PIANESE v. ITALY AND THE NETHERLANDS

[Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice

Peticija Nr. 14929/08 · Priimta 2011-09-27 · ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC001492908 · Kalbos: IT · FR

Peticija Nr.
14929/08
Priimta
2011-09-27
Valstybė atsakovė
ITA;NLD
Išvada
Irrecevable
Konvencijos straipsniai
5
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasFrançoise TulkensTeisėjasDanutė JočienėTeisėjasEgbert MyjerTeisėjasGiorgio MalinverniTeisėjasAndrás SajóTeisėjasIşıl KarakaşTeisėjasGuido RaimondiKanclerisFrançoise Elens-Passos
Santrauka
Rengiama…

Traduzione © a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, eseguita dalla dott.ssa Rita Pucci, funzionario linguistico

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

DECISIONE FINALE

SULLA RICEVIBILITA’

del ricorso n. 14929/08

presentato da Pietro PIANESE

contro l’Italia e i Paesi Bassi

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 27 settembre 2011 in una camera composta da:

Françoise Tulkens, presidente,

Danutė Jočienė,

Egbert Myjer,

Giorgio Malinverni,

András Sajó,

Işıl Karakaş,

Guido Raimondi, giudici,

e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,

Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 7 marzo 2008,

Vista la decisione parziale del 15 giugno 2010,

Viste le osservazioni presentate dai governi convenuti e quelle presentate in risposta dal ricorrente,

Dopo avere deliberato, pronuncia la seguente decisione:

IN FATTO

A. Le circostanze del caso di specie

«Egregio Signore,

Negli ultimi mesi, ho condotto un’inchiesta denominata «Botlek» su un traffico di stupefacenti e sul riciclaggio di denaro.

Nell’ambito di detta inchiesta, sono state arrestate le seguenti persone:

(...) Pietro Pianese (...)

Attualmente, esse sono sottoposte a custodia cautelare in carcere. In occasione di una commissione rogatoria internazionale della procura di Napoli, sono venuto a sapere che nel 2006 Pietro Pianese è stato condannato all’ergastolo per omicidio .

Il 5 febbraio 2007, il tribunale di Amsterdam deciderà sull’opportunità di prorogare la custodia cautelare del sig. Pianese; il successivo 27 febbraio, si terrà un’udienza.

Non si può escludere che il tribunale ritenga insufficienti le prove a carico del sig. Pianese e decida di scarcerarlo. Quindi, Le chiedo espressamente di emettere con la massima urgenza un MAE nei confronti di Pianese Pietro, per consentire almeno una proroga della sua custodia cautelare in carcere.

La ringrazio per quanto farà in questa causa e confido in una collaborazione proficua.»

che la consegna riguardasse soltanto il processo per il quale era stata dichiarata accoglibile;

che il lasso di tempo trascorso in stato detentivo in Italia, tra la partenza ed il ritorno del ricorrente nei Paesi Bassi, fosse detratto dalla condanna eventualmente pronunciata dalle autorità giudiziarie italiane;

che, durante la consegna temporanea, la privazione della libertà del ricorrente fosse disciplinata dal diritto italiano;

che, in caso di fuga del ricorrente in Italia, le autorità italiane fossero responsabili per la sua cattura;

che al ricorrente fosse consentito presenziare al procedimento penale pendente nei suoi confronti nei Paesi Bassi (al riguardo, le autorità olandesi si sarebbero impegnate a notificare tempestivamente la data del processo alle omologhe autorità italiane);

che il ricorrente fosse rinviato nei Paesi Bassi non appena la sua presenza in Italia non fosse più necessaria nell’ambito del procedimento avviato nei suoi confronti (al riguardo, le autorità italiane si sarebbero impegnate a notificare tempestivamente la data del suo ritorno alle omologhe autorità olandesi).

B. Il diritto europeo e interno pertinente

«Il MAE è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro per l’arresto e la consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.»

MOTIVI DI RICORSO

IN DIRITTO

A. Motivo di ricorso relativo all’articolo 5 § 1 della Convenzione

Nelle parti pertinenti nel caso specifico, la disposizione recita:

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente; (...)

c) se è stato arrestato e detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono fondati motivi di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso; (...)

f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione.»

a) il 28 giugno 2007, data della consegna del ricorrente alle autorità italiane, le autorità olandesi hanno precisato che si trattava di una «consegna temporanea» (come previsto dalla decisione quadro e dall’OLW); si presumeva quindi che il ricorrente sarebbe tornato nei Paesi Bassi dopo avere soddisfatto le esigenze del procedimento penale italiano;

b) il 3 agosto 2007, ordinando la scarcerazione dell’interessato, la sezione specializzata di Napoli ha precisato che la sua decisione era subordinata alla condizione che il ricorrente «non [fosse] detenuto per altra causa»;

c) dopo alcuni giorni dedicati al compimento delle necessarie verifiche, il 13 agosto 2007 il ricorrente è stato scarcerato e consegnato alle autorità olandesi secondo gli accordi conclusi in precedenza.

B. Motivo di ricorso relativo all’articolo 5 §§ 4 e 5 della Convenzione

«4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare ricorso ad un tribunale affinché questo decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

a) Il governo italiano

b) Il governo olandese

a) Sul motivo di ricorso relativo all’articolo 5 § 4 della Convenzione

b) Sul motivo di ricorso relativo all’articolo 5 § 5 della Convenzione

Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,

Dichiara il resto del ricorso irricevibile.

Françoise Elens-Passos

Cancelliere aggiunto

Presidente

Françoise Tulkens

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