S. e MARPER c. REGNO UNITO
(Ricorsi no 30562/04 e 30566/04)
4 dicembre 2008
La presente sentenza è definitiva. Può subire ritocchi di forma
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO
Nel caso S. e Marper c. Regno Unito,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita in una Grande Camera
composta da:
Jean-Paul Costa, presidente,
Christos Rozakis,
Nicolas Bratza,
Peer Lorenzen,
Françoise Tulkens,
Josep Casadevall,
Giovanni Bonello,
Corneliu Bîrsan,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Stanislav Pavlovschi,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Mark Villiger,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku, giudici,
e da Michael O'Boyle, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 27 febbraio ed il 12
novembre 2008,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:
1Il caso trae origine da due ricorsi (nn. 30562/04 e 30566/04) diretti
contro il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e di cui due
cittadini di questo Stato, il Sig. S. («il primo ricorrente») e il Sig. Michael
Marper («il secondo ricorrente»), hanno adito la Corte il 16 agosto 2004 in
virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). Il Presidente
della Grande Camera ha accolto la richiesta del primo ricorrente che la sua
identità non sia resa nota (articolo 47 § 3 del regolamento della Corte).
2I ricorrenti, che sono stati ammessi al beneficio del gratuito
patrocinio, sono rappresentanti dal Sig. P. Mahy, avvocato (solicitor) dello
studio Howells di Sheffield. Il Governo del Regno Unito («il Governo») è
rappresentato dal suo agente, il Sig. J. Grainger, del Ministero degli Affari
Esteri e del Commonwealth.
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3I ricorrenti lamentano, sotto il profilo degli articoli 8 e 14 della
Convenzione, che le autorità abbiano conservato le loro impronte digitali, i
campioni biologici contenenti delle loro cellule ed i loro profili genetici
anche successivamente alla conclusione, per assoluzione e per non luogo a
procedere, di azioni penali promosse a loro carico.
4I ricorsi sono stati assegnati alla Quarta Sezione della Corte
(articolo 52 § 1 del regolamento). Il 16 gennaio 2007, sono stati dichiarati
ricevibili da una camera della suddetta sezione composta dai seguenti
giudici: Josep Casadevall, presidente, Nicolas Bratza, Giovanni Bonello,
Kristaq Traja, Stanislav Pavlovschi, Ján Šikuta e Päivi Hirvelä, giudici, e da
Lawrence Early, cancelliere di sezione.
5Il 10 luglio 2007, la camera ha disposto la rimessione del caso in
favore della Grande Camera; nessuna delle parti, consultate in proposito, si
è opposta (cfr. articolo 30 della Convenzione e articolo 72 del regolamento).
6La composizione della Grande Camera è stata stabilita
conformemente agli articoli 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e 24 del
regolamento.
7Sia i ricorrenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni
scritte sul merito del caso. In qualità di terzi intervenenti hanno, altresì,
depositato osservazioni la Sig.ra Anna Fairclough, per conto di Liberty (il
National Council for Civil Liberties), e lo studio Covington and Burling, per
conto di Privacy International. Le due organizzazioni erano state
autorizzate dal Presidente a presentare osservazioni scritte (cfr. articoli 36
§ 2 della Convenzione e 44 § 2 del regolamento). Entrambe le parti hanno
risposto alle osservazioni di Liberty, ed il Governo anche a quelle di Privacy
International (articolo 44 § 5 del regolamento).
8Un’udienza pubblica si è svolta presso il Palazzo dei diritti dell’uomo,
a Strasburgo, il 27 febbraio 2008 (articolo 59 § 3 del regolamento).
Sono comparsi:
La Sig.ra E. WILLMOTT,
I Sig.ri RABINDER SINGH, QC,
J. STRACHAN,
N. FUSSELL,
La Sig.ra P. MCFARLANE,
I Sig.ri M. PRIOR,
S. BRAMBLE,
La Sig.ra E. REES,
I Sig.ri S. SEN,
D. GOURLEY,
D. LOVEDAY,
agente,
avvocati,
avvocati,
osservatori;
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SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO
I Sig.ri S. CRAGG,
A. SUTERWALLA,
P. MAHY,
avvocatii,
solicitor
La Corte ha ascoltato le dichiarazioni rese da i Sig.ri Cragg e Rabinder
Singh, nonché le risposte da essi fornite alle domande loro poste.
9I ricorrenti, nati rispettivamente nel 1989 e nel 1963, risiedono a
Sheffield.
10Il primo ricorrente veniva arrestato il 19 gennaio 2001 e imputato di
tentata rapina. All’epoca dei fatti aveva 11 anni. Al ricorrente venivano
prelevate le impronte digitali e dei campioni di DNA 1 . Veniva assolto il 14
giugno 2001.
11Il secondo ricorrente veniva arrestato il 13 marzo 2001 e imputato di
molestie perpetrate nei confronti della sua compagna. Al ricorrente
venivano prelevati impronte digitali e campioni di DNA. Prima dello
svolgimento dell’udienza preliminare, il ricorrente si riconciliava con la sua
compagna, che provvedeva a ritirare la sua denuncia. L’11 giugno del 2001,
l’Ufficio nazionale del Crown Prosecution Service informava gli avvocati
del ricorrente dall’intenzione di abbandonare l’azione penale, e il 14 giugno
il caso veniva archiviato.
12Entrambi i ricorrenti richiedevano che le impronte digitali e i
campioni di DNA loro riguardanti venissero distrutti; in entrambi i casi la
polizia rigettava la richiesta. Contro le decisioni delle autorità di polizia i
ricorrenti depositavano un ricorso giurisdizionale, il 22 marzo 2002, il
Tribunale amministrativo (il giudice Lord Rose e il giudice Leveson)
respingeva la richiesta ([2002] EWHC 478 (Admin)).
1La sigla DNA è l’abbreviazione di «acido desossiribonucleico». Il DNA è presente nella
quasi totalità delle cellule dell’organismo e, in quanto depositario (sottoforma di un codice
o linguaggio) delle informazioni genetiche, esso determina le caratteristiche fisiche
dell’individuo e regola tutti i processi chimici del corpo. Il DNA di ogni individuo è unico
salvo nei casi di gemelli monozigoti. I campioni di DNA sono dei campioni cellulari
conservati dopo l’analisi. Questo termine indica, allo stesso modo, i sotto-campioni e i
campioni parziali. I profili DNA sono dei dati numerici immagazzinati su supporto
elettronico nella banca dati del DNA del Regno Unito; essi contengono le informazioni
sulla persona alla quale tali dati si riferiscono.
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13Il 12 settembre 2002, la Corte d’appello confermava la decisione del
Tribunale amministrativo con la maggioranza di due voti (Lord Woolf,
Presidente, e Lord Waller) contro uno (le Lord Sedley) ([2003] EWCA Civ
1275). In merito alla necessità di conservare i campioni di DNA, il giudice
Waller dichiarava:
« (...) le impronte digitali e i profili di DNA forniscono poche informazioni di
carattere personale. I campioni biologici, invece, contengono potenzialmente delle
informazioni molto più consistenti, più personali e più dettagliate. Il nostro timore è
che la scienza un giorno possa consentire un’analisi dei campioni così approfondita da
ottenere delle informazioni sulla propensione di un individuo a commettere alcuni
reati, e che potrebbero essere utilizzate ai sensi della presente sezione [Sezione 82 del
Criminal Justice and Police Act del 2001]. Si potrebbe anche sostenere che la legge
potrebbe essere modificata al fine di autorizzare un uso dei campioni a fini diversi da
quelli descritti nella disposizione summenzionata. Si potrebbe sostenere ugualmente
che, proprio per il fatto che i campioni sono conservati, esiste sempre il rischio che
siano utilizzati in un modo non autorizzato dalla legge. Pertanto, si sostiene, gli
obiettivi potrebbero essere raggiunti anche attraverso mezzi meno intrusivi ... Ebbene,
perché non raggiungerli conservando i profili ma non i campioni?
La risposta alle questioni sollevate è, a mio avviso, la seguente. In primo luogo, la
conservazione dei campioni permette: a) di verificare l’integrità e la l’utilità futura del
sistema di schedatura delle impronte genetiche; b) di procedere ad una nuova analisi
in vista di un miglioramento dei profili di DNA nel caso in cui una nuova tecnologia
permetta di aumentare il potere di selezione del processo di comparazione del DNA;
c) di procedere ad una nuova analisi e così di estrarre degli altri markers di DNA e quindi di offrire dei vantaggi in termini di rapidità, sensibilità e di costi delle ricerche
nella banca dati; d) di procedere ad un’analisi supplementare nei casi di presunti errori
giudiziario; ed e) di procedere a un’analisi supplementare per poter identificare
eventuali errori di analisi o di processo. Si tratta di benefici che devono essere
bilanciati con i rischi citati da Liberty. Per quanto riguarda questi rischi, la nostra
posizione allo stato è, in primo luogo, che tutte le modifiche della legge dovranno
essere in sé conformi alla Convenzione; in secondo luogo, che tutti i cambiamenti
della prassi, dovranno essere conformi alla Convenzione e, in terzo luogo, che
l’illiceità non debba essere presunta. Mi sembra che in queste condizioni, i rischi
menzionati, così come si presentano, non siano particolarmente elevati in quanto essi
risultano compensati dai vantaggi che si otterrebbero nell’ambito del processo penale
della prevenzione dei reati penali.»
14Secondo l’opinione del giudice Sedley, spetta al prefetto esercitare in
ogni caso, per quanto raro esso possa essere, il potere-dovere di procedere
alla distruzione dei dati normalmente raccolti, quando questi abbia maturato
l’intima convinzione che il soggetto in questione sia al di sopra di ogni
sospetto. Il giudice Sedley notava, altresì, che la differenza tra la
conservazione di campioni di DNA e quella dei profili di DNA consisteva
nel fatto che la conservazione dei campioni consentiva di acquisire
informazioni ben maggiori di quanto prima era possibile.
15Il 22 luglio 2004, la Camera dei Lords, adita dai ricorrenti, ne
respingeva i ricorsi. Lord Steyn, il giudice estensore, provvedeva ad una
ricostruzione della storia dell’articolo 64 (1A) del Police and Criminal
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Evidence Act del 1984 (di qui in poi «legge del 1984»). Egli ricordava che,
in particolare, questa disposizione, adottata dal Parlamento dopo che la
popolazione aveva espresso la sua preoccupazione relativamente alla
preesistente disciplina normativa, disponeva che i campioni prelevati da una
persona, che poi non veniva più sottoposta a processo o che veniva
successivamente assolta, dovevano essere distrutti e che le informazioni
raccolte non potevano essere utilizzate. In due casi, delle prove di DNA
oltremodo convincenti che consentivano di collegare due indiziati l’uno ad
una violenza sessuale e l’altro ad un omicidio, non poterono essere
utilizzate in quanto, all’epoca in cui le comparazioni venivano effettuate,
uno dei sospettati era stato assolto e l’altro aveva beneficiato di un non
luogo a procedere per i reati per i quali i profili di DNA erano stati
utilizzati; conseguentemente non fu possibile condannare nessuno dei due.
16Lord Steyn rilevava il particolare interesse sottostante alla necessità
di conservare le impronte digitali e i campioni raccolti sui sospettati. Egli
citava, in via esemplificativa, un caso del 1999 nell’ambito del quale i dati
del DNA appartenenti all’autore di un crimine erano stati comparati con
quelli di «I.» grazie ad una ricerca nella banca dati nazionale. Ora, il
campione prelevati da I. avrebbe dovuto essere distrutto; cosa che invece
non era avvenuta. I. si dichiarava colpevole del reato di violenza sessuale e
veniva, conseguentemente, condannato. Se il campione non fosse stato
conservato, il criminale sarebbe sfuggito dalle maglie della giustizia.
17Lord Steyn faceva riferimento anche a tutta una serie di dati statistici
dai quali erano stati ricavati circa 6 000 profili di DNA che erano stati
ricondotti a dei profili di tracce raccolte sui luoghi del reato e che erano stati
distrutti in base a quanto previsto dalle disposizioni precedenti. Tra questi
reati vi erano 53 omicidi, 33 tentati di omicidi, 94 stupri, 38 casi di reati a
sfondo sessuale, 63 casi di furto aggravato e 56 casi di spaccio di sostanze
illecite. In base agli archivi esistenti, le statistiche rilasciate dal Ministero
degli Interni fissavano al 40 % la possibilità che un campione raccolto sul
luogo di un reato concordasse immediatamente con un profilo conservato
nella banca dati. Secondo Lord Steyn, ciò dimostrava che le impronte
digitali e i campioni che potevano oramai essere conservati avevano giocato
nel corso degli ultimi tre anni un ruolo fondamentale nella individuazione e
nella punizione dei reati più gravi.
18Lord Steyn notava, ancora, che la legge del 1984 trattava
separatamente il prelievo di impronte digitali e di campioni biologici, dalla
loro conservazione e utilizzazione.
19Quanto alla valutazione della fattispecie dal punto di vista della
Convenzione, Lord Steyn precisava di essere orientato a ritenere che il solo
fatto di conservare le impronte digitali ed i campioni di DNA non potesse
costituire di per sé una violazione del diritto al rispetto della vita privata;
egli aggiungeva inoltre che, quand’anche si fosse sbagliato in proposito,
l’eventuale interferenza con la garanzia in esame sarebbe stata veramente
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lieve. Quanto alle preoccupazioni relative al se i campioni eventualmente
conservati potessero in futuro essere oggetto di utilizzazioni abusive o
arbitrarie, secondo il giudice Steyn queste non potevano essere considerate
rilevanti in relazione alla questione, diversa, concernente l’uso attuale di
campioni conservati a fini della individuazione e della punizione di crimini.
E comunque se lo sviluppo della scienza lo avesse richiesto, si sarebbe
sempre potuto ricorrere, se del caso, alle autorità giudiziarie per assicurare
la compatibilità del sistema con la Convenzione. Secondo il giudice Steyn la
disposizione che limitava l’uso dei dati personali conservati solo per
«finalità relative alla prevenzione o alla individuazione di reati penali...»
non ampliava arbitrariamente l’uso consentito, in quanto esso risultava
limitato dal suo stesso contesto.
20Nel caso in cui si fosse rivelata la necessità di giustificare tale lieve
interferenza nella vita privata, Lord Steyn dichiarava di concordare con
l’opinione resa da Lord Sedley davanti alla Corte d’appello e secondo la
quale le finalità proprie della conservazione di tale materiale – e cioè
prevenire la commissione di reati penali e di salvaguardare il diritto dei terzi
a non essere vittime di crimini – rientravano senz’altro nella locuzione
«prevista dalla legge» ai termini dell’art. 8.
21Quanto alla questione relativa alla giustificazione di qualsivoglia
tipo di interferenza, i ricorrenti sostenevano che la conservazione di
impronte digitali e di campioni di DNA comportava la conseguenza di far
gravare dei sospetti su persone che avevano beneficiato di una assoluzione.
