Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 giugno 2007.

Priimta 2007-06-21 · ECLI:EU:C:2007:370 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-158/06
Teismas
Court of Justice
Data
2007-06-21
ECLI
ECLI:EU:C:2007:370
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasR. SchintgenTeisėjasA. TizzanoTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasE. LevitsTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasJ. MazákKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑158/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con ordinanza 16 marzo 2006, pervenuta in cancelleria il 23 marzo 2006, nella causa tra

Stichting ROM-projecten

e

Staatssecretaris van Economische Zaken,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. R. Schintgen, presidente della Quinta Sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore) ed E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° febbraio 2007,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

« Articolo 1

È approvato il programma operativo PMI Paesi Bassi, previsto per il periodo tra il 30 novembre 1994 e il 31 dicembre 1999 e descritto negli allegati, che comporta un insieme coerente di misure pluriennali nell’ambito dell’iniziativa comunitaria PMI, a vantaggio delle zone idonee ai sensi degli obiettivi 1 e 2 nei Paesi Bassi.

(…)

Articolo 6

Il contributo comunitario riguarda le spese connesse alle operazioni coperte da tale programma che avranno formato oggetto, nello Stato membro interessato, di disposizioni normative obbligatorie e per le quali saranno stati specificamente impegnati, entro il 31 dicembre 1999, gli strumenti finanziari necessari. La data limite per la presa in considerazione delle spese per tali azioni è fissata al 31 dicembre 2001.

(…)

Articolo 9

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione».

Controversia principale e questioni pregiudiziali

«1) Se l’art. 6 della decisione [di concessione] sia una disposizione incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere direttamente applicata nell’ordinamento giuridico nazionale.

2) Per l’ipotesi in cui la prima questione sia risolta in senso affermativo: Se l’art. 249 CE debba essere interpretato nel senso che l’art. 6 della decisione menzionata impone direttamente ad un singolo, in quanto beneficiario finale, di adottare, al più tardi entro il 31 dicembre 1999, i provvedimenti giuridicamente vincolanti e di impegnare specificamente i mezzi finanziari necessari.

3) Per l’ipotesi in cui la seconda questione sia risolta in senso affermativo: [Se l’obbligo da parte degli Stati membri di adottare le misure necessarie per recuperare i fondi persi in seguito ad un’irregolarità], considerato alla luce dei principi di diritto comunitario, lasci agli Stati membri un margine discrezionale per rinunciare ad esigere il rimborso per violazione di una prescrizione, quando il beneficiario della sovvenzione non era a conoscenza della detta prescrizione e la mancata conoscenza della stessa non può essergli imputata».

Sulle questioni pregiudiziali

Considerazioni preliminari

«Qualora i requisiti per la concessione di un contributo finanziario accordato dalla Comunità a uno Stato membro siano enunciati nella decisione di concessione, ma non siano stati pubblicati, né comunicati da tale Stato membro al beneficiario finale del contributo, se il diritto comunitario osti a che venga applicato il principio di certezza del diritto al fine di escludere il rimborso, da parte del detto beneficiario, degli importi indebitamente versati».

Sulla terza questione

Osservazioni presentate alla Corte

Soluzione della Corte

Sulla prima e sulla seconda questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Qualora i requisiti per la concessione di un contributo finanziario accordato dalla Comunità a uno Stato membro siano enunciati nella decisione di concessione, ma non siano stati pubblicati, né comunicati da tale Stato membro al beneficiario finale del contributo, il diritto comunitario non osta a che venga applicato il principio di certezza del diritto al fine di escludere il rimborso da parte del detto beneficiario degli importi indebitamente versati, a condizione che sia provata la buona fede di tale beneficiario. In tal caso lo Stato membro interessato può essere considerato finanziariamente responsabile degli importi non recuperati al fine di rendere effettivo il diritto della Comunità ad ottenere la restituzione dell’importo del contributo.

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