CASE OF BUDAYEVA AND OTHERS v. RUSSIA

[Italian Translation] summary by DUit (Diritti Umani in Italia)

Application no. 15339/02 · Delivered 2008-03-20 · ECLI:CE:ECHR:2008:0320JUD001533902 · Languages: IT · EN · FR · IT · PL

Application no.
15339/02
Delivered
2008-03-20
Respondent State
RUS
Conclusion
Preliminary objection dismissed (non-exhaustion of domestic remedies);Violation of Art. 2 (substantive aspect);Violation of Art. 2 (procedural aspect);No violation of P1-1;No violation of Art. 13+P1-1;Non-pecuniary damage - award;Pecuniary damage - claim dismissed
Convention articles
2, 2-1, 13+P1-1, 13, P1-1, P1-1-1, 35, 35-1, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentC.L. RozakisJudgeL. LoucaidesJudgeA. KovlerJudgeE. SteinerJudgeK. HajiyevJudgeD. SpielmannJudgeG. MalinverniRegistrarS. Nielsen
Summary
Preparing…

© Traduzione eseguita da Eduardo De Cunto

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Budayeva ed altri c. Russia

Qualora le Autorità Pubbliche siano a conoscenza del pericolo di una calamità

naturale di entità tale da costituire un rischio per la salute e per la vita stessa della

popolazione, esse hanno l’onere di predisporre adeguati sistemi di allerta, piani di

evacuazione e, in generale, misure di sicurezza adeguate. In mancanza, vi sarà

violazione dell’art. 2 della Convenzione, posto a tutela del diritto alla vita.

Qualora le Corti nazionali omettano di indagare adeguatamente circa la morte di un

individuo si è in presenza di una violazione dell’art. 2 della Convenzione, posto a

tutela del diritto alla vita.

L’obbligo di proteggere la proprietà privata, pendente sugli Stati membri della

Convenzione in virtù dell’art. 1 Prot. 1, non può essere interpretato come un obbligo

di risarcire l’intero valore di mercato di un immobile andato distrutto per via di una

catastrofe naturale. L’indennizzo spettante alle vittime di tali episodi, al contrario, va

parametrato alle circostanze concrete dei singoli casi.

Fatto:

Tutti i ricorrenti (con la sola eccezione della signora Shogenova, residente a Nalchik) sono cittadini russi residenti a

Tyrnauz, città situata vicino al monte Elbrus, nella Repubblica di Kabardino-Balkariya (Russia). È dal 1937 che, ogni

anno, soprattutto in estate, in questa zona vengono registrate colate di fango.

Il caso in questione riguarda la denuncia, da parte dei ricorrenti, del comportamento delle Autorità russe, che, in

occasione di una devastante serie di frane fangose che colpì la città di Tyrnauz nel 2000, non tennero conto delle

segnalazioni pervenute circa la probabilità che frane di grandi dimensioni si abbattessero su Tyrnauz nel luglio 2000. Le

medesime autorità non avvertirono la popolazione locale, non adottarono misure di evacuazione e di soccorso

d’emergenza e non avviarono, dopo il disastro, alcuna inchiesta giudiziaria per accertare se vi fossero responsabilità

penali in relazione all’accaduto.

Verso le 11:00 del 18 luglio 2000, un flusso di fango e detriti colpì la città di Tyrnauz e inondò parte della zona

residenziale, non lasciando ai ricorrenti, secondo la loro stessa ricostruzione, che il tempo strettamente necessario per

fuggire, giacché non era stato lanciato alcun allarme. Fatima Atmurzayeva e sua figlia, catturate dal fango mentre

tentavano la fuga, furono ferite e riportarono gravi ustioni da attrito. Solo dopo l’accaduto fu lanciato l’allarme dagli

altoparlanti, ma, sostengono i ricorrenti, nessun mezzo di soccorso fu inviato sul posto.

