Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 dicembre 2005.

Priimta 2005-12-08 · ECLI:EU:C:2005:754 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-445/04
Teismas
Court of Justice
Data
2005-12-08
ECLI
ECLI:EU:C:2005:754
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasK. LenaertsTeisėjas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasE. LevitsGeneralinis advokatasA. TizzanoKanclerisH. von Holstein
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-445/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) con decisione 13 ottobre 2004, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2004, nella causa tra

Possehl Erzkontor GmbH

e

Hauptzollamt Duisburg ,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai sigg. K. Lenaerts, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 settembre 2005,

considerate le osservazioni scritte presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«Questa sottovoce comprende in particolare:

1. (…)

«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

2. (...)

b) Qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o [a] una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione».

La causa principale e le questioni pregiudiziali

«Se la magnesia fusa elettricamente del tipo descritto in modo più circostanziato nell’ordinanza, ottenuta per calcinazione a partire dalla magnesite caustica estratta naturale e in una seconda fase di lavorazione mediante fusione in un forno ad arco elettrico, rientri nella sottovoce 2519 90 10 di cui all’allegato I della [NC]».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni presentate alla Corte

Risposta della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

La magnesia fusa elettricamente, quale quella di cui trattasi nella causa principale, rientra nella sottovoce 2519 90 10 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti dai regolamenti (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115, 13 giugno 1995, n. 1359, 10 ottobre 1995, n. 2448, e 22 dicembre 1995, n. 3009.

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