Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 settembre 2006.

Priimta 2006-09-07 · ECLI:EU:C:2006:521 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-310/04
Teismas
Court of Justice
Data
2006-09-07
ECLI
ECLI:EU:C:2006:521
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasR. SchintgenTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasP. KūrisTeisėjasG. ArestisTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C-310/04,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento proposto, ai sensi dell’art. 230 CE, il 22 luglio 2004,

Regno di Spagna, rappresentato dal sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalla sig.ra M. Balta e dal sig. F. Florindo Gijón, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Nolin e dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris e G. Arestis, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 19 gennaio 2006,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 marzo 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«(1) Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l’introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della politica agricola comune, il cui obiettivo è quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della produzione ad una politica di sostegno dei redditi degli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 (…) ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli.

(2) Per conseguire gli obiettivi che costituiscono il fulcro della riforma della politica agricola comune, è opportuno che il sostegno al cotone, all’olio di oliva, al tabacco greggio e al luppolo sia in ampia misura disaccoppiato e integrato nel regime di pagamento unico. (…)

(5) La piena integrazione del regime di sostegno attualmente in vigore nel settore del cotone nel regime di pagamento unico rischierebbe seriamente di perturbare la produzione nelle regioni produttrici di cotone della Comunità. È quindi opportuno che il sostegno resti in parte legato alla coltura di cotone e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell’aiuto. Il relativo importo dovrebbe essere determinato in modo da garantire condizioni economiche che, nelle regioni che si prestano a tale coltura, permettano di garantire il proseguimento dell’attività nel settore del cotone e di evitare che la coltura del cotone sia soppiantata da altre colture. In tale ottica appare giustificato fissare l’aiuto totale disponibile per ettaro per ciascuno Stato membro al 35% della quota nazionale dell’aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

(6) È opportuno destinare al regime di pagamento unico il rimanente 65% della quota nazionale dell’aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

(7) Per motivi ambientali è opportuno stabilire una superficie di base per Stato membro per limitare le superfici investite a cotone. Inoltre, è opportuno limitare le superfici ammissibili a quelle autorizzate dagli Stati membri. (...)

(22) Il disaccoppiamento dell’aiuto per il cotone e il tabacco greggio potrebbe richiedere azioni intese alla ristrutturazione. È opportuno concedere un sostegno supplementare della Comunità alle regioni di produzione degli Stati membri in cui l’aiuto comunitario per il cotone e il tabacco greggio è stato concesso durante le campagne 2000, 2001 e 2002 attraverso il trasferimento di stanziamenti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. Tale sostegno supplementare dovrebbe essere utilizzato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (…).

(23) Al fine di assicurare l’armoniosa continuità del versamento degli aiuti al reddito dei produttori di cotone, degli olivicoltori e dei produttori di tabacco, è opportuno escludere la possibilità di rinviare l’integrazione di tali regimi di sostegno nel regime di pagamento unico».

« Art. 110 bis

Campo d’applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Art. 110 ter

Ammissibilità

Tuttavia, se il cotone non ha raggiunto la fase dell’apertura delle capsule a causa di condizioni climatiche eccezionali riconosciute come tali dallo Stato membro, le superfici investite a cotone rimangono ammissibili all’aiuto purché non siano state utilizzate fino al momento dell’apertura delle capsule a scopi diversi dalla produzione di cotone.

Art. 110 quater

Superfici e importi di base

«A partire dall’esercizio 2007, un importo di 22 milioni di EUR, [stabilito sulla media delle spese per gli anni 2000, 2001 e 2002 per il cotone sovvenzionato], è assegnato quale sostegno comunitario supplementare per anno civile all’attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di cotone nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999».

Conclusioni delle parti

Sulla domanda del Consiglio che la causa sia rinviata alla Corte ai fini della sua rimessione alla Grande Sezione

Sul ricorso

Sul primo motivo, vertente sulla violazione del protocollo n. 4

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul quarto motivo, vertente su una violazione dei principi generali del diritto comunitario di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento

Sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

Sulla violazione del principio di proporzionalità

Sulla limitazione degli effetti dell’annullamento

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) \ n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, introdotto dall’art. 1, punto 20, del regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 864, è annullato.

2) Gli effetti del detto annullamento sono sospesi fino all’adozione, in un termine ragionevole, di un nuovo regolamento.

3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

4) La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.

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