L’Avvocatura dello Stato per conto del Ministro dell’Interno faceva
presente, al contrario, che la conservazione di siffatto materiale non aveva
niente a che vedere con il passato, e cioè con il reato per il quale la persona
era stata assolta; piuttosto essa mirava a facilitare le indagini relativamente a
futuri ed eventuali reati. Secondo l’Avvocatura dello Stato, la conservazione
dei campioni di DNA in questione non poteva avere conseguenze per i
ricorrenti tranne nel caso in cui il loro profilo finisse per combaciare con
uno di quelli che sarebbero, eventualmente, stati rilevati sulle scene dei reati
futuri. Secondo il punto di vista di Lord Steyn sussistevano 5 fattori che
portavano a concludere che l’interferenza era proporzionata al fine legittimo
perseguito: i) le impronte digitali e i campioni erano conservati
esclusivamente per uno scopo preciso: sarebbe a dire la possibilità di
individuare e perseguire la commissione dei reati nonché quella procedere
penalmente contro tali infrazioni; ii) le impronte e i campioni non erano di
alcuna utilità senza le eventuali impronte o campioni prelevati sulle scene
dei crimini e con i quali operare una comparazione; iii) le impronte non
erano rese pubbliche; iv) non era possibile ad un occhio non esperto
l’identificazione di una persona a partire dagli elementi conservati; e v) il
progressivo ampliamento della banca dati, derivante dalla conservazione dei
dati in questione, conferiva enormi vantaggi nella lotta contro i reati più
gravi.
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22In risposta alla tesi secondo cui il medesimo fine legislativo avrebbe
potuto essere ottenuto attraverso mezzi meno invasivi, e cioè attraverso la
valutazione caso per caso della convenienza di conservare o meno le
impronte e i campioni, Lord Steyn rinviava ai commenti formulati da Lord
Waller dinanzi alla Corte d’appello: «[s]e la giustificazione della necessità
di conservare siffatto materiale deve essere minimamente in relazione col
punto di vista della polizia sul grado di innocenza, allora le persone che
sono state assolte ed i cui campioni con i loro dati personali sono rimasti
conservati, possono a buon diritto sostenere che questo fatto costituisce un
marchio nei loro confronti o le discrimina; queste persone possono, allora,
giustamente dolersi del fatto che, sebbene esse siano state assolte e sebbene
esse abbiano diritto alla presunzione di innocenza, di fatto vengono trattate
come dei colpevoli. In realtà, la semplice conservazione di campioni
prelevati legalmente e il fatto che sia di interesse pubblico che la polizia
disponga di una banca dati la più ampia possibile per la lotta contro la
criminalità, non significano affatto stigmatizzare qualcuno che sia stato
assolto».
23Lord Steyn considerava che la distinzione tra campioni e profili di
DNA non incideva in alcun modo sulla sua opinione.
24La Camera dei Lords rigettava altresì la doglianza dei ricorrenti in
base al quale la conservazione delle loro impronte digitali e dei campioni
contenenti i loro dati personali costituiva nei loro confronti un trattamento
discriminatorio, contrario all’articolo 14 della Convenzione, in rapporto a
tutte le altre persone che, invece, non avevano dovuto sottoporsi al
prelevamento delle impronte digitali e dei campioni biologici da parte della
polizia nell’ambito di un’inchiesta penale. Lord Steyn sosteneva che, anche
supponendo che la conservazione delle impronte digitali e dei campioni
contenenti dati personali rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo
8, e che in questo modo risultasse applicabile anche l’articolo 14, la
differenza di trattamento invocata dai ricorrenti non si fondava su alcuno
«status» come richiesto dall’articolo 14, ma rifletteva semplicemente il fatto
storico, indipendente da qualsiasi caratteristica personale, che le autorità
erano già in possesso, dopo averle legittimamente prelevate legalmente, di
impronte digitali e di campioni di DNA delle persone in questione. Secondo
il suo punto di vista, i ricorrenti e le persone con le quali essi a loro dire
avrebbero dovuto essere comparati non si trovavano, in ogni caso, nella
medesima situazione. Ad ogni modo, Lord Steyn aggiungeva che anche a
voler supporre, contrariamente a quanto da lui ritenuto, che fosse necessario
procedere alla valutazione delle cause di giustificazione di una eventuale
disparità di trattamento, una giustificazione oggettiva era già stata stabilita:
prima di tutto, esisteva innegabilmente uno scopo legittimo, poiché
l’ampliamento della banca dati contenenti le impronte digitali e i campioni
serviva un interesse pubblico, quello di individuare e perseguire i reati più
gravi nonché quello di discolpare le persone innocenti e, in secondo luogo,
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l’esigenza di proporzionalità era rispettata in quanto l’articolo 64 § 1A della
legge del 1984 costituiva oggettivamente uno strumento misurato e
proporzionato per raggiungere un fine del legislatore; quello della lotta
contro la grande criminalità.
25La Baronessa Hale of Richmond dissentiva dall'opinione della
maggioranza; secondo il suo punto di vista, infatti, tanto la conservazione
dei dati relativi alle impronte digitali quanto quella dei dati del DNA
costituivano una interferenza dello Stato nel diritto al rispetto della vita
privata e richiedevano dunque una giustificazione ai sensi della
Convenzione. Secondo il suo punto di vista, si trattava in questo caso di una
questione attinente alla riservatezza dei dati personali. In effetti, non vi è
nulla di più privato e riservato per una persona che la conoscenza del suo
patrimonio genetico. La Baronessa sottolineava inoltre, che la distinzione
tra le informazioni relative alle impronte digitali e i dati del DNA rivestiva
un’importanza molto più grande nel caso in cui si trattava di giustificarne la
conservazione, in quanto le cause di giustificazione potevano essere
differenti per ciascuno di questi tipi di dati. Ciononostante, la Baronessa
conveniva con la maggioranza che simili giustificazione erano state
chiaramente fornite nel caso dei due ricorrenti.
1La legge del 1984 sulla polizia e le prove in materia penale
26La legge del 1984 sulla polizia e le prove in materia penale (Police
and Criminal Evidence Act 1984 – qui di seguito «la legge del 1984»)
definisce i poteri in materia di prelievo delle impronte digitali (in particolare
nella sezione 61) e dei campioni biologici (principalmente nella sezione 63).
Ai sensi della sezione 61, le impronte digitali non possono essere prelevate
senza il consenso della persona interessata tranne nel caso in cui vi sia
l’autorizzazione di un funzionario di polizia avente al meno il grado di
commissario oppure se la persona è stata incolpata di un reato che implichi
la sua iscrizione nei registri della polizia o se essa sia stata informata che un
fascicolo di polizia è stato aperto a suo carico per tale reato. Prima del
prelievo, occorre che la persona interessata sia informata che le impronte
potrebbero essere utilizzate per ricerche relative ad altri reati; il fatto che la
persona sia avvertita di questa eventualità deve risultare dai registri ufficiali.
Analogamente le ragioni in base alle quali le impronte vengono prelevate
devono essere iscritte nel registro di custodia. Disposizioni simili si
applicano in materia di prelevamento dei campioni biologici (sezione 63).
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27Per quanto riguarda la conservazione delle impronte digitali e dei
campioni (e delle relative annotazioni iscritte nei registri ufficiali), la
sezione 82 della legge del 2001 (Criminal Justice and Police Act 2001) ha
emendato l’articolo 64 (1A) della legge del 1984. Essa prevede che:
«Qualora – a) delle impronte o dei campioni vengano prelevati su di una persona
nell’ambito di una indagine su di un determinato reato, e b) il comma 3 qui di seguito
non imponga la loro distruzione, essi possono essere conservati anche dopo essere
stati utilizzati per il fine per il quale erano stati prelevati; tuttavia tali impronte e tali
campioni non potranno essere utilizzate da altre persone, eccetto che allo scopo di
prevenire o individuare reati penali, o allo scopo di condurre delle indagini su di un
reato, o allo scopo di sostenere una azione penale. (...)
3) Se – a) delle impronte o dei campioni sono prelevati da una persona nell’ambito di una indagine su di un determinato reato, e b) questa persona poi non viene
sospettata di aver commesso il reato in questione, queste impronte o i campioni
devono essere distrutti; in tal caso in effetti, e fatta eccezione di quanto previsto dalle
disposizioni seguenti della presente sezione, il prelievo ha raggiunto lo scopo per cui
esso è stato effettuato.
(3AA) La distruzione delle impronte e dei campioni ai termini del comma 3) non è
obbligatoria se questi a) sono stati prelevati in relazione ad una indagine per un reato
per il quale una persona è stata riconosciuta colpevole; e quando b) un campione o, a
seconda dei casi, delle impronte, sono stati prelevati dalla persona colpevole
nell’ambito della indagine su quest’ultima.».
28La sezione 64 nella sua versione precedente disponeva che se la
persona, le cui impronte o i cui campioni erano stati prelevati ai fini di una
indagine su di un determinato reato, veniva assolta, queste impronte o questi
campioni dovevano, fatte salve alcune eccezioni, essere distrutti «al più
presto possibile dopo la chiusura della procedura».
29Qualsiasi ulteriore uso del materiale conservato ai sensi della sezione
64 § 1A non può essere considerato come previsto dalla legge, salvo le
eccezioni previste nella medesima disposizione. Inoltre, nel caso Attorney
General's Reference (no 3 del 1999) ([2001] 2 AC 91), la Camera dei Lords
è stata chiamata a fornire il suo punto di vista relativamente al se fosse
possibile autorizzare l’uso come prova di un campione che avrebbe dovuto
essere distrutto in base alle disposizioni allora vigenti e previste dalla
sezione 64 della legge del 1984. La Camera dei Lords ha concluso che il
divieto di utilizzare un campione conservato illegalmente «ai fini di
qualsivoglia indagine» non costituisce una esclusione obbligatoria degli
elementi di prova ottenuti attraverso l’inosservanza di siffatto divieto; essa
ha rimesso al libero apprezzamento di ciascun giudice di merito la questione
dell’ammissibilità di simili elementi.
2La legge del 1998 sulla protezione dei dati personali
30La legge del 1998 sulla protezione dei dati personali («la legge del
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95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 (cfr.
il paragrafo 50, infra). Alla luce di siffatta legge, la terminologia «dati
personali» designa i dati relativi ad un individuo in vita che può essere
suscettibile di identificazione – a) grazie a questi dati, o b) grazie a questi
dati e ad altre informazioni che già sono in possesso, o sono suscettibili di
entrare in possesso, del responsabile del trattamento e comportano
l’espressione di un opinione sull’individuo e un’indicazione delle intenzioni
del responsabile del trattamento o di altra persona nei riguardi
dell’individuo in questione (sezione 1). L’espressione «dati personali
sensibili» indica quei dati personali consistenti, tra gli altri, in informazioni
riguardanti l’origine razziale o etnica della persona, i reati commessi o che
si suppone abbia commesso, i procedimenti penali subiti per i reati
commessi o che si suppone abbia commesso, o l’esito di tali procedimenti,
ed in particolar modo, le condanne eventualmente rese dai tribunali (sezione
2).
31La legge del 1998 dispone che il trattamento dei dati personali è
sottoposto ad otto clausole di salvaguardia enunciate nell’Allegato 1. La
prima di queste clausole di salvaguardia esige che il trattamento dei dati
personali sia posto in essere in modo equo e lecito e, soprattutto, che siffatto
trattamento non può avere luogo a meno che – a) non sia soddisfatta almeno
una delle condizioni previste dall’Allegato 2, e b) nel caso di dati personali
sensibili, non sia soddisfatta almeno una delle condizioni previste
dall’Allegato 3. L’Allegato 2 contiene una lista dettagliata di condizioni;
essa prevede, inter alia, che il trattamento di qualsiasi dato personale è
necessario quando esso è richiesto ai fini dell’amministrazione della
giustizia o per l’esercizio di altre funzioni di natura pubblica esercitate da
qualsivoglia persona nell’interesse della collettività (§ 5 a) e d)). L’Allegato
3 contiene una lista di condizioni ancora più dettagliata; esso prevede che il
trattamento dei dati personali sensibili sia necessario se richiesto
nell’ambito di un qualsiasi procedimento giurisdizionale(§ 6 a)), o ai fini
dell’amministrazione della giustizia (§ 7 a)), e sempre che esso sia
effettuato nel rispetto delle garanzie atte a proteggere in modo adeguato i
diritti e le libertà dei titolari dei dati (§ 4 b)). La Sezione 29 prevede, in
particolare, che la prima clausola di salvaguardia non si applichi al
trattamento dei dati personali effettuato a fini di prevenzione o di
individuazione di reati penali salvo che esso non richieda il rispetto delle
condizioni enunciate negli Allegati 2 e 3. Ai termini della quinta clausola di
salvaguardia, i dati personali il cui trattamento è disposto per uno o più fini,
non possono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario
al perseguimento di siffatto o siffatti fini.
32L’Information Commissioner istituito con la legge del 1998 (nella
sua versione emendata), svolge funzioni indipendenti consistenti nel
promuovere il rispetto di buone prassi da parte dei responsabili dei
trattamento dei dati; a questo riguardo costui ha il potere di emettere ordini
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e direttive (enforcement notices, Sezione 40). La legge prevede che
costituiscano reato sia l’inosservanza di siffatti ordini (Sezione 47) sia
ottenere o divulgare dei dati o le informazioni personali che vi si trovano
contenute senza il consenso del responsabile del trattamento (Sezione 55).
La Sezione 13 riconosce il diritto di adire i tribunali interni per richiedere il
risarcimento dei danni in caso di violazione delle disposizioni contenute
nella legge.
3Le Linee-guida del 2006 relative alla conservazione delle schede
nominative nel Registro Informatico Nazionale della polizia
33Una serie di direttive per la conservazione delle impronte digitali e
delle informazioni genetiche sono contenute nelle Linee-guida del 2006
riguardanti la conservazione delle schede nominative nel Registro
Informatico Nazionale della polizia, redatte dall’Associazione dei
commissari di polizia d’Inghilterra e del Galles (Association of Chief Police
Officers in England and Wales). Le Linee-guida si fondano sul principio
della limitazione all’accesso ai dati contenuti nel Registro Informatico
Nazionale della polizia piuttosto che su quello della cancellazione di questi
dati. Le Linee-guida riconoscono che la loro adozione è altresì suscettibile
di implicare delle conseguenze sul funzionamento dei servizi esterni alla
polizia con i quali quest’ultima condivide attualmente i dati contenuti in
questo registro.
34Le Linee-guida fissano diversi gradi di accesso alle informazioni
contenute Registro Informatico Nazionale della polizia, attraverso un
sistema di accesso decrescente. L’accesso alle informazioni riguardanti
persone che non sono state condannate è automaticamente ristretto di modo
che queste informazioni non possano essere consultate che dalla polizia.
Allo stesso modo, l’accesso alle informazioni riguardanti le persone
condannate è parimenti ristretto allo scadere di un certo termine che oscilla
tra i 5 ed i 35 anni di durata, a seconda della gravità del reato, l’età del
sospettato e la pena inflitta. Per alcune tipologie di condanne, l’accesso non
è mai ristretto.
35I commissari di polizia sono i responsabili del trattamento dei dati
per tutte le schede nominative presenti nel Registro Informatico Nazionale
della polizia create dalle loro unità. Essi hanno il potere discrezionale, in
presenza di circostanze eccezionali, di autorizzare la cancellazione dei dati
riguardanti le condanne, le contravvenzioni per turbativa dell’ordine
pubblico, le assoluzioni o il casellario storico degli arresti da essi
eventualmente «posseduti». L’allegato 2 prevede una «procedura da seguire
in casi eccezionali» destinata ad aiutare i commissari nell’esercizio di
questo potere. L’allegato 2 chiarisce che i casi eccezionali sono per
definizione rari; essi includono quelle situazioni in cui l’arresto o il prelievo
di campioni sono stati fin dall’origine illegittimi o quelle situazioni in cui
risulti accertato al di là di ogni dubbio che nessun reato sia stato commesso.
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Prima di decidere che un determinato caso è eccezionale, ai Commissari è
fatto obbligo di chiedere un parere agli esperti operanti nell’ambito del
Progetto di conservazione dei dati di DNA e delle impronte digitali.
