CASE OF BUDAYEVA AND OTHERS v. RUSSIA

[Italian Translation] by UFTDU (Unione forense per la tutela dei diritti umani)

Peticija Nr. 15339/02 · Priimta 2008-03-20 · ECLI:CE:ECHR:2008:0320JUD001533902 · Kalbos: IT · EN · FR · IT · PL

Peticija Nr.
15339/02
Priimta
2008-03-20
Valstybė atsakovė
RUS
Išvada
Preliminary objection dismissed (non-exhaustion of domestic remedies);Violation of Art. 2 (substantive aspect);Violation of Art. 2 (procedural aspect);No violation of P1-1;No violation of Art. 13+P1-1;Non-pecuniary damage - award;Pecuniary damage - claim dismissed
Konvencijos straipsniai
2, 2-1, 13+P1-1, 13, P1-1, P1-1-1, 35, 35-1, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasC.L. RozakisTeisėjasL. LoucaidesTeisėjasA. KovlerTeisėjasE. SteinerTeisėjasK. HajiyevTeisėjasD. SpielmannTeisėjasG. MalinverniKanclerisS. Nielsen
Santrauka
Rengiama…

CONSIGLIO D’EUROPA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

(Ricorsi nn. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 e 15343/02)

SENTENZA

STRASBURGO

20 marzo 2008

Questa sentenza può subire ritocchi di forma

traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

Nel caso Budayeva e altri c. Russia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una

Camera composta di

Christos Rozakis, Presidente,

Nina Vajić,

Anatoly Kovler,

Elisabeth Steiner,

Khanlar Hajiyev,

Giorgio Malinverni,

George Nicolaou, giudici,

e Søren Nielsen, giureconsulto,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 28 Febbraio 2008,

Rende la seguente sentenza, adottata nella data menzionata

PROCEDURA

20058/02, 11673/02 e 15343/02) contro la Federazione Russa presentati

dinanzi alla Corte, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la

Convenzione”) da sei cittadini russi, dalla signora Khalimat Khuseyevna

Budayeva e dalla signora Fatima Khuseynovna Atmurzayeva il 15 marzo

2002, dalla signora Raya Meliyevna Shogenova il 10 aprile 2002, dalla

signora Nina Nikolayevna Khakhlova il 18 febbraio 2002 e dal signor

Andrey Aleksandrovich Shishkin e dalla signora Irina Ilyinichna Shishkina

il 9 marzo 2002 (“i ricorrenti”).

rappresentati dal signor Dzagashtov, avvocato del foro di Nalchik, dal

signor Manov, avvocato del foro di Mosca e dal signor Serdyukov, avvocato

del foro di Pyatigorsk. Il Governo russo (“il Governo”) era inizialmente

rappresentato dal signor P. Laptev, ex rappresentante della Federazione

Russa presso la Corte europea dei diritti dell’uomo e, successivamente,

dall’attuale rappresentante, la signora V. Milinchuk.

del Protocollo n. 1 alla Convenzione, i ricorrenti sostengono che le autorità

nazionali si sono rese responsabili della morte del signor Budayev, di aver

messo a rischio la loro vita, nonché della distruzione della loro proprietà, in

conseguenza dell’omesso intervento volto a limitare le conseguenze di una

frana di fango avvenuta a Tynauz tra il 18 e il 25 luglio 2000. Essi

lamentano inoltre di non aver potuto beneficiare di alcun rimedio interno

effettivo.

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ricorsi (regola 42 § 1).

ricorsi ammissibili.

scritte ulteriori (Regola 59 § 1).

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

Khuseyevna Budayeva, è nata nel 1961 e vive a Tyrnauz, nel distretto di

Elbrus della Repubblica di Kabardino-Balkariya (KBR), Russia (la prima

ricorrente).

Khuseynovna Atmurzayeva, è nata nel 1963 e vive in Tyrnauz (la seconda

ricorrente).

Shogenova, è nata nel 1953 e vive a Nalchik nella KBR (la terza ricorrente).

Nikolayevna Khakhlova, è nata nel 1955 e vive a Tyranuz (la quarta

ricorrente).

signor Andrey Aleksandrovich Shishkin e la signora Irina Ilyinichna

Shishkina, sono nati rispettivamente nel 1958 e nel 1955 e vivono a Tyrnauz

(il quinto e la sesta ricorrente).

dei fatti. Le loro versioni sulle circostanze nelle quali si è prodotta la frana

di fango nella città di Tyrnauz nel 2000 sono esposte nella Sezione A, infra.

Le modalità attraverso le quali tale evento ha provocato un danno a ciascuno

dei ricorrenti sono esposte nella Sezione B. Nella Sezione C viene fornita la

descrizione dei documenti presentati alla Corte dai ricorrenti.

A. Le circostanze relative alla frana

Monte Elbrus, nel Caucaso centrale. Tyrnauz ha una popolazione di circa

25.000 abitanti. Il piano urbano generale della città venne sviluppato negli

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anni ’50 ed era parte di un progetto di costruzione industriale su larga scala.

Due affluenti del fiume Baksan che passano per Tyrnauz, il Gerhozhansu e

il Kamyksu, sono noti per essere di frequente causa di frane.

anche abbattute sulla città causando dei danni. Le frane più gravi registrate

prima del 2000 portano la data del 1° agosto 1960, dell’11 agosto 1977 e del

20 agosto 1999. Secondo il Governo, la serie di frane prodottesi tra il 18 e il

25 luglio 2000 sono state le più gravi di sempre e quelle che hanno causato i

danni maggiori.

rischio e sono abituate alle frane che normalmente avvengono d’estate o

all’inizio dell’autunno.

Tyrnauz contro le frane, fu realizzata negli anni ’50 e nel 1959 vennero

presentate una serie di proposte. Il piano scelto dalle autorità sulla base di

uno studio comparativo di fattibilità riguardava la costruzione di un

collettore che convogliasse il fango in un serbatoio. I lavori di costruzione

furono iniziati, tuttavia nel 1960 vennero interrotti a causa di una frana di

portata eccezionale e il progetto dovette essere corretto ed esteso di

conseguenza. La costruzione del collettore fu terminata nel 1965 e

quest’ultimo fu operativo per 35 anni, contrastando apparentemente in modo

efficace le frane. Nel 1977 venne portata a termine una revisione tecnica a

seguito di una frana particolarmente violenta che aveva danneggiato

seriamente alcune parti del collettore e si ritenne necessario realizzare dei

lavori di ripristino. Il collettore fu completamente riparato nel 1982.

per il contenimento del fango in una gola del fiume Gerhozhan, a monte del

collettore per il fango. La diga doveva migliorare la protezione di Tyrnauz

dalle colate di fango e detriti. Misurava 160 m x 38 m x 40 m e fu costruita

con 6,000 metri cubici di cemento armato e 2,000 tonnellate di strutture in

metallo.

danneggiandola gravemente.

agenzia statale il cui mandato includeva il monitoraggio delle condizioni

atmosferiche pericolose nelle regioni ad alta quota, ha richiesto un’ispezione

indipendente del danno che la frana aveva causato alla diga. Il direttore ha

quindi formulato delle raccomandazioni al Ministro responsabile per la

gestione delle catastrofi della KBR riguardanti la composizione della

Commissione Statale che doveva procedere all’ispezione.

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KBR, richiedendo lo sgombero di emergenza del fango e dei detriti, il

ripristino delle parti della diga danneggiate e chiedendo, altresì, di creare un

sistema di allerta preventiva che desse l’allarme in caso di frana (si veda il

documento integrale nella Sezione C “Documenti presentati dai ricorrenti”).

ha inviato una lettera al primo Ministro della KBR, avvertendolo

dell’incremento del rischio di frana nella stagione a venire. Egli affermava

che la diga era seriamente danneggiata, che la sua ricostruzione allo stato

appariva infattibile e che, di conseguenza, il solo modo per evitare incidenti

e per minimizzare i danni era quello di creare delle postazioni di

osservazione in modo da allertare i civili nel caso si fosse prodotta una

frana. A tal fine egli richiedeva un mandato e un supporto finanziario (si

veda il testo completo nella Sezione C, infra).

inviato una lettera al Primo Ministro della KBR nella quale faceva

riferimento all’imminente frana di ampia portata e richiedeva aiuti finanziari

al fine di realizzare dei lavori di emergenza sulla diga. Nella sua richiesta

egli invocava possibili “perdite record” e morti (si veda il testo completo

nella Sezione C, infra).

dell’Istituto della Montagna hanno partecipato ad una riunione presso il

Ministero per la gestione delle catastrofi della KBR (Ministry for Disaster

Relief of the KBR). In tale sede essi hanno reiterato l’allarme circa il rischio

di frane in quel periodo e hanno chiesto che fossero creati dei punti di

osservazione nelle zone più elevate del fiume Gerhozhansu, al fine di

monitorare permanentemente il fiume e di dare l’allarme in caso di frana.

Montagna ha informato il direttore dell’agenzia di aver avvertito il

Ministero per la gestione delle catastrofi della KBR circa le imminenti frane

e di aver richiesto la creazione di postazioni di osservazione operative 24

ore su 24.

adottata.

abbattuta sulla città di Tyrnauz e ha allagato alcuni dei quartieri residenziali.

Tuttavia, i ricorrenti sostengono che almeno una persona è stata uccisa. In

particolare, la seconda ricorrente affermava di essere stata testimone della

morte della sua vicina di casa la signora B., nata nel 1934, la quale era

rimasta prigioniera dei detriti ed era affogata nel fango prima che qualcuno

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potesse soccorrerla. La stessa ricorrente affermava di aver visto

un’automobile Zhiguli con quattro uomini a bordo trascinata via dalla frana.

autorità hanno ordinato l’evacuazione di emergenza degli abitanti di

Tyrnauz. La polizia e gli ufficiali della città hanno fatto il giro delle case per

avvertire le persone della frana e per aiutare ad evacuare i più anziani e i

disabili. Inoltre, alcune auto della polizia munite di altoparlanti hanno fatto

il giro della città, esortando gli abitanti ad evacuare la zona a causa dei

rischi provocati dal fango.

siano state adottate. I ricorrenti confermano che l’allarme è stato di fatto

dato attraverso gli altoparlanti dopo che la frana si era abbattuta sulla città,

tuttavia, non è stato dato alcun allarme preventivo. I ricorrenti sostengono di

non essere stati informati dell’ordine di evacuazione e mettono in dubbio

anche il solo fatto che tale ordine sia stato dato loro. I ricorrenti, inoltre,

affermano che sul luogo della frana non vi era alcuna forza di soccorso o

alcun altro tipo di assistenza organizzata e che la zona era presto diventata

un calderone di caos e panico di massa.

abitanti sono ritornati alle loro case. Il Governo sostiene che così facendo

essi avevano infranto l’ordine di evacuazione, mentre i ricorrenti affermano

che non erano al corrente del fatto che il pericolo di frana era ancora

imminente e hanno tra l’altro sottolineato che non vi erano barriere o segnali

di avvertimento che impedissero alle persone di tornare alle loro case. I

ricorrenti non hanno visto alcun poliziotto o ufficiale per l’emergenza nelle

vicinanze delle loro case, ma hanno solamente visto che i loro vicini erano

tutti a casa e che i bambini giocavano all’aperto. L’acqua, il gas e

l’elettricità erano stati ricollegati dopo che la fornitura era stata interrotta

durante la notte.

colpito la diga, distruggendola. Il fango e i detriti sono istantaneamente

giunti in paese, spingendo dinanzi a sé parte della diga distrutta. Al n. 17 di

via Otarova, la frana ha distrutto parte di un palazzo di 9 piani, provocando,

secondo i dati ufficiali, 4 morti. Molti altri palazzi sono stati distrutti.

Inoltre, la frana ha fatto straripare il fiume che ha inondato i quartieri

residenziali della riva destra.

che altre 19 persone risultano disperse.

Ministero del Distretto di Elbrus ha deciso di aprire un’indagine

sull’accaduto. I ricorrenti affermano di non essere mai stati al corrente di

tale indagine. La Corte non ha ricevuta copia di questa decisione.

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

avente ad oggetto il risarcimento dei danni per la perdita della casa per le

vittime della frana. Ha stabilito, inoltre, i principi generali per

l’assegnazione di nuove abitazioni e le linee guida per calcolare il

risarcimento da versare a favore di coloro che desideravano stabilirsi fuori

da Tyrnauz. Per la perdita di un monolocale dovevano essere versati sino a

15,000 rubli (RUB), per un bilocale – sino a RUB 20,000 e per un trilocale

sino a RUB 45,000. In alternativa, le vittime potevano optare per dei buoni

per la casa che assicuravano alle famiglie con più di una persona un

appartamento gratuito di almeno 18 mq per ogni membro della famiglia e

per una persona singola un appartamento di 33 mq.

del Distretto di Elbrus ha emesso una dichiarazione scritta, apparentemente

connessa con i procedimenti giudiziari, nella quale affermava di non aver

ricevuto nessuna allerta preventiva circa la frana di Tyrnauz nel 2000, né dal

Ministro per l’emergenza da eventi catastrofici della KBR né da nessuna

altra autorità.

emesso una dichiarazione scritta nella quale affermava di non aver ricevuto

alcuna informazione sulle frane nei due anni precedenti.

dell’amministrazione distrettuale, il Dipartimento finanziario del Distretto di

Elbrus ha fatto sapere che nessun fondo era stato stanziato nel bilancio del

distretto per il lavoro di ripristino necessario a seguito della frana del 1999.

B. Le circostanze relative a ciascun ricorrente

loro due figli, nati nel 1987 e nel 1997, vivevano al n. 17 di via Otarova, a

Tyrnauz, in un appartamento di 72 mq di loro proprietà al settimo piano.

quando ha avuto inizio la frana. La prima ricorrente afferma che non venne

dato alcun allarme e che la frana giunse come un completo shock. La

ricorrente e la sua famiglia sono riusciti a salvarsi per miracolo e hanno

passato la notte nelle montagne.

ritornati nel loro appartamento. Secondo la prima ricorrente, la frana

sembrava essere finita e, dato che non avevano ricevuto alcun avvertimento

né avevano incontrato barriere per fermarli, hanno pensato che ritornare a

casa dovesse essere sicuro. Esausti a causa degli eventi della notte

precedente, si sono coricati direttamente. Tuttavia, poco dopo, la prima

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ricorrente è stata svegliata dalla signora K, un’amica di sua sorella (si veda

la testimonianza della signora K, Sezione C, infra) e in pochi minuti hanno

iniziato a sentire tremare i muri e hanno udito un forte rombo, un rumore di

vetri che andavano in pezzi, grida e persone che correvano.

scappare.

crollo, ma ha riportato delle gravi ferite, incluso delle contusioni cerebrali e

alla spina dorsale, abrasioni alla cornea, molteplici lacerazioni, abrasioni e

contusioni.

