Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 gennaio 2007.

Priimta 2007-01-25 · ECLI:EU:C:2007:56 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-278/05
Teismas
Court of Justice
Data
2007-01-25
ECLI
ECLI:EU:C:2007:56
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC.W.A. TimmermansTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ. MakarczykTeisėjas · pranešėjasL. Bay LarsenTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑278/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con decisione 22 giugno 2005, pervenuta in cancelleria il 6 luglio 2005, nella causa

Carol Marilyn Robins e altri

contro

Secretary of State for Work and Pensions,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J. Klučka, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Makarczyk e L. Bay Larsen (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° giugno 2006,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1».
«1. Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza:

a) quando è stata chiesta l’apertura di un procedimento, previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro interessato, che riguarda il patrimonio del datore di lavoro ed è volto a soddisfare collettivamente i creditori di quest’ultimo e che permette di prendere in considerazione i diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e

b) quando l’autorità competente in virtù di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative:

La normativa nazionale

La garanzia dei contributi ai regimi pensionistici

Il Pensions Compensation Board e il Fraud Compensation Scheme

Il riscatto dei diritti nel regime pensionistico generale

Un trust indipendente per le risorse finanziarie del regime

Il «Minimum Funding Requirement» (MFR) e i crediti nei confronti del datore di lavoro

Procedimento principale

«1) Se l’art. 8 della [direttiva] debba essere interpretato nel senso che esso obbliga gli Stati membri ad assicurare con tutti i mezzi necessari di finanziare integralmente essi medesimi i diritti acquisiti dai lavoratori subordinati a titolo di regimi di previdenza complementare, professionali o interprofessionali, basati sull’ultima retribuzione, qualora il datore di lavoro privato diventi insolvente e le risorse finanziarie di tali regimi siano insufficienti a finanziare le dette prestazioni.

2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1), se i requisiti di cui all’art. 8 siano adeguatamente attuati da una legislazione come quella prima descritta, in vigore nel Regno Unito.

3) Nel caso in cui le disposizioni legislative del Regno Unito non siano conformi all’art. 8, quale criterio debba applicare il giudice nazionale per stabilire se la violazione del diritto comunitario sia sufficientemente qualificata da far sorgere un obbligo di risarcimento. In particolare, se il mero inadempimento basti a integrare una violazione sufficientemente caratterizzata o se debba esserci stato anche un grave e manifesto eccesso di potere legislativo da parte dello Stato membro oppure ancora se debbano essere applicati altri criteri e, se sì, quali».

Sulla prima questione

Osservazioni presentate alla Corte

Risposta della Corte

Sulla seconda questione

Osservazioni presentate alla Corte

Risposta della Corte

Sulla terza questione

Osservazioni presentate alla Corte

Risposta della Corte

Sulla richiesta di limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’art. 8 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in caso di insolvenza del datore di lavoro e di insufficienza delle risorse dei regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, il finanziamento dei diritti alle prestazioni di vecchiaia maturati non deve essere obbligatoriamente assicurato dagli Stati membri medesimi, né essere integrale.

2) L’art. 8 della direttiva 80/987 osta a un sistema di tutela come quello oggetto del procedimento principale.

3) In caso di attuazione non corretta dell’art. 8 della direttiva 80/987, la responsabilità dello Stato membro interessato è subordinata alla constatazione di una violazione grave e manifesta, da parte dello stesso, dei limiti posti al suo potere discrezionale.

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