La mattina del 19 luglio 2000 il livello del fango scese, e alcuni degli abitanti del luogo, tra i quali Khalimat Budayeva e la

sua famiglia, tornarono alle loro dimore, ignari di alcun ordine di evacuazione: nessun cordone di polizia era stato

predisposto per impedirglielo. Quel giorno, verso le ore 01:00, una seconda e ancor più potente colata di fango si

abbatté sulla città. La sig.ra Budayeva riuscì a fuggire con il figlio maggiore. Suo figlio minore, in un primo momento

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rimasto intrappolato, fu poi tratto in salvo, ma riportò lesioni cerebrali e al midollo spinale. Suo marito, Vladimir Budayev,

rimasto indietro per soccorrere i suoceri, restò invece ucciso.

Una serie di frane, in successione, continuò ad abbattersi sulla città di Tyrnauz fino al 25 luglio 2000. Il bilancio finale,

ufficialmente, fu di 8 morti, ma i ricorrenti denunciarono la sparizione di altre 19 persone.

Tutti i ricorrenti subirono la distruzione delle proprie case e dei propri beni, e accusarono un netto peggioramento, a

partire dal giorno del disastro, delle condizioni di vita e di salute. Alcuni di loro cominciarono a soffrire di depressione e

dovettero ricorrere a terapie psichiatriche e neurologiche.

In larga parte diversa è la ricostruzione degli avvenimenti fornita dalle Pubbliche Autorità. Secondo il governo, le colate di

fango furono di un impeto eccezionale, tale da non poter essere previsto né impedito. Dopo la prima ondata di fango del

18 luglio 2000, le Autorità ordinarono l’evacuazione di emergenza di Tyrnauz. Polizia e funzionari locali telefonarono,

casa per casa, agli abitanti del posto per informarli del pericolo e per organizzare l’evacuazione di anziani e disabili. I

veicoli di polizia dotati di altoparlanti, inoltre, percorsero la città invitando i residenti ad abbandonarla. I residenti che

tornarono alle loro case, sempre secondo la ricostruzione del governo, lo fecero violando l’ordinanza di evacuazione. E

ancora: a parere delle Autorità furono adottate tutte le misure necessarie per trarre in salvo le vittime, per dare un tetto

provvisorio agli sfollati e per fornir loro provviste d’emergenza.

Il 3 agosto 2000la Procuradel Distretto Elbrus decise di non avviare alcuna indagine penale sul disastro. Non fu

intrapresa alcuna indagine nemmeno circa la morte del Sig. Budayev, che fu considerata accidentale. A seguito di una

decisione delle autorità di Kabardino-Balkariya, il 12 agosto 2000, fu concesso a ciascuno dei ricorrenti un alloggio

gratuito, oltre ad un indennizzo forfettario di 13.200 rubli, equivalente, all’epoca, a 530 euro. I ricorrenti, tuttavia, non

rinunciarono a promuovere un’azione civile al fine di ottenere un risarcimento maggiormente adeguato. Le loro richieste

furono però respinte, giacché, si leggeva nella motivazione della sentenza del Tribunale che esaminò il caso, “le autorità

avevano adottato tutte le misure ragionevoli per ridurre il rischio di una colata di fango”. Il giudice, tra l’altro, sottolineò

che la popolazione locale era stata adeguatamente informata dai media riguardo al rischio di possibili frane.

Tali conclusioni incontrarono il deciso disaccordo dei ricorrenti, che continuavano a ritenere il comportamento delle

Autorità colpevolmente omissivo, soprattutto riguardo alla mancata messa in allerta della popolazione, alla mancata

riparazione e alla cattiva manutenzione di una diga rimasta danneggiata nel 1999 – la cui funzione era quella di

contenere, per l’appunto, le periodiche frane fangose – e al mancato avvio di un indagine che accertasse eventuali

responsabilità penali per quanto accaduto.