Budayev, dell’età di 47, è rimasto indietro per aiutare la fuga dei genitori di

lei, ma è stato ucciso nel crollo dell’edificio dopo che lo stesso era stato

colpito dalla frana. I genitori della prima ricorrente sono stati salvati.

allagati e distrutti dalla frana.

Elbrus ha deciso di aprire delle indagini penali sulla morte del marito della

prima ricorrente. Avendo accertato che quest’ultimo è morto a causa del

crollo dell’edificio, il P.M. ha stabilito che la morte era stata accidentale e

non attribuibile ad una condotta penalmente rilevante.

2000, la ricorrente ha ottenuto il 4 giugno 2001 un buono per la casa che le

assegnava un appartamento gratuito di 54 mq come risarcimento per la

perdita del suo appartamento. Apparentemente in un primo momento

l’appartamento è stato ridotto della metratura corrispondente alla porzione

che spettava al marito deceduto, tuttavia, a seguito di numerosi ricorsi, le è

stato alla fine concesso un altro appartamento di 40 mq a Nalchik. La

ricorrente ha altresì ricevuto un contributo dal fondo per le emergenze di

RUB 13,200 come risarcimento per la perdita di tutti i beni, oltre ad

un’ulteriore somma di RUB 2,337.

un’azione per danni contro il Governo della KBR, il Ministero per la

gestione delle catastrofi della KBR e l’Amministrazione del Distretto di

Elbrus. La ricorrente ha richiesto RUB 259,200 per le perdite delle proprietà

mobili e immobili e RUB 5,000,000 per i danni non patrimoniali per la

morte di suo marito e le sofferenze psico-fisiche, sue e dei suoi figli, causate

dal disastro. La stessa afferma che le autorità avevano convinto la

popolazione locale che non vi era alcun rischio di frana. Sostiene, inoltre,

che le autorità sono state negligenti in quanto hanno omesso di adottare le

misure necessarie a minimizzare i danni, in particolare creando un sistema

di allarme preventivo e liberando i depositi lasciati nella diga e nel canale

del fiume dalla frana del 1999. A sostegno delle sue affermazioni la

ricorrente ha addotto i documenti riportati nella seconda parte della Sezione

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C (“Lettere e documenti ufficiali emessi prima della frana del 2000”) oltre a

ulteriori prove.

esaminato il caso e ha ritenuto che le autorità avevano adottato tutte le

misure ragionevoli al fine di minimizzare il rischio di frana. Rilevando che

la capacità della diga era calcolata per una colata della portata di 500 m3 al

secondo, mentre la reale portata della colata era stata di 2,000 m3 al

secondo, è giunta alla conclusione che una frana di una violenza così

eccezionale non poteva essere né prevista, né fermata. La corte ha altresì

ritenuto che i media hanno informato i civili del rischio di possibili frane e

ha tenuto conto del fatto che, a seguito della frana, le autorità hanno

realizzato dei lavori sulle infrastrutture, quali la riparazione di un condotto

dell’acqua e hanno assicurato alla ricorrente degli aiuti finanziari nella

forma di un’abitazione gratuita e di un risarcimento pecuniario.

subiti dalla ricorrente e hanno ritenuto che la sua domanda di risarcimento

del danno patrimoniale e non patrimoniale fosse infondata.

sentenza del 9 ottobre 2001.

disastro sono divenute estremamente difficili. La stessa sostiene che la sua

salute e quella dei suoi figli è sensibilmente peggiorata a causa delle lesioni

fisiche, dello stress e della devastazione causate dalla frana. Suo figlio più

piccolo ha sviluppato dei gravi disturbi post-traumatici, come enuresi e

deterioramento progressivo della vista. Entrambi i suoi figli necessitano di

un regolare trattamento neurologico a causa per le lesioni subite e per lo

shock. L’appartamento acquistato con il buono per la casa è dovuto essere

subito venduto per coprire le spese quotidiane e per pagare le cure mediche.

L’appartamento di Nalchik era in uno pessimo stato (non era stato rinnovato

dalla sua costruzione nel 1952) e la ricorrente non aveva mezzi per

rinnovarlo in modo sufficiente a renderlo abitabile.

la loro figlia vivevano in via Otarova 42, in un appartamento di 44.6 mq (n.

33) del quale erano proprietari. La ricorrente possedeva anche un altro appartamento (n. 1) nello stesso isolato in locazione a condizioni agevolate.

e quest’ultima ha perso parte del suo bestiame. La seconda ricorrente

riferisce di aver chiesto alle autorità locali di realizzare dei lavori di

manutenzione di emergenza sulla diga e di togliere di mezzo i detriti.

Tuttavia, nonostante le numerose richieste degli abitanti, non è stato fatto

nulla.

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quando la frana è cominciata alle 23 circa. La stessa sostiene che non è stato

dato alcun allarme e che essi sono dovuti fuggire da casa in pigiama. Mentre

cercavano di scappare, la ricorrente e sua figlia sono state travolte dalla

frana di fango e detriti che le ha trascinate per un tratto prima che i passanti

potessero accorrere in loro aiuto. Entrambe sono rimaste ferite e hanno

subito un grave shock, in particolare la figlia, che ha riportato delle gravi

bruciature da sfregamento causate dai detriti.

ricorrente (marito della prima ricorrente Vladimir Budayev) è morto mentre

cercava di aiutare i genitori della prima e della seconda ricorrente a fuggire

quando la frana ha colpito la città.

stati distrutti dalla frana.

2000, la seconda ricorrente il 29 agosto 2001 ha ricevuto un buono per la

casa per risarcire la perdita dell’appartamento n. 1. Detto buono le dava

diritto ad un appartamento gratuito di 33 mq. La ricorrente ha altresì

ricevuto dal fondo per le emergenze un contributo di RUB 13,200 per

risarcire le perdite dei beni, oltre ad una somma aggiuntiva di RUB 1,168.

Non ha, invece, ricevuto alcun risarcimento per l’appartamento n. 33.

Governo della KBR, il Ministero per la gestione delle catastrofi e

l’Amministrazione del Distretto di Elbrus. Ha chiesto RUB 360,000 per le

perdite di beni mobili e immobili e RUB 1,000,000 per i danni non

patrimoniali per le sofferenze psico-fisiche subite da lei e dalla figlia a causa

della frana. Le sue dichiarazioni, argomentazioni e richieste aggiuntive sono

essenzialmente le stesse degli altri ricorrenti.

esaminato il suo ricorso unitamente a quello della prima ricorrente e l’ha

rigettato sulla base delle stesse motivazioni.

sentenza del 9 ottobre 2001.

di vita sono sensibilmente peggiorate a seguito della frana e permangono

alquanto precarie. Sia la sua salute che quella di sua figlia si sono

deteriorate in maniera sostanziale come conseguenza delle lesioni, dello

stress e della devastazione causate dalla frana ed entrambe hanno dovuto

ricevere delle cure mediche per le lesioni e per lo shock.

Otarova 17, a Tyrnauz, in un appartamento di 54,2 mq di sua proprietà.

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distrutto dalla frana con tutti i suoi beni. La terza ricorrente afferma che non

è stato dato alcun segnale di allarme e afferma altresì di essere riuscita a

scappare per un pelo.

la terza ricorrente ha ricevuto un sussidio di RUB 30,000 per la perdita

dell’appartamento e un contributo dal fondo per le emergenze di RUB

13,200 come risarcimento per la perdita dei beni, oltre ad una soma di RUB

KBR, il Ministero per la gestione delle catastrofi della KBR e

l’Amministrazione del Distretto di Elbrus. La stessa ha chiesto RUB

730,662 per la perdita di beni mobili e immobili e RUB 250,000 per danni

non patrimoniali causati dalle sofferenze psico-fisiche conseguenti alla

frana. Le sue dichiarazioni, argomentazioni e richieste aggiuntive sono

essenzialmente le stesse della prima e della seconda ricorrente.

esaminato il caso e rigettato le domande dell’attrice. La decisione si basava

essenzialmente sulle stesse ragioni di quelle della decisione successiva della

corte del Distretto di Baksan della KBR, datata 9 ottobre 2001, nel caso

presentato dinanzi alla corte dalla prima e dalla seconda ricorrente. Nella

sentenza la corte faceva riferimento ad alcune registrazioni dei media del

1999-2000 che erano state sottoposte all’attenzione del Ministero per la

gestione delle catastrofi della KBR. Sulla base di dette registrazioni e di

alcuni rapporti sulle condizioni metereologiche di quel periodo, la corte ha

ritenuto che la popolazione locale fosse stata adeguatamente informata circa

la possibilità che si verificasse una frana. Essa ha preso in considerazione il

fatto che, a seguito della frana, le autorità hanno offerto ai ricorrenti dei

sussidi finanziari, in particolare per l’appartamento, oltre ad un risarcimento

monetario. Essa ha altresì notato, inter alia, che la terza ricorrente aveva il

diritto di convertire il sussidio di RUB 30,000 in un alloggio sociale di 33

giudizio del 27 agosto 2001. Questa decisione è stata comunicata alla

ricorrente il 25 ottobre 2001.

la casa in un buono per un appartamento gratuito di 33 mq ed ha, quindi,

utilizzato il buono per acquistare un appartamento nella regione di Mosca,

che poi ha dopo poco tempo rivenduto.

sono peggiorate a causa degli eventi sopra descritti e la stessa non ha

ricevuto un adeguato risarcimento per le perdite subite a causa

dell’incidente.

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Tyrnauz, in via Elbrusskiy Prospekt n. 46, in un appartamento di 33 mq di

cui era proprietaria.

stati allagati e distrutti dalla frana. La ricorrente sostiene di non aver

ricevuto alcun segnale di allarme prima della frana, tuttavia è riuscita a

trovare una via di fuga e a mettersi al sicuro.

Governo della KBR, il Ministero per la gestione di catastrofi e

l’Amministrazione del Distretto di Elbrus. Ha chiesto RUB 248,942 come

risarcimento per le perdite di proprietà mobili e immobili e RUB 1,266 per

le cure mediche; ha chiesto inoltre RUB 100,000 a titolo di danni non

patrimoniali per le sofferenze psico-fisiche. Le sue dichiarazioni,

argomentazioni e richieste aggiuntive erano essenzialmente le stesse delle

altre ricorrenti di cui sopra.

esaminato le richieste e le ha respinte.

sentenza del 25 aprile 2001 sulla base del fatto che una delle parti non era

stata presente al processo. La questione è stata rinviata per il riesame a una

corte di prima istanza.

esaminato le richieste della ricorrente e le ha respinte adducendo le stesse

motivazioni addotte per altre ricorrenti di cui sopra. La Corte ha notato,

inter alia, che la quarta ricorrente aveva ancora il diritto di richiedere il

risarcimento di RUB 30,000 al fondo per le emergenze o, in alternativa,

poteva chiedere un alloggio gratuito di 33 mq, ha ritenuto che tutte le altre

richieste dovessero essere respinte in quanto infondate.

decisione del 9 ottobre 2001.

casa che le dava diritto ad un alloggio gratuito di 33 mq come risarcimento

per la perdita del suo appartamento; inoltre ha ricevuto la somma di RUB

13,200 dal fondo per le emergenze a titolo di risarcimento per la perdita dei

beni, oltre ad una somma aggiuntiva di RUB 584.

eventi sopra descritti sono estremamente difficili e il suo stato di salute è

sensibilmente peggiorato in conseguenza dello stress e della devastazioni

che tali eventi hanno causato. Come conseguenza del disastro la ricorrente

ha sofferto di disorientamento psicologico e di depressione, a causa dei

quali ha dovuto sottoporsi a cure psichiatriche. Secondo quanto riportato nei

referti medici le sue condizioni sono state ulteriormente aggravate dalla

controversia giudiziale relativa al risarcimento del danno.

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vivevano in un appartamento di 72 mq di loro proprietà.

stati allagati e distrutti dalla frana. I ricorrenti sostengono di non aver

ricevuto alcun segnale di allarme prima della frana e che i due ricorrenti e la

loro famiglia sono riusciti a scappare dalla frana per un pelo.

contro il Governo della KBR, il Ministero per la gestione di catastrofi e

l’Amministrazione del Distretto di Elbrus. Essi hanno chiesto RUB 498,368

per le perdite di proprietà mobili e immobili e RUB 200,000 a titolo di

danni non patrimoniali per le sofferenze psico-fisiche. Le loro dichiarazioni,

argomentazioni e richieste aggiuntive sono essenzialmente le stesse delle

altre ricorrenti di cui sopra.

esaminato le richieste del quinto e della sesta ricorrente e le ha respinte.

sentenza del 25 aprile 2001 sulla base del fatto che una delle parti non era

stata presente al processo. La questione è stata rinviata per il riesame a una

corte di prima istanza.

esaminato le loro richieste e le ha respinte adducendo le stesse motivazioni

addotte per le altre ricorrenti di cui sopra. La Corte ha notato, inter alia, che

il quinto e la sesta ricorrente avevano ancora il diritto di richiedere un

risarcimento dell’ammontare di RUB 13,200 al fondo per le emergenze per

la perdita delle proprietà mobili e RUB 45,000 per la perdita

dell’appartamento o, in alternativa, potevano chiedere un alloggio gratuito

di 33 mq per persona, tuttavia, la corte ha ritenuto che tutte le altre richieste

dovessero essere respinte in quanto infondate.

decisione del 9 ottobre 2001.

buono per la casa che dava loro diritto ad un alloggio gratuito di 72 mq

come risarcimento per la perdita dell’appartamento; inoltre, hanno ricevuto

la somma di RUB 13,200 dal fondo per le emergenze a titolo di

risarcimento per la perdita dei beni, oltre ad una somma aggiuntiva di RUB

2,337.

sensibilmente peggiorato in conseguenza dello stress e della devastazione

sofferti. In particolare, la sesta ricorrente ha dovuto sottoporsi per un lungo

periodo a cure psichiatriche e neurologiche a causa di un esaurimento

nervoso indotto dal fatto di aver vissuto il disastro e le sue conseguenze.

