CASE OF S. AND MARPER v. THE UNITED KINGDOM

[Italian Translation] by UFTDU (Unione forense per la tutela dei diritti umani)

Application no. 30562/04 · Delivered 2008-12-04 · ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD003056204 · Languages: IT · EN · FR

Application no.
30562/04
Delivered
2008-12-04
Respondent State
GBR
Conclusion
Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for private life);Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
Convention articles
8, 8-1, 8-2, 41, 46, 46-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJean-Paul CostaJudgeChristos RozakisJudgeNicolas BratzaJudgePeer LorenzenJudgeFrançoise TulkensJudgeJosep CasadevallJudgeGiovanni BonelloJudgeCorneliu BîrsanJudgeNina VajićJudgeAnatoly KovlerJudgeStanislav PavlovschiJudgeEgbert MyjerJudgeDanutė JočienėJudgeJán ŠikutaJudgeMark VilligerJudgePäivi HirveläJudgeLedi BiankuRegistrarMichael O’Boyle
Summary
Preparing…

CONSIGLIO D’EUROPA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GRANDE CAMERA

S. e MARPER c. REGNO UNITO

(Ricorsi no 30562/04 e 30566/04)

SENTENZA

STRASBURGO

4 dicembre 2008

La presente sentenza è definitiva. Può subire ritocchi di forma

traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

Nel caso S. e Marper c. Regno Unito,

La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita in una Grande Camera

composta da:

Jean-Paul Costa, presidente,

Christos Rozakis,

Nicolas Bratza,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Giovanni Bonello,

Corneliu Bîrsan,

Nina Vajić,

Anatoly Kovler,

Stanislav Pavlovschi,

Egbert Myjer,

Danutė Jočienė,

Ján Šikuta,

Mark Villiger,

Päivi Hirvelä,

Ledi Bianku, giudici,

e da Michael O'Boyle, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 27 febbraio ed il 12

novembre 2008,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

PROCEDURA

contro il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e di cui due

cittadini di questo Stato, il Sig. S. («il primo ricorrente») e il Sig. Michael

Marper («il secondo ricorrente»), hanno adito la Corte il 16 agosto 2004 in

virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). Il Presidente

della Grande Camera ha accolto la richiesta del primo ricorrente che la sua

identità non sia resa nota (articolo 47 § 3 del regolamento della Corte).

patrocinio, sono rappresentanti dal Sig. P. Mahy, avvocato (solicitor) dello

studio Howells di Sheffield. Il Governo del Regno Unito («il Governo») è

rappresentato dal suo agente, il Sig. J. Grainger, del Ministero degli Affari

Esteri e del Commonwealth.

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

Convenzione, che le autorità abbiano conservato le loro impronte digitali, i

campioni biologici contenenti delle loro cellule ed i loro profili genetici

anche successivamente alla conclusione, per assoluzione e per non luogo a

procedere, di azioni penali promosse a loro carico.

(articolo 52 § 1 del regolamento). Il 16 gennaio 2007, sono stati dichiarati

ricevibili da una camera della suddetta sezione composta dai seguenti

giudici: Josep Casadevall, presidente, Nicolas Bratza, Giovanni Bonello,

Kristaq Traja, Stanislav Pavlovschi, Ján Šikuta e Päivi Hirvelä, giudici, e da

Lawrence Early, cancelliere di sezione.

favore della Grande Camera; nessuna delle parti, consultate in proposito, si

è opposta (cfr. articolo 30 della Convenzione e articolo 72 del regolamento).

conformemente agli articoli 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e 24 del

regolamento.

scritte sul merito del caso. In qualità di terzi intervenenti hanno, altresì,

depositato osservazioni la Sig.ra Anna Fairclough, per conto di Liberty (il

National Council for Civil Liberties), e lo studio Covington and Burling, per

conto di Privacy International. Le due organizzazioni erano state

autorizzate dal Presidente a presentare osservazioni scritte (cfr. articoli 36

§ 2 della Convenzione e 44 § 2 del regolamento). Entrambe le parti hanno

risposto alle osservazioni di Liberty, ed il Governo anche a quelle di Privacy

International (articolo 44 § 5 del regolamento).

a Strasburgo, il 27 febbraio 2008 (articolo 59 § 3 del regolamento).

Sono comparsi:

La Sig.ra E. WILLMOTT,

I Sig.ri RABINDER SINGH, QC,

J. STRACHAN,

N. FUSSELL,

La Sig.ra P. MCFARLANE,

I Sig.ri M. PRIOR,

S. BRAMBLE,

La Sig.ra E. REES,

I Sig.ri S. SEN,

D. GOURLEY,

D. LOVEDAY,

agente,

avvocati,

avvocati,

osservatori;

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

I Sig.ri S. CRAGG,

A. SUTERWALLA,

P. MAHY,

avvocatii,

solicitor

La Corte ha ascoltato le dichiarazioni rese da i Sig.ri Cragg e Rabinder

Singh, nonché le risposte da essi fornite alle domande loro poste.

