Sentenza della Corte (grande sezione) del 6 dicembre 2005.

Priimta 2005-12-06 · ECLI:EU:C:2005:741 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-453/03
Teismas
Court of Justice
Data
2005-12-06
ECLI
ECLI:EU:C:2005:741
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjas · pranešėjasA. RosasTeisėjasN. ColnericTeisėjasS. von BahrTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasP. KūrisTeisėjasE. JuhászTeisėjasG. ArestisTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. IlešičTeisėjasRegistrars: M.-F. ContetTeisėjasPrincipal AdministratorTeisėjasK. SztrancGeneralinis advokatasA. Tizzano
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nei procedimenti riuniti C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE proposte alla Corte dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) (C‑453/03), dal Consiglio di Stato (C‑11/04 e C‑12/04) e dal Rechtbank ’s-Gravenhage (Paesi Bassi) (C‑194/04), con decisioni 23 ottobre 2003, 11 novembre 2003 e 22 aprile 2004, pervenute in cancelleria rispettivamente nei giorni 27 ottobre 2003, 15 gennaio e 26 aprile 2004, nelle cause

The Queen , su richiesta di:

ABNA Ltd (C‑453/03),

Denis Brinicombe,

BOCM Pauls Ltd,

Devenish Nutrition Ltd,

Nutrition Services (International) Ltd,

Primary Diets Ltd

contro

Secretary of State for Health,

Food Standards Agency,

Fratelli Martini & C. SpA (C‑11/04),

Cargill Srl

contro

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,

Ministero della Salute,

Ministero delle Attività Produttive,

Ferrari Mangimi Srl (C‑12/04),

Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo)

contro

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,

Ministero della Salute,

Ministero delle Attività Produttive,

e

Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) (C‑194/04)

contro

Productschap Diervoeder,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore), presidenti di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancellieri: sig.re M.-F. Contet, amministratore principale, e K. Sztranc, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 30 novembre 2004,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Ambito normativo

«Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando:

(...)

b) in deroga all’articolo 37, misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica».

«(2) Per quanto riguarda l’etichettatura, la direttiva 79/373/CEE mira a fare in modo che gli allevatori dispongano di informazioni il più possibile accurate e obiettive sulla composizione e sull’impiego dei mangimi.

(3) Fino ad ora, la direttiva 79/373/CEE prevedeva una formula di dichiarazione flessibile, limitata all’indicazione delle materie prime, senza specificarne la quantità negli alimenti destinati ad animali da produzione, ed ammetteva la possibilità di dichiarare categorie di materie prime anziché le materie prime stesse.

(4) Tuttavia, la crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina e la recente crisi della diossina hanno dimostrato l’inadeguatezza delle vigenti disposizioni, evidenziando la necessità di informazioni più particolareggiate, qualitative e quantitative, sulla composizione dei mangimi destinati agli animali da produzione.

(5) Indicazioni quantitative particolareggiate della composizione dei mangimi possono contribuire alla rintracciabilità di materie prime potenzialmente contaminate, consentendo di risalire a specifiche partite. Ciò comporta evidenti vantaggi per la salute pubblica e consente di evitare la distruzione di prodotti che non presentano rischi sanitari significativi.

(6) È quindi opportuno, in questa fase, imporre una dichiarazione obbligatoria di tutte le materie prime contenute nei mangimi composti destinati ad animali da produzione nonché delle rispettive quantità.

(7) Per ragioni pratiche, occorre consentire che le dichiarazioni delle materie prime contenute nei mangimi composti destinati agli animali da produzione figurino su un’etichetta ad hoc o in un documento di accompagnamento.

(8) La dichiarazione delle materie prime contenute nei mangimi costituisce, in alcuni casi, un importante elemento di informazione per gli allevatori. Occorre quindi che il responsabile dell’etichettatura fornisca, dietro richiesta del cliente, l’elenco dettagliato di tutte le materie prime utilizzate con la percentuale esatta rispetto al peso. (...)

(10) In base ad uno studio di fattibilità, e al più tardi il 31 dicembre 2002, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata di un’adeguata proposta, che terrà conto delle conclusioni di detta relazione, al fine di compilare un elenco positivo. (...)

(12) Poiché in futuro non sarà più possibile, nel caso di mangimi composti destinati agli animali da produzione, dichiarare categorie di materie prime anziché le materie prime stesse, è opportuno abrogare la direttiva 91/357/CEE della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di materie prime per mangimi che possono essere utilizzate per l’indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari (…)».