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C. Documenti presentati dai ricorrenti

all’attenzione della Corte numerosi articoli di giornale, lettere ufficiali,

documenti e testimonianze scritte. Nelle parti rilevanti, questi documenti

riportano quanto segue.

della Montagna, il signor M. Zalikhanov, al presidente della KBR:

“ Come lei sa, già in precedenza quest’anno, il 20 agosto, una frana violenta con un

volume di 1 milione di m3 è stata registrata nella valle del fiume Gerhozhansu. I

sopraluoghi aerei dall’elicottero hanno riportato che si sono formati dei materiali

fluidi nella zona più a monte di uno dei depositi di fango di Kaya-Arty-su. Allo stesso

tempo, un altro deposito per il fango si è formato nel bacino di Gerhozhan, sul fiume

Sakashili-Su, e le riserve di fango potrebbero divenire presto attive.

Dato che il collettore che convoglia il fango nel serbatoio all’estuario del bacino

delle frane è stato distrutto dalle precedenti frane e il canale del fiume si è riempito di

depositi di fango, il disastro potrebbe riverificarsi su più larga scala.

A tal fine chiediamo un sostegno finanziario per creare per il periodo di settembre

delle postazioni radio nella sezione più elevata del fiume al fine di allertare la

popolazione civile e i servizi [di emergenza] del rischio di frana e di far condurre dei

sopraluoghi da degli ingegneri per ripristinare la struttura di protezione dal fango, che

in questo momento si trova in un pessimo stato”.

tempore dell’Istituto della Montagna, il signo Kh. Kalov, al primo Ministro

della KBR:

“Come voi ben sapete, l’area circostante Tyrnauz è una delle aree più a rischio frana

della Federazione Russa. La diga di contenimento del fango che è stata eretta in

questa zona e che misura 160 m di lunghezza, 38 m di altezza e 40 m di larghezza …è

stata distrutta il 20 agosto dell’anno scorso. La devastante frana di 1 milione di m3 ha

causato il collasso della diga, che ha riportato una crepa di 60 m. Dei danni sono stati

provocati anche a Tyrnauz…

In vista dell’elevato rischio di frane l’anno prossimo e dato che la ricostruzione della

diga non appare fattibile né finanziariamente né tecnicamente, devono essere create

delle postazioni di osservazione nella sezione superiore del fiume Gerhozhansu al fine

di poter allertare la popolazione civile in caso di frana… Dal 15 giugno al 15

settembre si dovrà procedere ad un monitoraggio 24 ore su 24, al fine di poter

prevedere le frane e di informare il [Ministero per la gestione delle catastrofi della

KBR]…

L’Istituto della Montagna ha una consolidata esperienza in tale tipo di interventi

nell’area di Tyrnauz e gli verrà fornito il personale per la spedizione facendosi carico

della retribuzione, delle attrezzature e dell’equipaggiamento. Chiediamo un contributo

finanziario di 100,000 rubli per coprire i trasporti e beni di prima necessità sul posto.

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

del Distretto di Elbrus al Primo Ministro della KBR:

“Nell’agosto 1999 la frana distaccatasi dal tratto di Sakashili-Su ha bloccato il letto

del fiume Baksan e ha spinto la corrente del fiume fuori dal muro di contenimento

dalla parte sinistra del letto del fiume. In conseguenza di ciò, le fondamenta e le pareti

del muro di contenimento sono stati erosi e continuano ad esserlo. Al momento una

sezione di 500 m della strada di raccordo è stata messa fuori servizio.

Lo stato delle fondamenta del muro di contenimento non è lontano dall’essere

critico. Quando in primavera hanno inizio le inondazioni conseguenti al disgelo

potrebbe verificarsi un collasso delle sezioni del muro di contenimento del sistema di

difesa che si trovano sopra il suolo eroso. La ricostruzione delle stesse potrebbe essere

molto costosa.

La frana ha anche riempito il canale che convoglia il fango sino al 25-30% della sua

portata, se si produce un’altra frana, il canale che convoglia il fango potrebbe

straripare e inondare le vicine zone residenziali di Tyrnauz. Questa circostanza

potrebbe portare ad uno stato di emergenza di una portata difficile da prevedere, con

perdite finanziarie record e, probabilmente, dei morti.

Prendendo in considerazione quanto detto, l’Amministrazione del Distretto di Elbrus

chiede degli aiuti finanziari al fine di portare a termine l’intervento sopra descritto”

nazionale Rossiyskaya Gazeta il 26 luglio 2000.

“ ... M. Zalikhanov, membro dell’Accademia russa delle Scienze, uno dei maggiori

esperti nello studio delle calamità naturali, ... membro della Commissione

parlamentare dello Stato di Duma della Federazione Russa sullo sviluppo

sostenibile…

MZ: Non è solo la natura che deve essere rimproverata per la tragedia [del 18-25

luglio 2000, ma anche] la patente responsabilità degli ufficiali e la loro riluttanza a

seguire le raccomandazioni degli specialisti…

RG: ... questo disastro avrebbe potuto essere previsto? E perché la diga sul fiume

Gerhozhansu non ha funzionato?

MZ: ... Tyrnayz è il centro minerario della [KBR] ... e a causa della sua posizione

geografica è costantemente a rischio frane. La più disastrosa è stata la frana del 1964 e

soprattutto quella del 1977. [Quest’ultima] ha distrutto più di 30 case nel centro della

città e non c’è stato nessun morto solo perché gli specialisti dell’[Istituto della

Montagna] hanno dato l’allarme per tempo alle autorità locali circa l’impellente

rischio. Più tardi si è deciso … di costruire un sistema di protezione contro il fango. È

stato dato l’ordine di sviluppare i dettagli per la costruzione … una di queste dighe di

contenimento … è stata portata a termine l’anno scorso.

RG: E’ vero che poi lei si è rifiutato di firmare il rapporto della Commissione per

l’autorizzazione del sistema di protezione contro le frane?

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

MZ: Sì. Perché? Perché la prima tappa della costruzione del complesso è rimasta

incompiuta per più di quattro anni. Permaneva un grande rischio che la prima frana

sopraggiungesse, anche se relativamente debole, essa avrebbe potuto rompere il

complesso perché la sua sezione più elevata non era solidamente ancorata a rocce

resistenti. I fondi per la portare a termine la costruzione non erano stati stanziati, ma

dove fossero spariti (tra Nalchik e Tyrnauz), nessuno me lo poteva spiegare con

chiarezza. Sottolineando l’importanza della questione e della necessità di completare

la costruzione, ho presentato numerosi appelli al [Presidente della KBR], V. Kokov, e

al Ministro per la gestione delle catastrofi della Federazione russa, S. Shoigu. Alla

fine, sono stati stanziati ulteriori fondi e la costruzione è stata apparentemente portata

a termine … ho rifiutato di prendere parte alla [cerimonia di inaugurazione] a causa

delle preoccupazioni per la mia reputazione accademica e di esperto. I miei assistenti

specialisti, in particolare il responsabile per la costruzione [il signor R.] e la geologa

[la signora N.S.] hanno redatto un rapporto; ecco alcuni passaggi dello stesso: ‘… non

aver presentato la documentazione del progetto rende impossibile determinare la sua

conformità [con i dettagli del piano] … dato il carattere innovativo del [design] …

l’alto livello di attività sismica nella zona, le gravi mancanze di requisiti di sicurezza

nella struttura della diga, ogni deformazione della quale potrebbe aggravare l’impatto

di una frana contro la città di Tyrnauz e quindi rendere sensibilmente più grave il

rischio provocato dal fango e prendendo, altresì, in considerazione il tempo eccessivo

che ci è voluto per la portare a termine i lavori di costruzione, con intervalli durati

anche quattro anni, è necessario sottoporre il progetto ad una speciale supervisione

architettonica. [Un certo numero di errori tecnici] fanno temere che vi sia un dato

grado di tensione, anche in assenza di impatti con frane o di eventi sismici. Tutto ciò

riduce sensibilmente la capacità della diga rispetto a quella prevista. Il sopraluogo

della costruzione della diga ha mostrato segni di usura e di tensione di sezioni della

stessa anche in assenza di fango…’

RG: Quindi anche se Zelikhanov, Membro dell’Accademia, non ha firmato il

rapporto, la costruzione è stata comunque resa operativa?

MZ: Sì. E due mesi dopo è stata distrutta da una frana di intensità tutt’altro che

catastrofica. Ho scritto al Ministro per la gestione delle catastrofi della KBR, A.

Turkinov … e ad agosto dell’anno scorso ho avvisato il Presidente della KBR, V.

Kokov … che le riserve di fango rischiavano di divenire attive in un futuro prossimo

… e che la frana poteva ripetersi con conseguenze ben più gravi … e ho chiesto

assistenza per reperire le risorse per creare delle postazioni di controllo … e per

realizzare uno studio ingegneristico per ripristinare la costruzione, che si trovava ad

uno stadio critico…

Ritengo che sia veramente importante nominare [senza ritardo] una commissione

competente che comprenda esperti eminenti al fine di determinare le vere cause della

tragedia … E’ necessaria anche un’altra commissione … per sviluppare un complesso

programma per la protezione della comunità della KBR dai rischi ambientali…”

dell’Amministrazione del Distretto di Elbrus, pubblicata nel quotidiano

locale Gazeta Yuga il 3 agosto 2000:

“... 1.2 milioni di rubli sono stati stanziati nel budget del distretto per ripulire il

canale che convoglia il fango. Abbiamo inviato questa somma per ripulire il canale

[che convoglia il fango]. Altrimenti il risultato avrebbe potuto essere ancor più

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

disastroso. Tuttavia, una frana di tale violenza non avrebbe potuto essere fermata

nemmeno con un canale che convoglia il fango perfettamente ripulito.

Riguardo l’allarme. Il primo impatto [della frana] ha abbattuto i cavi dell’ellettricità

e del telefono. Noi abbiamo iniziato ad andare in giro per la città con gli altoparlanti.

È possibile che non abbiamo raggiunto ogni singola casa o appartamento ma

l’informazione era stata portata in tutti i distretti della città. La prima notte la città era

divisa in cinque settori, sono stati nominati dei direttori temporanei delle

amministrazioni, i quali hanno ricevuto tutte le informazioni. È comprensibile che le

persone volessero sapere quale sarebbe stata l’evoluzione della frana, ma anche gli

scienziati non lo sapevano…”

agosto 1999. Il testo qui riportato si basa sul testo pubblicato su di un

giornale locale della KBR dopo la frana del 2000 (il riferimento preciso alla

data di pubblicazione non è disponibile):

“Il disastro [del 1999] provocato alla diga di contenimento delle frane del

Gerhozhansu ha chiaramente dimostrato il pericolo rappresentato dall’instabile

sistema di protezione contro le frane situato sopra la città … La prassi internazionale

della protezione contro le frane riporta numerosi esempi di collassi di dighe che

conducono a aumentare sino a 10 volte la forza distruttrice [di una frana] paragonata a

ciò che produrrebbe normalmente in natura…

Le frane sul Gerhozhansu sono tra le più disastrose del Caucaso centrale . Il volume

della frana del 1977 era di 3 milioni di m3 di fango e detriti e aveva una portata di 500

m3 al secondo…

Nella situazione ambientale e sociale attuale, la soluzione più ragionevole sarebbe

quella di respingere l’idea di costruire una diga di contenimento del fango. Dovrebbe

essere data priorità allo smantellamento dei blocchi instabili.

A seguito della frana del 20 agosto [1999] il canale che convoglia il fango conteneva

una quantità considerevole di depositi di fango e detriti, ma per la maggior parte

rimanevano nel terreno golenale del fiume Baksan. È necessario liberare il canale che

convoglia il fango in quanto la sua portata si è sensibilmente ridotta…”

Monitoraggio e la Previsione delle frane del Ministero per la gestione delle

catastrofi o delle situazioni di emergenza, pubblicato 28 luglio 2001 nel

quotidiano Gazeta Yuga a seguito delle indagini del Centro sulla frana del

2000:

“V.B.: ... la spedizione è giunta alla conclusione che la frana dello scorso anno a

Tyrnauz era assolutamente unica … attualmente il profilo dei fenomeni legati al fango

nel bacino è drasticamente mutato in peggio.

Tuttavia, secondo le stime preventive, il volume straordinario del fango [attivo]

dell’anno scorso non dovrebbe ripetersi quest’anno, sebbene permane la possibilità di

che si producano numerose frane di intensità variabile.

G.Y.: Quindi tutto questo potrebbe accadere tanto inaspettatamente quanto il 18

giugno 2000?

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

V.B.: Su questo punto possiamo stare certi che la situazione è radicalmente

migliorata. La posizione al momento è che addirittura prima dell’inizio del periodo in

cui il fango è attivo, le postazioni di controllo saranno realizzate nell’immediata

vicinanza del ghiacciaio così come [ben più in basso] dove le frane guadagnano forza

e divengono pericolose per la città.

Le postazioni di controllo sono in funzione e sono provviste di affidabili mezzi di

comunicazione. Ciò significa, con riguardo alla prevenzione, che le misure sono state

adottate … Il secondo problema importante è … chiudere l’ansa del canale che

convoglia il fango con un muro più sicuro. I lavori sono continuati per un certo

periodo...

G.Y.: Ci sono dei metodi effettivi per influenzare l’attività del fango, per esempio il

far esplodere una parte del pendio o prosciugare un ghiacciaio creatosi nel letto di un

lago, così che il rischio di frana sia ridotto?

V.B.: Sì ci sono … ma la [loro applicazione] implica dei calcoli molto complessi ed

approfonditi… Tale questione è al momento in esame … in seguito saranno gli

specialisti e le autorità a decidere se usare queste tecniche nel Gerhozhansu…

... Allo stesso tempo in un certo numero di aree minacciate dalle frane è necessario

risolvere la questione del [trasferimento dei residenti] fuori dalla zona di attività del

fango al fine di garantire la [loro] sicurezza. Ciò dovrebbe risultare più economico e

celere. Gli schemi ingegneristici implicano delle spese tremende e dato che i fondi

mancano sempre è improbabile che questi ultimi offrano una soluzione. Di

conseguenza vale la pena prendere in considerazione la possibilità di introdurre le

restrizioni nelle zone colpite dalle frane e regolare [le costruzioni] all’interno di tali

zone, in particolare quelle residenziali.