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

Sheffield.

tentata rapina. All’epoca dei fatti aveva 11 anni. Al ricorrente venivano

prelevate le impronte digitali e dei campioni di DNA 1 . Veniva assolto il 14

giugno 2001.

molestie perpetrate nei confronti della sua compagna. Al ricorrente

venivano prelevati impronte digitali e campioni di DNA. Prima dello

svolgimento dell’udienza preliminare, il ricorrente si riconciliava con la sua

compagna, che provvedeva a ritirare la sua denuncia. L’11 giugno del 2001,

l’Ufficio nazionale del Crown Prosecution Service informava gli avvocati

del ricorrente dall’intenzione di abbandonare l’azione penale, e il 14 giugno

il caso veniva archiviato.

campioni di DNA loro riguardanti venissero distrutti; in entrambi i casi la

polizia rigettava la richiesta. Contro le decisioni delle autorità di polizia i

ricorrenti depositavano un ricorso giurisdizionale, il 22 marzo 2002, il

Tribunale amministrativo (il giudice Lord Rose e il giudice Leveson)

respingeva la richiesta ([2002] EWHC 478 (Admin)).

quasi totalità delle cellule dell’organismo e, in quanto depositario (sottoforma di un codice

o linguaggio) delle informazioni genetiche, esso determina le caratteristiche fisiche

dell’individuo e regola tutti i processi chimici del corpo. Il DNA di ogni individuo è unico

salvo nei casi di gemelli monozigoti. I campioni di DNA sono dei campioni cellulari

conservati dopo l’analisi. Questo termine indica, allo stesso modo, i sotto-campioni e i

campioni parziali. I profili DNA sono dei dati numerici immagazzinati su supporto

elettronico nella banca dati del DNA del Regno Unito; essi contengono le informazioni

sulla persona alla quale tali dati si riferiscono.

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

Tribunale amministrativo con la maggioranza di due voti (Lord Woolf,

Presidente, e Lord Waller) contro uno (le Lord Sedley) ([2003] EWCA Civ

1275). In merito alla necessità di conservare i campioni di DNA, il giudice

Waller dichiarava:

« (...) le impronte digitali e i profili di DNA forniscono poche informazioni di

carattere personale. I campioni biologici, invece, contengono potenzialmente delle

informazioni molto più consistenti, più personali e più dettagliate. Il nostro timore è

che la scienza un giorno possa consentire un’analisi dei campioni così approfondita da

ottenere delle informazioni sulla propensione di un individuo a commettere alcuni

reati, e che potrebbero essere utilizzate ai sensi della presente sezione [Sezione 82 del

Criminal Justice and Police Act del 2001]. Si potrebbe anche sostenere che la legge

potrebbe essere modificata al fine di autorizzare un uso dei campioni a fini diversi da

quelli descritti nella disposizione summenzionata. Si potrebbe sostenere ugualmente

che, proprio per il fatto che i campioni sono conservati, esiste sempre il rischio che

siano utilizzati in un modo non autorizzato dalla legge. Pertanto, si sostiene, gli

obiettivi potrebbero essere raggiunti anche attraverso mezzi meno intrusivi ... Ebbene,

perché non raggiungerli conservando i profili ma non i campioni?

La risposta alle questioni sollevate è, a mio avviso, la seguente. In primo luogo, la

conservazione dei campioni permette: a) di verificare l’integrità e la l’utilità futura del

sistema di schedatura delle impronte genetiche; b) di procedere ad una nuova analisi

in vista di un miglioramento dei profili di DNA nel caso in cui una nuova tecnologia

permetta di aumentare il potere di selezione del processo di comparazione del DNA;

c) di procedere ad una nuova analisi e così di estrarre degli altri markers di DNA e quindi di offrire dei vantaggi in termini di rapidità, sensibilità e di costi delle ricerche

nella banca dati; d) di procedere ad un’analisi supplementare nei casi di presunti errori

giudiziario; ed e) di procedere a un’analisi supplementare per poter identificare

eventuali errori di analisi o di processo. Si tratta di benefici che devono essere

bilanciati con i rischi citati da Liberty. Per quanto riguarda questi rischi, la nostra

posizione allo stato è, in primo luogo, che tutte le modifiche della legge dovranno

essere in sé conformi alla Convenzione; in secondo luogo, che tutti i cambiamenti

della prassi, dovranno essere conformi alla Convenzione e, in terzo luogo, che

l’illiceità non debba essere presunta. Mi sembra che in queste condizioni, i rischi

menzionati, così come si presentano, non siano particolarmente elevati in quanto essi

risultano compensati dai vantaggi che si otterrebbero nell’ambito del processo penale

della prevenzione dei reati penali.»

