Sentenza della Corte (grande sezione) dell'11 dicembre 2007.

Priimta 2007-12-11 · ECLI:EU:C:2007:773 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-161/06
Teismas
Court of Justice
Data
2007-12-11
ECLI
ECLI:EU:C:2007:773
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasA. TizzanoTeisėjasR. SchintgenTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasK. SchiemannTeisėjasP. LindhTeisėjas · pranešėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasA. ArabadjievGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisJ. Swedenborg
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑161/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Krajský soud v Ostravě (Repubblica ceca) con decisione 10 marzo 2006, pervenuta in cancelleria il 24 marzo 2006, nella causa tra

Skoma‑Lux sro

e

Celní ředitelství Olomouc,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, A. Tizzano, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. J.-C. Bonichot (relatore), T. von Danwitz e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 giugno 2007,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

L’Atto relativo alle condizioni di adesione

«Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».
«I testi degli atti delle istituzioni, e della Banca centrale europea, adottati anteriormente all’adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle undici lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione».

Il regolamento n. 1

«la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese».
«I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle venti lingue ufficiali».
«La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata nelle venti lingue ufficiali».
«Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l’uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato».
«Fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni repressive, la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, conformemente alle disposizioni vigenti, per quanto riguarda:

La normativa nazionale

«Viola le disposizioni doganali chi ottenga lo svincolo delle merci sulla base di documenti falsi, modificati o contraffatti, ovvero di dati non corretti o non veridici».

Causa principale e questioni pregiudiziali

1) Se l’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione (...), sulla cui base la Repubblica ceca è diventata Stato membro dell’Unione europea dal 1° maggio 2004, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può far valere nei confronti di un singolo un regolamento che al momento dell’applicazione non sia stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua ufficiale del detto Stato membro.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’inapplicabilità al singolo del regolamento di cui si tratta rappresenti un problema di interpretazione o un problema di validità del diritto comunitario ai sensi dell’art. 234 CE (...).

3) Qualora la Corte di giustizia dichiari che la questione pregiudiziale proposta riguarda la validità di un atto comunitario nel senso della sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost (Racc. pag. 4199), se il regolamento n. 2454/93 sia invalido in relazione alla ricorrente e alla sua controversia con le autorità doganali della Repubblica ceca a causa della mancata regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Osservazioni presentate alla Corte

Risposta della Corte

Sulla seconda questione

Osservazioni presentate alla Corte

Risposta della Corte

Sulla terza questione

Sulla domanda di limitazione nel tempo degli effetti della presente sentenza

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea osta a che gli obblighi contenuti in una normativa comunitaria che non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua di un nuovo Stato membro, allorquando quest’ultima è una lingua ufficiale dell’Unione europea, possano essere imposti ai singoli in tale Stato, anche nel caso in cui tali soggetti avrebbero potuto prendere conoscenza della normativa suddetta con altri mezzi.

2) Nel giudicare che un regolamento comunitario, che non è stato pubblicato nella lingua di uno Stato membro, è inopponibile ai singoli in tale Stato, la Corte procede ad un’interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell’art. 234 CE.

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