A sostegno di tali accuse, i ricorrenti presentarono: alcuni articoli di giornale – tra cui l’intervista ad un esperto che

accusava i funzionari di "irresponsabilità palese" –; testimonianze di familiari e vicini di casa dei ricorrenti, vittime a loro

volta della colata di fango; documenti ufficiali attestanti che, nel bilancio del distretto di Elbrus, nessun fondo era stato

stanziato per i necessari lavori di riparazione della diga dopo il danneggiamento del 1999; altri documenti ufficiali dai

quali emergeva che, tra il 30 agosto 1999 e 7 luglio 2000, gli istituti scientifici predisposti al monitoraggio dei costoni

franosi avevano effettivamente avvertito le Autorità circa il pericolo imminente – in uno di questi avvertimenti si

prefigurava addirittura la “portata record” che le frane venture avrebbero potuto avere – e avevano insistito perché

venisse effettuata al più presto la riparazione della diga e venisse predisposto un dettagliato piano di evacuazione.

I ricorrenti si risolsero dunque ad adirela Cortedi Strasburgo, sostenendo che il comportamento delle P.A., del tutto

inadeguato a mitigare le conseguenze delle frane del 18-25 luglio 2000, avesse messo a repentaglio le loro vite, avesse

causato la distruzione delle loro case e la morte del sig. Budayev, avesse ostacolato un’inchiesta giudiziaria sul disastro,

sostanziandosi quindi in una violazione degli artt. 2 (diritto alla vita), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 13

(diritto ad un ricorso effettivo), e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) della Convenzione Europea

dei Diritti dell’Uomo.

Sulla ricevibilità:

Il Governo convenuto contesta che la ricorrente Budayeva non abbia presentato alcun ricorso ai sensi del Codice di

Procedura Penale contro la decisione del Pubblico Ministero di archiviare i procedimenti penali relativi alle circostanze

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della morte di suo marito, rimedio che, se accolto, avrebbe presentato tutti i caratteri di un’indagine penale volta ad

accertare le circostanze della morte. La Corte, tuttavia, nota che gli eventi oggetto del presente ricorso furono talmente

estesi e notevoli, che il fatto di portare la questione all’attenzione delle autorità non doveva dipendere dalla diligenza dei

ricorrenti. Inoltre, i vantaggi che potevano trarre i ricorrenti dai procedimenti penali non erano ovvi, dato che i tribunali

civili erano competenti per riconoscere la responsabilità di una data autorità dello Stato e che tale responsabilità

istituzionale avrebbe potuto fornire una base per la riparazione a favore delle vittime. Tale considerazione è essenziale

dato che i disastri di questo tipo sono con ogni probabilità dovuti a una combinazione di omissioni di un certo numero di

funzionari, la responsabilità di ciascuno dei quali non raggiunge la soglia di gravità richiesta per attivare un procedimento

penale. Per questa ragione e anche a causa del numero esiguo di prove nel procedimento civile, la Corte non ritiene

irragionevole da parte della ricorrente Budayeva l’aver scelto l’azione civile come mezzo per ottenere riparazione. La

Corte ritiene quindi che quanto alla questione dell’esaurimento dei ricorsi interni nel caso di specie, fosse sufficiente per

la prima sig.ra Budayeva intentare un’azione civile, cosa che quest’ultima ha fatto.

Il Governo contesta altresì che gli altri ricorrenti non abbiano esaurito le vie di ricorso interne in relazione alle doglianze

relative all’articolo 2, in quanto essi non hanno mai proposto ricorso contro la decisione di archiviare le indagini penali

sulla catastrofe naturale, né hanno invocato alcuna violazione relativa al loro diritto alla vita nei ricorsi per danni

presentati dinanzi ai tribunali civili. Riguardo alla decisione di archiviare i procedimenti penali, i ricorrenti negano di

essere stati a conoscenza che tale decisione fosse stata adottata. Infatti, essi non erano coinvolti in tali procedimenti e

non è chiaro in quale qualità, secondo il diritto interno, essi avrebbero potuto presentare appello contro la decisione cui si

riferisce il Governo. A differenza della prima ricorrente, essi avrebbero dovuto preliminarmente provare il loro status di

vittime per poter dare impulso all’azione penale. In ordine alla dedotta omessa invocazione del loro diritto alla vita nel

procedimento civile, la Corte osserva che gli atti presentati dinanzi al giudice interno erano formulati in termini tali da

coinvolgere tale garanzia in sostanza. La Corte considera dunque che questa parte dell’obiezione preliminare del

