Sentenza della Corte (grande sezione) del 18 luglio 2006.

Priimta 2006-07-18 · ECLI:EU:C:2006:491 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-406/04
Teismas
Court of Justice
Data
2006-07-18
ECLI
ECLI:EU:C:2006:491
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasG. ArestisTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. KlučkaGeneralinis advokatasL.A. GeelhoedKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-406/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal du travail di Bruxelles (Belgio), con decisione 8 settembre 2004, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2004, nella causa

Gérald De Cuyper

contro

Office national de l’emploi,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento ed in seguito all’udienza del 23 novembre 2005,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«a) i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo” designano rispettivamente:

i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici».

«Il presente regolamento si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».
«Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in danaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice».
«1. Il lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa che soddisfa alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

a) prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall’inizio della disoccupazione. Gli uffici o istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;

b) deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all’iscrizione se si procede all’iscrizione entro un termine di sette giorni dalla data alla quale l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;

c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire dalla data alla quale l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto».

«1. [I]l lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:

a) i) il lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale o accidentale nell’impresa presso cui è occupato, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedesse nel territorio di questo Stato; queste prestazioni sono erogate dall’istituzione competente; ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede come se fosse stato soggetto durante l’ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima;

b) i) un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici [del] lavoro nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se risiedesse nel suo territorio; tali prestazioni sono erogate dall’istituzione competente; ii) un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima. Tuttavia, se questo lavoratore subordinato è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell’articolo 69. Il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato ha diritto, ai sensi dell’articolo 69, alle prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo».

La normativa nazionale

«Possono fruire delle indennità i disoccupati che abbiano la propria residenza abituale in Belgio e che vi risiedano effettivamente».
«1. Il disoccupato totale, che abbia almeno 50 anni di età, può essere dispensato su sua richiesta dall’applicazione degli artt. 48, n. 1, secondo comma, 51, n. 1, secondo comma e commi da tre a sei, 56 e 58, qualora abbia fruito di almeno 312 indennità di disoccupato totale nel corso dei due anni precedenti a tale domanda (…).

(…)

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se l’obbligo di risiedere effettivamente in Belgio, al quale l’art. 66 del regio decreto 25 novembre 1991, recante disciplina della disoccupazione, subordina la concessione dell’indennità, applicato ad un disoccupato con più di 50 anni che fruisce, ai sensi dell’art. 89 del detto regio decreto, di una dispensa dall’obbligo di timbratura implicante l’esenzione dal requisito della disponibilità sul mercato del lavoro, costituisca un ostacolo alla libertà di circolazione e di soggiorno riconosciuta a tutti i cittadini europei dagli artt. 17 CE e 18 CE.

Se tale obbligo di residenza nel territorio dello Stato competente per la concessione delle indennità di disoccupazione, giustificato, nel diritto interno, dalla necessità di controllare l’osservanza dei requisiti di legge per la concessione dell’indennità di disoccupazione, sia conforme al requisito di proporzionalità che deve essere rispettato nel perseguimento di tale obiettivo di interesse generale, visto che il detto obbligo costituisce una limitazione alla libertà di circolazione e di soggiorno riconosciuta a tutti i cittadini europei dagli artt. 17 CE e 18 CE.

Se tale obbligo di residenza sortisca l’effetto di creare una discriminazione tra i cittadini europei che hanno la nazionalità dello Stato membro che provvede alla concessione delle indennità di disoccupazione, riconoscendo tale diritto a coloro che non esercitano i diritti di libera circolazione e di soggiorno sanciti dagli artt. 17 CE e 18 CE, ma negandolo, per l’effetto dissuasivo che tale restrizione comporta, a coloro che intendono esercitare detti diritti».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla natura dell’indennità

Sull’art. 18 CE

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La libertà di circolazione e di soggiorno riconosciuta a tutti i cittadini dell’Unione europea dall’art. 18 CE non osta ad una condizione di residenza, come quella applicata nella causa principale, imposta ad un disoccupato di età superiore ai 50 anni dispensato dall’obbligo di dimostrare la sua disponibilità sul mercato del lavoro, quale condizione per il mantenimento del suo diritto all’indennità di disoccupazione.

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