“Il 19 luglio 2000 io, [K], nata nel 1970, sulla strada per il lavoro ho deciso di

chiamare a casa della mia migliore amica Fatima [la seconda ricorrente]. La notte

precedente ero arrivata in città tardi ed ero andata direttamente a letto…ignara di ciò

che era successo alla città. Alle 7 e 30 del mattino del 19 luglio, sono uscita e ho visto

delle persone riunite sulla montagna … e ho scoperto che una frana aveva colpito la

casa di Fatima … Il ponte era stato distrutto e non potevo passare sull’altra riva del

fiume dove si trovava casa sua. Ho deciso di indagare su cosa era successo a Fatima e

sono andata a casa di sua sorella Khalimat [la prima ricorrente], che vive su questa

riva del fiume. Lì vicino ho visto dei poliziotti e ho chiesto loro se potevo andare in

questa casa [indicando la casa della prima ricorrente] ed essi mi hanno confermato che

potevo e hanno aggiunto che l’elettricità era stata ripristinata due ore prima e che le

persone potevano tornare nei loro appartamenti. Mi sono diretta lì senza

preoccupazione, sono salita fino al sesto piano … ho camminato e li ho trovati che

dormivano. Ho svegliato Khalimat, che mi ha detto che il giorno prima Fatima era

andata sull’altra sponda del fiume. Stavamo parlando da 15 minuti quando abbiamo

sentito un forte boato. Mi sono precipitata sul balcone e ho visto le persone scappare.

Anche Khalimat si è precipitata a svegliare suo marito e i suoi figli. Ho preso il figlio

più piccolo, Inar di tre anni, e sono corsa giù. Mentre uscivo ho visto il marito di

Khalimata [Vladimir] cercare i suoi pantaloni e Khalimat stessa seguirmi con il figlio

maggiore Magomed. Tra il terzo e il quarto piano ho sentito le scale che si inclinavano

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

e ho capito che la casa stava per crollare. Siamo caduti e mi sono ritrovata incastrata

con il bambino sotto un [blocco di cemento] con polvere, sangue e detriti intorno a

me. Ho spinto Inar su tra i blocchi in modo che potesse uscire. Un uomo lo ha visto e

l’ha tirato fuori, ma io sono rimasta sotto il blocco. Sentivo le gambe ma non potevo

vederle … erano sepolte sotto un blocco di cemento ... più tardi ho visto dei corpi di

persone morte sotto lo stesso blocco (una donna e due bambini di circa tre e cinque

anni). Ho cercato di tirare fuori le gambe ma ho sentito un dolore lancinante al bacino

… Alla fine sono stata aiutata ad uscire dai servizi di emergenza e mi hanno portato

all’ospedale … Per due mesi sono stata costretta a rimanere immobilizzata e ho

continuato a ricevere cure per altri 9 mesi.

Non ho presentato alcun ricorso … Ogni volta che facevo richiesta [alle autorità per

ottenere sussidi medici o economici] la prima cosa che mi chiedevano era perché ero

andata lì e io non potevo che rispondere che nessuno mi aveva fermata o mi aveva

avvertita che era pericoloso; al contrario, mi avevano detto che potevo entrare …

Sono una persona dotata del lume della ragione e non sarei mai andata verso il

pericolo se solo fossi stata avvertita…”

Tyrnauz:

“... nella notte del 18 luglio 2000 io, mio marito e nostro nipote siamo stati svegliati

da un terribile rombo. Abbiamo capito subito che si trattava di una frana. Ci siamo

precipitati fuori vestiti come eravamo in quel momento. Pioveva molto, le persone

correvano in ogni direzione in preda alla paura e al panico. Abbiamo trascorso il resto

della notte su sulle montagne, tremando per il freddo e la paura. La mattina, abbiamo

visto il terribile spettacolo della città parzialmente coperta di fango e rocce in alcune

aree, soprattutto via Otarova, distrutta dal fango e il centro allagato dall’acqua del

fiume Baksan.

Alle 11 a.m. [del 19 luglio] sembrava a tutti che il flusso di fango avesse cominciato

a fermarsi e ci siamo avvicinati alla nostra casa. Nessuno ci ha fermato, non c’era

alcuna barriera. Tutti coloro che abitavano nel nostro palazzo e nei due palazzi vicini

di 9 piani sono ritornati nei loro appartamenti. Abbiamo mangiato e siamo andati a

dormire. Mi sono svegliata perché la casa tremava e ho sentito il rumore e le persone

gridare. Ho aperto la porta e ho visto che la parte destra della nostra casa non c’era più

e che il vano scale era crollato. Ho preso mio nipote e sono corsa fuori dal balcone

dove c’era l’uscita di emergenza. Siamo potuti scendere solo fino al quarto piano dove

le scale d’emergenza finivano; eravamo circa in trenta riuniti lì, mentre potevo vedere

le persone che si trovavano ai piani inferiori saltare fuori dalle finestre e dai balconi. I

miei vicini, gli uomini, hanno trovato delle funi e hanno iniziato a portarci giù, prima i

bambini e poi le donne. Mi ci è voluto un po’ per riprendere conoscenza dopo la

discesa. La mia vicina, [la prima ricorrente], stava piangendo e chiedeva di suo marito

e del suo bambino. Ma nessuno sapeva cosa fosse successo loro e anche altri di noi

cercavano i loro familiari. Dopo questi avvenimenti siamo rimasti sotto shock per un

lungo periodo, ma nessuno ci ha prestato attenzione. Le autorità tuttora non

ammettono che esse non avevano il controllo della situazione e che non è stato fatto

niente per salvarci dalla frana. Non hanno adottato alcuna misura prima della frana, o

mentre continuava tra il 18 e il 25 luglio, lasciandoci in poche parole al nostro destino.

Solo nel nostro palazzo quattro persone sono morte e molte sono rimaste ferite o

disabili per tutta la vita; è un peccato, soprattutto per i bambini. Nessuno sa quante

persone sono morte esattamente, in particolare nella notte del 18 luglio, dal momento

che questi fatti sono stati ampiamente passati sotto silenzio. Non abbiamo presentato

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

ricorso al fine di punire coloro che erano veramente responsabili per le sofferenze che

abbiamo patito, perché eravamo sicuri che la corte non avrebbe reso giustizia dal

momento che queste persone occupavano cariche importanti”.

ricorrente:

“... Quasi ogni anno una frana cade nel letto del fiume Gerhozhansu. Negli anni ’70

esisteva una speciale organizzazione per il monitoraggio dell’estuario del fiume e un

allarme che si trovava fuori dalla fabbrica si attivava quando [le postazioni di

monitoraggio] lanciavano l’allarme all’ufficiale in servizio. Negli anni ’80 tutto ciò fu

[abbandonato] … Nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2000 mia moglie e io eravamo a

casa. Siamo andati a letto alle 22 circa, ma sono stato presto svegliato per le urla di

mia moglie. Sono uscito sul balcone ma non potevo vedere niente perché i piloni

dell’elettricità erano stati travolti dal flusso del fango. Ho acceso una torcia e ho visto

il fango che entrava nell’isolato dove si trovava il nostro appartamento … ho visto una

macchina trascinata dall’ondata di fango… Il vano delle scale era crollato e la casa

stava per cadere su di un lato… non sapevamo cosa fare. Ho alzato il telefono.

Funzionava ancora, quindi ho fatto il numero della polizia e ho spiegato cosa ci stava

succedendo e loro ci hanno detto di “aspettare, che sarebbero arrivati i soccorsi”

Siamo rimasti lì ad attendere sino alle 3 del mattino, quando mio cognato Vladimir

Budayev, un suo amico e i nostri vicini sono venuti [ad aiutarci].

Appena prima della frana [del luglio 2000] avevamo inviato una petizione collettiva

al direttore dell’Amministrazione del Distretto di Elbrus, il signor B. Sh. Chechenov,

chiedendo di pulire i condotti dell’acqua. Dato che non abbiamo ricevuto alcuna

risposta, siamo andati ad incontrarlo durante le consultazioni pubbliche. Durante

l’incontro egli aveva detto che non c’erano soldi per pulire i condotti dell’acqua, dato

che non erano stati stanziati fondi e che quindi non poteva fare niente per noi. Noi gli

abbiamo suggerito di scrivere una lettera al governo per richiedere i fondi, ma egli ha

iniziato a gridarci che il governo aveva già abbastanza da fare senza di noi. In seguito

abbiamo richiesto che fosse creata una commissione per verificare se fosse vero che

non c’erano fondi da stanziare per ripulire il canale che convoglia il fango, a quel

punto B. Sh. Chechenov ha chiamato la polizia e ci ha fatto scortare – persone

rispettabili, uomini dai capelli grigi – fuori dal suo ufficio.

Poi c’è stata la frana e se solo fossero state adottate delle misure per tempo molte

vittime sarebbero state risparmiate e non ci sarebbe stata una distruzione su scala così

ampia. Non potevano dire alle persone anche solo un’ora prima della frana ciò di cui

essi erano al corrente da 11 giorni prima della tragedia?...

Ho perso il mio appartamento; i miei figli sono stati lasciati senza i loro

appartamenti, senza proprietà e soprattutto mio cognato è rimasto ucciso, mio nipote è

rimasto tra la vita e la morte per un lungo periodo, mia nipote Indira e i miei nipoti

Inar e Magomet Budayev ricevono ancora cure mediche…”

Tyrnauz:

“... La frana del 2000 era terribile. Ha portato via la mia casa, tutti i miei averi…

La notte in cui è successo ero a casa in via Otarova 42, stavo già dormendo. Mi sono

svegliata a causa del boato. Ho cercato di uscire dall’appartamento ma non sono

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

riuscita. Gridavo in cerca di aiuto … ma nessuno mi sentiva a causa del rumore

terribile della frana …

... Quella notte è stata la più tormentosa della mia vita ... a causa dello stress ho

perso la vista e ora non vedo niente. Tutto ciò lo devo alla frana e alle nostre autorità

che non hanno preparato psicologicamente le persone alla possibilità di un disastro

naturale e sono state incapaci di dare sollievo alle vittime...”

II. DIRITTO INTERNO RILEVANTE

A. Responsabilità dello Stato nella zona di gestione dell’emergenza

“Sulla protezione della popolazione civile e dei terreni dalla emergenze di

origine naturale e industriale” impone alle autorità federali, regionali e

locali l’obbligo di informare prontamente e dettagliatamente la popolazione

civile attraverso i mass media e altri canali di informazione delle situazioni

di emergenza e le misure di sicurezza adottate al fine di proteggere la

popolazione e da ogni catastrofe prevista e delle misure adottate contro tale

catastrofe. La stessa Sezione prevede la responsabilità degli ufficiali statali

nel caso di omessa diffusione dell’informazione.

emergenze e la minimizzazione, quanto più efficace possibile, del danno e

delle perdite costituisce uno dei principi fondamentali della gestione delle

emergenze e richiede che tutte le misure idonee siano adottate

sufficientemente in anticipo.

B. Responsabilità civile dello Stato

prevede che i danni causati alla persona o alla proprietà di un cittadino

debbano essere risarciti integralmente dalla persona che ha causato il danno.

Ai sensi dell’articolo 1069, un’agenzia o un ufficiale dello Stato sono

responsabili per i danni causati dalle loro azioni illegali o per l’omesso

intervento. Tali danni devono essere risarciti a spese della tesoreria federale

o regionale.

disposizioni relative al risarcimento dei danni non patrimoniali. L’articolo

1099 afferma, in particolare, che i danni non patrimoniali dovranno essere

risarciti senza tener conto della somma accordata a titolo di danni

patrimoniali.

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

DIRITTO

I. SULL’OBIEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO

A. Argomenti delle parti

del diritto alla vita garantito dall’articolo 2 dovrebbero essere dichiarate

inammissibili per non esaurimento dei ricorsi interni. Il Governo considera

che i ricorrenti avrebbero dovuto presentare ricorso contro le decisioni di

archiviare le indagini penali sulla catastrofe. Nel caso del primo ricorrente,

tale è stata la decisione del Pubblico Ministero del Distretto di Elbrus del 3

agosto 2000, che riguardava in modo specifico la morte di suo marito e in

relazione alla quale l’accusa aveva affermato che delle indagini non erano

necessarie. Per quanto concerne gli altri ricorrenti, il Governo si è riferito

alla decisione generale dell’ufficio del Pubblico Ministero, adottata lo stesso

giorno, secondo cui non erano necessarie indagini sulla calamità naturale

dell’8-25 luglio 2000. Inoltre, i ricorrenti non hanno sollevato la violazione

del diritto alla vita nel procedimento civile per il risarcimento del danno.

sottolineato che gli eventi in parola erano tanto estesi che ricadeva sulle

autorità il dovere di condurre un’indagine senza attendere la richiesta alle

autorità di agire da parte delle vittime o dei loro parenti stretti. Essi hanno

altresì sostenuto che il modo in cui le decisioni di archiviare i procedimenti

penali erano state adottate e comunicate avevano reso impossibile per le

vittime proporre un ricorso.

comunicata a sua sorella mentre quest’ultima stava occupandosi di suo

figlio, che si trovava in terapia intensiva e mentre la stessa era in condizioni

disperate. La prima ricorrente afferma che la decisione non spiegava come

fare per proporre appello e che, in una situazione in cui aveva perso suo

marito e la sua casa era devastata, la sorella non era nella posizione per

richiedere e pagare un parere legale. Ha aggiunto che era chiaro che

l’ufficio del Pubblico Ministero era deciso a non considerare ulteriormente

la questione e che ogni tentativo di fare appello contro di essa sarebbe stato

vano. La ricorrente ha, quindi, deciso che il miglior modo per ottenere

riparazione era attraverso un procedimento civile.

alla catastrofe in generale, tutti i ricorrenti, incluso la prima ricorrente,

hanno negato di essere al corrente dell’esistenza di detto procedimento e

hanno affermato di essere stati impossibilitati a proporre appello dinanzi le

autorità competenti.