36In virtù della legge scozzese del 1995 sulla procedura penale
(Criminal Procedure Act), e dalle novelle successive, i campioni di DNA e i
profili che se ne ricavano devono essere distrutti se la persona non viene
condannata o se essa benefici di una esenzione incondizionata della pena.
Alla luce di una recente riforma, i campioni biologici e i profili possono
essere conservati per tre anni se la persona arrestata è sospettata di alcuni
reati sessuali o di crimini violenti, e questo anche se la persona non sia
condannata (Sezione 83 della legge del 2006, che ha aggiunto la Sezione
18A alla legge del 1995). Al di fuori di tali casi, i campioni e le
informazioni devono essere distrutti a meno che un prefetto di polizia non
richieda ad uno Sheriff (il capo dell’amministrazione giudiziaria locale) un
prolungamento del termine di due anni.
37In Irlanda del Nord, la legge del 1989 sulla polizia e le prove in
materia penale è stata modificata nel 2001 in modo del tutto analogo a
quanto avvenuto per la legge del 1984 adottata in Inghilterra e nel Galles
relativamente alla stessa materia. Conseguentemente, le disposizioni
normative che in Irlanda del Nord disciplinano la conservazione dei dati
relativi alle impronte digitali e alle informazioni genetiche, sono del tutto
identiche a quelle in vigore in Inghilterra e nello Stato di Galles (cfr.
paragrafo 27 supra).
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38In base ad un recente rapporto redatto dal Nuffield Council on
Bioethics, la conservazione di impronte digitali, nonché dei profili di DNA e
di campioni biologici è, in generale, un tema che solleva controversie
maggiori anche della questione del prelievo di tali informazioni biologiche;
similmente la conservazione di campioni biologici solleva delle
preoccupazioni d’ordine etico molto più grandi di quelle derivanti dalla
conservazione dei profili digitalizzati del DNA e delle impronte digitali, e
ciò in ragione della differenza nell’ampiezza delle informazioni che se ne
possono ricavare. Il rapporto evidenzia l’assenza di prove empiriche
soddisfacenti che permettano di giustificare la prassi attuale consistente nel
conservare a tempo indeterminato le impronte digitali, i campioni ed i
profili di DNA di tutte le persone arrestate per un reato che comporti
iscrizione negli archivi informatici della polizia, ed indipendentemente dal
fatto che queste persone siano o meno successivamente incolpate o
condannate. Il rapporto esprime, inoltre, particolare preoccupazione circa la
prassi di conservare a tempo indeterminato le informazioni biologiche
relative a minori e dubita della conformità di tale prassi con le disposizioni
della Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo
39Il rapporto esprime, inoltre, profonda inquietudine relativamente
all’uso crescente dei dati di DNA per la realizzazione di «ricerche sulla
familiarità» (cd. familial searching), per la determinazione dell’origine
etnica o per la realizzazione di ricerche non operative. La ricerca sulla
familiarità è un processo di comparazione di un profilo di DNA prelevato
sul luogo di un reato con i profili registrati nella banca dati nazionale e
destinato a classificarli in funzione del loro grado di concordanza. Questa
operazione consente di identificare le persone geneticamente imparentate
con un reo. La ricerca sulla familiarità può dunque condurre a rilevare delle
relazioni genetiche rimaste precedentemente sconosciute o nascoste. Il
rapporto, è dell’opinione che l’uso delle banche dati di DNA per la ricerca
delle persone imparentate sia una questione particolarmente sensibile.
40La particolare combinazione delle allele2 nel profilo di DNA può in
più essere utilizzata per valutare la probabile origine etnica del donatore. E’
possibile dedurre l’origine etnica a partire dai profili di DNA dal momento
che l’«apparenza etnica» individuale è sistematicamente annotata nella
1Il Nuffield Council on Bioethics è un organismo indipendente, composto da medici
clinici, giuristi, filosofi, scienziati e teologi, creato dalla Fondazione Nuffield nel 1991. Il
rapporto in questione è stato pubblicato il 18 settembre 2007 con il titolo « The forensic use
of bioinformation: ethical issues » (L’uso delle informazioni biologiche in
criminologia: questioni etiche).
2Allele: In genetica, una delle forme alternative di un gene, responsabile della particolare
modalità con cui si manifesta il carattere ereditario controllato da quel gene (“Allele”,
Microsoft Encarta 2006)
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banca dati: qualora vengano prelevati dei campioni biologici, i funzionari di
polizia classificano sistematicamente i sospettati in una delle sette categorie
di «apparenza etnica». La realizzazione di tests di origine etnica effettuati
attraverso la banca dati permette di ricavare alcune informazioni utilizzabili
nella conduzione di indagini da parte della polizia come, per esempio, per
aiutare a ridurre il numero dei sospettati e a stabilire delle priorità. Il
rapporto nota che da un lato per fattori sociali da un altro lato per la prassi
delle forze di polizia, un numero sproporzionato dei membri della
popolazione di colore e dei gruppi etnici minoritari sono fermati, oggetto di
perquisizione e arrestati dalla polizia; i loro profili di DNA vengono
sistematicamente registrati. Da qui le preoccupazioni espresse nel rapporto
secondo cui l’identità etnica ricavata dai campioni biologici porti ad un
rafforzamento delle teorie razziste circa la propensione alla commissione
dei reati.
41La Convenzione del Consiglio d’Europa del 1981 sulla protezione
delle persone in merito al trattamento automatizzato dei dati personali («la
Convenzione sulla protezione dei dati»), entrata in vigore nel Regno Unito
il primo dicembre 1987, definisce i «dati personali» come tutte quelle
informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile («il
titolare dei dati»). La Convenzione prevede tra le altre cose:
«Articolo 5 – Qualità dei dati
I dati a carattere personale oggetto di elaborazione automatica devono essere:
(…)
b. registrati per fini determinati e legittimi e non devono essere utilizzati in modo
incompatibile con tali fini;
c. adeguati, pertinenti e non eccessivi in rapporto ai fini per i quali sono registrati;
…
e. conservati sotto una forma che permetta l’identificazione delle persone interessate
per un periodo non superiore a quello necessario per i fini per i quali essi sono
registrati.
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I dati a carattere personale che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o altre convinzioni, nonché i dati a carattere personale relativi
alla salute o alla vita sessuale, non possono essere elaborati automaticamente a meno
che il diritto interno preveda delle garanzie appropriate (…).
Articolo 7 – Sicurezza dei dati
Idonee misure di sicurezza vengono adottate per la protezione dei dati a carattere
personale registrati nelle collezioni automatizzate contro la distruzione accidentale o
non autorizzata, o la perdita accidentale, nonché contro l’accesso, la modificazione o
la diffusione non autorizzati.»
42La raccomandazione R (87) 15 relativa alla regolamentazione
dell’uso dei dati personali nelle materie di pubblica sicurezza (adottata il
17 settembre 1987) dispone tra le altre cose:
«Principio 2 – Raccolta dei dati
2.1. La raccolta dei dati personali per fini di polizia e di pubblica sicurezza dovrebbe
essere limitata a ciò che è strettamente necessario per prevenire un pericolo concreto o
per reprimere di un determinato un reato. Qualsiasi eccezione a siffatta disposizione
dovrebbe essere oggetto di una specifica disciplina legislativa nazionale.
(...)
Principio 3 – Conservazione dei dati
3.1. Nei limiti del possibile, la conservazione di dati personali per fini di pubblica
sicurezza dovrebbe essere limitata esclusivamente a dati esatti ed accurati e solo a
quei dati che siano necessari per consentire agli organi della polizia di svolgere le
loro funzioni nel rispetto delle norme di diritto interno e di quelle fissate dal diritto
internazionale.
(...)
Principe 7 – Durata della conservazione e aggiornamento dei dati
7.1. Le autorità nazionali devono adottare le misure necessarie affinché i dati
personali conservati a fini di pubblica sicurezza siano cancellati quando essi non siano
più necessari per raggiungere i fini per i quali essi erano stati conservati.
A tal fine, occorrerebbe prendere in considerazione i seguenti criteri: l’eventuale
necessità di conservare una parte dei dati in vista della conclusione di una indagine in
un determinato caso; o la pronuncia di una decisione definitiva; oppure, in particolare,
la presenza di una assoluzione; di riabilitazione; oppure se la condanna è stata
scontata; o l’esistenza di una amnistia, e ancora l’età della persona interessata; e le
particolari categorie di dati.»
43La raccomandazione R (92) 1 sull’uso delle analisi dell’acido
desossiribonucleico (DNA) nell’ambito del sistema di giustizia penale
(adottata il 10 febbraio 1992) prevede tra le altre cose:
«3. Utilizzo dei campioni e delle informazioni da essi derivanti
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I campioni prelevati per effettuare analisi del DNA e le informazioni derivanti da
siffatte analisi ai fini di indagini di polizia e di repressione di crimini non devono
essere utilizzati per altri scopi. (...)
L’utilizzo di campioni prelevati per analisi del DNA, nonché l’utilizzo delle
informazioni conseguentemente ottenute, può rendersi necessario a fini di ricerca e di
raccolta di dati statistici. Siffatto utilizzo è ammissibile a condizione che non sia
possibile risalire all’identità dell’individuo titolare dei dati. Conseguentemente, in tali
circostanze, il nome e ogni altro riferimento all’identità del titolare dei dati devono
essere rimossi.
4Prelievo di campioni ai fini di analisi del DNA
Il prelievo di campioni ai fini di analisi del DNA non può essere effettuato se non in
presenza delle circostanze stabilite da diritto interno ; resta inteso che in alcuni Stati
siffatto prelievo può richiedere l’autorizzazione espressa di una autorità giudiziaria...
8Conservazione dei campioni e dei dati
I campioni biologici o altri tessuti del corpo prelevati da individui a fini di analisi
del DNA non possono essere conservati dopo che sia stata resa la decisione finale
relativamente al caso nell’ambito del quale essi sono stati utilizzati, a meno che
siffatta conservazione non sia imposta da delle necessità legate direttamente a quelle
che avevano giustificato il prelievo.
Le autorità nazionali devono adottare le misure necessarie per assicurare che i
risultati delle analisi del DNA vengano cancellati quando non sia più necessaria la
loro conservazione. I risultati delle analisi del DNA e le informazioni così ottenuto
possono essere conservate nel caso in cui l’individuo interessato sia stato condannato
per la commissione di gravi crimini contro la vita, l’integrità o la sicurezza delle
persone. In siffatti casi la legislazione nazionale deve fissare dei precisi periodi di
conservazione.
I campioni e gli altri tessuti umani, o le informazioni da essi derivanti, possono
essere conservate per periodi più lunghi:
i) quando lo richieda la persona interessata; o ii) quando il campione non può essere attribuito a nessuna persona, per esempio
quando è rinvenuto sulla scena di un crimine.
Nel caso in cui sia in gioco la sicurezza dello Stato, la normativa nazionale può
autorizzare la conservazione dei campioni, dei risultati delle analisi di DNA e delle
informazioni derivanti, anche se la persona interessata non sia stata incolpata o
condannata per un reato. In siffatti casi la legislazione nazionale deve fissare un
preciso periodo di durata della conservazione (...)»
44Il rapporto esplicativo relativo alla raccomandazione summenzionata
dispone, per quanto riguarda il punto 8 di questa:
«47. Il gruppo di lavoro era ben consapevole del fatto che la stesura della
interessi meritevoli di protezione e tutti dalla natura particolarmente sensibile. Per
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questo motivo si è dovuto cercare di trovare il giusto bilanciamento tra tutti questi
interessi. Sia la Convenzione europea dei diritti dell’uomo sia la Convenzione sulla
protezione dei dati personali prevedono, entrambe, una serie di eccezioni in relazione
alla repressione delle infrazioni penali e della salvaguardia dei diritti e delle libertà di
terzi. Siffatte eccezioni, tuttavia, sono ammesse solo nella misura in cui esse siano
compatibili con ciò che è necessario in una società democratica.
(...)
49Dal momento che lo scopo principale della raccolta di campioni biologici e
della conduzione sugli stessi di analisi del DNA è quello di identificare i delinquenti e
aiutare contestualmente gli innocenti eventualmente sospettati a discolparsi, i dati
devono essere cancellati una volta che una determinata persona sia stata affrancata da
ogni sospetto. È in questo momento, dunque, che sorge anche la questione di stabilire
per quanto tempo i risultati delle analisi del DNA e i campioni sui quali tali analisi
sono fondate possono essere conservate nell’eventualità che il sospettato sia trovato
colpevole.
50Il principio generale è che le informazioni devono essere cancellate quando esse
non siano più necessarie ai fini in vista dei quali esse sono state raccolte ed utilizzate.
Tale caso si verifica generalmente quando sia resa una decisione finale sulla
colpevolezza dell’autore. Con la terminologia «decisione finale», il CAHBI [il
Comitato ad hoc di esperti sulla bioetica] suole indicare di norma, nel diritto interno,
una decisione giurisdizionale. Il gruppo di lavoro ha riconosciuto, tuttavia, la necessità
che siano costituite banche dati in relazione a certe fattispecie e per certe categorie di
infrazioni annoverabili fra quelle circostanze che richiedono altre soluzioni a causa
della particolare gravità del crimine. Il gruppo di lavoro è giunto a siffatta conclusione
dopo una profonda analisi delle disposizioni normative rilevanti della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, della Convenzione sulla protezione dei dati personali e
degli strumenti predisposti nel quadro del Consiglio d’Europa. In aggiunta, il gruppo
di lavoro ha altresì preso in considerazione il fatto che tutti gli Stati membri hanno
predisposto un sistema del casellario giudiziale e che le informazioni contenute in
questo casellario possono essere utilizzate per le necessità della giustizia penale (...).
Conseguentemente, il gruppo di lavoro ha ammesso la possibilità di costituire banche
dati, in via eccezionale e in presenza di condizioni particolari quali ad esempio:
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45In base delle informazioni fornite dalle stesse parti contraenti o di
quelle altrimenti acquisite della Corte, la maggioranza degli Stati membri
del Consiglio d’Europa autorizza nell’ambito delle procedure penali il
prelievo obbligatorio delle impronte digitali e dei campioni delle cellule. Al
meno 20 Stati membri si sono dotati di una legislazione che statuisce il
prelevamento dei dati di DNA e il loro inserimento in banche dati nazionali
o sotto un’altra forma (Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda 1 , Italia 2 , Lettonia,
Lussemburgo, Norvegia, Paesi-Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia e
Svizzera). Il numero dei paesi è in costante aumento.
46In Gran parte di questi paesi (Germania, Austria, Belgio, Spagna,
Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, PaesiBassi, Polonia e Svezia), il prelievo dei dati di DNA nell’ambito delle
procedure penali non avviene in modo sistematico ma si limita ad alcune
circostanze particolari e/o ai reati più gravi, ed in particolare a quei reati
puniti con determinate tipologie di reclusione.
47Il Regno Unito è l’unico Stato membro ad aver autorizzato
espressamente la conservazione sistematica e per una durata illimitata dei
profili di DNA e dei campioni cellulari di persone che abbiano beneficiato
di un’assoluzione o nei cui confronti sia stata pronunciata una archiviazione.