«1) all’articolo 5, il paragrafo 1 è modificato come segue:

(...)

b) è aggiunto il punto seguente:

“l) Nel caso di alimenti composti diversi da quelli destinati ad animali familiari, la menzione ‘la percentuale esatta rispetto al peso delle materie prime dei mangimi che compongono questo alimento può essere ottenuta presso: ...’ (nome o ragione sociale, indirizzo o sede sociale e numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo). Questa informazione è fornita dietro richiesta del cliente».
«4) l’articolo 5 quater è sostituito dal testo seguente:

(...)

a) mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari:

i) enumerazione delle materie prime dei mangimi con indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al peso presenti nel mangime; ii) è consentita una tolleranza del ± 15% del valore dichiarato delle suddette percentuali;

(...)».

«La direttiva 91/357/CEE della Commissione è abrogata con effetto dal 6 novembre 2003».
«La Commissione è consapevole dei vantaggi di una “dichiarazione aperta” nelle disposizioni in materia di etichettatura dei mangimi composti destinati agli animali da produzione al fine di facilitare la rintracciabilità delle materie prime.

Come hanno dimostrato i recenti episodi di contaminazione da diossine di oli e additivi, verificatisi rispett ivamente in Belgio e in Germania, la precisione e l’accuratezza delle informazioni riportate sulle etichette dei mangimi composti sono di cruciale importanza. Poiché il livello di contaminazione di un alimento composto dipende dalla quantità di materie prime contaminate in esso contenute, una corretta informazione non può prescindere dall’esatta indicazione degli ingredienti utilizzati e dei rispettivi quantitativi».

«La Commissione ritiene invece che una dichiarazione aperta facoltativa sia in contrasto con il diritto all’informazione degli allevatori e con il principio di trasparenza. Essa reputa inoltre che una dichiarazione aperta facoltativa finirebbe per alterare le condizioni di concorrenza tra i produttori di alimenti per animali.

(...) Per poter garantire il massimo grado di trasparenza, essa non può tener conto dell’argomento invocato della protezione della proprietà intellettuale delle formule degli alimenti. Non vi è di fatto alcuna violazione del segreto commerciale, poiché, generalmente, le formule di alimenti composti non sono brevettate. Anche se così fosse, esse non potrebbero rimanere segrete. In realtà la pubblicazione degli ingredienti non pregiudicherebbe il diritto della proprietà intellettuale».

Cause principali e questioni pregiudiziali

Nel procedimento C-453/03

«Se l’art. 1, punto 1, lett. b), e/o l’art. 1, punto 4, della direttiva 2002/2, nella parte in cui modificano l’art. 5 quater, n. 2, lett. a), della direttiva 79/373 esigendo l’enumerazione delle percentuali siano invalidi per:

a) assenza di fondamento normativo nell’art. 152, n. 4, lett. b), CE;

b) violazione del diritto fondamentale di proprietà;

c) violazione del principio di proporzionalità».

Nei procedimenti C‑11/04 e C‑12/04

«1) Se l’art. 152, n. 4, lett. b), del Trattato CE debba essere interpretato in modo che possa costituire il fondamento giuridico corretto per l’adozione di disposizioni in materia di etichettatura, contenute nella direttiva 2002/2/CE, ove riferita all’etichettatura dei mangimi vegetali.

2) Se la direttiva 2002/2/CE nella parte in cui impone l’obbligo dell’indicazione esatta delle materie prime contenute nei mangimi composti, ritenuto applicabile anche ai mangimi su base vegetale, sia giustificata in base al principio di precauzione, in assenza di un’analisi dei rischi basata su studi scientifici che imponga detta misura precauzionale in virtù di una possibile correlazione fra la quantità delle materie prime utilizzate ed il rischio delle patologie da prevenire, e sia comunque giustificata alla luce del principio di proporzionalità, in quanto non ritiene sufficienti al perseguimento degli obiettivi di salute pubblica assunti come scopo della misura, gli obblighi di informazione delle industrie mangimistiche nei confronti delle autorità pubbliche, tenute al segreto, e competenti per i controlli a tutela della salute, imponendo invece una generalizzata disciplina relativa all’obbligo di indicazione, nelle etichette dei mangimi a base vegetale, delle percentuali quantitative delle materie prime utilizzate.

3) Se la direttiva 2002/2/CE, non risultando rispondente al principio di proporzionalità, non sia in contrasto con il diritto fondamentale di proprietà riconosciuto ai cittadini degli Stati membri».