Governo sia infondata. La Corte respinge dunque l’obiezione preliminare del Governo relativa al mancato previo

esaurimento dei ricorsi interni da parte dei ricorrenti.

Diritto:

Sulla violazione dell’art. 2 – Diritto alla vita

La Corte prende atto che, già nel 1999, le Autorità si erano viste recapitare una serie di avvertimenti che avrebbero

dovuto renderle consapevoli dell’imminente rischio di colate di fango di ingente portata. Anche indipendentemente dalla

portata delle frane, ad ogni modo, era palese che qualsiasi colata avrebbe potuto avere conseguenze devastanti, visto lo

stato di abbandono delle strutture di contenimento dei flussi fangosi. Le Autorità certo non potevano ignorare che

fenomeni del genere si ripresentassero nella zona con grande regolarità; era cosa chiara, dunque, che la riparazione

della diga fosse un’operazione da porre in essere con la massima urgenza.

L’Amministrazione non ha mai spiegato perché si sia discostata dalle raccomandazioni ricevute.La Corteriscontra che

nessun fondo fu mai stanziato per le riparazione della diga, come documentato dai ricorrenti. I giudici di Strasburgo,

inoltre, stimano plausibili le testimonianze allegate dai ricorrenti, volte a dimostrare che la popolazione non fosse stata

sufficientemente informata su ciò che poteva accadere, e che l’ordine di evacuazione non fosse partito entro il 19 luglio

2000, sebbene il carattere di indispensabilità di tali misure, al fine di garantire la sicurezza della popolazione locale,

fosse evidente anche prima della disgrazia.

La Corteconclude, dunque, che, fino al giorno del disastro, le Autorità non abbiano adottato alcuna misura di sicurezza

volta a scongiurare i possibili effetti devastanti di probabili colate di fango. Ciò, ad avviso dei giudici di Strasburgo, è

ingiustificabile, soprattutto alla luce della sussistenza di un rischio serio e prevedibile per la vita degli abitanti di Tyrnauz.

La Corte, inoltre, è dell’avviso che tali gravi carenze amministrative hanno contribuito in maniera determinante a causare

la morte del sig. Vladimir Budayev e il ferimento di sua moglie Khalimat Budayeva, della sig.ra Fatima Atmurzayeva e dei

loro familiari. Le Autorità russe, in conclusione, non hanno ottemperato all’onere di predisporre un piano d’azione e delle

misure efficaci a difesa del diritto alla vita della popolazione locale, è ciò è sufficiente a ritenere che vi sia stata violazione

dell’articolo 2 della Convenzione da parte del convenuto Stato russo.

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Per quanto riguarda il mancato avvio di inchieste giudiziarie:la Cortenota che, dopo appena una settimana dal

disastro, la Procura ha deciso di non dare impulso ad un’indagine penale approfondita circa le cause

della morte di Vladimir Budayev. L’inchiesta in effetti, è stata limitata alla ricerca delle cause immediate della sua

morte, non operando alcun vaglio riguardo alle misure di sicurezza approntate dalle Autorità e, di conseguenza, non

indagando circa le loro responsabilità. In particolare, nessuna iniziativa è mai stata presa per verificare la fondatezza

delle numerose accuse relative all’inadeguata manutenzione della diga e al mancato approntamento di un efficace

sistema di allarme. I giudici russi respinsero la richiesta di risarcimento danni presentata dai ricorrenti giacché ritennero

non sufficientemente provata la sussistenza di un comportamento negligente ascrivibile alle Autorità, tale da provocare

danni e inconvenienti superiori a quelli che inevitabilmente si determinano al verificarsi di una catastrofe naturale. A

parere della Corte, va comunque osservato che i ricorrenti hanno fatto tutto ciò che era in loro potere fare per fornire un

quadro probatorio quanto più esaustivo possibile a sostegno delle proprie affermazioni, mentre i giudici russi hanno

omesso di disporre quegli accertamenti tecnici indispensabili al fine di ricostruire con precisione gli eventi.