Cinque Stati (Belgio, Ungheria, Irlanda, Italia e Svezia), prevedono la
distruzione ex officio di tali dati in presenza di una assoluzione o di una
archiviazione di un procedimento penale. Dieci altri Stati applicano questa
stessa regola generale con alcune eccezioni molto limitate: la Germania, il
Lussemburgo e i Paesi Bassi autorizzano che siffatta tipologia di
informazioni continuino ad essere conservate se rimangono dei sospetti a
carico della persona titolare dei dati o se ulteriori indagini sono richieste in
un altro separato caso; l’Austria consente che siffatti dati continuino ad
essere conservati quando sussiste un rischio che la persona sospettata possa
commettere un reato grave e la Polonia prevede altrettanto in relazione ad
alcuni reati gravi; la Spagna e la Norvegia autorizzano la conservazione dei
profili nel caso in cui la persona sia assolta perché non penalmente
responsabile; La Danimarca e la Finlandia ne autorizzano la conservazione
rispettivamente per un periodo di 1 e di 10 anni in caso di assoluzione e la
1In Irlanda il diritto e la prassi in materia sono attualmente disciplinate dalla legge del 1990
relativamente alle prove scientifiche in materia penale. Un nuovo progetto di legge diretto
ad estendere l’utilizzo e la conservazione dei dati del DNA contenuti nella banca dati
nazionali è stata approvata dal governo ma non ha ancora ricevuto l’avallo da parte del
Parlamento.
2Il Governo italiano aveva approvato il 30 ottobre 2007 un Decreto-legge relativo alla
creazione di una banca dati nazionale; tuttavia è scaduto senza poter essere convertito in
legge a causa di un errore di redazione. Una versione corretta del testo dovrebbe essere
adottata nel 2008.
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Svizzera per il periodo di 1 anno in caso di non luogo a procedere. In
Francia i profili del DNA possono essere conservati per un periodo di 25
anni dopo una assoluzione; durante questo periodo il pubblico ministero, di
propria iniziativa o previa richiesta, può ordinare la loro distruzione
anticipata qualora la conservazione non sia più necessaria ai fini di
identificazione nel quadro di indagini penali. Estonia e Lettonia autorizzano
la conservazione dei profili di DNA di persone sospettate di un crimine per
un certo periodo di tempo dopo l’assoluzione.
48La conservazione dei profili di DNA di persone condannate è
autorizzata, come regola generale, per limitati periodi di tempo dopo la
condanna o dopo il decesso della persona condannata. Conseguentemente, il
Regno Unito sembrerebbe essere l’unico Stato membro ad autorizzare
espressamente la conservazione sistematica e a tempo indefinito sia dei
profili che dei campioni riguardanti persone condannate.
49Contro le decisioni di prelievo di campioni di cellule o di
conservazione dei campioni stessi o dei profili di DNA, la maggioranza
degli Stati membri prevede una serie di meccanismi di ricorso da esperire
sia dinanzi ad organi di monitoraggio circa la protezione dei dati personali
sia dinanzi alle autorità giurisdizionali.
50La direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati indica che lo scopo delle legislazioni nazionali
relative al trattamento dei dati personali è quello di garantire il rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita
privata, riconosciuto anche dall’articolo 8 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e dai principi generali del diritto
comunitario. La direttiva enuncia un certo numero di principi che precisano
ed amplificano quelli contenuti nella Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla protezione dei dati personali. La direttiva, inoltre, autorizza gli Stati
membri ad adottare le disposizioni legislative intese a limitare la portata
degli obblighi e dei diritti da essa previsti, in particolare qualora tale
restrizione costituisca una misura necessaria alla prevenzione, alla ricerca
alla individuazione e alla repressione di infrazioni penali (articolo 13).
51Il trattato di Prüm relativo all’approfondimento della cooperazione
transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la
criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, sottoscritto da diversi
Stati membri dell’Unione europea il 27 maggio 2005, enuncia una serie di
regole relative alla trasmissione dei dati dattiloscopici e di DNA alle altre
patri contraenti e alla loro automatica comparazione con le rispettive banche
date nazionali. Il trattato prevede in particolare:
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« Articolo 35 – Finalità di utilizzo
2(...) La Parte contraente che gestisce lo schedario non può trattare i dati personali
che le sono stati inviati (...) a meno che tale trattamento non sia necessario al fine di
realizzare una comparazione, di rispondere per via automatizzata alla domanda o per
protocollare in conformità all’articolo 39 (...).Al termine del raffronto o della risposta
informatizzata alla domanda, i dati trasmessi vengono cancellati subito a meno che il
prosieguo del trattamento per le finalità menzionate [supra] non sia necessario»
52L’articolo 34 garantisce un livello di protezione dei dati personali
corrispondente almeno a quello che risulta dalla Convenzione sulla
protezione dei dati personali e domanda agli Stati contraenti di tenere conto
della raccomandazione n.° R (87) 15 del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa.
53La Decisione-quadro del Consiglio riguardante la protezione dei dati
personali trattati nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in
materia penale, adottata il 24 giugno 2008, contiene la disposizione
seguente:
« Articolo 5
Fissazione di termini per la cancellazione e l’esame
Sono previsti adeguati termini per la cancellazione dei dati personali o per un esame
periodico della necessità della memorizzazione dei dati. Misure procedurali
garantiscono che tali termini siano rispettati.»
54Nel caso R. c. R.C. ([2005] 3 R.C.S. 99, 2005 CSC 61), la Corte
Suprema del Canada si è soffermata sulla questione della conservazione
nella banca dati nazionale dei campioni di DNA di un minore che aveva
commesso per la prima volta un crimine. Ebbene, la Corte Suprema ha
confermato la decisione del giudice di merito secondo cui, alla luce dei
principi e delle finalità propri della giustizia penale minorile, la
conservazione di dati di DNA sarebbe in siffatti casi una misura dagli effetti
assolutamente spropositati. Nella sua opinione il giudice Fish ha osservato:
«Tuttavia, ciò che risulta essere oltremodo preoccupante, è l’impatto che una
ordinanza di prelievo dei dati genetici di una persona può avere sul godimento del
diritto alla vita privata dell’individuo. Nel caso R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, p.
293, la Corte ha sancito che l’articolo 8 della Carta costituzionale salvaguarda le
«informazioni biografiche di carattere personale che gli individui, in una società libera
e democratica, possono volere sottrarre alla conoscenza dello Stato». Il DNA di un
individuo contiene « il livello massimo di informazioni personali e private»: S.A.B.,
par. 48. A differenza delle impronte digitali, il DNA è in grado di rivelare i dettagli
più intimi riguardanti la composizione biologica di una persona. (...) Il prelievo e la
conservazione di un campione di DNA non sono delle questioni bagattellari e, in
assenza di un imperativo di interesse pubblico, la loro realizzazione costituirebbe
evidentemente una grave violazione del diritto alla vita privata di ciascun individuo.»
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55L’articolo 40 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989 stabilisce che ogni fanciullo sospettato,
accusato o riconosciuto colpevole di reato penale ha il diritto a un
trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale,
che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e
che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo
reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a
quest'ultima.
56Il National Council for Civil Liberties (« Liberty ») ha depositato
documenti di carattere giurisprudenziale nonché tutta una serie di materiale
a carattere scientifico evidenziando, tra le altre cose, la natura
particolarmente sensibile dei campioni di cellule e dei profili di DNA e le
conseguenze sulla vita privata che la loro conservazione da parte delle
autorità può comportare.
57Privacy International invoca a certi principi nonché una serie di
regole fondamentali in materia di protezione dei dati personali elaborati dal
Consiglio d’Europa, e ne sottolinea la rilevanza ai fini dell’apprezzamento
del requisito di proporzionalità che deriva dall’articolo 8 della Convenzione.
Siffatta organizzazione sottolinea in particolare come la raccomandazione R
(92) 1 richieda che sia indicata in modo preciso la durata della conservazione dei campioni di cellule e dei profili di DNA. Essa aggiunge
che certi gruppi della popolazione, ed in particolare i giovani, sono
rappresentanti in modo sproporzionato nella banca dati nazionale del DNA
del Regno Unito e sottolinea l’iniquità che tale situazione è suscettibile di
creare. Privacy International, manifesta preoccupazione anche in relazione
all’utilizzo dei dati per la realizzazione delle cd. “ricerche sulla familiarità”
e di altro tipo. Deposita, inoltre, una raccolta di dati comparativi
relativamente alla prassi e alla normativa esistenti in diversi Stati
relativamente alla conservazione dei dati ed evidenzia l’esistenza le
numerose restrizioni e garanzie applicate di norma in materia.
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58I ricorrenti si dolgono del fatto che la conservazione delle loro
impronte digitali, dei loro campioni di cellule e dei loro profili genetici,
avvenuta ai sensi dell’articolo 64 § 1A della legge del 1984 in materia di
polizia e di prove in materia penale (d’ora in poi «la legge del 1984»),
costituirebbe una violazione dell’articolo 8, che prevede:
«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata (...)
2Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se
non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura
che, in una società democratica, è necessaria per (...) l’ordine pubblico e la
prevenzione dei reati (...).»
59La Corte deve innanzitutto stabilire se la conservazione da parte
delle autorità delle impronte digitali, dei campioni di cellule e dei profili di
DNA dei ricorrenti costituisca una ingerenza nella vita privata degli
interessati.
1Argomenti delle parti
a. I ricorrenti
60I ricorrenti sostengono che la conservazione delle loro impronte
digitali, dei loro campioni di cellule e dei loro profili di DNA costituisca
una interferenza nel godimento del loro diritto alla vita privata. I dati in
questione, in effetti, sarebbero strettamente legati alla loro identità
individuale e rappresenterebbero una categoria di dati personali sui quali
essi avrebbero il diritto di mantenere sotto controllo. I ricorrenti ricordano
che il prelievo iniziale di simili bio-informazioni è stato costantemente
considerato come rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 8 e
arguiscono che la questione della liceità della loro conservazione è ancora
più controversa vista la grande profusione di informazioni private che sono
diventate ormai permanentemente a disposizione di terzi sfuggendo al
controllo dei titolari delle stesse. I ricorrenti sottolineano in particolare la
stigmatizzazione sociale e le conseguenze psicologiche provocate dalla
conservazione di siffatti dati quando si tratta di minori, con la conseguenza
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SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO
che l’ingerenza nel diritto alla vita privata sarebbe ancora maggiore
relativamente al primo ricorrente.
61I ricorrenti ritengono che le loro tesi trovino conferma nella
giurisprudenza degli organi della Convenzione, così come in una recente
decisione adottata dall’Information Tribunal del Regno Unito (Chief
Constables of West Yorkshire, South Yorkshire and North Wales Police v.
the Information Commissioner, [2005] UK IT EA 2005 0010 (12 ottobre
2005), 173). Siffatta decisione si sarebbe fondata sull’opinione espressa
dalla Baronessa Hale nel corso della procedura dinanzi la Camera dei Lords
(cfr. il paragrafo 25 supra) e ne avrebbe ripreso in sostanza le conclusioni
per dirimere una analoga controversia relativa all’applicazione dell’articolo
8 alla conservazione dei dati personali riguardanti alcuni condannati.
62I ricorrenti considerano che la conservazione dei campioni di cellule
comporti una ingerenza ancora maggiore nel godimento dei diritti garantiti
dall’articolo 8 dal momento che siffatti campioni contengono il patrimonio
genetico della persona interessata nonché le informazioni genetiche dei suoi
parenti più prossimi. Secondo i ricorrenti sarebbe del tutto privo di rilievo
stabilire se dei dati siano stati effettivamente estratti dai campioni o se ciò
abbia causato un pregiudizio in un determinato caso, dal momento che ogni
persona avrebbe il diritto a che la garanzia che siffatte informazioni ad essa
intimamente appartenenti restino private e non siano comunicate o rese
accessibili ad altri senza la sua autorizzazione.
b. Il Governo
63Il Governo ammette che le impronte digitali, i profili del DNA ed i
campioni di cellule sono dei «dati a carattere personali» ai termini della
legge sulla protezione dei dati, che si trovano in possesso di persone in
grado di identificare i titolari degli stessi. Il Governo, tuttavia, è
dell’opinione che la semplice conservazione delle di impronte digitali, dei
profili del DNA e di campioni di cellule ai fini del limitato utilizzo
autorizzato dall’articolo 64 della legge del 1984 non rilevi il diritto al
rispetto della vita privata consacrato dall’articolo 8 della Convenzione. A
differenza del prelievo, la conservazione di questi dati non comporterebbe
alcun attentato all’integrità fisica e psicologica della persona, né
costituirebbe una violazione del diritto allo sviluppo personale, del diritto di
stabilire e di sviluppare delle relazioni con i loro simili o con il diritto
all’autodeterminazione.
64Il Governo ritiene che le reali preoccupazioni dei ricorrenti
riguardano l’utilizzo che potrebbe essere fatto in futuro dei campioni
conservati, nonché l’apparizione di nuove tecniche di analisi dei dati DNA e
il rischio di ingerenza nella vita privata degli individui attraverso forme di
sorveglianza attiva. Il Governo sottolinea a tal proposito che l’ambito di
utilizzazione di tali dati è espressamente e chiaramente limitato dal quadro
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normativo, dalle procedure tecnologiche di estrazione dei profili del DNA e
dalla stessa natura dei profili di DNA ottenuti.
65Un profilo di DNA non sarebbe altro che una serie di cifre che
consentirebbe di identificare una persona a partire da campioni di cellule;
esso non conterrebbe alcuna informazione invasiva della sfera
dell’individuo e della sua personalità. La banca dati del DNA sarebbe una
raccolta di siffatti profili utilizzabile attraverso la comparazione del
materiale raccolto sulla scena di un crimine. Una persona non potrebbe
essere identificata se non nel caso di una concordanza tra il profilo derivante
dal materiale così raccolto ed il suo profilo. La banca dati non sarebbe
comunque utilizzata per effettuate “ricerche sulla familiarità” attraverso
concordanze parziali, salvo che in casi estremamente rari e sempre se svolte
sotto stretto controllo. Le impronte digitali, i profili del DNA ed i campioni
di DNA non sarebbero soggetti ad alcun commento soggettivo e non
fornirebbero nessuna informazione relativamente alle attività della persona
interessata; conseguentemente, essi non comporterebbero alcun rischio di
modificare la percezione che si potrebbe avere di un certo individuo o di
lederne la reputazione. Ad ogni modo anche se siffatta conservazione sia
suscettibile di ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 § 1, il
carattere estremamente limitato di eventuali conseguenze negative
renderebbe la conservazione non sufficientemente grave per costituire una
ingerenza.
2Valutazione della Corte
a. Principi generali
66La Corte ricorda che la nozione di vita privata è una nozione ampia
non suscettibile di una definizione esaustiva (cfr. Pretty c. Regno Unito, n.
2346/02, § 61, CEDH 2002-III, nonché Y.F. c. Turchia, n. 24209/94, § 33,
CEDH 2003-IX). Siffatta nozione, dunque, può includere molteplici aspetti
dell’identità fisica e sociale di un individuo (Mikulić c. Croazia, n.
53176/99, § 53, CEDH 2002-I). Ad esempio, elementi come
l’identificazione sessuale, il nome, l’orientamento sessuale e la vita sessuale
ricadono all’interno della sfera personale protetta dall’articolo 8 (si veda,
inter alia, Bensaid c. Regno Unito, n. 44599/98, § 47, CEDH 2001-I e i
riferimenti ivi citati, nonché Peck c. Regno Unito, n. 44647/98, § 57, CEDH
2003-I). Al di là del nome, la nozione di vita privata e familiare può
includere altri strumenti di identificazione personale e di collegamento ad
un gruppo familiare (si veda, mutatis mutandis, Burghartz c. Svizzera, 22
febbraio 1994, § 24, Serie A n. 280-B, nonché Ünal Tekeli c. Turchia, n.