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

B. La decisione della Corte

ricorso ai sensi del Codice di Procedura Penale contro la decisione del

Pubblico Ministero di archiviare i procedimenti penali relativi alle

circostanze della morte di suo marito. Mentre è chiaro che lo Stato aveva

l’obbligo di indagare su iniziativa d’ufficio sul decesso, il Governo ha

affermato che il ricorrente non ha presentato ricorso contro tale omissione

delle autorità, anche se questo rimedio, in caso di successo, avrebbe

presentato tutti i vantaggi di un’indagine penale volta ad accertare le

circostanze della morte. Tuttavia, la ricorrente ha preferito un’altra strada e

ha intentato un’azione per danni.

la possibilità di scegliere tra diversi rimedi e la loro efficacia comparativa

non è ovvia, la Corte tende a interpretare il requisito dell’esaurimento dei

rimedi interni a favore del ricorrente (si veda, tra i numerosi esempi,

Khashiyev e Akayeva c. Russia, nn. 57942/00 e 57945/00, §§ 115-25 e 15666, 24 febbraio 2005; Manoussakis e altri c. Grecia, sentenza del 26

settembre 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV, pp. 1359-60,

§ 33; e Aquilina c. Malta [GC], § 39, ECHR 1999-III).

responsabilità per i danni causati da un disastro naturale, la Corte ha già in

passato ritenuto che l’esito positivo dei procedimenti amministrativi era

sufficiente a privare i ricorrenti del loro status di vittime (si veda Murillo

Saldias e altri c. Spagna (dec.), n. 76973/01, 28 novembre 2006).

erano tanto estesi che il fatto di portare la questione all’attenzione delle

autorità non doveva dipendere dalla diligenza dei ricorrenti. Inoltre, i

vantaggi che potevano trarre i ricorrenti dai procedimenti penali non erano

ovvi, dato che i tribunali civili erano competenti per riconoscere la

responsabilità di una data autorità dello Stato e che tale responsabilità

istituzionale avrebbe potuto fornire una base per la riparazione a favore

delle vittime. Tale considerazione è essenziale dato che i disastri di questo

tipo sono con ogni probabilità dovuti a una combinazione di omissioni di un

certo numero di funzionari, la responsabilità di ciascuno dei quali non

raggiunge la soglia di gravità richiesta per attivare un procedimento penale.

Per questa ragione e anche a causa del numero esiguo di prove nel

procedimento civile, la Corte non ritiene irragionevole da parte della prima

ricorrente l’aver scelto l’azione civile come mezzo per ottenere riparazione.

dei ricorsi interni nel caso di specie era sufficiente per la prima ricorrente

intentare un’azione civile, cosa che quest’ultima ha fatto.

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

ricorso interne in relazione alle doglianze relative all’articolo 2, in quanto

essi non hanno mai proposto ricorso contro la decisione di archiviare le

indagini penali sulla catastrofe naturale, né hanno invocato il loro diritto alla

vita nei ricorsi per danni presentati dinanzi ai tribunali civili. Riguardo alla

decisione di archiviare i procedimenti penali, i ricorrenti negano di essere

stati a conoscenza che tale decisione fosse stata adottata. Infatti, essi non

erano coinvolti in tali procedimenti e non è chiaro in quale qualità, secondo

il diritto interno, essi avrebbero potuto presentare appello contro la

decisione cui si riferisce il Governo. A differenza della prima ricorrente,

essi avrebbero dovuto preliminarmente provare il loro status di vittime per

poter dare l’impulso all’azione penale. In ordine alla dedotta omessa

invocazione del loro diritto alla vita nel procedimento civile, la Corte

osserva che gli atti presentati dinanzi al giudice interno erano formulati in

termini tali da sollevare tale garanzia in sostanza. La Corte considera

dunque che questa parte dell’obiezione preliminare del Governo sia

infondata.

relativa all’omesso esaurimento dei ricorsi interni da parte dei ricorrenti.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 DELLA

CONVENZIONE

del loro obbligo positivo di adottare le misure necessarie a minimizzare i

rischi per la loro incolumità causati dalla calamità naturale. La prima

ricorrente lamenta il fatto che le autorità nazionali sono responsabili della

morte di suo marito nella frana del luglio 2000. Quest’ultima e gli altri

ricorrenti lamentano altresì che le autorità nazionali sono responsabili per

aver messo a rischio la loro sopravvivenza, in quanto hanno omesso di

adempiere all’obbligo positivo incombente sullo Stato e si sono rese

responsabili di negligenza nella manutenzione della diga, nel monitoraggio

della zona a rischio e nel dare l’allarme o nell’adottare altre misure

ragionevoli al fine di minimizzare il rischio e gli effetti del disastro naturale.

Essi inoltre lamentano il fatto di non aver ricevuto alcun rimedio: in

particolare essi non hanno ricevuto un risarcimento adeguato in relazione ai

danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. I ricorrenti invocano l’articolo

2 della Convenzione il quale, nella parte rilevate, prevede che:

“1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere

intenzionalmente private della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale

pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale

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...”

A. Argomenti delle parti

1. Il Governo

altre sfortunate conseguenze della frana del 2000. Il Governo sostiene che

sebbene i pericoli dell’area erano ben noti sia alle autorità sia alla

popolazione civile, la frana del 18-25 luglio 2000 non era prevedibile a

causa della sua eccezionale violenza. Essa costituiva un Act of God , le

tempistiche e l’estensione della quale non poteva essere né previste né

influenzate. Anche se le frane non erano state previste, nessuna misura

tecnica avrebbe potuto prevenire una catastrofe di tale portata con un così

breve preavviso. Il Governo sostiene che dopo la catastrofe del 2000 è

iniziata la costruzione di una nuova struttura ingegneristica di difesa e che

questo nuovo progetto con una migliorata capacità di contenimento del

fango doveva essere completato nel 2006. La Corte non ha ricevuto

informazioni aggiornate su questa costruzione.

per la costruzione della infrastruttura di protezione danneggiata dalla frana

del 2000.

Governo ha affermato che esisteva un sistema operazionale di monitoraggio

generale delle condizioni meteorologiche nell’area. In particolare, durante il

periodo di attività del fango, ogni anno l’Istituto di Montagna era impegnato

in una speciale missione di sorveglianza portata a termine dai suoi

ricercatori. Nel caso di rischio frana sarebbe stata ordinata l’evacuazione

della popolazione civile. Nel 2000 il monitoraggio visivo dello

scivolamento del fango era stato portato a termine dalla divisione per il

sistema integrato nazionale di prevenzione e gestione delle situazioni di

emergenza della KBR.

popolazione civile ha ricevuto l’allarme della frana. Il Governo sostiene che

dopo la caduta della prima frana, la polizia di Elbrus, i pompieri e gli

impiegati dei servizi comunali hanno telefonato a casa delle persone per

informarle della frana e hanno prestato il loro aiuto per l’evacuazione le

persone più anziane che non potevano rimanere senza soccorso. Il Governo

afferma inoltre che i veicoli della polizia forniti di altoparlanti avevano fatto

il giro dei quartieri residenziali dicendo ai residenti di evacuare le case a

causa del rischio di frana. Il Governo sostiene che sono state adottate tutte le

misure necessarie a soccorrere le vittime, a trovare nuove sistemazioni per i

residenti sui palazzi dei quali si era abbattuta la frana e a portare i viveri per

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l’emergenza. 620 membri dei servizi di soccorso, 106 unità tecniche, 9 unità

di servizio galleggianti e 3 elicotteri sono stati impiegati sul luogo del

disastro.

dovuto ascoltare le previsioni del tempo diffuse dai media e che degli

ufficiali pubblici di varie istituzioni statali erano formati per rispondere alle

emergenze. Da ultimo il Governo dichiara che dal 1994 nella KBR era in

funzione un sistema di allarme.

le violazioni dedotta dai ricorrenti, il Governo afferma invece che essi si

sono effettivamente avvalsi di siffatti rimedi, in particolare, dell’azione

civile per danni contro lo Stato, sebbene alla fine questi ultimi non abbiano

ottenuto il risultato sperato.

un rimedio che i ricorrenti non avrebbero esperito, ovvero il ricorso contro

la decisione di archiviare le indagini relative ai decessi e alle circostanze

della catastrofe.

l’assenza di informazioni specifiche sulle misure preventive

presumibilmente implementate al fine di minimizzare i rischi conseguenti

alle regolari frane. Essi sostengono che le autorità si trovavano in una

posizione nella quale esse erano semplicemente incapaci di fornire una

risposta adeguata alla catastrofe o di dare l’allarme per tempo in quanto le

stesse non sono state in grado di assicurare il funzionamento delle

infrastrutture di sicurezza. In particolare, le autorità non hanno organizzato

la sorveglianza dello scivolamento del fango durante il periodo estivo e

hanno trascurato la manutenzione della struttura di difesa contro il fango. I

ricorrenti hanno richiamato le lettere ufficiali di cui sopra nella sezione

relativa alle circostanze di fatto (Parte C-2 “Lettere e documenti ufficiali

emessi prima della frana del 2000”) e sostengono che le autorità non

possano negare di aver avuto contezza del rischio imminente per le persone

e per le proprietà, né la mancata adozione da parte loro della benché minima

misura volta a limitare i rischi. Inoltre, i ricorrenti hanno menzionato la

petizione con la quale la popolazione civile ha chiesto alle autorità locali di

ripulire il canale che convogliava il fango per tempo in vista della stagione

successiva.

relativo alla frana prima che questa cominciasse il 18 luglio 2000. Essi non

accettano il fatto che l’allarme dato attraverso gli altoparlanti dopo che la

frana si era già abbattuta sulla città possa essere considerato un segnale di

allarme effettivo. Essi negano, altresì, di essere mai stati a conoscenza

dell’esistenza del sistema centralizzato di allerta cui si riferisce il Governo e

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suggeriscono che anche se un tale sistema fosse stato in funzione nella KBR

esso chiaramente non copriva la loro area e non era stato utilizzato per

informare il pubblico.

fatto che il loro ritorno a casa, il 19 luglio 2000, violava l’ordine di

evacuazione. Essi sostengono che non è stato loro comunicato alcun divieto

o avvertimento. In particolare, non vi erano segnali o barriere o alcun altra

indicazione della permanenza della situazione di allarme.

hanno adempiuto all’obbligo positivo incombente sulle stesse di adottare

misure ragionevoli e appropriate al fine di proteggere le persone e le

proprietà dal rischio a cui l’area era soggetta.

B. La valutazione della Corte

(a) Applicabilità dell’articolo 2 della Convenzione e principi generali relative ai profili sostanziali di tale articolo

cagionata attraverso l’uso della forza da parte degli agenti dello Stato ma,

nella prima frase del primo paragrafo, prevede anche l’obbligo positivo

dello Stato di adottare le misure atte a salvaguardare le vite di coloro che

sono sottoposti alla sua giurisdizione (si veda, ad esempio, L.C.B. c. Regno

Unito, citata supra, p. 1403, § 36, e Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito,

n. 46477/99, § 54, ECHR 2002-II).

dello Stato di creare un quadro legislativo e amministrativo capace di

fornire dei deterrenti efficaci contro le minacce al diritto alla vita (si veda,

ad esempio, mutatis mutandis, Osman c. Regno Unito, sentenza del 28

ottobre 1998, Reports 1998-VIII, p. 3159, § 115; Paul e Audrey Edwards,

citato supra, § 54; İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, § 91, ECHR 2000VII; Kılıç c. Turchia, n. 22492/93, § 62, ECHR 2000-III; e Mahmut Kaya c.

Turchia, n. 22535/93, § 85, ECHR 2000-III).

nel contesto di ogni attività, nella quale il diritto alla vita venga in rilievo (si

veda Öneryıldız c. Turchia [GC], n. 48939/99, § 71, ECHR 2004-XII). In

particolare, si applica alla sfera dei rischi industriali, o “alle attività

pericolose”, come le operazioni realizzate nelle zone di raccolta dei rifiuti

nel caso Öneryıldız (ibid. §§ 71 e 90).

persone che si trovano sotto la sua giurisdizione è stato interpretato come

implicante profili sostanziali e procedurali e in particolare l’obbligo positivo

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di adottare regole precise e di informare adeguatamente il pubblico di ogni

emergenza che possa minacciare la vita delle persone e di assicurare inoltre

che nel caso vi siano dei decessi causati dalla situazione di emergenza che

vengano svolte delle indagini (Öneryıldız, citata supra, §§ 89-118).

pericolose la Corte ha ritenuto che debba essere accordata una particolare

rilevanza alla creazione di un complesso di regole che tenga conto delle

particolari caratteristiche dell’attività in questione, specialmente per quanto

riguarda il livello del potenziale rischio per le vite umane. Essi devono

regolare le licenze, la preparazione, la messa in opera, la sicurezza e la

supervisione dell’attività e devono rendere obbligatorio per tutti coloro che

sono implicati in tale attività l’adozione di misure pratiche finalizzate ad

assicurare una protezione effettiva dei cittadini la cui sopravvivenza

potrebbe essere messa a rischio. Tra le misure preventive, particolare

rilevanza va accordata al diritto del pubblico all’informazione, secondo

quanto stabilito nella giurisprudenza degli organi della Convenzione. Le

regole predisposte devono anche prevedere delle procedure appropriate,

prendendo in considerazione gli aspetti tecnici dell’attività in questione, al

fine di identificare i difetti nelle procedure e gli errori commessi da coloro

che sono responsabili a diversi livelli (si veda Öneryıldız, citata supra, §§

89-90).

degli obblighi positivi ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione si

sovrappone in larga misura con quelli dell’articolo 8 (si veda Öneryıldız,

citato supra, §§ 90 e 160). Di conseguenza, i principi sviluppati nella

giurisprudenza della Corte relativi alla pianificazione e ai problemi

ambientali che hanno un’incidenza sulla vita private e sull’abitazione

potrebbero valere anche per la protezione del diritto alla vita.

coerentemente ha ritenuto che ove allo Stato sia richiesto di adottare misure

positive, la scelta dei mezzi è in principio un problema che ricade nel

margine di apprezzamento dello Stato contraente. Vi sono diverse strade per

assicurare i diritti della Convenzione e, anche nel caso in cui lo Stato abbia

omesso di adottare delle misure particolari previste dal diritto interno, può

sempre adempiere al suo obbligo positivo attraverso altri mezzi (si veda,

inter alia, Fadeyeva c. Russia, n. 55723/00, § 96, ECHR 2005-IV).

impossibile o sproporzionato senza prendere in considerazione, in

particolare, le scelte operazionali che le stesse devono operare in termini di

priorità e di risorse (si veda Osman, citato supra, pp. 3159-60, § 116); ciò

deriva dall’ampio margine di apprezzamento di cui gode lo Stato, come la

Corte ha già precedentemente stabilito, in ambiti difficili sotto un profilo

sociale o tecnico (si veda Hatton e altri c. Regno Unito [GC], n. 36022/97,

§§ 100-01, ECHR 2003-VIII, e Öneryıldız, citato supra, § 107). A tale

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considerazione deve essere accordato un peso maggiore nella sfera della

gestione delle emergenze in relazione a un evento metereologico, che va al

di là del controllo umano, rispetto alla sfera delle attività pericolose

realizzate dall’uomo.

positivo, la Corte deve prendere in considerazione le circostanze particolari

del caso, tenendo conto, tra gli altri elementi, della legittimità degli atti o

delle omissioni delle autorità dal punto di vista del diritto interno (si veda

López Ostra c. Spagna, sentenza 9 dicembre 1994, Serie A n. 303-C, pp. 4647, §§ 16-22, e Guerra e altri c. Italia, sentenza 19 febbraio 1998, Reports

1998-I, p. 219, §§ 25-27), del processo interno relativo all’adozione delle

decisioni, incluso studi e indagini appropriate e della complessità della

questione, specialmente ove sussistano degli interessi contrastanti derivanti

dalla Convenzione (si veda Hatton e altri, citata supra, § 128, e Fadeyeva,

citata supra, §§ 96-98).

direttamente coinvolto nella protezione di vite umane attraverso la

limitazione dei pericoli, tali considerazioni dovrebbero applicarsi nella

misura in cui le circostanze di un dato caso indicano l’imminenza del rischio

naturale che era chiaramente identificabile, in modo particolare ove tale

rischio riguardi una calamità che si abbatte sovente su una data area

destinata all’abitazione o all’uso da parte dell’uomo (si veda, mutatis

mutandis, Murillo Saldias e altri, citata supra). L’estensione degli obblighi

positivi imputabili allo Stato in circostanze particolari dovrebbe dipendere

dall’origine della minaccia e dalla misura in cui il rischio può essere

limitato.

