Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2007.

Priimta 2007-10-04 · ECLI:EU:C:2007:575 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-429/05
Teismas
Court of Justice
Data
2007-10-04
ECLI
ECLI:EU:C:2007:575
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasP. JannTeisėjasA. TizzanoTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. IlešičTeisėjasE. LevitsGeneralinis advokatasP. MengozziKanclerisM.-A. Gaudissart
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑429/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal d’instance de Saintes (Francia) con decisione 16 novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 2 dicembre 2005, nella causa

Max Rampion ,

Marie-Jeanne Godard Rampion

contro

Franfinance SA ,

K par K SAS ,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 febbraio 2007,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Normativa comunitaria

«1. Gli Stati membri provvedono affinché l’esistenza di un contratto di credito non pregiudichi in alcun modo i diritti del consumatore nei confronti del fornitore di beni o di servizi acquisiti in base a tale contratto qualora i beni o servizi non siano forniti o non siano comunque conformi al contratto di fornitura.

2. Quando:

a) per l’acquisto di beni o la fornitura di servizi il consumatore conclude un contratto di credito con una persona diversa dal fornitore, e

b) tra il creditore e il fornitore dei beni o dei servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore per l’acquisto di merci o di servizi di tale fornitore, e

c) il consumatore di cui alla lettera a) ottiene il credito in conformità al precedente accordo, e

d) i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non sono forniti o sono forniti soltanto in parte, o non sono conformi al relativo contratto di fornitura,

e) il consumatore ha proceduto contro il fornitore, ma non ha ottenuto la soddisfazione cui aveva diritto, il consumatore ha il diritto di procedere contro il creditore.

Gli Stati membri stabiliranno entro quali limiti e a quali condizioni il diritto è esercitabile.

«1. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di credito non deroghino, a detrimento del consumatore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.

Diritto interno

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se gli artt. 11 e 14 della direttiva (…) 87/102/CEE vadano interpretati nel senso che consentono al giudice di applicare le norme sull’interdipendenza tra il contratto di credito ed il contratto di fornitura di beni o di servizi, finanziato grazie a tale credito, quando il contratto di credito non menziona il bene il cui acquisto è finanziato o è stato concluso nella forma di apertura di credito senza menzione del bene finanziato.

2) Se la direttiva (…) 87/102/CEE abbia una finalità più ampia della mera tutela del consumatore, che si estenda all’organizzazione del mercato consentendo al giudice di applicare d’ufficio le disposizioni che ne derivano». Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla ricevibilità

Sul merito

Sul diritto di procedere contro il creditore previsto dall’art. 11, n. 2, della direttiva 87/102

Sulla seconda questione

Sulla ricevibilità

Sul merito

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Gli artt. 11 e 14 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE, devono essere interpretati nel senso che ostano a che il diritto del consumatore di procedere contro il creditore, previsto dall’art. 11, n. 2, della direttiva medesima, come modificata, sia subordinato alla condizione che la previa offerta di credito rechi menzione del bene o della prestazione di servizi finanziati.

2) La direttiva 87/102, come modificata dalla direttiva 98/7, dev’essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale di applicare d’ufficio le disposizioni che traspongono nel diritto interno il suo art. 11, n. 2.

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