29865/96, § 42, CEDH 2004-X (estratti)). Parimenti, anche le informazioni
riguardanti la salute di una persona costituiscono un elemento importante
della sua vita privata (Z c. Finlandia, 25 febbraio 1997, § 71, Recueil des
arrêts et décisions 1997-I). La Corte è altresì dell’avviso che anche
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l’identità etnica di un individuo deve essere considerata come un elemento
essenziale della sua vita privata (basti rinviare in proposito all’articolo 6
della Convenzione sulla protezione dei dati personali, citato al paragrafo 41
supra, secondo cui i dati a carattere personale che rivelano l’origine razziale
e le altre informazioni sensibili dell’individuo, rientrano in quelle particolari
categorie di dati che non possono essere elaborati automaticamente a meno
che il diritto interno non preveda delle garanzie appropriate). L’articolo 8
protegge, inoltre, il diritto allo sviluppo personale nonché quello di stringere
e di sviluppare relazioni con i suoi simili ed il mondo esterno (si veda, in via
esemplificativa, Burghartz, citata supra, parere della Commissione, p. 37, §
47, nonché Friedl c. Austria, 31 gennaio 1995, Serie A n. 305-B, parere
della Commissione, p. 20, § 45). Tra l’altro, la nozione di vita privata
include anche una serie di elementi che sono riconducibili al diritto
all’immagine (Sciacca c. Italia, n. 50774/99, § 29, CEDH 2005-I).
67La semplice conservazione dei dati riguardanti la vita privata di una
persona costituisce ex se una ingerenza ai sensi dell’articolo 8 (cfr. Leander
c. Svezia, 26 marzo 1987, § 48, Serie A n. 116). A tal fine, è privo di
rilevanza il fatto se le informazioni conservate siano poi effettivamente
utilizzate o meno (Amann c. Svizzera [GC], n. 27798/95, § 69, CEDH
2000-II). Tuttavia per stabilire se le informazioni a carattere personale
conservate dalle autorità toccano uno dei summenzionati aspetti della vita
privata, la Corte deve tenere in debita considerazione del contesto
particolare nel quale le informazioni in oggetto sono state raccolte e
conservate, nonché della natura dei dati raccolti, delle modalità con cui tali
dati sono utilizzati e trattati e dei risultati che se ne possono trarre (si veda,
mutatis mutandis, Friedl, citata supra, parere della Commissione, §§ 49-51,
e Peck c. Regno Unito, citata supra, § 59).
b. Applicazione dei principi al caso di specie
68La Corte nota in primo luogo che tutte e tre le categorie di dati
personali conservati dalle autorità nel presente caso, e cioè le impronte
digitali, i profili di DNA ed i campioni di cellule, costituiscono dei dati
personali secondo il significato della Convenzione sulla protezione dei dati
personali dal momento che essi riguardano persone identificate o
identificabili. Lo stesso Governo concorda con il fatto che tutte e tre le
categorie di dati sono “dati personali” secondo il significato della legge del
1998 sulla protezione dei dati e che questi si trovano nelle mani di persone
in grado di procedere all’identificazione degli individui interessati.
69Gli organi della Convenzione già altre volte si sono trovati a dover
procedere all’esame di questioni attinenti alla conservazione da parte delle
autorità, e nel contesto di procedure penali, di siffatta tipologia di dati
personali. Per quanto riguarda la natura e la portata delle informazioni
contenute in ciascuna di queste tre categorie di dati, la Corte in passato ha
provveduto ad operare una distinzione tra la conservazione delle impronte
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digitali e la conservazione dei campioni di cellule e dei profili di DNA e ciò
in ragione delle maggiori possibilità di un uso futuro delle informazioni
presenti in queste ultime due categorie (Van der Velden c. Paesi Bassi
(dec.), n. 29514/05, CEDH 2006-...). Conseguentemente, la Corte ritiene
che, anche nel caso di specie, essa debba procedere esaminando
separatamente la questione dell’ingerenza nel diritto alla vita privata dei
ricorrenti derivante dalla conservazione dei campioni biologici e dei profili
del DNA da un lato, e quella derivante dalla conservazione delle loro
impronte digitali dall’altro.
i. I campioni di cellule ed i profili di DNA
70Nel caso Van der Velden, la Corte ha concluso che, in
considerazione delle potenziali utilizzazioni di cui potrebbero essere
suscettibili in futuro i campioni di cellule, la conservazione sistematica di
siffatti elementi è da ritenersi sufficientemente invasiva da comportare una
ingerenza nel godimento del diritto alla vita privata. Il Governo ha criticato
siffatta impostazione sostenendo che la posizione della Corte costituiva una
speculazione teorica sull’uso futuro dei campioni e che nessuna ingerenza
poteva ritenersi esistente al presente.
71La Corte tiene a riaffermare la sua convinzione secondo cui le
preoccupazioni di una persona relativamente ad un possibile futuro utilizzo
di informazioni personali private conservate dalle autorità non solo sono del
tutto legittime, ma sono, evidentemente, attinenti alla questione di stabilire
se vi sia stata una ingerenza. Invero, tenuto conto del ritmo particolarmente
elevato con il quale si succedono le innovazioni nel settore della genetica e
delle tecnologie dell’informazione, la Corte non può scartare l’eventualità
che in futuro gli aspetti della vita privata collegati alle informazioni
genetiche potranno essere soggetti a nuove forme di ingerenza che non
possono essere previste oggigiorno con precisione. Conseguentemente, la
Corte non vede alcuna ragione sufficiente per discostarsi dalle conclusioni
raggiunte nel caso Van der Velden.
72A ben vedere, le legittime preoccupazioni relative ad eventuali
utilizzi futuri del materiale cellulare non sono l’unico elemento da prendere
in considerazione per decidere la questione in esame. In effetti, a parte il
loro carattere personale la Corte nota che siffatto materiale contiene una
grande quantità di informazioni riguardanti un individuo ed in modo
particolare relative alla salute di quest’ultimo. Soprattutto, i campioni di
cellule contengono un codice genetico unico estremamente importante tanto
per la persona interessata che per i membri della sua famiglia. A tal
proposito la Corte condivide pienamente l’opinione espressa dalla
Baronessa Hale nel corso della procedura dinanzi alla Camera dei Lords
(paragrafo 25 supra).
73Considerata la natura e la quantità delle informazioni personali
contenute nei campioni di cellule, la loro conservazione non può non essere
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considerata costituire di per se una ingerenza nel diritto al rispetto della vita
privata degli individui interessati. A tal fine, a nulla rileva il fatto che in
realtà solo una piccola parte delle informazioni sia estratta o utilizzata dalle
autorità per la creazione dei profili di DNA e che nessun pregiudizio
immediato venga arrecato in un determinato caso (Amann, citata supra, §
69).
74Per quanto riguarda i profili di DNA, la Corte nota che essi
contengono una minore quantità di informazioni personali che sono estratte
dai campioni di cellule in forma di codice. Il Governo sostiene che un
profilo di DNA non sia nient’altro che una sequenza di cifre o di codici a
barre contenenti delle informazioni oggettive ed irrefutabili e che
l’identificazione di una persona avviene solo in presenza di una
concordanza con un profilo contenuto nella banca dati. Il Governo tiene ad
aggiungere anche che siccome le informazioni in questione sono codificate,
è necessario che siano utilizzate tecnologie informatiche per decodificarle e
renderle accessibili e che solo un numero ristretto di persone è in grado di
interpretarle.
75La Corte osserva, tuttavia, che i profili contengono una quantità
rilevante di dati personali unici. Ora se è vero quanto afferma il Governo e
cioè che le informazioni contenute nei profili possono essere considerate
oggettive ed irrefutabili, è altrettanto vero che il loro trattamento attraverso
strumenti automatizzati consente alle autorità di andare ben oltre la mera
identificazione neutrale. La Corte tiene a far notare che il Governo ha
ammesso che i profili di DNA possono essere utilizzati, ed in alcuni caso
sono stati utilizzati, per “ricerche sulla familiarità” allo scopo di identificare
eventuali relazioni genetiche tra individui. Il Governo, inoltre, ha
riconosciuto il carattere altamente sensibile di siffatta tipologia di ricerche e
la necessità che in materia esistano rigidi controlli. Secondo il punto di vista
della Corte, il fatto che i profili di DNA forniscano un modo per identificare
le relazioni genetiche esistenti tra individui (paragrafo 39 supra) è di per se
sufficiente per concludere che la loro conservazione costituisca una
ingerenza nel diritto alla vita privata degli individui. La frequenza con cui
vengono condotte le ricerche familiari, le garanzie che sono applicate alle
stesse, e la probabilità che in un dato caso si determini un pregiudizio sono
tutti elementi che non rilevano a tal riguardo (Amann, citata supra, § 69).
Analogamente, siffatta conclusione non può in alcun modo essere inficiata
dalla considerazione che essendo le informazioni codificate, esse sono
accessibili solo attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche e che solo un
numero ristretto di persone è in grado di interpretarle.
76La Corte tiene ad evidenziare, ancora, che il Governo non contesta
assolutamente il fatto che il trattamento dei profili di DNA consenta alle
autorità di ricostruire la probabile origine etnica del donatore e che siffatta
tecnica sia effettivamente applicata nel quadro delle indagini di polizia
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possibilità di dedurre l’origine etnica del donatore rende la loro
conservazione ancora più sensibile e suscettibile di costituire una ingerenza
del diritto alla vita privata. Siffatta conclusione, tra l’altro, è in linea con la
Convenzione sulla protezione dei dati personali nonché con il Data
Protection Act; entrambi questi strumenti normativi, infatti, collocano i dati
personali che rivelano l’origine etnica tra le categorie speciali di dati
sensibili che richiedono un livello di protezione molto più elevato (paragrafi
30-31 e 41 supra).
77In presenza di queste condizioni la Corte conclude che tanto la
conservazione dei campioni di cellule dei ricorrenti quanto la conservazione
dei loro profili di DNA costituisce una ingerenza nel diritto di costoro al
rispetto della loro vita privata ai sensi dell’articolo 8 § 1 della Convenzione.
ii. Le impronte digitali
78Che le impronte digitali non contengano la stessa quantità di
informazioni che sono presenti nei campioni di cellule e nei profili di DNA
è un fatto pacifico. Inoltre, la questione dell’impatto della loro
conservazione da parte delle autorità sul diritto al rispetto della vita privata
è stata già oggetto di analisi da parte degli organi della Convenzione.
79È stata la Commissione ad affrontare per la prima volta, nel caso
McVeigh, il problema del prelievo e della conservazione delle impronte
digitali. Più in particolare nel caso di specie le impronte digitali erano state
prelevate come parti di alcune misure inerenti ad una serie di indagini.
Ebbene, secondo il punto di vista della Commissione almeno una parte delle
misure in esame avevano comportato una ingerenza nella vita privata dei
ricorrenti; la Commissione lasciava irrisolta, invece, la questione diretta ad
accertare se la mera conservazione delle impronte digitali costituisse di per
se una analoga ingerenza (McVeigh, O'Neill et Evans, nn. 8022/77, 8025/77
e 8027/77, rapporto della Commissione del 18 marzo 1981, DR 25, p. 93, §
224).
80Nel caso Kinnunen, la Commissione ha considerato che la
conservazione delle impronte digitali e delle fotografie del ricorrente
successivamente all’arresto di quest’ultimo non costituissero una ingerenza
nella vita privata dal momento che questi elementi non contenevano alcuna
valutazione soggettiva suscettibile di contestazione. La commissione
notava, tuttavia, che i dati in questione erano stati distrutti nove anni più
tardi previa richiesta da parte del ricorrente (Kinnunen c. Finlandia, n.
24950/94, decisione della Commissione del 15 maggio 1996).
81Con riguardo a queste conclusioni ed ai problemi sollevati dal
presente caso, la Corte ritiene necessario procedere a riesaminare i termini
della questione. La Corte nota di primo acchito che le impronte digitali dei
ricorrenti inserite nella banca dati costituiscono dei dati personali di questi
ultimi (paragrafo 68 supra) che contengono certi elementi esterni di
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identificazione come ad esempio avviene per le fotografie e i campioni
vocali.
82Nel caso Friedl, la Commissione ha stabilito che la conservazione di
fotografie anonime scattate nel corso di una manifestazione politica non
costituisse una ingerenza nella vita privata. La Commissione giungeva a
siffatta conclusione attribuendo un peso particolare al fatto che le fotografie
in questione non erano state inserite in alcun sistema di trattamento
automatico dei dati e che le autorità non avevano adottato alcuna misura per
identificare le persona fotografate attraverso il trattamento dei dati (Friedl,
citata supra, parere della Commissione, §§ 49-51).
83Nel caso P.G. e J.H., la Corte ha stabilito che la registrazione dei
dati ed il carattere sistematico o permanente della registrazione sia
suscettibile di sollevare una questione attinente alla salvaguardia della vita
privata anche se i dati in questione siano di domino pubblico o disponibili in
qualsiasi altra maniera. La Corte ha osservato che la registrazione della voce
di un individuo su di un supporto fonetico permanente per realizzare poi
ulteriori analisi è evidentemente di natura tale da facilitare, se combinata
con altri dati personali, l’identificazione di siffatto individuo. La Corte,
pertanto, ha concluso che la registrazione delle voci dei ricorrenti in
funzione di tale analisi aveva dato luogo ad una ingerenza nel diritto al
rispetto della vita privata dei ricorrenti (P.G. e J.H. c. Regno Unito, n.
84La Corte è dell’opinione che l’approccio adottato degli organi della
Convenzione relativamente alla questione delle fotografie e dei campioni
vocali può senz’altro ricevere applicazione alle impronte digitali. Il
Governo, al contrario, ritiene che le impronte digitali costituiscano un caso a
se stante dal momento che esse sono elementi neutrali, oggettivi ed
irrefutabili che, a differenza dalle fotografie, non sono intelligibili da un
occhio non esperto e senza l’ausilio di altre impronte con le quali effettuare
una comparazione. Siffatta considerazione, senz’altro vera ed indiscutibile,
non è tuttavia in grado di alterare la sostanza del fatto che le impronte
digitali contengono informazioni uniche relativamente agli individui
interessati consentendo in un ampio ventaglio di circostanze la precisa
identificazione di costoro. Le impronte digitali, dunque, sono senz’altro in
grado di costituire una ingerenza nella vita privata di una determinata
persona e la loro conservazione senza il consenso dell’interessato non può
essere classificata come una misura neutrale o insignificante.
85Conseguentemente, la Corte è dell’avviso che la conservazione di
impronte digitali di un individuo identificato o identificabile in registri
mantenuti dalle autorità, nonostante il carattere oggettivo ed irrefutabile di
tali dati, dia origine ex se a rilevanti preoccupazioni concernenti il rispetto
della vita privata
86Nel caso di specie la Corte osserva inoltre che le impronte digitali
dei ricorrenti sono state inizialmente prelevate nell’ambito di procedimenti
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SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO
penali per essere successivamente registrate in una banca dati nazionale allo
scopo di conservarle permanentemente e di consentirne il trattamento
automatizzato a fini di identificazione criminale. È pacifico a tal proposito
che a causa delle informazioni che sono contenute, tanto i campioni di
cellule quanto i profili di DNA hanno un impatto sulla vita privata molto più
significativo di quello derivante dalla conservazione delle impronte digitali.
Ciononostante, la Corte, in modo analogo a quanto sostenuto dalla
Baronessa Hale (paragrafo 25 supra), ritiene che, sebbene possa essere
necessario distinguere, quanto a prelievo, utilizzo e conservazione, tra
impronte digitali da un lato e campioni e profili dall’altro lato, tuttavia dal
punto di vista della loro giustificazione, la conservazione delle impronte
digitali costituisce una ingerenza di pari portata nella vita privata.
