Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 gennaio 2006.

Priimta 2006-01-12 · ECLI:EU:C:2006:16 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-354/03
Teismas
Court of Justice
Data
2006-01-12
ECLI
ECLI:EU:C:2006:16
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. RosasTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasJ.-P. PuissochetTeisėjas · pranešėjasS. von BahrTeisėjasU. LõhmusTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasM. Poiares MaduroKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nei procedimenti riuniti C-354/03, C-355/03 e C-484/03,

aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con decisioni 28 luglio 2003 (C‑354/03 e C‑355/03) e 27 ottobre 2003 (C-484/03), pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 18 agosto e il 19 novembre 2003, nelle cause

Optigen Ltd (C-354/03),

Fulcrum Electronics Ltd (C-355/03),

Bond House Systems Ltd (C-484/03)

contro

Commissioners of Customs & Excise,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, e dai sigg. J. Malenovský, J.‑P. Puissochet, S. von Bahr (relatore) e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8 dicembre 2004,

viste le osservazioni scritte presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«Il principio del sistema comune di imposta sul valore aggiunto consiste nell’applicare ai beni ed ai servizi un’imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase dell’imposizione.

A ciascuna transazione, l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al suddetto bene o servizio, è esigibile, previa deduzione dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.

Il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto è applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso».

«1. Il diritto a deduzione nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.

a) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta all’interno del paese per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;

b) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci importate; (…)

a) di sue operazioni relative alle attività economiche di cui all’articolo 4, paragrafo 2, effettuate all’estero, che darebbero diritto a deduzione se fossero effettuate all’interno del paese; (…)».

Le controversie principali

Le questioni pregiudiziali e il procedimento dinanzi alla Corte

Nei procedimenti C-354/03 e C‑355/03:

«1) Se, ai sensi del sistema comune IVA ed alla luce della [prima direttiva] e della [seconda direttiva], il diritto di un operatore economico all’accredito per un pagamento effettuato a titolo di IVA nell’ambito di una transazione debba essere giudicato con riferimento:

a) soltanto alla transazione specifica di cui era parte l’operatore stesso, incluso l’intento perseguito dal medesimo all’atto della sua conclusione, oppure

b) alla totalità di transazioni, incluse transazioni successive che formano una catena circolare di cessioni in cui rientra la transazione specifica, compreso l’intento perseguito da altri partecipanti alla catena di cui l’operatore non è a conoscenza e/o che non ha modo di conoscere e/o

c) agli atti ed agli intendimenti fraudolenti, che sorgano prima o dopo la transazione specifica, di altri partecipanti alla catena circolare il cui coinvolgimento era ignoto all’operatore e dei quali quest’ultimo non conosceva e/o non aveva modo di conoscere atti ed intendimenti, o

d) ad altri criteri e, all’occorrenza, a quali?

2) Se l’esclusione dalla disciplina IVA di transazioni concluse da una parte innocente, ma che costituiscono gli anelli di un concatenamento di frodi «a carosello» ad opera di altri, violi i principi generali di proporzionalità, parità di trattamento o certezza del diritto». Nel procedimento C-484/03:

«1) Se, in considerazione dei principi generali del diritto comunitario, in particolare dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, e dell’art. 28 CE:

a) nelle circostanze rilevanti per la fattispecie, la ricorrente fosse un “soggetto passivo che agisce in quanto tale” ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva allorché, nel corso delle 26 operazioni, ha acquistato microprocessori da venditori britannici e ha venduto gli stessi ad acquirenti non britannici;

b) nelle circostanze rilevanti per la fattispecie, la ricorrente stesse svolgendo un’“attività economica” ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva allorché, nel corso delle 26 operazioni, ha acquistato i microprocessori da venditori britannici e ha venduto i medesimi ad acquirenti non britannici;

c) nelle circostanze rilevanti per la fattispecie, l’acquisto da parte della ricorrente, nel corso delle 26 operazioni, di microprocessori da venditori britannici fosse una “cessione di beni” alla ricorrente ai sensi dell’art. 5, n. 1, della sesta direttiva;

d) nelle circostanze rilevanti per la fattispecie, la vendita da parte della ricorrente, nel corso delle 26 operazioni, di microprocessori ad acquirenti non britannici fosse una “cessione di beni” da parte della ricorrente ai sensi dell’art. 5, n. 1, della sesta direttiva.

2) Se dalle risposte alle precedenti questioni sub 1, lett. a)‑d), possa desumersi una violazione dei principi generali del diritto comunitario, in particolare dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto».

Sulle prime questioni

Osservazioni presentate alla Corte

Giudizio della Corte

Sulle seconde questioni

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Operazioni quali quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, che non sono di per sé viziate da frodi all’imposta sul valore aggiunto, costituiscono cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo che agisce in quanto tale ed un’attività economica ai sensi degli artt. 2, punto 1, 4 e 5, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, una volta che soddisfano i criteri obiettivi sui quali sono fondate le dette nozioni, indipendentemente dall’intenzione di un operatore, diverso dal soggetto passivo di cui trattasi, che intervenga nella stessa catena di cessioni e/o dall’eventuale natura fraudolenta, di cui il detto soggetto passivo non aveva e non poteva avere conoscenza, di un’altra operazione appartenente alla stessa catena, precedente o successiva all’operazione realizzata dal detto soggetto passivo. Il diritto di un soggetto passivo che effettua simili operazioni di detrarre l’imposta sul valore aggiunto pagata a monte non è pregiudicato dal fatto che, nella catena di cessioni in cui si inscrivono tali operazioni, senza che il medesimo soggetto passivo lo sappia o lo possa sapere, un’altra operazione, precedente o successiva a quella realizzata da quest’ultimo, sia viziata da frode all’imposta sul valore aggiunto.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.