Ad ogni modo: le corti nazionali non hanno utilizzato pienamente il proprio potere per accertare le circostanze

dell’incidente, mostrando un atteggiamento riluttante, ostativo alla ricerca della verità. Tale atteggiamento risulta

ingiustificabile, specialmente se si tiene in considerazione che le preoccupazione e le lamentele dei ricorrenti furono a

loro tempo condivise anche da funzionari pubblici predisposti al monitoraggio del rischio frane ed esperti in materia.

La Corte conclude che il mancato avvio di adeguate indagini circa l’incidente che ha causato, tra l’altro, la morte del

cittadino Vladimir Budayev, si configura come una violazione dell’art. 2 della Convenzione, posto a tutela del diritto alla

I ricorrenti lamentano altresì la violazione dell’articolo 1 Prot. n. 1 della Convenzione, posto a tutela del diritto alla

proprietà. Il comportamento colpevolmente omissivo delle Autorità, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe contribuito a causare

la distruzione delle loro abitazioni e dei loro beni.

La Corte, tuttavia, è del parere che non sia stata fornita una prova sufficiente a dimostrare che migliori sistemi di

sicurezza e di allerta avrebbero impedito il danneggiamento delle abitazioni e dei beni degli abitanti di Tyrnauz. I danni

causati dalle frane, dunque, non possono, ad avvisola Corte, essere inequivocabilmente attribuiti al comportamento

negligente dello Stato.

La Corte fornisce poi un’indicazione circa la corretta interpretazione dell’art. 1 Prot. 1: l’obbligo di proteggere la proprietà

privata, pendente sugli Stati membri della Convenzione in virtù dell’art. 1 Prot. 1, non può essere interpretato come un

obbligo di risarcire l’intero valore di mercato di un immobile andato distrutto. L’indennizzo spettante alle vittime di

calamità, al contrario, va parametrato alle circostanze concrete dei singoli casi. Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo

giudicano non incongrua la cifra di 13.200 rubli corrisposta dalle Autorità alle vittime del disastro a titolo di indennizzo

forfetario, considerato che tale misura è stata affiancata all’offerta di un alloggio gratuito e che il numero delle vittime

della calamità è stato elevato.

Sulla base delle considerazioni svolte la Corte dichiara che non vi è stata violazione dell’art.1 Prot. 1 della Convenzione.

La Corte stima non necessario esaminare autonomamente le questioni sollevate in base all’art. 13 e all’art. 8, giacché

assorbite dall’esame doglianze relative agli art. 2 e 1 Prot. 1 della Convenzione.

Equa soddisfazione:

In base all’art. 41 della Convenzione, la Corte, stimando che la violazione dell’art. 2 della Convenzione abbia provocato

ai ricorrenti un danno di carattere non patrimoniale, liquida equitativamente la cifra di 30.000 euro a Khalimat Budayeva,

di 15.000 euro a Fatima Atmurzayeva e di 10.000 euro per ciascuno degli altri ricorrenti a titolo di equa soddisfazione.

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Informazioni aggiuntive

Tipo di decisione:Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)

Emessa da:Camera

Stato convenuto:Russia

Numero ricorso:15339/02 ; 11673/02 ; 15343/02 ; 20058/02 ; 21166/02

Data:20.03.2008

Articoli:2 , 13+P1-1 , 35-1 , 41 , P1-1

Op. separate:No

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