Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 giugno 2010.

Priimta 2010-06-25 · ECLI:EU:T:2010:255 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
T-66/01
Teismas
General Court
Data
2010-06-25
ECLI
ECLI:EU:T:2010:255
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA.W.H. MeijTeisėjas · pranešėjasV. VadapalasTeisėjasA. DittrichKanclerisK. Pocheć
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa T‑66/01,

Imperial Chemical Industries Ltd, già Imperial Chemical Industries plc, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata inizialmente dai sigg. D. Vaughan e D. Anderson, QC, dalla sig.ra S. Lee, barrister, dalle sig.re S. Turner e S. Berwick nonché dal sig. R. Coles, solicitors, successivamente dal sig. Vaughan e dalle sig.re Lee, Berwick e S. Ford, barrister,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. J. Currall e P. Oliver, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. J. Flynn, QC, e C. West, barrister,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda diretta all’annullamento della decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/7/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 [CE] (COMP/33.133‑D: Carbonato di sodio – ICI) (GU 2003, L 10, pag. 33), e, in subordine, una domanda diretta all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, V. Vadapalas (relatore) e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Fatti

«“Mercoledì la Commissione europea infliggerà alle società dell’industria chimica Solvay SA e Imperial Chemical Industries plc (…) un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione europea”, ha dichiarato questo martedì una portavoce.

Le ammende per il presunto abuso di posizione dominante sul mercato del carbonato di sodio erano state in origine inflitte dieci anni or sono, ma erano state annullate dalla suprema Corte europea per ragioni procedurali.

Secondo la portavoce, mercoledì la Commissione adotterà nuovamente la stessa decisione, ma in una forma corretta.

La sostanza della decisione non è mai stata contestata dalle società. La Commissione ha dichiarato: “Adotteremo di nuovo la stessa decisione”».

«Articolo 1

[La ricorrente] ha violato l’articolo [82 CE] dal 1983 circa fino almeno alla fine del 1989 adottando un comportamento inteso ad escludere o a limitare in ampia misura la concorrenza:

a) concedendo forti sconti ed altri incentivi finanziari sui quantitativi marginali affinché i clienti si rifornissero presso [di essa] per la totalità o la maggior parte del loro fabbisogno;

b) inducendo i clienti ad impegnarsi ad acquistare la totalità o la maggior parte del loro fabbisogno presso [di essa] e/o a limitare gli acquisti di prodotti concorrenti a un quantitativo determinato;

c) almeno in un caso, subordinando la concessione di sconti ed altre agevolazioni finanziarie alla condizione che il cliente acconsentisse ad approvvigionarsi esclusivamente presso [di essa]. Articolo 2

[Alla ricorrente] è inflitta un’ammenda dell’ammontare di [dieci] milioni di EUR per l’infrazione di cui all’articolo 1.

(…)».

Procedimento

Conclusioni delle parti

In diritto

Il primo motivo: incompetenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata

Il primo capo: erronea applicazione delle norme sulla prescrizione

Il secondo capo: violazione del principio della ragionevolezza dei termini

Il secondo motivo: violazione delle forme sostanziali

Il primo capo: illegittimità delle fasi preparatorie della decisione 91/300

Il secondo capo: eccessivo lasso di tempo tra il procedimento amministrativo e l’adozione della decisione impugnata

Il terzo capo: violazione dell’obbligo di assumere nuove iniziative procedurali

«Compito del consigliere-auditore è di assicurare il corretto svolgimento dell’audizione e di contribuire in tal modo all’obiettività tanto dell’audizione stessa quanto dell’eventuale successiva decisione. Egli vigila in particolare affinché tutti gli elementi di fatto pertinenti, favorevoli o sfavorevoli che essi siano agli interessati, vengano debitamente presi in considerazione nell’elaborazione dei progetti di decisione della Commissione in materia di concorrenza.

Nell’esercizio delle sue funzioni, egli vigila sul rispetto dei diritti della difesa, tenendo nel contempo conto della necessità di un’efficace applicazione delle regole di concorrenza, in conformità con i regolamenti in vigore ed i principi seguiti dalla Corte di giustizia».

«3. Un Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti deve essere sentito prima di ogni decisione da prendere in seguito a una delle procedure di cui al paragrafo 1, e prima di ogni decisione relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca di una dichiarazione ai sensi dell’articolo [81], paragrafo 3, [CE].

(…)

«Prima di sentire il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, la Commissione procede all’audizione prevista dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17».
«Il Comitato consultivo è composto di funzionari competenti in materia di intese e posizioni dominanti. Ogni Stato membro designa un funzionario che lo rappresenta e che, in caso d’impedimento, può essere sostituito da un altro funzionario».

