Sentenza della Corte del 6 novembre 2003.

Priimta 2003-11-06 · ECLI:EU:C:2003:596 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-101/01
Teismas
Court of Justice
Data
2003-11-06
ECLI
ECLI:EU:C:2003:596
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasC. GulmannTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasA. RosasTeisėjas · pranešėjasD.A.O. EdwardTeisėjasJ.-P. PuissochetTeisėjasF. MackenTeisėjasS. von BahrGeneralinis advokatasA. TizzanoKanclerisH. von Holstein
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-101/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell ' art. 234 CE, dal Göta hovrätt (Svezia) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro

Bodil Lindqvist,

domanda vertente, in particolare, sull ' interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31),

LA CORTE,

composta dal sig. P. Jann, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidenti di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e J.-P. Puissochet, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

─ per la sig.ra Lindqvist, dal sig. S. Larsson, advokat;

─ per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di agente;

─ per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente;

─ per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra J. Stratford, barrister;

─ per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Ström e dal sig. X. Lewis, in qualità di agenti,

vista la relazione d ' udienza,

sentite le osservazioni orali della sig.ra Lindqvist, rappresentata dal sig. S. Larsson, del governo svedese, rappresentato dal sig. A. Kruse e dalla sig.ra B. Hernqvist, in qualità di agente, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra J. van Bakel, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra J. Stratford, della Commissione, rappresentata dalla sig.ra L. Ström e dal sig. C. Docksey, in qualità di agente, e dell ' Autorità di vigilanza AELS, rappresentata dalla sig.ra D. Sif Tynes, in qualità di agente, all ' udienza del 30 aprile 2002,

sentite le conclusioni dell ' avvocato generale, presentate all ' udienza del 19 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

" 1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.

─ effettuati per l ' esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull ' Unione europea e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;

─ effettuati da una persona fisica per l ' esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico

" .

" 1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l ' origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l ' appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

a) la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento, salvo nei casi in cui la legislazione dello Stato membro preveda che il consenso della persona interessata non sia sufficiente per derogare al divieto di cui al paragrafo 1, oppure

b) il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi e i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui il trattamento stesso sia autorizzato da norme nazionali che prevedono adeguate garanzie, oppure

c) il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata o di un terzo nel caso in cui la persona interessata è nell ' incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso; o

d) il trattamento sia effettuato, con garanzie adeguate, da una fondazione, un ' associazione o qualsiasi altro organismo che non persegua scopi di lucro e rivesta carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, nell ' ambito del suo scopo lecito e a condizione che riguardi unicamente i suoi membri o le persone che abbiano contatti regolari con la fondazione, l ' associazione o l ' organismo a motivo del suo oggetto e che i dati non vengano comunicati a terzi senza il consenso delle persone interessate; o

e) il trattamento riguardi dati resi manifestamente pubblici dalla persona interessata o sia necessario per costituire, esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria.

Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti di dati riguardanti sanzioni amministrative o procedimenti civili siano ugualmente effettuati sotto controllo dell ' autorità pubblica.

" .

" Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d ' espressione" .
" 1. Gli Stati membri dispongono che il trasferimento verso un paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione adeguato, fatte salve le misure nazionali di attuazione delle altre disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione

" .

" Il Regno di Svezia ritiene che la nozione di espressione artistica e letteraria si riferisca ai mezzi d ' espressione anziché al contenuto della comunicazione o alla sua qualità" .

La normativa nazionale

Causa principale e questioni pregiudiziali

─ sottoposto a trattamento automatizzato taluni dati senza prima informarne per iscritto la Datainspektion (art. 36 della PUL);

─ trattato senza autorizzazione dati personali sensibili, cioè quelli relativi ad una ferita al piede e ad un congedo parziale per malattia (art. 13 della PUL);

─ trasferito verso paesi terzi dati personali sottoposti ad un trattamento non autorizzato (art. 33 della PUL).

" 1) Se l ' indicazione di una persona ─ con il nome o con il nome e il numero di telefono ─ su una pagina iniziale su Internet costituisca un comportamento che rientra nell ' ambito di applicazione della direttiva [95/46]. Se il realizzare personalmente una pagina iniziale su Internet e l ' inserirvi il nome di un certo numero di persone unitamente a dichiarazioni e affermazioni riguardanti, tra l ' altro, la situazione lavorativa di queste ultime e gli interessi da esse coltivati nel tempo libero costituisca un " trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato" .

2) Ove la questione precedente venga risolta negativamente, se il redigere, su una pagina iniziale su Internet, pagine che riguardano specificamente una quindicina di persone e il collegare tali pagine tra di esse in modo da consentire la ricerca nominativa possa essere considerato un " trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi" ai sensi dell ' art. 3, n. 1, della direttiva. Per il caso in cui una delle questioni precedenti venga risolta positivamente, lo hovrätt pone anche le questioni seguenti:

3) Se il pubblicare su una pagina iniziale privata, ma accessibile a chiunque ne conosca l ' indirizzo, dati del tipo indicato relativi a colleghi di lavoro possa essere considerato un comportamento che non rientra nell ' ambito di applicazione della direttiva [95/46] in forza di una delle eccezioni di cui all ' art. 3, n. 2, della stessa.

