Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 aprile 2005.

Priimta 2005-04-21 · ECLI:EU:C:2005:241 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-25/03
Teismas
Court of Justice
Data
2005-04-21
ECLI
ECLI:EU:C:2005:241
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC.W.A. TimmermansTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjas · pranešėjasR. SchintgenTeisėjasG. ArestisTeisėjasJ. KlučkaGeneralinis advokatasA. TizzanoKanclerisK. Sztranc
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑25/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisione 29 agosto 2002, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 2003, nella causa

Finanzamt Bergisch Gladbach

contro

HE ,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W. A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. R. Schintgen (relatore), G. Arestis e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore

vista la fase scritta del procedimento ed a seguito dell’udienza del 23 settembre 2004,

viste le osservazioni scritte presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Normativa comunitaria

«Sono soggette all’imposta sul valore aggiunto:
«1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

(…)»

«Si considera “cessione di bene” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario».
«1. Il diritto a deduzione nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.

a) l’imposta sul valore aggiunto dovuto o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo; (…)

Fino all’entrata in vigore delle norme di cui sopra, gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva.

(…)».

«2. Nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operzioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore:

a) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per i beni che gli sono o gli saranno forniti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo debitore dell’imposta all’interno del paese; (…)».

«1. Per poter esercitare il diritto a deduzione, il soggetto passivo deve:

a) per la deduzione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), essere in possesso di una fattura redatta ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3; (…)».

«(…)

(…)

b) La fattura deve indicare distintamente il prezzo al netto dell’imposta corrispondente per ogni aliquota diversa, nonché, se del caso, l’esenzione.

c) Gli Stati membri stabiliscono i criteri secondo i quali un documento può essere considerato equivalente ad una fattura. (…)

(…)».

«(…)

(…)

b) La fattura deve indicare distintamente il prezzo al netto dell’imposta e l’imposta corrispondente per ogni aliquota diversa nonché, se del caso, l’esenzione. (…)

c) Gli Stati membri stabiliscono i criteri secondo i quali un documento può essere considerato equivalente ad una fattura. (…).

(…)».

Normativa nazionale

«Articolo 14 Emissione delle fatture

1) Quando effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell’art. 1, n. 1, punti 1 e 3, il soggetto passivo può e, nella misura in cui effettua queste operazioni a favore di un altro soggetto passivo che abbia la qualità di imprenditore, deve, su richiesta di quest’ultimo, emettere fatture dalle quali risulti chiaramente l’ammontare dell’imposta. Le fatture devono contenere le seguenti indicazioni:

(…).

Articolo 15 Deduzione dell’imposta a monte

1) Il soggetto passivo può dedurre come importi soggetti ad imposta a monte:

(…)».

«Non sono considerate effettuate ai fini dell’impresa le cessioni di beni, le prestazioni di servizi o le importazioni

a) il cui corrispettivo non è costituito principalmente da spese (oneri) deducibili ai sensi dell’art. 20, primo comma, nn. 1‑5, della legge del 1988 in materia di imposte sui redditi (Einkommensteuergesetz, BGBl. 100/1988) (…)».

«Dalle singole entrate non possono essere dedotti:

(…)

2. (…)

d) gli oneri o le spese relativi ad un ufficio situato nell’abitazione del soggetto medesimo ed alle relative attrezzature, nonché ai beni componenti le attrezzature dell’abitazione. Qualora un ufficio situato nell’abitazione del soggetto passivo costituisca il centro di tutta l’attività dell’impresa e dell’attività lavorativa del soggetto medesimo, i relativi oneri e spese, ivi comprese le spese attinenti alle attrezzature, sono deducibili».

La causa principale e le questioni pregiudiziali

«1) Se, in caso di acquisto o costruzione di un edificio a fini abitativi, colui che acquisti o costruisca l’edificio, qualora intenda utilizzare una porzione dell’edificio come studio per l’esercizio di un’attività lavorativa autonoma accessoria, agisca in qualità di soggetto passivo.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1: Se, in caso di commessa comune di un oggetto di investimento nell’ambito di un regime di comunione legale o volontaria, che non svolga di per sé attività professionale, l’acquisto debba considerarsi effettuato da persona priva dello status di soggetto passivo d’imposta, non autorizzato alla deduzione dell’imposta sul valore aggiunto gravante sull’acquisto stesso, ovvero se debbano essere considerati destinatari della prestazione tutti i comproprietari.

3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2: Se, in caso di acquisto di un bene di investimento da parte di coniugi in regime di comunione, ove tale bene venga utilizzato solo da uno di essi a fini professionali, il diritto alla deduzione dell’imposta pagata a monte spetti

a) al coniuge comproprietario solamente a concorrenza della frazione dell’imposta a monte corrispondente alla relativa quota di comproprietà, ovvero

b) se il detto coniuge comproprietario possa portare in detrazione, ai sensi dell’art. 17, n. 2, lett. a), della sesta direttiva, l’imposta a monte corrispondente alla parte del bene, complessivamente considerato, dal medesimo utilizzata a fini professionali (fermi restando i requisiti attinenti alla fattura, di cui alla questione sub 4).

4) Se, ai fini dell’esercizio del diritto alla deduzione dell’imposta pagata a monte conformemente all’art. 18 della sesta direttiva, la fattura, ai sensi del successivo art. 22, n. 3, della direttiva, debba essere intestata al solo coniuge/comproprietario – con esposizione delle relative frazioni del prezzo e della imposta corrispondenti alla sua quota di comproprietà – ovvero se sia sufficiente una fattura intestata ai coniugi/comproprietari priva di tale ripartizione».

Considerazioni preliminari

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulla quarta questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

La sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, tanto nel suo testo iniziale quanto in quello risultante dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE, deve essere così interpretata:

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