Il quarto capo: violazione del diritto di accesso al fascicolo

Il quinto capo: violazione dell’art. 253 CE

Il terzo motivo: erronea valutazione del mercato rilevante

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Il quarto motivo: assenza di posizione dominante

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Il quinto motivo: assenza di abuso di posizione dominante

Il primo capo: sconti sul tonnellaggio marginale

«(139) Dalla natura del sistema stesso e dalla formulazione dei documenti interni [della ricorrente] risulta chiaramente che gli sconti “top slice” miravano a escludere una concorrenza effettiva:

(140) Le notevoli variazioni dei quantitativi a partire dai quali lo sconto “top slice” veniva concesso a ciascun cliente dimostrano che il sistema ed i vantaggi finanziari ad esso connessi non dipendevano da differenze nei costi che [la ricorrente] doveva sostenere per i quantitativi forniti, bensì dal fatto che il cliente acquistasse [dalla ricorrente] il suo quantitativo marginale.

(141) Affinché queste pratiche ricadano sotto il divieto dell’articolo 82 [CE] non è necessario che sussista un obbligo giuridico o una clausola espressa in base alla quale il cliente è tenuto a rifornirsi esclusivamente presso l’impresa dominante. È sufficiente che l’obiettivo o il risultato dell’incentivo offerto sia di vincolare i clienti al produttore dominante».

Il secondo capo: clausole di approvvigionamento esclusivo e restrizioni degli acquisti presso concorrenti

«(144) Gli effetti anticoncorrenziali delle clausole sui quantitativi contenute negli accordi di approvvigionamento [della ricorrente] devono essere valutati alla luce della dichiarata politica [della ricorrente] nei confronti di General Chemical e di Brenntag. Come dimostrato dalla documentazione scoperta presso [la ricorrente], quest’ultima non intendeva escludere interamente tutti i concorrenti. Era nel suo interesse far sì che almeno General Chemical permanesse come “presenza” sul mercato [pertinente], strettamente controllata sia per quanto riguardava i prezzi che i quantitativi, poiché questo soddisfaceva il desiderio dei principali clienti di disporre di un secondo fornitore senza in realtà rappresentare un effettivo pericolo per la posizione di quasi monopolio detenuta [dalla ricorrente].

(145) Agendo in modo da accertare il fabbisogno totale di ciascuno dei clienti principali, [la ricorrente] era in grado di strutturare il suo sconto “top slice” in modo da escludere o minimizzare la presenza di concorrenti. In vari casi ha ottenuto dal cliente l’impegno di ridurre i suoi acquisti presso i concorrenti o di limitarli a quantitativi determinati. Nel caso di Beatson Clarke fu espressamente convenuto che il cliente avrebbe acquistato la totalità del suo fabbisogno [dalla ricorrente].

(146) Siffatti accordi limitano sostanzialmente la libertà contrattuale del cliente, precludono l’accesso al mercato ai concorrenti e equivalgono ad una clausola di esclusività.

(147) In conseguenza di tali accordi i clienti principali erano vincolati [alla ricorrente] per la quasi totalità del loro fabbisogno (e, almeno in un caso, effettivamente per la totalità), mentre veniva minimizzato l’effetto concorrenziale di altri fornitori».

Il terzo capo: altri incentivi finanziari

«(148) Nel corso delle trattative con Beatson Clarke [la ricorrente] affermò chiaramente che la concessione del “pacchetto di incentivi” (…), che andava ad aggiungersi allo sconto “top slice”, dipendeva dall’assenso di Beatson Clarce a rifornirsi esclusivamente presso [la ricorrente], condizione che fu confermata per iscritto. Questo speciale “incentivo” aveva il fine e l’effetto di rafforzare la posizione [della ricorrente] presso il cliente escludendo la concorrenza.

(149) Tutte le misure menzionate ai punti da 139 a 147 miravano a eliminare o limitare le opportunità di altri produttori o fornitori di soda di entrare in concorrenza con [la ricorrente]. Esse vanno valutate alla luce della dichiarata strategia [della ricorrente] di conservare un monopolio di fatto (ma non al 100%) sul mercato [rilevante]. Esse consolidavano quindi la posizione dominante [della ricorrente] in modo incompatibile con il concetto di concorrenza inerente all’articolo 82 [CE].

(150) Gli sconti non rispecchiavano eventuali differenze di costi dovute ai quantitativi forniti ma erano intesi a garantire [alla ricorrente] la totalità o comunque la maggior percentuale possibile del fabbisogno del cliente. Il sistema di sconti “top slice” comportava quindi notevoli variazioni da cliente a cliente per quanto riguardava il quantitativo a partire dal quale lo sconto veniva concesso. L’importo per tonnellata dello sconto stesso variava da 6 a 30 GBP/t o più».