4) Se l ' informazione, su una pagina iniziale, che un collega di lavoro, di cui viene specificato il nome, si è ferito ad un piede e si trova in congedo parziale per malattia costituisca un dato personale relativo alla salute che, a norma dell ' art. 8, n. 1, della direttiva, non può essere trattato.

5) Considerato che in certi casi la direttiva [95/46] vieta il trasferimento di dati personali verso paesi terzi, se una persona che si trova in Svezia e che, servendosi di un computer, pubblica dati personali su una pagina iniziale caricata su un server in Svezia ─ di modo che tali dati divengono accessibili a cittadini di paesi terzi ─ trasferisce dati verso paesi terzi ai sensi della direttiva 95/46. Se la soluzione di tale questione rimanga la stessa anche nel caso in cui, per quanto si sappia, nessuna persona di un paese terzo abbia di fatto preso conoscenza dei dati o nel caso in cui il server di cui trattasi si trovi fisicamente in un paese terzo.

6) Se in un caso come quello di specie si possa ritenere che le disposizioni della direttiva [95/46] pongano limiti incompatibili con i principi generali in materia di libertà di espressione, o con altre libertà e diritti, vigenti all ' interno dell ' Unione europea e che trovano corrispondenza, tra l ' altro, nell ' art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell ' uomo e delle libertà fondamentali. Lo hovrätt desidera infine porre la seguente questione:

7) Se uno Stato membro possa, nelle circostanze indicate nelle questioni precedenti, prevedere una tutela più ampia dei dati personali o ampliare l ' ambito di applicazione della direttiva [95/46], anche ove non ricorra nessuna delle condizioni di cui all ' art. 13 della medesima " .

Sulla prima questione

Osservazioni presentate alla Corte

Soluzione della Corte

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Osservazioni presentate alla Corte

Soluzione della Corte

Sulla quarta questione

Sulla quinta questione

Osservazioni presentate alla Corte

Soluzione della Corte

Sulla sesta questione

Osservazioni presentate alla Corte

Soluzione della Corte

Sulla settima questione

Osservazioni presentate alla Corte

Soluzione della Corte

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Göta hovrätt con ordinanza 23 febbraio 2001, dichiara:

1) L ' operazione consistente nel fare riferimento, in una pagina Internet, a diverse persone e nell ' identificarle vuoi con il loro nome, vuoi con altri mezzi, ad esempio indicando il loro numero di telefono o informazioni relative alla loro situazione lavorativa e ai loro passatempo, costituisce un " trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato" ai sensi dell ' art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2) Un siffatto trattamento di dati personali non rientra in alcuna delle eccezioni che figurano nell ' art. 3, n. 2, della direttiva 95/46.

3) L ' indicazione che una persona si è ferita ad un piede e si trova in congedo parziale per malattia costituisce un dato personale relativo alla salute ai sensi dell ' art. 8, n. 1, della direttiva 95/46.

4) Non si configura un " trasferimento verso un paese terzo di dati" ai sensi dell ' art. 25 della direttiva 95/46 allorché una persona che si trova in uno Stato membro inserisce in una pagina Internet ─ caricata presso una persona fisica o giuridica che ospita ( " web hosting" provider) il sito Internet nel quale la pagina può essere consultata e che è stabilita nello Stato stesso o in un altro Stato membro ─ dati personali, rendendoli così accessibili a chiunque si colleghi ad Internet, compresi coloro che si trovano in paesi terzi.

5) Le disposizioni della direttiva 95/46 non pongono, di per sé, una restrizione incompatibile con il principio generale di libertà di espressione, o con altri diritti e libertà vigenti all ' interno dell ' Unione europea e che trovano corrispondenza, tra l ' altro, nell ' art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell ' uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Spetta alle autorità e ai giudici nazionali incaricati di applicare la normativa interna che traspone la direttiva 95/46 garantire il giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi in gioco, ivi compresi i diritti fondamentali tutelati dall ' ordinamento giuridico comunitario.

6) Le misure adottate dagli Stati membri per garantire la protezione dei dati personali devono essere conformi tanto alle disposizioni della direttiva 95/46 quanto al suo obiettivo, consistente nel mantenere un equilibrio tra la libera circolazione dei dati personali e la tutela della vita privata. Per contro, nulla impedisce che uno Stato membro estenda la portata della normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46 a settori non compresi nell ' ambito di applicazione di quest ' ultima, purché non vi osti alcun ' altra disposizione del diritto comunitario.

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