(b) Principi relativi alla risposta giudiziaria richiesta nel caso di una violazione dedotta del diritto alla vita: i profili procedurali dell’articolo 2

della Convenzione

disposto dell’articolo. Ove delle vite sono venute a mancare in circostanze

atte a sollevare la questione della responsabilità dello Stato, tale

disposizione implica il dovere dello Stato di assicurare, attraverso ogni

mezzo disponibile, una risposta adeguata – giudiziaria o non – così che il

quadro legislativo e amministrativo predisposto per tutelare il diritto alla

vita sia debitamente applicato e ogni violazione di tale diritto sia repressa e

punita (si veda, mutatis mutandis, Osman, citata supra, p. 3159, § 115, e

Paul e Audrey Edwards, citata supra, § 54).

alla vita o all’integrità fisica non è causata intenzionalmente, l’obbligo

positivo di predisporre un “sistema giudiziario effettivo” non impone

necessariamente che venga dato avvio a un procedimento penale in ogni

caso, ma può essere sufficiente un procedimento civile, amministrativo o

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anche disciplinare, disponibile per la vittima (si veda, per esempio, Vo c.

Francia [GC], n. 53924/00, § 90, ECHR 2004-VIII; Calvelli e Ciglio c.

Italia [GC], n. 32967/96, § 51, ECHR 2002-I; e Mastromatteo c. Italia

[GC], n. 37703/97, §§ 90 e 94-95, ECHR 2002-VIII).

ritiene che un’indagine penale ufficiale sia indispensabile dato che le

autorità pubbliche sono spesso le sole entità che posseggono una

conoscenza specifica sufficiente ad identificare e stabilire i fenomeni

complessi che possono aver provocato l’incidente. La Corte ha ritenuto che

le autorità in questione, essendo pienamente coscienti delle probabili

conseguenze e sottovalutando l’effetto devastante che queste potevano

rivestire, hanno omesso di adottare le misure necessarie e sufficienti a

scongiurare i rischi inerenti all’attività pericolosa; il fatto che coloro che

erano responsabili per aver messo a rischio la vita delle persone non siano

stati accusati di aver commesso un reato o non siano stati sottoposti a

procedimento penale potrebbe concretare una violazione dell’articolo 2, al

di là di ogni altro rimedio di cui gli individui possono prevalersi di loro

iniziativa (si veda Öneryıldız, citato supra, § 93).

disastri naturali, come in particolare dei camper trascinati via da

un’inondazione in una zona ufficialmente destinata al campeggio, è simile a

quello adottato nell’area delle attività pericolose. La Corte ha ritenuto che

dei procedimenti per il risarcimento dei danni dinanzi ai tribunali

amministrativi andati a buon fine, preceduti da dei procedimenti penali

esaurienti, costituivano dei rimedi effettivi ai fini dell’articolo 35 § 1 della

Convenzione (si veda Murillo Saldias e altri, citata supra).

giudiziaria che ha fatto seguito a incidenti derivanti da attività pericolose si

prestano ad essere applicati anche nel campo della gestione delle catastrofi.

Ove delle vite siano venute meno come conseguenza della responsabilità

dello Stato in ordine ad un’azione positiva preventiva, il sistema giudiziario

richiesto dall’articolo 2 deve essere inteso come una procedura d’indagine

ufficiale, indipendente ed imparziale, che soddisfi un dato standard minimo

quanto all’effettività e che sia capace di assicurare che vengano applicate

delle pene nella misura in cui ciò è giustificato dai risultati delle indagini (si

veda, mutatis mutandis, Hugh Jordan c. Regno Unito, n. 24746/94, §§ 10509, 4 maggio 2001, e Paul e Audrey Edwards, citato supra, §§ 69-73). In

tali casi, le autorità competenti devono agire con un’esemplare diligenza e

tempestività e devono dare impulso d’ufficio ad indagini capaci, in primo

luogo, di accertare le circostanze nelle quali l’incidente si è prodotto e

qualunque difetto nelle operazioni di regolamentazione e, in secondo luogo,

devono identificare i funzionari dello Stato o le autorità implicate a

qualunque titolo nella catena di eventi in questione (si veda Öneryıldız,

citata supra, § 94).

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ufficiali, nel caso in cui queste ultime abbiano dato l’avvio ad un processo

dinanzi ai tribunali nazionali: il processo nel suo complesso, inclusa la fase

contenziosa, deve soddisfare i requisiti dell’obbligo positive di proteggere le

vita attraverso la legge (si veda Öneryıldız, citata supra, § 95).

includere il diritto di un ricorrente a che una terza persona sia sottoposta a

procedimento penale o condannata per un dato reato (si veda, mutatis

mutandis, Perez c. Francia [GC], n. 47287/99, § 70, ECHR 2004-I) o un

obbligo assoluto per tutti i procedimenti penali di concludersi con una

sentenza di condanna o comunque con una data decisione (si veda, mutatis

mutandis, Tanlı c. Turchia, n. 26129/95, § 111, ECHR 2001-III). Nel

contesto specifico della gestione delle catastrofi la Corte ha ritenuto che

l’adeguatezza della risposta giudiziaria interna non potesse essere messa in

discussione sulla base del fatto che nessun funzionario statale è stato

ritenuto colpevole (si veda Murillo Saldias e altri, citato supra).

misura si possa ritenere che le corti, per giungere alla loro conclusione,

abbiano analizzato con attenzione il caso come richiesto dall’articolo 2 della

Convenzione, così che l’effetto deterrente del sistema giudiziale esistente e

il significato del ruolo che è chiamato a rivestire nel prevenire le violazioni

del diritto alla vita non siano rimessi in discussione (si veda Öneryıldız,

citato supra, § 93).

ricorsi, proposto dalla signora Budayeva, riguardi la morte di un membro

della famiglia, le circostanze del caso relative agli altri ricorrenti non

lasciano dubbi circa l’esistenza di una minaccia alla loro integrità fisica (si

veda, mutatis mutandis, Makaratzis c. Grecia [GC], n. 50385/99, §§ 52-55,

ECHR 2004-XI). Tale circostanza riporta il ricorso nell’ambito dell’articolo

2 della Convenzione. Inoltre, l’applicabilità dell’articolo 2 non è stata

rimessa in discussione dal Governo. Venendo alle specifiche doglianze dei

ricorrenti, la Corte osserva che questi ultimi hanno accusato le autorità di

avere permesso il verificarsi di tre principali difetti nel funzionamento del

sistema di protezione contro le calamità naturali di Tyrnauz, che hanno

condotto alle morti e alle perdite del luglio 2000. In primo luogo, i ricorrenti

lamentano l’omessa manutenzione, dovuta alla negligenza delle autorità, del

sistema ingegneristico di protezione contro il fango, in particolare l’omesso

ripristino della diga di contenimento del fango danneggiata nel 1999 e

l’omessa ripulitura del collettore del fango bloccato dai detriti depositatisi al

suo interno. In secondo luogo, i ricorrenti lamentano il mancato allarme

generale circa l’imminente frana che avrebbe aiutato ad evitare che vi

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fossero morti, feriti e panico di massa. Infine, essi lamentano il fatto che

questi eventi, nonostante la loro estensione e le loro conseguenze devastanti,

non sono stati seguiti da un’indagine volta ad accertare l’effettiva condotta

delle autorità prima e durante la frana e in particolare se era stato fatto tutto

il possibile per limitare i danni. La Corte analizzerà ciascuno di questi

aspetti alla luce dei principi generali sopra esposti.

(a) Sulla dedotta omessa manutenzione dell’infrastruttura di difesa e di allerta: gli aspetti sostanziali dell’articolo 2

un’area soggetta a frane. La regolarità con cui queste calamità si producono

nella stagione estiva e l’esistenza preventiva di piani di difesa finalizzati a

proteggere l’area indicano che le autorità e la popolazione locale ritenevano

ragionevolmente probabile che nell’estate 2000 vi fosse una frana. Il punto

su cui le parti sono in disaccordo è il fatto che le autorità sapessero già

prima che accadesse che la frana del 2000 poteva presumibilmente causare

dei danni devastanti ed estesi.

autorità della KBR avevano ricevuto un certo numero di avvertimenti che

avrebbero dovuto far loro presumere l’incremento del rischio. Il primo

avvertimento, fornito il 30 agosto 1999 dall’agenzia di sorveglianza

competente, l’Istituto della Montagna, informava il Ministro per la gestione

delle catastrofi della KBR della necessità di realizzare dei lavori di

riparazione della diga per la protezione dal fango, danneggiata da una forte

frana e richiedeva di realizzare un sistema di allerta preventiva che potesse

permettere l’evacuazione tempestiva dei civili in caso di frana. Il secondo

avvertimento da parte dell’agenzia era stato inviato il 17 gennaio 2000 al

Primo Ministro della KBR. Nella comunicazione al Primo Ministro si

diceva che anche se era impossibile riparare la diga, era necessario

predisporre delle postazioni che potessero assicurare il funzionamento del

sistema di allerta durante l’estate del 2000. L’avvertimento successivo fu

inviato dal Direttore dell’Amministrazione del Distretto di Elbrus al Primo

Ministro della KBR, il 7 marzo 2000. Nella comunicazione si reiteravano le

raccomandazioni contenute negli avvertimenti precedenti e, oltre a ciò, si

menzionava la possibilità che si verificassero perdite record e morti nel caso

di omessa adozione delle misure indicate. Infine, il 7 luglio 2000, l’Istituto

di Montagna inviava un altro monito al Ministro per la gestione delle

catastrofi della KBR richiedendo l’urgente istallazione delle postazioni di

osservazione.

livelli erano al corrente che una frana di qualsiasi intensità, avrebbe potuto

causare delle conseguenze devastanti per Tyrnauz, a causa dello stato di

degrado in cui era stata lasciata l’infrastruttura di difesa a seguito della frana

precedente. È chiaro, inoltre, che non vi erano incertezze circa la portata e le

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tempistiche dei lavori che dovevano essere portati a termine. Tuttavia, il

Governo non ha fornito alcuna ragione che giustificasse la mancata

adozione di tali provvedimenti. Sulla base della documentazione sottoposta

dai ricorrenti, risulta chiaro che dopo la frana del 1999 non erano stati

stanziati i fondi per tali finalità (si veda il paragrafo 38, supra). E ciò può

essere dedotto dalle osservazioni del Governo riguardo al fatto che tali fondi

furono resi disponibili solo dopo la catastrofe del 2000. Mancando una

spiegazione da parte del Governo sul punto la Corte non può che concludere

che le richieste di ripristino dell’infrastruttura di difesa dopo la frana del

1999 non furono debitamente prese in considerazione dagli organi

decisionali e incaricati del bilancio prima della stagione a rischio del 2000.

alcuna politica alternativa di gestione del territorio nell’area interessata

avrebbe potuto dispensarle dal realizzare le infrastrutture per la difesa

contro il fango o di sospendere la manutenzione delle stesse.

giustificazione all’omissione delle autorità di predisporre delle infrastrutture

di emergenza per la successiva stagione a rischio nel 2000.

aspettare che le autorità fossero al corrente dell’aumento del rischio di

incidenti in caso di frana quell’anno e che esse avrebbero dovuto mostrare la

volontà di adottare tutta la diligenza necessaria nell’informare i civili e

nell’adottare in anticipo delle misure per l’evacuazione di emergenza. In

ogni caso, il solo fatto di informare il pubblico dei rischi inerenti era una

delle misure pratiche essenziali ad assicurare una protezione effettiva di

cittadini coinvolti.

allarme sino a che la frana è giunta in città. Dalle affermazioni del Governo

si deduce, inoltre, che l’allarme è stato dato durante la prima ondata della

frana il 18 luglio 2000, ma non prima. Secondo le affermazioni del

Governo, l’ordine di evacuazione permaneva anche per il giorno successivo,

il 19 luglio 2000, quando è avvenuta la distruzione più grave. Tale

affermazione è contestata dai ricorrenti, che sostengono che non vi era alcun

segnale dell’ordine di evacuazione quando essi sono ritornati ai loro

appartamenti. I ricorrenti hanno presentato delle dichiarazioni di alcuni

testimoni che confermano che le persone che sono ritornate alle loro case il

19 luglio 2000 non hanno visto alcun segnale di allarme che impedisse loro

il ritorno a casa. Dal momento che il Governo non ha chiarito in che modo

l’ordine, se è stato dato, sia stato pubblicizzato o implementato in altro

modo, la Corte non può che ritenere che la popolazione non sia stata

sufficientemente informata di tale ordine, conformemente a quanto

sostenuto dai ricorrenti.