Il sesto motivo: assenza di pregiudizio del commercio tra Stati membri

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

«La strategia rimane immutata: offrire prezzi competitivi franco consegna onde raggiungere il quantitativo base [della ricorrente], e offrire sconti “top slice” fino ad un massimo di 15 GBP/t per ottenere ulteriori quantitativi sottraendoli ad Allied. L’obiettivo è di mantenere la posizione di quest’ultima a meno di 30 000 t all’anno. Non intendiamo costringere Allied a ritirarsi dal mercato, poiché questo costringerebbe l’industria del vetro a cercare forniture nell’Europa dell’Ovest continentale o nell’Europa orientale».
«Tra il 1990 e il periodo dell’inchiesta, gli scambi di carbonato di sodio di produzione comunitaria tra gli Stati membri sono aumentati moderatamente. Il rapporto tra la posizione dei diversi operatori comunitari sui mercati nazionali non è cambiata in misura sostanziale e in particolare la struttura degli scambi tra il Regno Unito e l’Europa continentale è rimasta praticamente invariata».

Il primo motivo: il tempo trascorso

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Il secondo motivo: erronea valutazione della gravità dell’infrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

«[Le infrazioni commesse dalla ricorrente] si inserivano in una politica deliberata intesa a consolidare il controllo [della ricorrente] sul mercato [pertinente] in modo fondamentalmente contrario agli obiettivi basilari del trattato. Inoltre esse erano specificamente dirette a limitare o danneggiare l’attività di determinati concorrenti. Ostacolando per lungo tempo le possibilità di vendita di tutti i concorrenti, [la ricorrente] ha causato un danno permanente alla struttura del mercato [pertinente] a scapito dei consumatori».

Il terzo motivo: erronea valutazione della durata dell’infrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

«(2) Dal 1983 circa fino alla fine [dell’anno] 1990, [la ricorrente] ha abusato della posizione dominante detenuta sul mercato del carbonato di sodio del Regno Unito applicando ai suoi principali clienti un sistema di ribassi e sconti di fedeltà per i quantitativi marginali (sconti “top slice”), clausole contrattuali miranti a garantire [alla ricorrente] l’effettiva esclusiva delle forniture ed altri accorgimenti che hanno avuto per oggetto e per effetto di vincolare detti clienti [alla ricorrente] per la totalità del loro fabbisogno e di escludere i concorrenti.

(…)

(160) L’infrazione è iniziata attorno al 1983, poco dopo le trattative con la Commissione e la chiusura della pratica, ed è continuata almeno fino alla fine [dell’anno] 1989.

(161) La Commissione tiene conto del fatto che [la ricorrente] ha soppresso il sistema degli sconti “top slice” a decorrere dal 1° gennaio 1990».

«(…) [la ricorrente] ha violato l’articolo [82 CE] dal 1983 circa fino almeno alla fine del 1989 adottando un comportamento inteso ad escludere o a limitare in ampia misura la concorrenza».

Il quarto motivo: esistenza di circostanze attenuanti

Il primo capo: collaborazione della ricorrente con la Commissione

«4. L’obbligo di fornire le informazioni richieste incombe ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.

Il secondo capo: intenzionalità degli accordi sulla fissazione dei prezzi

«In seguito alle lunghe trattative con la Commissione che avevano avuto luogo tra il 1980 e il 1982 [la ricorrente] era perfettamente al corrente delle disposizioni dell’articolo 82 [CE]. Gli sconti “top slice” furono introdotti nel 1983 circa, non molto tempo dopo che [la ricorrente] aveva assunto nei confronti della Commissione l’impegno di non offrire incentivi speciali ai clienti perché si rifornissero presso [di essa] per la totalità o gran parte del loro fabbisogno».

Il terzo capo: esistenza di misure preventive

Il quarto capo: soppressione degli sconti «top slice»

Il quinto capo: limitata estensione degli sconti

«(156) Nella fattispecie la Commissione considera le infrazioni alle disposizioni dell’articolo 82 [CE] di particolare gravità. Esse si inserivano in una politica deliberata intesa a consolidare il controllo [della ricorrente] sul mercato [pertinente] in modo fondamentalmente contrario agli obiettivi basilari del trattato. Inoltre esse erano specificamente dirette a limitare o danneggiare l’attività di determinati concorrenti.

(157) Ostacolando per lungo tempo le possibilità di vendita di tutti i concorrenti, [la ricorrente] ha causato un danno permanente alla struttura del mercato interessato a scapito dei consumatori».

Il sesto capo: nessuna censura riguardo agli altri elementi dei contratti di vendita

Il settimo capo: assenza di profitto dall’infrazione

L’ottavo capo: mancanza di segretezza dell’infrazione

Il nono capo: tipo di concorrenti

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) L’art. 1 della decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/7/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 [CE] (COMP/33.133 – D: Carbonato di sodio – ICI), è annullato nella parte in cui dichiara che l’Imperial Chemical Industries Ltd ha violato l’art. 82 CE nel 1983.

2) L’importo dell’ammenda inflitta all’Imperial Chemical Industries all’art. 2 della decisione 2003/7 è fissato in EUR 8 milioni.

3) Il ricorso è respinto quanto al resto.

4) L’Imperial Chemical Industries sopporterà quattro quinti delle proprie spese e quattro quinti delle spese della Commissione europea.

5) La Commissione sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese dell’Imperial Chemical Industries.

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