Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 13 luglio 2005.

Priimta 2005-07-13 · ECLI:EU:T:2005:283 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
T-260/97
Teismas
General Court
Data
2005-07-13
ECLI
ECLI:EU:T:2005:283
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasH. LegalTeisėjasP. MengozziTeisėjasI. Wiszniewska-BiałeckaTeisėjasPrincipal AdministratorKanclerisJ. Palacio González
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa T-260/97,

Camar Srl, con sede in Firenze, rappresentata dagli avv.ti W. Viscardini Donà, M. Paolin e S. Donà, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente dai sigg. J.P. Hix e A. Tanca, successivamente dai sigg. Hix e F. Ruggeri Laderchi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. H. van Vliet, successivamente dai sigg. C. Van der Hauwaert e L. Visaggio, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuti,

sostenuti da

Repubblica francese, rappresentata dalle sig.re K. Rispal-Bellanger e C. Vasak, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto la quantificazione del danno che la Commissione è stata condannata a risarcire alla ricorrente a seguito dell’annullamento, con sentenza interlocutoria del Tribunale 8 giugno 2000, cause riunite T‑79/96, T‑260/97 e T‑117/98, Camar e Tico/Commissione e Consiglio (Racc. pag. II‑2193), della decisione della Commissione 17 luglio 1997, che aveva respinto la domanda di misure transitorie proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 30 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPE (Quarta Sezione),

composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 24 febbraio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«Se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista all’articolo 27, le misure transitorie stimate opportune».
«Ai fini del presente regolamento, “operatore tradizionale” è l’agente economico stabilito nella Comunità, nel periodo il quale determina il suo quantitativo di riferimento, nonché al momento della sua registrazione a norma dell’articolo 5, il quale, operando in proprio, ha effettivamente importato, durante un periodo di riferimento, un quantitativo minimo di banane originarie di paesi terzi o di paesi ACP in vista della successiva commercializzazione sul mercato comunitario».

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Osservazioni preliminari

Sugli anni da prendere in considerazione ai fini del calcolo del quantitativo di riferimento

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul periodo per il quale il danno dev’essere risarcito

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sui criteri generali da seguire per la quantificazione del danno

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla svalutazione monetaria e sugli interessi moratori

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La Commissione è condannata a versare alla ricorrente un indennizzo pari a EUR 5 024 192.

2) Tale indennizzo sarà rivalutato conformemente ai criteri definiti ai punti 139‑141 e 145 della presente sentenza.

3) L’indennizzo, come rivalutato, sarà maggiorato di interessi moratori a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino al pagamento integrale. Il tasso di interesse da applicare è calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti.

4) La Commissione è condannata a pagare il 90% delle spese relative alla fase del presente procedimento che ha fatto seguito alla sentenza del Tribunale 8 giugno 2000, cause riunite T‑79/96, T‑260/97 e T‑117/98, Camar e Tico/Commissione e Consiglio (Racc. pag. II‑2193).

5) Il Consiglio è condannato a pagare il 10% delle spese relative alla fase del presente procedimento che ha fatto seguito alla sentenza del Tribunale 8 giugno 2000, cause riunite T‑79/96, T‑260/97 e T‑117/98, Camar e Tico/Commissione e Consiglio (Racc. pag. II‑2193).

6) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

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