Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 novembre 2003.

Priimta 2003-11-13 · ECLI:EU:C:2003:612 · Court of Justice · Kalbos: EN · IT · SV · FR · DE

Byla
C-313/01
Teismas
Court of Justice
Data
2003-11-13
ECLI
ECLI:EU:C:2003:612
Originalas
EUR-Lex ↗
Teisėjas · pranešėjasD.A.O. EdwardTeisėjasA. La PergolaTeisėjasS. von Bahr JudgesTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasC. Stix-HacklKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-313/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell ' art. 234 CE, dalla Corte suprema di Cassazione nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Christine Morgenbesser

e

Consiglio dell ' Ordine degli avvocati di Genova,

domanda vertente sull ' interpretazione degli artt. 10 CE, 12 CE, 14 CE, 39 CE, 43 CE e 149 CE,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. D.A.O. Edward (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

─ per la sig.ra Morgenbesser, dall ' avv. G. Borneto;

─ per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato;

─ per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente;

─ per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. E. Traversa e dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agenti,

vista la relazione d ' udienza,

sentite le osservazioni orali della sig.ra Morgenbesser, rappresentata dall ' avv. G. Conte e dall ' avv. G. Borneto, del Consiglio dell ' Ordine degli avvocati di Genova, rappresentato dall ' avv. M. Condinanzi, del governo italiano, rappresentato dal sig. A. Cingolo, avvocato dello Stato, e della Commissione, rappresentata dal sig. E. Traversa, all ' udienza del 16 gennaio 2003,

sentite le conclusioni dell ' avvocato generale, presentate all ' udienza del 20 marzo 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Ambito normativo

La normativa comunitaria

" Ai sensi della presente direttiva si intende:

a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli; ─ che sia stato rilasciato da un ' autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

─ da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un ' università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e

─ dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,

quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità (...)

(...)

(...)

c) per professione regolamentata, l ' attività o l ' insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro;

d) per attività professionale regolamentata, un ' attività professionale per la quale l ' accesso alla medesima o l ' esercizio o una delle modalità di esercizio dell ' attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma. In particolare, costituiscono modalità di esercizio di un ' attività professionale regolamentata: ─ l ' esercizio di un ' attività con l ' impiego di un titolo professionale qualora l ' uso del titolo sia limitato a chi possieda un dato diploma previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

(...)

(...)

f) per tirocinio di adattamento, l ' esercizio di una professione regolamentata svolta nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della valutazione nonché lo status del tirocinante migrante sono determinati dall ' autorità competente dello Stato membro ospitante;

g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare la capacità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata. Per consentire il controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che, attraverso un confronto tra la formazione richiesta nello Stato rispettivo e quella ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma o nel/nei titolo/i presentato/i dal richiedente.

La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d ' origine o di provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell ' elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Questa prova può anche comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività in questione nello Stato membro ospitante. Le modalità della prova attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro nel rispetto delle norme del diritto comunitario.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante stabiliscono lo status, in detto Stato membro, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale Stato

" .

" Quando nello Stato membro ospitante l ' accesso o l ' esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l ' autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l ' accesso a/o l ' esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l ' accesso o l ' esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro (...) " .

La normativa nazionale

Le disposizioni di base relative alla professione di " avvocato"

─ essere cittadino italiano,

─ essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata da un ' università italiana;

─ avere compiuto un periodo di pratica, frequentando lo studio di un " avvocato" ed assistendo alle udienze civili e penali per almeno due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio dinanzi ai tribunali, e

─ aver superato l ' esame d ' idoneità all ' esercizio della professione.

Le norme di recepimento delle direttive 89/48 e 98/5

" 1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l ' esercizio di una professione (...).

" .

" Ai fini del presente decreto si considerano professioni:

a) le attività per il cui esercizio è richiesta l ' iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell ' articolo 1; (...)

c) le attività esercitate con l ' impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell ' articolo 1 " .

" La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti di cui all ' articolo 1, comma 3, o all ' articolo 4 del presente decreto può consistere:

a) nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi post-secondari;

b) in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;

c) in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato (...) " .

" Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni (...) di avvocato (...)" .
" 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche e a valutare la capacità all ' esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.

" .

" Con decreti del Ministro competente ai sensi dell ' articolo 11, di concerto con il Ministro per il Coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro delle Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate disposizioni e direttive generali per l ' applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8, con riferimento alle singole professioni e alle relative formazioni professionali" .

Causa principale e questione pregiudiziale

" Se, indipendentemente dal riconoscimento e dalla convalida, un titolo di studio, conseguito da un cittadino comunitario in un Paese della Comunità (nella specie, la Francia), possa, ai fini [dell ' iscrizione nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato] automaticamente essere fatto valere in un altro Paese (nella specie l ' Italia), e ciò alla stregua della norme del Trattato CE (...) in tema di diritto di stabilimento e di circolazione di servizi (artt. 10 CE, 12 CE, 14 CE, 39 CE e 43 CE [...]), nonché dell ' art. 149 CE [...]" .

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni presentate alla Corte

Giudizio della Corte

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte suprema di Cassazione con ordinanza 19 aprile 2001, dichiara:

Il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un ' università del primo Stato.

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