1Argomenti delle parti
a. I ricorrenti
87I ricorrenti sostengono che la conservazione delle impronte digitali,
dei campioni di cellule e dei profili di DNA non sia giustificata ai sensi del
secondo paragrafo dell’articolo 8. Secondo i ricorrenti, la legislazione
interna conferirebbe alle autorità domestiche una eccessiva discrezionalità
nell’utilizzo dei campioni e dei profili di DNA e ciò precisamente nella
parte in cui lo autorizza per “fini collegati con l’individuazione e la
prevenzione delle infrazioni penali”, “lo svolgimento delle indagini”, o “la
conduzione di processi penali”. Siffatti obiettivi sarebbero, a detta dei
ricorrenti, estremamente vaghi e si presterebbero ad abusi dal momento che
essi potrebbero condurre alla raccolta di dettagliate informazioni personali
anche al di fuori del contesto delle indagini su di un determinato reato. I
ricorrenti, inoltre, sono dell’avviso che le garanzie procedurali contro l’uso
improprio o abusivo di tali informazioni sarebbero insufficienti. Le schede
contenute nel registro informatico nazionale della polizia sarebbero
accessibili non solo alle autorità di polizia ma anche ad altri cinquantasei
organismi non facenti parte delle forze dell’ordine tra i quali vi sono
agenzie governative, organi amministrativi, gruppi privati come British
Telecom e l’Association of British Insurers, nonché alcuni datori di lavoro.
Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, il registro informatico nazionale è
collegato al sistema di informazione di Schengen che funziona su scala
europea. In conseguenza, il loro caso rivelerebbe una ingerenza
particolarmente grave e criticabile del diritto alla vita privata, cosa che
sarebbe testimoniata, tra l’altro, dal dibattito pubblico in corso nel Regno
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questo proposito. Al contrario di quanto asserisce il Governo, secondo i
ricorrenti la questione della conservazione di siffatti dati è di natura tale da
originare profonde preoccupazioni negli individui; in questa materia lo Stato
non disporrebbe che di un margine di apprezzamento particolarmente
stretto.
88Secondo il punto di vista dei ricorrenti la conservazione per una
durata illimitata delle impronte digitali, dei campioni di cellule e dei profili
di DNA di persone non condannate non può essere considerata una misura
“necessaria in una società democratica” ai fini della prevenzione delle
infrazioni penali. Più in particolare, sarebbe del tutto priva di giustificazione
la conservazione dei campioni di cellule, una volta che i profili di DNA
siano stati estratti da essi. E tantomeno sarebbe stata efficacemente
dimostrata l’efficacia della conservazione dei profili, dal momento che non
sarebbe stato provato che l’alto numero di concordanze su cui si fonda il
Governo abbia consentito di condannare i colpevoli. Al contrario, in molti
degli esempi che sono stati citati dal Governo l’obiettivo della punizione dei
colpevoli non sarebbe da imputare al fatto della conservazione delle schede
e in altri casi esso avrebbe potuto essere ottenuto anche attraverso una
conservazione dei dati in questione di durata e di portata minori.
89I ricorrenti si dolgono inoltre del carattere sproporzionato della
conservazione dei loro dati personali. Essa, in effetti, riceverebbe una
applicazione indifferenziata, senza limitazioni di durata, e del tutto
indipendentemente dalla tipologia delle infrazioni e dalla situazione delle
persone interessate. Infine, la decisione di conservare o meno i dati in
questione non sarebbe adottata da un organo indipendente, e parimenti non
esisterebbe alcun organismo indipendente che eserciti il controllo sulla
decisione stessa. Secondo i ricorrenti, il regime di conservazione dei dati
sarebbe incompatibile con gli orientamenti adottati in materia dal Consiglio
d’Europa. I ricorrenti, infine, evidenziano che la conservazione delle schede
getterebbe tutta una serie di ombre su delle persone che sono state assolte o
che hanno beneficiato di una archiviazione: si tratterebbe, in altri termini, di
una misura che lascia intendere che siffatte persone non siano totalmente
innocenti. Questa misura, dunque, originerebbe un vero e proprio marchio,
nonché tutta una serie di pregiudizi particolarmente nei confronti dei minori,
come S., e nei confronti degli appartenenti a certi gruppi etnici che sono
sovra-rappresentati nella banca dati.
b. Il Governo
90Il Governo fa presente che anche se si volesse supporre che la
conservazione delle impronte digitali, dei campioni di cellule e dei profili di
DNA dei ricorrenti costituisca una ingerenza, quest’ultima sarebbe
giustificata ai termini del secondo paragrafo dell’articolo 8. In primo luogo,
essa sarebbe prevista dalla legge, e più precisamente dall’articolo 64 della
legge del 1984, che enuncia in modo dettagliato i poteri ed i limiti in
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materia di prelievo delle impronte digitali e dei campioni di cellule; tale
legge indicherebbe in modo esplicito che la loro conservazione da parte
delle autorità avverrebbe senza tenere conto dell’esito della procedura nel
cui ambito esse sono state prelevate. Ad ogni buon conto, la decisione di
conservare le impronte digitali sarebbe altresì sottoposta agli ordinari
principi generali di diritto che disciplinano l’uso di poteri discrezionali
nonché a controllo giurisdizionale.
91Inoltre, secondo il punto di vista del Governo, l’ingerenza sarebbe
necessaria e proporzionata alla luce di una serie di scopi legittimi, quali la
difesa dell’ordine, la prevenzione dei reati e la protezione dei diritti e delle
libertà altrui. Secondo il Governo, è questione di vitale importanza per la
società nel suo complesso, che le forze incaricate di far rispettare la legge
possano beneficiare al massimo grado degli strumenti che sono offerti loro
dalle moderne tecnologie e dai progressi nel campo della medicina legale
relativamente alla prevenzione e alla individuazione delle infrazioni penali e
alla conduzione delle indagini in proposito. Il Governo tiene a precisare,
statistiche alla mano, che gli elementi conservati rappresentano un valore
inestimabile ai fini della lotta contro la criminalità ed il terrorismo e della
ricerca dei colpevoli. Esso fa presente che i vantaggi che il sistema della
giustizia penale trae dalla loro conservazione sono immensi, dal momento
che gli elementi in questione permetterebbero, a suo giudizio, non solo di
trovare i colpevoli di infrazioni penali ma di discolpare gli innocenti e,
dunque, di prevenire e correggere gli errori giudiziari.
92Il Governo indica che al 30 settembre 2005, la banca dati nazionale
del DNA conteneva 181000 profili di DNA di persone i cui dati avrebbero
dovuto essere distrutti prima dell’adozione degli emendamenti legislativi
del 2001. 8.251 di questi profili erano legati a tracce raccolte sulla scena di
13079 reati, tra cui 109 omicidi, 55 tentati omicidi, 116 stupri, 67 reati a
sfondo sessuale, 105 rapine e 126 casi di spaccio di sostanze illecite.
93Il Governo cita in via esemplificativa 18 casi in cui l’utilizzo di
elementi di DNA avrebbe consentito la realizzazione di inchieste e di
giungere alla comminazione di condanne. In dieci di questi casi i profili del
DNA dei sospettati si sarebbero rivelati corrispondenti a tracce
precedentemente prelevate su alcune scene di crimini e non collegate a
quelle di cui essi erano sospettati, e conservate nella banca dati, cosa che
avrebbe permesso di condannare gli autori delle infrazioni. In un altro caso,
due sospettati arrestati per violenza avrebbero potuto essere esclusi
dall’inchiesta dal momento che i loro profili di DNA non corrispondevano
con le tracce prelevate. In altri due casi, la conservazione dei profili del
DNA delle persone riconosciute colpevoli di alcuni reati minori (disturbi
alla quiete pubblica e borseggio) avrebbe permesso di stabilire la loro
partecipazione ad altri reati compiuti successivamente. In un caso, la
conservazione del profilo del DNA di un sospettato per una presunta
violazione della legge in materia di immigrazione avrebbe facilitato, un
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anno dopo, la sua estradizione verso il Regno Unito in seguito alla
identificazione dell’interessato, identificazione effettuata da parte di una
delle vittime, come l’autore di uno stupro e di omicidio. In quattro casi,
infine, i profili di quattro persone sospettate ma non condannate per alcuni
reati (possesso di armi da fuoco, disturbo dell’ordine pubblico), sarebbero
risultati corrispondere alle tracce raccolte su vittime di violenza sessuale.
94Il Governo, inoltre, contesta che la conservazione delle impronte
digitali, dei campioni di cellule e dei profili di DNA dei ricorrenti sia
considerata una misura eccessiva, dal momento che tali dati sono stati
conservati per fini precisi espressamente indicati dalla legge, nelle
necessarie condizioni di sicurezza e nel rispetto delle garanzie previste. La
conservazione dei dati non sarebbe avvenuta né sulla base di sospetti circa il
coinvolgimento dei ricorrenti in un determinato crimine o di una
propensione alla commissione di un determinato crimine, né essa sarebbe
avvenuta in base a presunte violazioni avvenute nel passato. I dati sarebbero
stati conservati semplicemente perché le autorità di polizia ne erano
legittimamente in possesso e la loro conservazione avrebbe potuto
contribuire a prevenire e ad individuare future infrazioni grazie
all’allargamento progressivo della banca dati. Una tale conservazione,
secondo il Governo non marchierebbe affatto i ricorrenti, né comporterebbe
nei loro confronti alcuna conseguenza pratica, salvo il caso in cui gli
elementi registrati corrispondano a dei profili risultanti dalle tracce
prelevate su scene di crimini. Conseguentemente, secondo il Governo il
giusto equilibrio tra diritti dell’individuo e l’interesse generale della
comunità è stato senz’altro assicurato, nei limiti del margine di
apprezzamento dello Stato.
2La valutazione della Corte
a. Prevista dalla legge
95La Corte rinvia alla sua consolidata giurisprudenza secondo cui
l’espressione “prevista dalla legge” richiede, in primo luogo, che la misura
impugnata abbia una qualche base nel diritto interno; essa rinvia, inoltre,
alla qualità della normativa in questione, poiché richiede che essa sia
compatibile con il principio della preminenza del diritto, espressamente
menzionato nel preambolo della Convenzione ed inerente all’oggetto e allo
scopo dell’articolo 8. La legge deve essere altresì sufficientemente
accessibile e prevedibile, sarebbe a dire essa deve essere enunciata con un
precisione tale da consentire alla persona interessata di regolare la propria
condotta conformemente. Per soddisfare siffatti requisiti siffatta legge deve
fornire una protezione adeguata contro l’arbitrarietà e conseguentemente
deve indicare con sufficiente chiarezza la portata e le modalità di esercizio
del potere discrezionale conferito alle autorità competenti (Malone c. Regno
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SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO
Unito, 2 agosto 1984, §§ 66-68, Serie A n. 82; Rotaru c. Romania [GC], n.
28341/95, § 55, CEDH 2000-V, nonché Amann, citata supra, § 56).
96Il livello di precisione richiesto alla legislazione interna – che non
può comunque coprire qualsiasi eventualità – dipende in larga misura dal
contenuto del testo considerato, dalla materia, e dal numero e dalla qualità
dei suoi destinatari (Hassan e Tchaouch c. Bulgaria [GC], n. 30985/96,
§ 84, CEDH 2000-XI, e i riferimenti ivi menzionati).
97La Corte nota che, in virtù della sezione 64 della legge del 1984, le
impronte digitali o i campioni prelevati su di una persona nel quadro di
indagini sulla commissione di infrazioni possono essere conservati una volta
che essi siano stati utilizzati per i fini in vista dei quali essi erano stati
prelevati (paragrafo 27 supra). La Corte concorda con il Governo
relativamente al fatto che la conservazione delle impronte digitali, dei
campioni biologici e dei profili di DNA dei ricorrenti avesse evidentemente
una sufficiente base di diritto interno. È altrettanto evidente che, salvo
situazioni eccezionali, tali dati sono stati effettivamente conservati. Il fatto
che i comandanti delle autorità di polizia hanno il potere di distruggerli in
casi eccezionali non rende ovviamente la normativa de qua meno precisa di
quanto sia richiesto ai termini della Convezione.
98Per quanto attiene alle condizioni e alle modalità di conservazione e
di utilizzo di tali informazioni personali, la sezione 64 è al contrario molto
meno precisa. Siffatta sezione prevede che i campioni e le impronte digitali
conservate non possono essere utilizzate da nessuno salvo che per finalità
connesse con la prevenzione e l’individuazione di crimini, o con la
conduzione di indagini e la celebrazione di processi.
99La Corte conviene con i ricorrenti che almeno la prima delle finalità
summenzionate sia formulata in termini piuttosto generici e che essa si
presta ad una interpretazione eccessivamente larga. La Corte tiene a
ricordare che è essenziale, in questa materia così come in relazione
all’intercettazione delle conversazioni telefoniche e più in generale in
relazione alle misure segrete di sorveglianza e alla raccolta di informazioni
di intelligence, che esistano regole chiare e dettagliate volte a disciplinare la
portata e le modalità di applicazione delle misure nonché le garanzie
minime riguardanti, inter alia, la durata, la conservazione, l’utilizzo,
l’accesso di terzi, le procedure destinate a preservare l’integrità e la
confidenzialità dei dati e le procedure di distruzione degli stessi, in modo da
prevedere sufficienti garanzie contro i rischi di abusi o di arbitrarietà (si
veda, mutatis mutandis, Kruslin c. Francia, 24 aprile 1990, §§ 33 e 35,
Serie A n. 176-A, Rotaru, citata supra, §§ 57-59, Weber e Saravia
c. Germania (dec.), n. 54934/00, CEDH 2006-..., Association pour
l'intégration européenne et les droits de l'homme et Ekimdjiev c. Bulgaria,
n. 62540/00, §§ 75-77, 28 giugno 2007, Liberty e altri c. Regno Unito, n.
evidenzia che queste problematiche sono strettamente legate, quanto al caso
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SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO
di specie, con la questione più ampia relativa al se l’ingerenza sia necessaria
in una società democratica. Tenuto conto dell’analisi da lei effettuata nel
corso dei paragrafi da 105 a 126, la Corte ritiene che non sia necessario
decidere se la terminologia della sezione 64 soddisfi i criteri relativi alla
«qualità» della legge ai termini dell’articolo 8 § 2 della Convenzione.
b. Scopo legittimo
100La Corte concorda con il Governo relativamente al fatto che la
conservazione delle informazioni riguardanti le impronte digitali e i dati
genetici persegue lo scopo legittimo di individuare, e dunque, prevenire la
commissione di crimini. Mentre il prelievo iniziale di siffatte informazioni è
destinato a collegare una determinata persona ad un particolare reato del
quale tale persona sia sospettata, la loro conservazione persegue l’obiettivo
diverso e più ampio di contribuire ad identificare eventuali futuri
delinquenti.
c. Necessaria in una società democratica
i. Principi generali
101Una ingerenza è considerata come «necessaria in una società
democratica» per raggiungere un determinato scopo se essa risponde ad un
«bisogno sociale imperativo» e, più in particolare, se essa è proporzionata
allo scopo legittimo perseguito e se le ragioni addotte dalle autorità
nazionali per giustificarla appaiano «rilevanti e sufficienti». Ora, mentre
spetta alle autorità nazionali l’apprezzamento iniziale circa siffatti aspetti,
spetta alla Corte il compito di decidere in maniera definitiva se l’ingerenza
sia necessaria con riguardo alle esigenze fissate dalla Convezione (Coster
c. Regno Unito [GC], n. 24876/94, § 104, 18 gennaio 2001, nonché i
riferimenti ivi citati).