ogni caso, per quanto raro esso possa essere, il potere-dovere di procedere

alla distruzione dei dati normalmente raccolti, quando questi abbia maturato

l’intima convinzione che il soggetto in questione sia al di sopra di ogni

sospetto. Il giudice Sedley notava, altresì, che la differenza tra la

conservazione di campioni di DNA e quella dei profili di DNA consisteva

nel fatto che la conservazione dei campioni consentiva di acquisire

informazioni ben maggiori di quanto prima era possibile.

respingeva i ricorsi. Lord Steyn, il giudice estensore, provvedeva ad una

ricostruzione della storia dell’articolo 64 (1A) del Police and Criminal

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

Evidence Act del 1984 (di qui in poi «legge del 1984»). Egli ricordava che,

in particolare, questa disposizione, adottata dal Parlamento dopo che la

popolazione aveva espresso la sua preoccupazione relativamente alla

preesistente disciplina normativa, disponeva che i campioni prelevati da una

persona, che poi non veniva più sottoposta a processo o che veniva

successivamente assolta, dovevano essere distrutti e che le informazioni

raccolte non potevano essere utilizzate. In due casi, delle prove di DNA

oltremodo convincenti che consentivano di collegare due indiziati l’uno ad

una violenza sessuale e l’altro ad un omicidio, non poterono essere

utilizzate in quanto, all’epoca in cui le comparazioni venivano effettuate,

uno dei sospettati era stato assolto e l’altro aveva beneficiato di un non

luogo a procedere per i reati per i quali i profili di DNA erano stati

utilizzati; conseguentemente non fu possibile condannare nessuno dei due.

di conservare le impronte digitali e i campioni raccolti sui sospettati. Egli

citava, in via esemplificativa, un caso del 1999 nell’ambito del quale i dati

del DNA appartenenti all’autore di un crimine erano stati comparati con

quelli di «I.» grazie ad una ricerca nella banca dati nazionale. Ora, il

campione prelevati da I. avrebbe dovuto essere distrutto; cosa che invece

non era avvenuta. I. si dichiarava colpevole del reato di violenza sessuale e

veniva, conseguentemente, condannato. Se il campione non fosse stato

conservato, il criminale sarebbe sfuggito dalle maglie della giustizia.

dai quali erano stati ricavati circa 6 000 profili di DNA che erano stati

ricondotti a dei profili di tracce raccolte sui luoghi del reato e che erano stati

distrutti in base a quanto previsto dalle disposizioni precedenti. Tra questi

reati vi erano 53 omicidi, 33 tentati di omicidi, 94 stupri, 38 casi di reati a

sfondo sessuale, 63 casi di furto aggravato e 56 casi di spaccio di sostanze

illecite. In base agli archivi esistenti, le statistiche rilasciate dal Ministero

degli Interni fissavano al 40 % la possibilità che un campione raccolto sul

luogo di un reato concordasse immediatamente con un profilo conservato

nella banca dati. Secondo Lord Steyn, ciò dimostrava che le impronte

digitali e i campioni che potevano oramai essere conservati avevano giocato

nel corso degli ultimi tre anni un ruolo fondamentale nella individuazione e

nella punizione dei reati più gravi.

separatamente il prelievo di impronte digitali e di campioni biologici, dalla

loro conservazione e utilizzazione.

Convenzione, Lord Steyn precisava di essere orientato a ritenere che il solo

fatto di conservare le impronte digitali ed i campioni di DNA non potesse

costituire di per sé una violazione del diritto al rispetto della vita privata;

egli aggiungeva inoltre che, quand’anche si fosse sbagliato in proposito,

l’eventuale interferenza con la garanzia in esame sarebbe stata veramente

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

lieve. Quanto alle preoccupazioni relative al se i campioni eventualmente

conservati potessero in futuro essere oggetto di utilizzazioni abusive o

arbitrarie, secondo il giudice Steyn queste non potevano essere considerate

rilevanti in relazione alla questione, diversa, concernente l’uso attuale di

campioni conservati a fini della individuazione e della punizione di crimini.

