Sentenza della Corte in seduta plenaria del 13 luglio 2004.

Priimta 2004-07-13 · ECLI:EU:C:2004:436 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-27/04
Teismas
Court of Justice
Data
2004-07-13
ECLI
ECLI:EU:C:2004:436
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjas · pranešėjasC. GulmannTeisėjasJ.-P. PuissochetTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasR. SchintgenTeisėjasF. MackenTeisėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasK. LenaertsTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasA. TizzanoKanclerisM.-F. Contet
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nella causa C-27/04,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Petite, A. van Solinge e P. Aalto, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. J.-C. Piris, T. Middleton e J. Monteiro, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto domande di annullamento di atti del Consiglio del 25 novembre 2003, ossia:

LA CORTE (seduta plenaria),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, C. Gulmann (relatore) J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 28 aprile 2004,

sentito l'avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(…)

In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.

(…)».

«1. s’impegna ad attuare con rigore e tempestività tutti gli elementi del patto di stabilità e crescita di sua competenza; adotta le necessarie decisioni ai sensi degli articoli 103 e 104 (…) con la massima rapidità possibile;

(…)

(…)

«Sezione 2

Accelerazione della procedura per i disavanzi eccessivi

Articolo 3

(…)

Articolo 4

(…)

Articolo 5

L’eventuale decisione del Consiglio, ai sensi dell’articolo 104 (…), paragrafo 9, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, è deliberata entro un mese dalla decisione del Consiglio che constata, in conformità con l’articolo 104 (…), paragrafo 8, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni.

Articolo 6

Ove ricorra la fattispecie di cui all’articolo 104 (…), paragrafo 11, il Consiglio irroga sanzioni in conformità all’articolo 104 (…), paragrafo 11. Tale eventuale decisione interviene entro due mesi dalla decisione del Consiglio che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure di cui all’articolo 104 (…), paragrafo 9.

Articolo 7

Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi alle successive decisioni del Consiglio ai sensi dell’articolo 104 (…), paragrafi 7 e 9, la decisione del Consiglio di irrogare sanzioni in conformità all’articolo 104 (…), paragrafo 11, è adottata entro dieci mesi dalle date per la comunicazione dei dati previste dal regolamento (CE) n. 3605/93 e di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. Una procedura accelerata è applicata qualora il disavanzo che il Consiglio decide essere eccessivo sia programmato deliberatamente.

(…)

Sezione 3

Sospensione e sorveglianza

Articolo 9

(…)».

Fatti

Le decisioni del Consiglio ai sensi dell’art. 104, nn. 6 e 7, CE

Le raccomandazioni della Commissione ai sensi dell’art. 104, nn. 8 e 9, CE

La riunione del Consiglio (Economia e Finanza) del 25 novembre 2003

«5. Alla luce delle raccomandazioni e degli impegni sopra elencati assunti [dallo Stato membro interessato], il Consiglio ha deciso di non procedere, per il momento, sulla base della raccomandazione di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9.

Conclusioni delle parti

Sulla ricevibilità del ricorso

Sulla domanda di annullamento della mancata adozione da parte del Consiglio dei provvedimenti formali contenuti nelle raccomandazioni della Commissione ai sensi dell’art. 104, nn. 8 e 9, CE

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla domanda di annullamento delle conclusioni del Consiglio che riguardano, rispettivamente, la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Nel merito

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Ratio della procedura per disavanzo eccessivo

Sospensione della procedura per disavanzo eccessivo

Modifica delle raccomandazioni adottate dal Consiglio ai sensi dell’art. 104, n. 7, CE

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (seduta plenaria)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso della Commissione delle Comunità europee, in quanto diretto a far annullare la mancata adozione da parte del Consiglio dei provvedimenti formali contenuti nelle raccomandazioni della Commissione ai sensi dell’art. 104, nn. 8 e 9, CE, è irricevibile.

2) Le conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2003 adottate nei confronti, rispettivamente, della Repubblica francese e della Repubblica federale di Germania sono annullate in quanto contengono una decisione di sospendere la procedura per i disavanzi eccessivi e una decisione che modifica le raccomandazioni precedentemente adottate dal Consiglio ai sensi dell’art. 104, n. 7, CE.

3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.