102Come è noto, nell’esercizio di siffatta valutazione alle autorità
nazionali competenti deve essere riconosciuto un certo margine di
apprezzamento. L’ampiezza di siffatto margine è variabile e dipende da un
certo numero di fattori come, ad esempio, la natura dei diritti convenzionali
oggetto della controversia, la loro importanza per gli individui, la natura
dell’ingerenza nonché gli obiettivi perseguiti con l’ingerenza. Siffatto
margine, inoltre, è variabile: esso tenderà a restringersi qualora il diritto in
gioco risulti essenziale per garantire all’individuo il godimento effettivo di
diritti fondamentali e «intimi» a lui riconosciuti (Connors c. Regno Unito, n.
66746/01, § 82, 27 maggio 2004, nonché i riferimenti ivi citati). Pertanto
nel caso in cui la posta in gioco riguardi un aspetto particolarmente
importante dell’esistenza o dell’identità di un individuo, il margine di
apprezzamento riconosciuto allo Stato sarà, necessariamente, ridotto (Evans
c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, § 77, CEDH 2007-...). Al contrario, nel
caso in cui manchi il consenso tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa
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SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO
sia relativamente all’importanza relativa dell’interesse in gioco sia
relativamente a quali siano le modalità migliori per assicurare la protezione,
il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati sarà più largo (Dickson
c. Regno Unito [GC], n. 44362/04, § 78, CEDH 2007-...).
103La protezione di dati personali è di fondamentale importanza ai fini
dell’esercizio individuale del diritto al rispetto della vita privata e familiare
come consacrato nell’articolo 8 della Convenzione. La legislazione interna
deve prevedere pertanto, le garanzie necessarie per impedire qualsiasi
utilizzo di dati personali che non sia conforme con le garanzie sancite in tale
disposizione (cfr., mutatis mutandis, Z c. Finlandia, citata supra, § 95). La
necessità di tali garanzie risulta essere ancora maggiore allorché sia in gioco
la protezione di dati personali sottoposti a trattamenti automatizzati e ancora
di più quando tali dati siano utilizzati a fini di indagini di polizia. Il diritto
interno dovrebbe assicurare non solo che siffatti dati siano rilevanti e non
eccessivi in relazione alle finalità per le quali essi sono conservati, ma anche
che essi siano conservati in una forma che consenta l’identificazione del
titolare degli stessi per un periodo non eccedente a quello che è strettamente
necessario in base alle finalità per le quali essi sono registrati (cfr. il
preambolo e l’articolo 5 della Convenzione sulla protezione dei dati nonché
il principio 7 della raccomandazione R (87) 15 del Comitato dei Ministri
relativa alla regolamentazione dell’uso dei dati personali nelle materie di
pubblica sicurezza). Il diritto interno deve altresì prevedere una serie di
garanzie in grado di assicurare che i dati personali conservati siano
efficacemente protetti da utilizzazioni improprie ed abusive (cfr. in
particolare l’articolo 7 della Convenzione sulla protezione dei dati). Le
considerazioni che precedono valgono soprattutto in relazione alla
protezione delle categorie speciali di dati particolarmente sensibili (cfr.
l’articolo 6 della Convenzione sulla protezione dei dati), ed in modo
particolare i dati del DNA; questi ultimi, in effetti, contengono il patrimonio
genetico di una determinata persona e pertanto sono di estrema importanza
tanto per la persona stessa e per i membri della sua famiglia (cfr.
raccomandazione R (92) 1 del Comitato dei Ministri sull’uso delle analisi
del DNA nell’ambito del sistema di giustizia penale).
104Ora, tanto l’interesse di titolari dei dati, quanto quello della
collettività nel suo complesso, alla protezione dei dati personali, ed in
particolare alla protezione di impronte digitali e di informazioni genetiche,
possono essere controbilanciati dall’interesse legittimo rappresentato dalla
prevenzione delle infrazioni penali (cfr. l’articolo 9 della Convenzione sulla
protezione dei dati). Tuttavia, tenuto conto della natura intrinsecamente
privata di siffatta tipologia di informazioni, la Corte è chiamata ad un esame
rigoroso di qualsiasi misura statale che, in assenza del consenso della
persona interessata, consenta alle autorità amministrative di conservarle ed
utilizzarle, (si veda, mutatis mutandis, Z c. Finlandia, citata supra, § 96).
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ii. Applicazione dei principi al caso di specie
105Secondo il punto di vista della Corte è fuori di dubbio che la lotta
contro la criminalità, ed in modo particolare contro il crimine organizzato
ed il terrorismo, una delle sfide cui devono far fronte al giorno d’oggi le
società del continente europeo, dipende in larga misura dall’uso delle più
moderne tecniche scientifiche di indagine e di identificazione. Il Consiglio
d’Europa ha riconosciuto oramai da più di quindici anni che le tecniche di
analisi del DNA possono presentare enormi vantaggi per il sistema della
giustizia penale (si veda in proposito la raccomandazione R (92) 1 del
Comitato dei Ministri, paragrafi 43-44 supra). È parimenti di palmare
evidenza che gli Stati membri da allora hanno rapidamente realizzato
notevoli progressi in materia di utilizzo dei dati del DNA ai fini
dell’accertamento dell’innocenza o della colpevolezza di una persona.
106Ciononostante, se da un lato la Corte non può non riconoscere il
particolare ruolo giocato da siffatte informazioni nella individuazione dei
reati, dall’altro lato essa ha l’obbligo di delimitare la portata del suo esame.
A ben vedere la questione non è quella di determinare se la conservazione di
impronte digitali di campioni di cellule e di profili di DNA sia in generale
legittima ai sensi della Convenzione. L’unica questione su cui la Corte deve
soffermarsi è quella di stabilire se la conservazione delle impronte digitali e
dei dati del DNA dei ricorrenti, in quanto persone sospettate, ma non
condannate, di certi reati, è da considerarsi legittima ai termini dell’articolo
8 § 2 della Convenzione.
107A tal proposito la Corte procederà nel suo esame tenendo nella
dovuta considerazione gli strumenti pertinenti del Consiglio d’Europa
nonché del diritto e della prassi in vigore presso gli altri Stati contraenti. I
principi fondamentali in materia di protezione dei dati richiedono che la
conservazione di dati personali non solo deve essere proporzionata allo
scopo per il quale essi sono raccolti ma deve avere anche una durata limitata
nel tempo (paragrafi 41-44 supra). Si tratta di principi che sembrano aver
ricevuto negli Stati contraenti una applicazione sistematica nel settore della
polizia, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione sulla
protezione dei dati e alle successive raccomandazioni del Comitato dei
Ministri (paragrafi 45-49 supra).
108Per quanto attiene ai campioni di cellule, la maggior parte degli
Stati contraenti consente nell’ambito di procedure penali il prelievo di
siffatto materiale solo di coloro che siano sospettati della commissione di
reati di una certa gravità. In quasi tutti gli Stati contraenti in cui sono in
servizio banche dati del DNA, i campioni ed i profili del DNA tratti da
siffatti campioni devono essere distrutti o cancellati immediatamente dopo
oppure entro un certo lasso di tempo dopo l’assoluzione o una
archiviazione. Alcuni Stati contraenti prevedono alcune limitate eccezioni a
tale principio (paragrafi 47-48 supra).
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109A tal proposito risulta particolarmente significativa la posizione
della Scozia che, come noto, è parte del Regno Unito. Come indicato più
sopra (paragrafo 36), infatti, il Parlamento scozzese ha votato in favore
dell’autorizzazione alla conservazione del DNA di persone non condannate
solamente nel caso di adulti imputati di crimini particolarmente violenti o di
crimini a sfondo sessuale e, anche in siffatti casi, solo per una durata di tre
anni, con la possibilità di una estensione del periodo di conservazione dei
campioni e dei dati del DNA per ulteriori due anni, solo in presenza di una
autorizzazione rilasciata da uno Sheriff (il capo dell’amministrazione
giudiziaria locale)
110Questa posizione è conforme alla raccomandazione R (92) 1 del
Comitato dei Ministri, che sottolinea la necessità di un approccio selettivo
tra le diverse tipologie di fattispecie di applicare delle durate precise di
conservazione dei dati anche nei casi più gravi (paragrafi 43-44 supra). Al
contrario di quanto accade in Scozia, l’Inghilterra e l’Irlanda del Nord sono
gli unici sistemi giuridici del Consiglio d’Europa ad autorizzare la
conservazione illimitata di impronte digitali, di campioni e di profili del
DNA di qualsiasi persona, qualunque sia la sua età, sospettata di aver
compiuto un reato che implica l’inserimento nei registri delle autorità di
polizia.
111Il Governo sottolinea enfaticamente che il Regno Unito sarebbe
all’avanguardia nel campo dello sviluppo di tecnologie di utilizzo dei
campioni di DNA al fine della individuazione di infrazioni penali; esso fa
presente che gli altri Stati non avrebbero ancora raggiunto la medesima
maturità in termini di estensione e di risorse delle banche dati del DNA.
Secondo il punto di vista del Governo l’analisi comparativa del diritto e
della prassi esistenti in altri Stati caratterizzati da sistemi meno
all’avanguardia avrebbe una importanza limitata.
112La Corte non può tuttavia, ignorare il fatto che, nonostante i
vantaggi che potrebbero derivare da un esteso allargamento delle banche
dati del DNA, altri Stati hanno deciso di fissare dei limiti alla conservazione
e all’utilizzo di siffatti dati al fine di raggiungere il corretto bilanciamento
con l’interesse concorrente relativo alla protezione della vita privata. La
Corte fa notare che la protezione offerta dall’articolo 8 della Convezione
sarebbe indebolita in modo inaccettabile qualora si consentisse nel settore
della giustizia penale l’utilizzo ad ogni costo di moderne tecniche
scientifiche e ciò senza operare un attento bilanciamento tra i vantaggi che
possono derivare da un ricorso generalizzato a tali tecniche e i fondamentali
interessi che sono collegati al rispetto della vita privata. Secondo il punto di
vista della Corte, il forte consenso esistente in proposito in seno agli Stati
contraenti riveste una importanza considerevole e riduce il margine di
apprezzamento di cui dispone uno Stato convenuto per determinare fino a
che punto sono consentite in tale materia ingerenze nella vita privata. La
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pionieristico nello sviluppo di nuove tecnologie deve accollarsi anche la
speciale responsabilità di individuare il corretto bilanciamento da applicare
nella materia.
113Nel caso in esame, nel corso di due procedure penali di cui una
avviata contro il primo ricorrente per tentato furto e l’altra, avviata contro il
secondo ricorrente per molestie ai danni della compagna, sono state
prelevate le impronte digitali e campioni di cellule dei ricorrenti e ne sono
stati tratti i corrispondenti profili DNA. I dati sono stati conservati sulla
base di una normativa che ne autorizzava la conservazione a tempo
indeterminato, e questo nonostante l’assoluzione del primo ricorrente ed il
non luogo a procedere nei confronti del secondo.
114Il compito della Corte, dunque, è quello di stabilire se la
conservazione a tempo indeterminato di impronte digitali e di dati del DNA
di qualsiasi persona sospettata ma poi non condannata si basi su motivi
rilevanti e sufficienti.
115Ora, nonostante il fatto che la possibilità di conservare le impronte
digitali ed i profili di DNA di persone non condannate sia stata introdotta
nell’ordinamento dell’Inghilterra e Galles solo dal 2001, il Governo sostiene
che è un fatto dimostrato che la loro conservazione sia indispensabile nella
lotta contro il crimine. A ben vedere, da questo punto di vista, i dati statistici
e le altre prove depositate alla Camera dei Lords ed allegate al fascicolo dal
Governo (paragrafo 92 supra) sono senz’altro degni di nota nella misura in
cui paiono suggerire che in numerosi casi dei profili di DNA che avrebbero
dovuto essere distrutti sono stati collegati a tracce prelevate su scene di
crimini.
116I ricorrenti, tuttavia, eccepiscono che queste statistiche sono
fuorvianti, un punto di vista che troverebbe conferma nelle tesi sostenute nel
rapporto Nuffield. Ed in effetti, come evidenziato dai ricorrenti, è senz’altro
vero che le cifre ed i dati statistici non indicano affatto in che misura questo
“collegamento” con le tracce raccolte sulle scene di crimini abbia condotto
alla condanna delle persone responsabili di questi crimini, né il numero di
condanne che sono state dovute alla conservazione di campioni di persone
non condannante. Né tali cifre dimostrano in alcun modo che l’alto tasso di
concordanze con le tracce prelevate da scene di crimini sia dovuto
esclusivamente al fatto della conservazione a tempo indefinito di dati del
DNA di tutte queste categorie di persone. Parallelamente, è importante
notare che nella maggioranza dei casi specifici che sono stati citati dal
Governo (cfr. il paragrafo 93 supra), i dati DNA prelevati dalle persone
sospettate hanno prodotto delle concordanze positive solamente con tracce
anteriori conservate nella banca dati. Ebbene, siffatte concordanze
avrebbero potuto essere raggiunte anche in assenza del sistema attuale che
autorizza la conservazione a tempo indeterminato dei dati del DNA di tutti
gli individui sospettati ma non condannati.
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117Ad ogni modo, la Corte è disposta ad accettare che l’allargamento
della banca dati abbia contribuito alla individuazione e alla prevenzione
delle infrazioni penali, tuttavia essa non può non osservare che né le
statistiche né gli esempi depositati dal Governo consentono di concludere
che l’identificazione e la repressione degli autori dei crimini non sarebbe
stata possibile senza la conservazione permanente ed indiscriminata delle
impronte digitali e dei dati del DNA di tutte quelle persone che si trovavano
in una situazione analoga a quella dei ricorrenti.
118Resta, comunque, da determinare se una tale conservazione sia
proporzionata e rifletta il giusto bilanciamento tra gli interessi pubblici ed
interessi privati contrapposti.
119A tal riguardo la Corte è sorpresa dal carattere generale ed
indifferenziato con cui opera il meccanismo di conservazione in Inghilterra
e nel Galles. In effetti, i dati personali possono essere oggetto di un
provvedimento di conservazione indipendentemente dalla natura e dalla
gravità del reato di cui è sospettata la persona interessata nonché
indipendentemente dalla età di quest’ultima; è possibile prelevare – e poi
conservare – le impronte digitali ed i campioni biologici di qualsiasi persona
di qualsiasi età, che sia arrestata in relazione ad un reato che comporti
l’iscrizione nei registri della polizia, ivi inclusi i reati minori e quelli che
non prevedono la pena della carcerazione. Inoltre, la conservazione non è
limitata nel tempo, i dati personali sono conservati a tempo indefinito
qualunque sia la natura o la gravità del reato di cui la persona è sospettata.
Esistono per chi ottenga un provvedimento di assoluzione solo limitate
possibilità di ottenere la cancellazione dei dati dalla banca dati nazionale o
la distruzione dei suoi campioni biologici (cfr. paragrafo 35 supra); più in
particolare non esistono disposizioni normative che impongano il riesame
indipendente delle motivazioni sottostanti la decisione sulla conservazione e
da effettuarsi in base a criteri predefiniti quali la gravità del reato, eventuali
precedenti penali, l’esistenza di motivi particolarmente fondati di sospetto e
ogni altra circostanza speciale.
120Ovviamente la Corte riconosce che il livello di intensità
dell’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata può
variare a seconda di ciascuna delle tre categorie di dati personali oggetto
della conservazione. Ad esempio, la conservazione di campioni di cellule è
una ingerenza particolarmente invasiva dal momento che tali campioni
contengono una grande quantità di informazioni genetiche, relative anche
alla salute della persona interessata. Tuttavia, un regime di conservazione
indifferenziato ed incondizionato come quello in esame, impone di
procedere ad un suo esame rigoroso senza tenere conto di siffatte
distinzioni.
