 10 luglio 2006, nella causa

S. Coleman

contro

Attridge Law,

Steve Law,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e A. Tizzano, presidenti di sezione, dai sigg. M. Ilešič, J. Klučka, A. Ó Caoimh (relatore), T. von Danwitz e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 ottobre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 gennaio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«(6)

La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l’importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la necessità di intraprendere azioni appropriate per l’integrazione sociale ed economica degli anziani e dei disabili.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

(…)».

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

(…)

(…)».

«Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. (…)».
«1. Allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1.
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.
«Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono disporre se necessario di tre anni supplementari, a partire dal 2 dicembre 2003 ovvero complessivamente di sei anni al massimo, per attuare le disposizioni relative alle discriminazioni basate sull’età o sull’handicap. In tal caso essi informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale periodo supplementare presentano ogni anno una relazione alla Commissione sulle misure adottate per combattere le discriminazioni basate sull’età e sull’handicap e sui progressi realizzati in vista dell’attuazione della direttiva. La Commissione presenta ogni anno una relazione al Consiglio».

La normativa nazionale

«(…) una persona esercita una discriminazione nei confronti di un disabile qualora essa:
«Una persona esercita una discriminazione diretta nei confronti di una persona disabile se, a causa della disabilità di cui quest’ultima soffre, le riserva un trattamento meno favorevole rispetto a quello che essa applica o applicherebbe a una persona che non presenti tale particolare disabilità e le cui caratteristiche rilevanti, comprese le capacità, siano le stesse della persona disabile o non ne differiscono sensibilmente».
«1) (…) una persona esercita molestie nei confronti di una persona disabile se, per un motivo connesso alla disabilità di cui quest’ultima soffre, adotta un comportamento indesiderabile avente lo scopo o l’effetto:

2) Si presume che un comportamento abbia l’effetto indicato al n. 1, lett. a) o b), se, considerate tutte le circostanze, in particolare ciò che è percepito dalla persona disabile, debba ragionevolmente ritenersi che abbia tale effetto».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se, nell’ambito del divieto di discriminazione fondata sulla disabilità, la direttiva [2000/78] tuteli contro la discriminazione diretta e contro le molestie soltanto persone esse stesse disabili.

Sulla ricevibilità

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima parte della prima questione, nonché sulle questioni seconda e terza

Sulla seconda parte della prima questione nonché sulla quarta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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