dintorni della zona a rischio frana, le autorità avrebbero dovuto predisporre

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delle postazioni di osservazione temporanea nelle montagne. Tuttavia, le

reiterate richieste dell’agenzia di sorveglianza, che suggeriva che tali

postazioni erano necessarie per assicurare la sicurezza degli abitanti, sono

state semplicemente ignorate. All’inizio della stagione delle frane le autorità

si sono quindi ritrovate a corto di mezzi che potessero fornire una stima

delle tempistiche, della forza o della durata probabile della frana. Di

conseguenza, esse sono state incapaci di fornire un allarme tempestivo agli

abitanti o di applicare efficacemente l’ordine di evacuazione.

circa la mancata realizzazione di postazioni temporanee di osservazione, la

Corte giunge alla conclusione che l’omissione da parte delle autorità di

assicurare il funzionamento del sistema di allerta tempestiva non era

giustificata in base alle circostanze.

circostanze in cui lo Stato ha l’obbligo di adottare delle misure positive, la

Corte deve andare al di là delle misure specifiche suggerite dai ricorrenti e

deve considerare se il Governo abbia scelto altre soluzioni al fine di

garantire la sicurezza della popolazione. Per fare ciò, la Corte ha richiesto al

Governo di fornire delle informazioni sul quadro normativo, sulle politiche

di pianificazione del territorio, nonché sulle specifiche misure di sicurezza

adottate in quel momento a Tyrnauz al fine di prevenire i rischi naturali. Le

informazioni presentate dal Governo riguardavano esclusivamente la

creazione di una diga per bloccare il fango e di un collettore per contenere il

fango, costruzioni che, come la Corte ha già stabilito precedentemente, non

sono state sottoposte ad un’adeguata manutenzione. In conseguenza di ciò,

nell’esercizio del loro potere discrezionale quanto alla scelta delle misure

richieste per adempiere al loro obbligo positivo, le autorità hanno finito per

non adottare alcuna misura sino al giorno della catastrofe.

osservazioni, nel bilancio per il 2001 erano stati previsti degli stanziamenti

per la ricostruzione dell’infrastruttura di difesa. Ciò avvalora ulteriormente

le affermazioni dei ricorrenti secondo cui la realizzazione delle misure di

sicurezza avrebbe potuto, e avrebbe dovuto, essere portata a termine prima;

invece, solo le catastrofiche conseguenze della frana del 2000 hanno spinto

le autorità ad adottare tali misure.

non vi sia alcuna giustificazione per l’omessa realizzazione da parte delle

autorità di una pianificazione del territorio e di politiche per la gestione

delle emergenze, nella zona a rischio di Tyrnauz, in relazione alla

prevedibile messa a rischio della vita degli abitanti, inclusi i ricorrenti.

Inoltre, la Corte ritiene che vi fosse un nesso di causa tra i gravi errori

dell’amministrazione che hanno impedito l’applicazione delle misure e la

morte di Vladimir Budayev e le lesioni subite dalla prima e dalla seconda

ricorrente e dai loro familiari.

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predisporre un quadro legislative e amministrativo volto a contrastare

efficacemente le circostanze che minacciavano il diritto alla vita così come

previsto dall’articolo 2 della Convenzione.

Convenzione sotto il profilo sostanziale.

(b) Sulla risposta giudiziaria richiesta in caso di pretesa violazione del diritto alla vita: profili procedurali dell’articolo 2

marito della prima ricorrente, Vladimir Budayev, e ha messo a rischio la

vita di un certo numero di abitanti di Tyrnauz.

archiviare le indagini penali sulle circostanze della morte di Vladimir

Budayev. Tuttavia, nel condurre l’indagine l’ufficio del procuratore si è

limitato a stabilire la causa immediata della morte dello stesso, ovvero il

crollo del palazzo, e non si è addentrato nelle questioni relative al rispetto

delle misure di sicurezza e dell’eventuale responsabilità delle autorità.

Inoltre, non sembra che tali questioni siano state oggetto di indagini, né

penali, né amministrative o tecniche. In particolare, non è stata adottata

alcuna azione volta a verificare le numerose affermazioni, rese dai media o

contenute nei ricorsi delle vittime, relative all’inadeguata manutenzione

dell’infrastruttura per la protezione contro il fango o alla mancata

realizzazione del sistema di allarme da parte delle autorità.

alcune azioni civili individuali, la Corte nota che, per ottenere ragione, il

ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in quale misura il danno attribuibile

allo Stato avesse oltrepassato ciò che era inevitabile nelle circostanze di un

disastro naturale. Infatti, le richieste di danni da parte dei ricorrenti sono

state respinte proprio per la mancanza di una siffatta dimostrazione (si

vedano i paragrafi 49-50, 60, 67, 76 e 85 supra). Tuttavia, alla domanda non

era possibile dare una risposta se non attraverso una complessa perizia

relativa all’accertamento di aspetti tecnici e amministrativi, nonché

attraverso l’ottenimento di informazioni di fatto di cui solo le autorità erano

a conoscenza. Agli attori era, dunque, richiesto di sostenere un onere della

prova relativamente a fatti che non erano nella disponibilità di individui

privati. Di conseguenza, senza il supporto di un’indagine penale

indipendente o della determinazione di un perito, le vittime inevitabilmente

non avrebbero avuto mezzi per provare la responsabilità dello Stato.

ricorrenti non hanno pienamente utilizzato i poteri di cui disponevano, al

fine di determinare le circostanze dell’incidente. In particolare, i giudici,

nonostante le richieste dei ricorrenti, non hanno ascoltato alcun testimone,

né funzionari statali, né cittadini ordinari, non hanno disposto alcuna perizia

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

che permettesse loro di provare o confutare la responsabilità dello Stato. La

riluttanza delle corti ad utilizzare i loro poteri al fine dell’accertamento dei

fatti non appare giustificata alla luce delle prove già prodotte dai ricorrenti,

inclusi i rapporti ufficiali che suggerivano che le loro preoccupazioni erano

condivise anche da alcuni funzionar. Di conseguenza, tali procedure non

sono state in grado di fornire una risposta giudiziale adeguata alle morti

causate dalla frana di Tyrnauz.

l’incidente di Tyrnauz non è mai stata oggetto di indagine o di esame da

parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa, la Corte giunge alla

conclusione che vi è stata violazione dell’articolo 2 della Convenzione sotto

il profilo procedurale.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL

PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE

di provvedere alla manutenzione dell’infrastruttura per la protezione contro

il fango, di monitorare l’area a rischio, di fornire un segnale di allarme o di

adottare alter misure ragionevoli per limitare i rischi e gli effetti del disastro

naturale costituisce anche una violazione del loro diritto alla tutela della

proprietà. Essi lamentano, in particolare, di non aver ricevuto un

risarcimento adeguato alle perdite subite. I ricorrenti si basano sull’articolo1

del Protocollo 1 alla Convenzione, il quale dispone:

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può

essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle

condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre

in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in

modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte

o di altri contributi o delle ammende.”

A. Gli argomenti delle parti

1. Il Governo

sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, il Governo non ha

presentato alcuna osservazione ulteriore rispetto a quelle relative all’articolo

ricorrenti hanno ricevuto dei benefici da parte dell’autorità responsabile

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

della gestione della catastrofe in forma di nuove abitazioni o di somme di

denaro destinate a risarcire i danni. Il Governo ritiene che tali benefici siano

sufficienti a coprire i danni sofferti dai ricorrenti.

infrastrutture di difesa contro il fango e di allerta, i ricorrenti hanno

affermato che la mancata adozione da parte delle autorità della benché

minima misura volta a limitare i rischi e gli effetti della frana hanno

contribuito alla distruzione dei loro appartamenti e dei loro beni.

risarcimento che è stato loro versato. In particolare, essi sottolineano il fatto

che tali benefici sono stati offerti loro in quanto vittime di una catastrofe

sulla base di considerazioni di carattere umanitario, senza tener conto dei

beni che essi hanno perduto. Il risarcimento dell’ammontare totale del

danno è stato loro rifiutato da parte delle corti interne, dal momento che

questi ultimi hanno concluso che la responsabilità per i danni non era

attribuibile alle autorità.

B. La valutazione della Corte

legittimi e gli abitanti degli appartamenti distrutti dalla frana e di tutti i beni

distrutti rientranti nelle loro abitazioni. Infatti, l’esistenza di “beni” secondo

il significato attribuito al termine dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla

Convenzione o la lista degli oggetti che sono stati distrutti, non sono in

discussione tra le parti. La Corte dovrà quindi procedere ad esaminare quale

fosse l’estensione dell’obbligo delle autorità di adottare delle misure

positive per la protezione di tali beni e se le autorità nel caso di specie

hanno adempiuto a tale obbligo.

adottare azioni positive al fine di proteggere la proprietà privata dovrebbe

essere esaminata alla luce della regola generale della prima frase del primo

paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, il quale

prevede il diritto al pacifico godimento dei beni (si veda Beyeler c. Italia

[GC], n. 33202/96, § 98, ECHR 2000-I, e Öneryıldız, citato supra, § 133).

La Corte ripete altresì che l’esercizio reale e effettivo del diritto tutelato

dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione non dipende meramente

dal dovere dello Stato di non inteferire con tale diritto, ma potrebbe rendere

necessaria l’adozione di misure di protezione, in particolare ove vi sia un

legame diretto tra le misure che un ricorrente può legittimamente attendersi

dalle autorità e l’effettivo godimento dei suoi beni (si veda Bielectric S.r.l.

c. Italia (dec.), n. 36811/97, 4 maggio 2000, e Öneryıldız, citata supra, §

134).

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attività pericolose, la Corte ha ritenuto che il legame causale esistente tra la

grave negligenza attribuibile allo Stato e le perdite umane dovessero essere

applicate anche alla sommersione della casa del ricorrente con il fango (si

veda Öneryıldız, citata supra, § 135). La Corte ha considerato che in una

situazione in cui vi sono stati dei morti e delle perdite di proprietà come

conseguenza di eventi verificatisi sotto la responsabilità delle autorità

pubbliche, la portata delle misure richieste per la tutela delle abitazioni è

inscindibile dalla portata delle misure da adottare al fine di proteggere la

vita degli abitanti. La gestione dei rifiuti, problema relativo allo sviluppo

industriale e alla pianificazione urbana, è regolata e controllata dallo Stato, e

ciò conduce ad includere gli incidenti che si verificano in questo campo

nella responsabilità di quest’ultimo. Di conseguenza, la Corte giunge alla

conclusione che le autorità dovevano fare tutto ciò che era in loro potere al

fine di proteggere gli interessi patrimoniali privati (ibid.).

che vanno al di là del controllo umano, non richiedono un’implicazione

dello Stato nella stessa misura. Quindi, gli obblighi positivi, come la

protezione della proprietà dai rischi ambientali, non si estendono

necessariamente tanto quanto in materia di attività pericolose realizzate

dall’uomo.

operata una distinzione tra gli obblighi positivi ai sensi dell’articolo 2 della

Convenzione e gli obblighi positivi relativi all’articolo 1 del Protocollo n. 1

alla Convenzione. Mentre l’importanza fondamentale del diritto alla vita

impone che l’estensione degli obblighi positivi, ai sensi dell’articolo 2,

giunga sino ad includere il dovere di fare tutto ciò che è nel potere delle

autorità nel campo della gestione delle catastrofi per la tutela di tale diritto,

l’obbligo di proteggere il diritto al pacifico godimento dei beni, che non è

un diritto assoluto, non può oltrepassare ciò che nelle circostanze di specie

si può considerare ragionevole. Le autorità godono, quindi, di un più ampio

margine di apprezzamento nel decidere quali misure adottare al fine di

proteggere i beni degli individui dai rischi ambientali, rispetto al margine di

apprezzamento di cui godono in relazione alle decisioni necessarie per

proteggere delle vite umane.

ricorrenti, ovvero, la manutenzione dell’infrastruttura per la protezione dal

fango e la predisposizione di un sistema di allerta tempestiva, erano vitali

per la protezione delle vite e del benessere dei civili. Tuttavia, non si può

dire che il legame causale tra l’omissione dello Stato di adottare tali misure

e l’estensione dei danni materiali è altrettanto chiaramente accertata.

2000 è stata di una violenza eccezionale e che rimane incerto fino a che

punto la manutenzione dell’infrastruttura di difesa avrebbe potuto mitigare i

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

suoi effetti distruttivi. Mancano anche prove del fatto che un sistema di

allerta funzionante avrebbe potuto prevenire il danno ai palazzi in cui si

trovavano gli appartamenti o agli altri beni dei ricorrenti.

indipendente e di una risposta giudiziaria, la Corte ritiene che tale obbligo

procedurale non abbia lo stesso significato per alla distruzione della

proprietà che per delle perdite umane. Inoltre, l’estensione del danno

materiale attribuibile alla negligenza dello Stato potrebbe non essere

suscettibile di accurata valutazione in circostanze di estrema complessità,

come nel caso di specie. Infatti, fornire un risarcimento attraverso un’azione

civile per danni non sempre costituisce la risposta più appropriata per una

catastrofe di tale portata. Dei motivi di urgenza e di efficienza potrebbero

condurre le autorità a dare la precedenza ad altre misure generali e

individuali, come fornire un’assistenza di emergenza e versare degli

indennizzi a tutte le vittime al di là della valutazione delle perdite realmente

subite.

hanno tutti ricevuto un nuovo alloggio gratuito e una somma a titolo di

indennizzo e che le autorità hanno portato a termine dei lavori di riparazione

delle strutture pubbliche al fine di ripristinare le condizioni di vita dei

quartieri residenziali.

base a cui le indennità ricevute non coprono completamente le loro perdite

patrimoniali, la Corte osserva che la consistenza del risarcimento è in

precedenza stata considerata come un elemento essenziale nei casi relativi

alla privazione della proprietà, ai sensi della seconda frase del primo

paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. La Corte considera che sebbene

l’assenza di un risarcimento sarebbe generalmente incompatibile con questa

disposizione, essa, comunque, non garantisce un risarcimento integrale in

ogni circostanza, dal momento che obbiettivi legittimi di “interesse

generale” potrebbero richiedere un risarcimento inferiore al pieno valore di

mercato (si veda Papachelas c. Grecia [GC], n. 31423/96, § 48, ECHR

1999-II).

considerato come un requisito necessario al rispetto della regola espressa

nella prima frase del primo paragrafo. Perché possa considerarsi compatibile

con la regola generale un’interferenza nel diritto al pacifico godimento dei

beni deve assicurare un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse

generale della comunità e le necessità di tutela dei diritti fondamentali degli

individui (si veda Beyeler, citata supra, § 107). Le previsioni legislative

relative al risarcimento dei danni sono fondamentali al fine di determinare

se la misura contestata rispetti il requisito del giusto equilibrio e, in

particolare, se non fa pesare un onere sproporzionato sui ricorrenti (si veda

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

Ex Re di Grecia e altri c. Grecia, [GC], n. 25701/94, § 89, ECHR 2000XII).

proteggere la proprietà privata dai disastri naturali non può essere concepito

come implicante l’obbligo per lo Stato di risarcire il pieno valore di mercato

della proprietà che è andata distrutta. Nel caso di specie, l’integralità del

danno non può essere incontrovertibilmente attribuita alla negligenza dello

Stato. La negligenza dedotta non ha rappresentato altro che un fattore

aggravante che ha inciso sul danno causato dalle forze naturali. In tali

circostanze l’ammontare del risarcimento deve essere valutato alla luce

delle altre misure adottate dalle autorità, tenendo conto della complessità

della situazione, del numero dei proprietari danneggiati e delle questioni

economiche, sociali e umanitarie inerenti alle disposizioni per la gestione

della catastrofe.

pagato alle vittime ai sensi della direttiva del 12 agosto 2000, garantiva ai

ricorrenti una casa gratuita e una somma di RUB 13,200 (quindi

l’equivalente di circa 530 euro). Le vittime hanno beneficiato di un pari,

diretto e automatico accesso a tali benefici, che non implicavano una

procedura contenziosa o la necessità di provare le perdite effettivamente

subite. Quanto alla prima, alla quarta e al quinto e alla sesta ricorrente la

dimensione della casa che hanno ricevuto gratuitamente era equivalente al

loro appartamento andato distrutto. La seconda ricorrente ha optato per i

buoni per la casa emessi sulla base del numero dei membri della famiglia.