121Il Governo sostiene che la conservazione dei dati non sia
suscettibile di determinare alcuna diretta conseguenza per i ricorrenti a
meno che eventuali e future concordanze nella banca dati non indichino un
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loro coinvolgimento in infrazioni penali. La Corte non può accettare siffatto
argomento e conferma nuovamente il suo punto di vista secondo il quale
anche il semplice fatto della conservazione o della registrazione di dati
personali da parte di autorità pubbliche, comunque tali dati siano stati
ottenuti, origina un impatto diretto sugli interessi della vita privata
dell’individuo interessato e ciò del tutto indipendentemente dal fatto che tali
dati poi siano effettivamente utilizzati oppure no (cfr. paragrafo 67 supra).
122Particolarmente preoccupante è secondo la Corte il rischio di
stigmatizzazione che discende dal fatto che delle persone nella medesima
situazione di quella dei ricorrenti, che non sono stati riconosciuti colpevoli
di nessun reato e che hanno diritto alla presunzione di innocenza, siano
trattati alla stregua di condannati. In proposito la Corte tiene a sottolineare
che il diritto di qualsiasi persona alla presunzione di innocenza riconosciuto
dalla Convenzione implica la regola generale in virtù della quale non
possono più essere espressi dei sospetti sulla innocenza di un imputato una
volta che costui sia stato assolto definitivamente (Rushiti c. Austria, n.
28389/95, § 31, 21 marzo 2000, nonché i riferimenti ivi citati). Ovviamente,
la conservazione dei dati privati riguardanti i ricorrenti non può essere
considerata essere equivalente alla espressione di sospetti nei loro confronti.
Tuttavia, la sensazione che i ricorrenti non siano stati trattati alla stregua di
persone innocenti è corroborata dal fatto che i loro dati sono conservati a
tempo indefinito il che è esattamente quanto avviene in relazione a persone
condannate, laddove i dati relativi persone che non sono mai state sospettate
di un reato devono essere distrutti.
123Il Governo sostiene che il potere di conservazione dei dati personali
si applichi a tutte le impronte digitali ed i campioni biologici prelevati da
una persona nell’ambito di una indagine relativa ad un determinato reato;
esso, pertanto, non dipenderebbe in alcun modo dall’innocenza o dalla
colpevolezza della persona interessata. Inoltre, il Governo sostiene che le
impronte digitali ed i campioni biologici siano stati prelevati dai ricorrenti
in modo del tutto legittimo e che la loro conservazione non dipenda di certo
dal fatto che i ricorrenti siano stati originariamente sospettati di un crimine;
piuttosto tale decisione sarebbe fondata dalla necessità di accrescere la
quantità di informazioni contenute nella banca dati e, dunque, migliorare le
prestazioni della banca dati nella identificazione in futuro di autori di
infrazioni penali. La Corte è, tuttavia, dell’avviso che tali argomentazioni
sono difficilmente conciliabili con l’obbligo normativo, sancito dalla
sezione 64 (3) della legge del 1984, secondo cui le impronte digitali e i
campioni biologici di persone che si sono sottoposte volontariamente al
prelievo, devono essere distrutti quando questi ne facciano richiesta: in
effetti, anche in tale fattispecie i dati avrebbero valore ai fini
dell’accrescimento delle dimensioni della banca dati e della sua utilità a fini
di identificazione dei reati. A ben vedere, l’eventualità che la Corte possa
giustificare una così evidente disparità di trattamento tra i dati personali dei
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ricorrenti e quelli di altre persone non condannate, richiederebbe la
presentazione da parte del Governo di argomentazioni di peso ben
maggiore.
124La Corte ritiene, inoltre, che la conservazione dei dati personali
riguardanti persone che non sono state condannate può essere
particolarmente pregiudizievole nel caso di minori, come il primo
ricorrente, e ciò avuto riguardo sia alla peculiare situazione in cui essi si
trovano sia all’importanza del loro sviluppo e della loro integrazione nella
società. La Corte, ispirandosi alle disposizioni contenute nell’articolo 40
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, già
altre volte ha avuto occasione di evidenziare la particolare posizione che i
minori occupano nel sistema della giustizia penale ed ha sottolineato la
particolare necessità che nel corso delle procedure penali sia salvaguardata
loro vita privata (T. c. Regno Unito [GC], n. 24724/94, §§ 75 e 85,
16 dicembre 1999). In modo del tutto analogo, la Corte è dell’opinione che
sia necessario prestare particolare attenzione a che i minori siano protetti da
qualsiasi pregiudizio che possa scaturire dal fatto che le autorità pubbliche,
successivamente alla assoluzione, decidano di conservarne i dati personali.
La Corte condivide il parere del Nuffield Council relativamente alle
conseguenze che possono derivare sui giovani da una conservazione a
tempo indefinito dei loro dati DNA e nota le preoccupazioni espresse da
siffatta organizzazione quanto al fatto che le politiche di gestione della
banca dati hanno condotto ad una sovra-rappresentazione nella banca dati
stessa di minori e di individui espressione di minoranze etniche che non
sono state riconosciute responsabili di alcun reato (paragrafi 38-40 supra).
125In conclusione, la Corte conclude che il carattere generale ed
indifferenziato con cui opera il meccanismo di conservazione delle impronte
digitali, dei campioni di cellule e dei profili di DNA di individui sospettati
della commissione di determinati reati che però non sono poi condannati,
così come esso è stato applicato nel caso di specie ai ricorrenti, non
garantisce un corretto bilanciamento dei concorrenti interessi pubblici e
privati in gioco; agli occhi della Corte, dunque, lo Stato convenuto ha
oltrepassato qualsiasi margine di apprezzamento accettabile in proposito. Ne
segue che la conservazione dei dati personali oggetto della presente
controversia costituisce una ingerenza sproporzionata nel diritto dei
ricorrenti al rispetto della vita privata; tale ingerenza non può essere
considerata come necessaria in una società democratica. Siffatta
conclusione dispensa la Corte dal dover esaminare le critiche formulate dai
ricorrenti circa l’adeguatezza di alcune specifici aspetti del regime di
conservazione dei dati personali, quale ad esempio l’accesso ai dati, a detta
dei ricorrenti eccessivamente esteso, o le insufficienti misure di garanzia
contro ogni utilizzo improprio o abusivo di tali dati.
126Conseguentemente, nel caso in esame si è verificata una violazione
dell’articolo 8 della Convenzione.
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127I ricorrenti si dolgono della disparità di trattamento cui essi
sarebbero stati sottoposti rispetto al trattamento riservato ad altre persone
nella loro medesima situazione, e cioè quella di persone non condannate i
cui campioni biologici dovrebbero sempre essere distrutti ai sensi della
legge. Siffatto trattamento deriverebbe dalla loro situazione e rientrerebbe
nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, che, come noto, è stato oggetto
sempre di interpretazioni elastiche. Secondo i ricorrenti, e per le medesime
ragioni esposte alla luce dell’articolo 8, tale trattamento sarebbe privo di
qualsiasi ragionevole ed obiettiva giustificazione; esso non perseguirebbe
alcuno scopo legittimo né tantomeno presenterebbe alcuna relazione di
proporzionalità con l’obiettivo di prevenzione dei reati, e ciò in modo
particolare in relazione alla conservazione di campioni biologici che non
possono svolgere alcun ruolo nella individuazione e nella prevenzione dei
reati. Conservare materiale ed altri dati personali riguardanti persone che
avrebbero diritto alla presunzione di innocenza, significherebbe secondo i
ricorrenti operare una differenziazione di trattamento del tutto illegittima e
lesiva dei loro diritti.
128Il Governo sostiene, innanzitutto, che l’articolo 14 non può ricevere
applicazione nella presente controversia, posto che non vi sarebbe alcuna
violazione sotto il profilo dell’articolo 8. In secondo luogo, il Governo
aggiunge che anche se l’articolo 14 fosse applicabile, non vi sarebbe alcuna
disparità di trattamento dal momento che tutte le persone che si trovino
nella medesima situazione dei ricorrenti sarebbero trattati allo stesso modo;
né i ricorrenti potrebbero pretendere di essere equiparati a coloro che non
sono stati sottoposti a prelievi di campioni biologici da parte della polizia o
a coloro che si sono sottoposti volontariamente a tali prelievi. Ad ogni buon
conto, le eventuali differenze di trattamento di cui si dolgono i ricorrenti
non si fonderebbero su di uno «status» o su di una caratteristica personale,
bensì su di una fatto storico. Anche ad ammettere che vi sia stata una
qualsiasi differenza di trattamento, questa sarebbe oggettivamente
giustificata e rientrerebbe nel margine di apprezzamento riconosciuto allo
Stato.
129La Corte rinvia alla sua precedente conclusione secondo la quale la
conservazione delle impronte digitali, dei campioni di cellule e dei profili di
DNA dei ricorrenti costituisce una violazione dell’articolo 8 della
Convenzione. Alla luce del ragionamento che ha condotto a tale
constatazione, la Corte è dell’opinione che non sia necessario procedere
separatamente all’esame della doglianza depositata dai ricorrenti ai termini
dell’articolo 14 della Convenzione.
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SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO
41DELLA
130Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
« Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi
Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che
una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte
lesa un’equa soddisfazione. »
131I ricorrenti chiedono alla Corte di accordare loro un’equa
soddisfazione a titolo di danno morale e per i costi e le spese sostenute.
132Ciascuno dei ricorrenti reclama la somma di 5000 sterline
britanniche (GBP) a titolo di danno morale per l’angoscia che ad essi
avrebbe cagionato il fatto di sapere che i propri dati personali sono stati
conservati, ingiustificatamente, da parte delle autorità statali nonché per i
patemi e lo stress derivanti dalla necessità di intraprendere delle azioni
legali in proposito.
133Il Governo rinvia alla giurisprudenza della Corte (cfr. in particolare
Amann, citata supra) e sostiene che la semplice constatazione della
violazione costituisca di per se una soddisfacente equa soddisfazione per i
due ricorrenti; secondo il punto di vista del Governo occorre separare
nettamente il presente caso da quelli in cui la Corte ha ritenuto sussistente
una violazione a causa dell’utilizzo o della divulgazione di dati personali (si
veda in modo particolare il caso Rotaru, citato supra).
134La Corte fa presente di aver concluso che la conservazione delle
impronte digitali e dei dati genetici del DNA dei ricorrenti costituisce una
violazione dei loro diritti garantiti ai termini dell’articolo 8.
Conseguentemente, in conformità con quanto previsto dall’articolo 46 della
Convenzione, spetterà allo Stato convenuto adottare, sotto il controllo del
Comitato dei Ministri, le misure di carattere generale e/o le misure di
carattere individuale che siano appropriate per adempiere all’obbligo che
grava sullo stesso di assicurare ai ricorrenti, e alle altre persone
eventualmente nella medesima situazione, il diritto al rispetto della loro vita
privata. (cfr. Scozzari e Giunta c. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98,
§ 249, CEDH 2000-VIII, nonché Christine Goodwin c. Regno Unito [GC],
n. 28957/95, § 120, CEDH 2002-VI). In presenza di siffatte circostanze, la
Corte ritiene che la semplice constatazione della violazione, con tutte le
conseguenze che da tale constatazione discendono per l’avvenire,
costituisca senz’altro una sufficiente equa soddisfazione. Per questo motivo
essa respinge la richiesta dei ricorrenti di risarcimento del danno morale.
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135I ricorrenti richiedono, previa presentazione di una valida
documentazione in supporto, la somma di 52.066,25 sterline britanniche per
le spese ed i costi sostenuti per la procedura dinanzi alla Corte. Questa
somma include altresì le spese del solicitor (15.083,12 sterline) nonché gli
onorari dei tre avvocati (pari a rispettivamente 21.267,50 sterline, 2.937,50
sterline e 12.778,13 sterline). I compensi orari fatturati sono i seguenti: 140
sterline per il solicitor (aumentate a 183 sterline a partire dal giugno 2007);
150 sterline, 250 sterline e 125 sterline rispettivamente per i tre avvocati.
136Il Governo fa presente che tali pretese sono totalmente
irragionevoli. Esso ritiene, in particolare, che i compensi orari applicati
dagli avvocati siano eccessivi e vadano ridotti di un terzo. Il Governo
sostiene, inoltre, che nessuna somma dovrebbe essere concessa per il quarto
avvocato, nominato tardivamente quando la controversia era in una fase
molto avanzata, dal momento che tale nomina ha prodotto, secondo il
Governo, soltanto delle inutili duplicazioni. Il Governo conclude che la
somma da concedere, se del caso, dovrebbe essere pari a 15.000 sterline e,
in ogni caso non dovrebbe superare l’importo di 20.000 sterline.
137La Corte tiene a ricordare che essa procede al rimborso delle spese
ai termini dell’articolo 41 della Convenzione solo nella misura in cui ne sia
provata la loro esistenza, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro
importo (si veda, tra le tante, Roche c. Regno Unito [GC], n. 32555/96,
138Sotto un certo punto di vista, il caso in esame è di una certa
complessità; esso ha necessitato di un esame in camera e poi di uno in
Grande Camera nonché tutta una serie di osservazioni e, infine, di una
udienza pubblica. Il caso, inoltre, solleva questioni giuridiche di particolare
importanza e alcuni suoi aspetti hanno richiesto parecchio lavoro. Più in
particolare è stato necessario esaminare in modo approfondito la questione
della conservazione nel Regno Unito delle impronte digitali, dei campioni
biologici e dei profili di DNA – questioni che sono tuttora oggetto di
dibattiti – e procedere, inoltre, ad un approfondito studio comparativo del
diritto e della prassi negli altri Stati contraenti nonché dei pertinenti testi e
documenti del Consiglio d’Europa.
139Sotto un altro punto di vista, tuttavia, la Corte ritiene che la somma
complessiva richiesta dai ricorrenti, pari a 52.066,25 sterline, sia eccessiva.
Al pari del Governo anche la Corte è dell’idea che la designazione di un
quarto avvocato in una fase molto avanzata della procedura abbia potuto
favorire la creazione di doppioni.
140Conseguentemente, decidendo in via equitativa e alla luce della sua
giurisprudenza resa in casi analoghi, la Corte concede ai ricorrenti la somma
di 42.000 Euro per le spese ed i costi, al quale deve essere dedotto l’importo
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SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO
di 2.613,07 Euro già versati dal Consiglio d’Europa a titolo di gratuito
patrocinio.
141La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di
mora in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea
maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITÁ,
1Dichiara che vi è stata una violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
2Dichiara che non vi è motivo per esaminare separatamente la doglianza
relativa all’articolo 14 della Convenzione;
3Dichiara che la constatazione della violazione fornisce una sufficiente
equa soddisfazione per il danno morale patito dai ricorrenti;
4. Dichiara
a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente entro il termine di tre mesi la somma di Euro 42.000 (quarantaduemila) (inclusa la tassa sul
valore aggiunto eventualmente dovuta dai ricorrenti) per le spese ed i
costi, da convertire in sterline britanniche al tasso applicabile alla data
della a quello di interesse ufficiale marginale della Banca centrale
europea applicabile alla data del pagamento, dedotta la somma di
2.613,07 Euro già versati a titolo di gratuito patrocinio;
b) che dal momento dello spirare di tale termine e fino al pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice calcolato in base
al tasso corrispondente a quello di interesse ufficiale marginale della
Banca centrale europea applicabile in tale periodo, maggiorato di tre
punti percentuali;
5Rigetta la richiesta di equa soddisfazione quanto al resto.
Redatta in francese ed in inglese, e poi pronunciata in udienza pubblica al
Palazzo dei diritti dell’uomo in Strasburgo il 4 dicembre 2008.
Michael O'Boyle
Cancelliere aggiunto
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