«1) [Questione identica alla prima questione proposta nel procedimento C‑11/04]

2) [Questione identica alla seconda questione proposta nel procedimento C‑11/04]

3) Se la direttiva 2002/2/CE debba essere interpretata nel senso che la sua applicazione e quindi la sua efficacia è subordinata all’adozione dell’elenco positivo di materie prime indicate con i loro nomi specifici, come precisato al ‘considerando’ n. 10 e nella relazione della Commissione (COM 2003 178) in data 24 aprile 2003 ovvero se l’applicazione della direttiva negli Stati membri debba avvenire prima dell’adozione dell’elenco positivo delle materie prime previsto dalla direttiva ricorrendo ad una elencazione delle materie prime contenute nei mangimi composti con le denominazioni e definizioni generiche delle loro categorie merceologiche.

4) Se la direttiva 2002/2/CE sia da considerare illegittima per violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione a danno dei mangimisti rispetto ai produttori di alimenti per il consumo umano in quanto sottoposti ad una disciplina che impone indicazioni quantitative delle materie prime dei mangimi composti».

Nel procedimento C‑194/04

«1) Se l’art. 1, punto 1, lett. b), e/o l’art. 1, punto 4, della direttiva 2002/2, nella parte in cui modificano l’art. 5 quater, n. 2, lett. a), della direttiva 79/373, prescrivendo l’elencazione delle percentuali, siano nulli in quanto:

a) non trovano fondamento normativo nell’art. 152, n. 4, lett. b), del Trattato CE;

b) violano i diritti fondamentali, quali il diritto di proprietà e il diritto al libero esercizio di un’attività professionale;

c) violano il principio di proporzionalità.

2) Qualora ricorrano i presupposti in base ai quali un giudice nazionale di uno Stato membro può sospendere l’applicazione di un atto controverso delle istituzioni comunitarie, in particolare quando la questione riguardante la validità dell’atto controverso è già stata sottoposta alla Corte da un giudice di uno Stato membro, se anche gli organismi governativi competenti degli altri Stati membri possano, senza intervento giudiziario, sospendere essi stessi l’applicazione dell’atto controverso, finché la Corte (…) si sia pronunciata riguardo alla validità dell’atto di cui trattasi».

Sulle domande di riapertura della fase orale

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali nel procedimento C‑194/04

Sulle questioni pregiudiziali

Sul fondamento normativo

Sulla violazione del principio di parità di trattamento

Sulla violazione del principio di proporzionalità

Osservazioni presentate alla Corte

Risposta della Corte

Sulla mancata adozione di un elenco positivo

Osservazioni presentate alla Corte

Risposta della Corte

Sul potere delle competenti autorità nazionali di sospendere l’applicazione di un atto comunitario

Osservazioni presentate alla Corte

Risposta della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’esame della questione proposta sub a) nel procedimento C‑453/03, della prima questione in ciascuno dei procedimenti C‑11/04 e C-12/04, nonché della prima questione sub a) nel procedimento C‑194/04 non ha rivelato alcun elemento che consenta di concludere che l’art. 1, punti 1, lett. b), e 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione, non è stato validamente adottato sul fondamento dell’art. 152, n. 4, lett. b), CE.

2) L’esame della quarta questione nel procedimento C‑12/04 non ha evidenziato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’art. 1, punti 1, lett. b), e 4, della direttiva 2002/2 in relazione al principio di parità di trattamento e al divieto di discriminazione.

3) L’art. 1, punto 1, lett. b), della direttiva 2002/2, che impone ai produttori di mangimi composti di fornire, dietro richiesta del cliente, la composizione esatta di un alimento, è invalido in relazione al principio di proporzionalità. Per contro, l’esame della questione proposta sub c) nel procedimento C-453/03, della seconda questione in ciascuno dei procedimenti C‑11/04 e C-12/04, nonché della prima questione sub c) nel procedimento C‑194/04 non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’art. 1, punto 4, della stessa direttiva in relazione al citato principio.

4) La direttiva 2002/2 dev’essere interpretata nel senso che la sua applicazione non è subordinata all’adozione dell’elenco positivo di materie prime designate con i loro nomi specifici di cui al decimo ‘considerando’ della direttiva stessa.

5) Anche quando una giurisdizione di uno Stato membro ritenga che ricorrano i presupposti in base ai quali essa può sospendere l’applicazione di un atto comunitario, in particolare quando la questione riguardante la validità di tale atto è già stata sottoposta alla Corte, le autorità amministrative nazionali competenti degli altri Stati membri non possono sospendere l’applicazione di tale atto finché la Corte non si sia pronunciata riguardo alla su a validità. Spetta infatti al solo giudice nazionale verificare, prendendo in considerazione le circostanze del caso di specie che gli è sottoposto, se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di provvedimenti provvisori.

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