La stessa ha formulato la richiesta come famiglia composta da un solo

membro e ha ricevuto un buono per una casa di 33 m2, a differenza

dell’appartamento di 54 m2 che avrebbe potuto ottenere se avesse

presentato domanda per una famiglia di 3 persone. Non ha fornito

spiegazioni su questa scelta. La terza ricorrente, inizialmente ha ricevuto un

risarcimento pecuniario che teneva conto della dimensione

dell’appartamento andato distrutto. Tuttavia, in seguito la stessa ha

convertito tale risarcimento con un buono per la casa, con il quale ha

acquistato una casa nella regione di Mosca che poco dopo ha rivenduto. Dal

momento che la seconda ricorrente non ha fornito i dettagli di questa

compravendita, la Corte non può valutare le relative perdite o benefici.

risarcimento per la perdita della casa assicurato ai ricorrenti non è stato

manifestamente sproporzionato rispetto alla perdita della casa. Data

l’importanza di questo provvedimento, l’alto numero delle persone

coinvolte e l’estensione della gestione della situazione successiva

all’emergenza che le autorità hanno dovuto affrontare in tali circostanze, la

copertura di RUB 13,200 a titolo di risarcimento per le pertinenze della casa

appare giustificata. Riassumendo, la Corte ritiene che le condizioni sulla

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

base delle quali le vittime sono state risarcite per la perdita dei beni nella

frana non fa gravare un onere sproporzionato sulle spalle dei ricorrenti.

Protocollo n. 1 alla Convenzione.

IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13

DELLA CONVENZIONE

le doglianze menzionate, come richiesto dall’articolo 13 della Convenzione,

che dispone quanto segue:

“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente

Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti

ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da

persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.”

A. Le tesi delle parti

interno adeguato, attraverso il sistema per la gestione delle catastrofi. Ogni

ricorrente ha beneficiato della sostituzione gratuita della casa e di una

somma di denaro a titolo di indennizzo. Inoltre, i ricorrenti si sono prevalsi

dei procedimenti civili attraverso cui hanno chiesto i danni allo Stato.

non vi fossero mezzi per accertare la responsabilità dello Stato per i morti e

le altre conseguenze negative della frana. Inoltre, senza il beneficio di

un’indagine ufficiale sugli eventi le loro richieste in sede civile non avevano

alcuna chance di successo ed essi erano di conseguenza impossibilitati ad

ottenere un risarcimento adeguato per i danni patrimoniali e non

patrimoniali subiti.

B. La valutazione della Corte

ordinamenti interni rendano disponibile un rimedio effettivo che attribuisca

alle autorità nazionali il potere di far valere la sostanza di un ricorso

“fondato” ai sensi della Convenzione (si veda Z e altri c. Regno Unito [GC],

n. 29392/95, § 108, ECHR 2001-V). Oggetto dell’articolo è quello di fornire

un mezzo attraverso cui gli individui possono ottenere un rimedio adeguato

a livello nazionale per le violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione,

prima di dover mettere in moto il sistema internazionale di ricorso dinanzi

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alla Corte (si veda Kudła c. Polonia [GC], n. 31210/96, § 152, ECHR 2000XI).

al punto di imporre una particolare forma di rimedio, gli Stati contraenti

dispongono di un certo margine di apprezzamento nel conformarsi agli

obblighi previsti da questa disposizione (si veda, per esempio, Kaya c.

Turchia, sentenza del 19 febbraio 1998, Reports 1998-I, pp. 329-30, § 106).

di rimedio che lo Stato deve assicurare ai sensi dell’articolo 13. Ove si

lamenti la violazione dei diritti iscritti nell’articolo 2, il risarcimento per i

danni patrimoniali e non patrimoniali dovrebbe in linea di principio essere

possibile come parte delle tipologie di rimedi disponibili (si veda Paul e

Audrey Edwards, citata supra, § 97; Z e altri c. Regno Unito, citata supra, §

109; e T.P. e K.M. c. Regno Unito [GC], n. 28945/95, § 107, ECHR 2001V). D’altra parte, né l’articolo 13 né qualsiasi altra disposizione della

Convenzione garantisce a un ricorrente il diritto che un terzo sia sottoposto

a processo penale o sia condannato o il diritto alla “vendetta privata” (si

veda Perez, citato supra, § 70). Ciò che è importante è l’impatto che

l’omissione dello Stato di conformarsi ai suoi obblighi procedurali ai sensi

dell’articolo 2 ha avuto sull’accesso della famiglia della persona deceduta

ad altri rimedi disponibili ed effettivi per accertare la responsabilità dei

funzionari o degli organi dello Stato per le azioni o le omissioni che hanno

causato la violazione dei loro diritti tutelati dall’articolo 2 e, se necessario,

per ottenere il risarcimento dei danni (si veda Öneryıldız, citata supra, §

148).

rientranti nella responsabilità dello Stato, l’articolo 2 richiede che le autorità

portino a termine un’indagine d’ufficio sulle cause dei decessi, che soddisfi

alcuni requisiti minimi. Senza una tale indagine, l’individuo interessato non

è nella posizione di utilizzare alcun rimedio a lui disponibile per ottenere

soddisfazione, dato che la conoscenza necessaria per chiarire fatti come

quelli del caso di specie è spesso solo nelle mani dei funzionari statali o

delle autorità. Di conseguenza, il compito della Corte ai sensi dell’articolo

13 è quello di determinare se l’esercizio da parte del ricorrente di un

rimedio effettivo è stato impedito, in considerazione del mezzo attraverso il

quale le autorità adempiono al loro obbligo procedurale ai sensi dell’articolo

2 (si veda Öneryıldız, citata supra, §§ 90, 93-94 e 149).

dell’omissione da parte dello Stato di esercitare le loro responsabilità nel

quadro della gestione dei disastri.

(a) Sulla doglianza relativa all’articolo 2 della Convenzione

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

delle vite nella frana del 2000 o la questione della responsabilità delle

autorità non sono state oggetto di un’indagine, né penale, né amministrativa,

né tecnica (si veda il paragrafo 163 supra). È stato anche stabilito che

l’omessa conduzione di tale indagine ha minato le prospettive di successo

dei ricorrenti nei procedimento civili (si vedano i paragrafi 164-65 supra).

violazione dell’articolo 2, data la mancanza di una risposta giudiziaria

adeguata secondo quanto richiesto nel caso di dedotta violazione del diritto

alla vita. Nell’esporre la propria valutazione nel contesto dei profili

procedurali del diritto alla vita, la Corte ha rilevato non solo la mancanza di

indagini penali a seguito delle morti incidentali, ma anche la mancanza di

ogni altro mezzo disponibile per i ricorrenti attraverso cui essi avrebbero

potuto ottenere riparazione per l’omissione da parte delle autorità di

adempiere ai loro obblighi positivi. Di conseguenza, la Corte ritiene che non

sia necessario esaminare questa doglianza anche sotto i profilo dell’articolo

13 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 2.

(b) Sulla doglianza relativa all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla

Convenzione

sussistenza di una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla

Convenzione. La Corte ritiene, tuttavia, che la domanda dei ricorrenti

relativa al risarcimento del danno potesse nondimeno considerarsi

“sostenibile” ai sensi dell’articolo 13 (si veda Boyle e Rice c. Regno Unito,

sentenza 27 aprile 1988, Serie A n. 131, § 52). Quindi, essi avrebbero

dovuto avere dei rimedi effettivi e pratici finalizzati a rendere una decisione

in merito alle loro richieste e, se del caso, volti ad ottenere la riparazione

delle perdite subite.

un’azione per danni che sarebbe stata esaminata dai tribunali competenti. La

ragione per cui non è stato riconosciuto alcun diritto al risarcimento in tali

giudizi è stata che i ricorrenti avevano già ricevuto un alloggio sostitutivo e

un indennizzo pecuniario e che la responsabilità dello Stato non è stata

accertata in ordine alla differenza tra il risarcimento accordato e le perdite

reali. Inoltre, la Corte ha già affermato che non sarebbe stato appropriato

imporre allo Stato l’obbligo assoluto di valutare i danni materiali e di

assumersene la responsabilità nelle circostanze in cui ha adottato delle

misure rientranti in un piano generale di gestione dell’emergenza (si veda il

paragrafo 179 supra). Considerando il fatto che le corti interne hanno preso

in considerazione questi fattori, il loro rifiuto di accordare ai ricorrenti il

risarcimento dei danni non coperti dagli indennizzi per le vittime di

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

catastrofi che hanno ricevuto non può essere considerato irragionevole o

arbitrario. La Corte non vede altre ragioni per concludere che i procedimenti

civili non costituiscono un rimedio effettivo per le doglianze dei ricorrenti

relative all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

combinato disposto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

IV. DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA

CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE IN

COMBINATO

DISPOSTO

CON

L’ARTICOLO

CONVENZIONE

violato il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare e allo loro casa

ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, così come il loro diritto ad un

rimedio effettivo rispetto a tale doglianza. L’articolo 8 dispone:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e

familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e

costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla

sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del

paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione

della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà

altrui”.

che quelle relative agli articoli 2 e 13 della Convenzione.

Convenzione riguarda gli stessi fatti esaminati sotto il profilo dell’articolo 2,

dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e dell’articolo 13 in combinato disposto

con questi articoli. Richiamando le sue valutazioni relative a tali

disposizioni, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare questa

doglianza separatamente.

VI. SULL’APPLICAZIONE

CONVENZIONE

DELL’ARTICOLO

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o

dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non

permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale

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violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte

lesa”.

A. Sul danno

patrimoniale e non patrimoniale:

(a) la prima ricorrente ha chiesto 262,000 euro (EUR) a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, che, secondo quanto precisato dalla stessa,

comprenderebbe 8,000,000 rubli (RUB) per il danno morale e RUB

1,200,000 per le perdite materiali;

(b) la seconda ricorrente ha chiesto EUR 137,000 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, che secondo quanto precisato dalla stessa,

comprenderebbe RUB 3,000,000 per il danno morale e RUB 1,800,000 per

le perdite materiali;

(c) la terza ricorrente ha chiesto EUR 1,099,861 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, che secondo quanto precisato dalla stessa,

comprenderebbe RUB 730,662 per il danno patrimoniale e RUB 38,495,140

per il danno non patrimoniale;

(d) la quarta ricorrente ha chiesto 100,000 dollari americani (USD) a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale;

(e) il quinto e la sesta ricorrente hanno chiesto complessivamente USD 20,000 e RUB 500,000 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale.

prova.

profili sostanziali e procedurali dell’articolo 2 della Convenzione. La Corte

accetta che i ricorrenti abbiano subito un danno non patrimoniale e

riconosce loro le seguenti somme:

(a) EUR 30,000 alla prima ricorrente;

(b) EUR 15,000 alla seconda ricorrente;

(c) EUR 10,000 ciascuno alla terza, alla quarta, al quinto e alla sesta ricorrente,

oltre ogni tassa gravante su queste somme.

B. Costi e spese

e delle spese, quindi nulla è liquidato a questo titolo.

C. Interessi moratori

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basandosi sul tasso marginale di prestito della Banca Centrale Europea

maggiorato di tre punti di percentuale

PER TALI RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’

profilo sostanziale in ordine all’omissione da parte dello Stato di

adempiere all’obbligo positivo di proteggere il diritto alla vita;

profilo procedurale, in ordine alla mancanza di un risposta giudiziale

adeguata conforme a quanto è richiesto nel caso di dedotta violazione

del diritto alla vita;

è stato violato;

sollevate in relazione all’articolo 13 della Convenzione in combinato

disposto con l’articolo 2 della Convenzione;

con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione non è stato violato;

sollevate in relazione all’articolo 8 della Convenzione e in relazione

all’articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 8

della Convenzione;

8. Ritiene

(a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi dalla data in cui la presente sentenza diverrà definitive ai sensi

dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da

convertirsi in rubli russi al tasso applicabile alla data di pagamento, in

relazione al danno non patrimoniale, oltre ogni tassa applicabile a queste

somme:

(i) EUR 30,000 (trentamila euro) alla prima ricorrente;

(ii) EUR 15,000 (quindicimila euro) alla seconda ricorrente;

(iii) EUR 10,000 (diecimila euro) ciascuno alla terza, alla quarta, al quinto e alla sesta ricorrente;

BUDAYEVA E ALTRI c. RUSSIA

(b) che al termine dei tre mesi di cui sopra sino al pagamento si aggiungeranno gli interessi sulle somme sopra indicate al tasso pari a

quello marginale di prestito della Banca Centrale Europea durante il

periodo rimanente maggiorati di tre punti di percentuale.

Fatta in inglese e notificata per iscritto il 20 marzo 2008, ai sensi

dell’articolo 77 § 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Søren

Registrar President

Nielsen Christos

Rozakis

Presidente

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