E comunque se lo sviluppo della scienza lo avesse richiesto, si sarebbe

sempre potuto ricorrere, se del caso, alle autorità giudiziarie per assicurare

la compatibilità del sistema con la Convenzione. Secondo il giudice Steyn la

disposizione che limitava l’uso dei dati personali conservati solo per

«finalità relative alla prevenzione o alla individuazione di reati penali...»

non ampliava arbitrariamente l’uso consentito, in quanto esso risultava

limitato dal suo stesso contesto.

interferenza nella vita privata, Lord Steyn dichiarava di concordare con

l’opinione resa da Lord Sedley davanti alla Corte d’appello e secondo la

quale le finalità proprie della conservazione di tale materiale – e cioè

prevenire la commissione di reati penali e di salvaguardare il diritto dei terzi

a non essere vittime di crimini – rientravano senz’altro nella locuzione

«prevista dalla legge» ai termini dell’art. 8.

tipo di interferenza, i ricorrenti sostenevano che la conservazione di

impronte digitali e di campioni di DNA comportava la conseguenza di far

gravare dei sospetti su persone che avevano beneficiato di una assoluzione.

L’Avvocatura dello Stato per conto del Ministro dell’Interno faceva

presente, al contrario, che la conservazione di siffatto materiale non aveva

niente a che vedere con il passato, e cioè con il reato per il quale la persona

era stata assolta; piuttosto essa mirava a facilitare le indagini relativamente a

futuri ed eventuali reati. Secondo l’Avvocatura dello Stato, la conservazione

dei campioni di DNA in questione non poteva avere conseguenze per i

ricorrenti tranne nel caso in cui il loro profilo finisse per combaciare con

uno di quelli che sarebbero, eventualmente, stati rilevati sulle scene dei reati

futuri. Secondo il punto di vista di Lord Steyn sussistevano 5 fattori che

portavano a concludere che l’interferenza era proporzionata al fine legittimo

perseguito: i) le impronte digitali e i campioni erano conservati

esclusivamente per uno scopo preciso: sarebbe a dire la possibilità di

individuare e perseguire la commissione dei reati nonché quella procedere

penalmente contro tali infrazioni; ii) le impronte e i campioni non erano di

alcuna utilità senza le eventuali impronte o campioni prelevati sulle scene

dei crimini e con i quali operare una comparazione; iii) le impronte non

erano rese pubbliche; iv) non era possibile ad un occhio non esperto

l’identificazione di una persona a partire dagli elementi conservati; e v) il

progressivo ampliamento della banca dati, derivante dalla conservazione dei

dati in questione, conferiva enormi vantaggi nella lotta contro i reati più

gravi.

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

potuto essere ottenuto attraverso mezzi meno invasivi, e cioè attraverso la

valutazione caso per caso della convenienza di conservare o meno le

impronte e i campioni, Lord Steyn rinviava ai commenti formulati da Lord

Waller dinanzi alla Corte d’appello: «[s]e la giustificazione della necessità

di conservare siffatto materiale deve essere minimamente in relazione col

punto di vista della polizia sul grado di innocenza, allora le persone che

sono state assolte ed i cui campioni con i loro dati personali sono rimasti

conservati, possono a buon diritto sostenere che questo fatto costituisce un

marchio nei loro confronti o le discrimina; queste persone possono, allora,

giustamente dolersi del fatto che, sebbene esse siano state assolte e sebbene

esse abbiano diritto alla presunzione di innocenza, di fatto vengono trattate

come dei colpevoli. In realtà, la semplice conservazione di campioni

prelevati legalmente e il fatto che sia di interesse pubblico che la polizia

disponga di una banca dati la più ampia possibile per la lotta contro la

criminalità, non significano affatto stigmatizzare qualcuno che sia stato

assolto».

DNA non incideva in alcun modo sulla sua opinione.

base al quale la conservazione delle loro impronte digitali e dei campioni

contenenti i loro dati personali costituiva nei loro confronti un trattamento

discriminatorio, contrario all’articolo 14 della Convenzione, in rapporto a

tutte le altre persone che, invece, non avevano dovuto sottoporsi al

prelevamento delle impronte digitali e dei campioni biologici da parte della

polizia nell’ambito di un’inchiesta penale. Lord Steyn sosteneva che, anche

supponendo che la conservazione delle impronte digitali e dei campioni

contenenti dati personali rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo

8, e che in questo modo risultasse applicabile anche l’articolo 14, la

differenza di trattamento invocata dai ricorrenti non si fondava su alcuno

«status» come richiesto dall’articolo 14, ma rifletteva semplicemente il fatto

storico, indipendente da qualsiasi caratteristica personale, che le autorità

erano già in possesso, dopo averle legittimamente prelevate legalmente, di

impronte digitali e di campioni di DNA delle persone in questione. Secondo

il suo punto di vista, i ricorrenti e le persone con le quali essi a loro dire

avrebbero dovuto essere comparati non si trovavano, in ogni caso, nella

medesima situazione. Ad ogni modo, Lord Steyn aggiungeva che anche a

voler supporre, contrariamente a quanto da lui ritenuto, che fosse necessario

procedere alla valutazione delle cause di giustificazione di una eventuale

disparità di trattamento, una giustificazione oggettiva era già stata stabilita:

prima di tutto, esisteva innegabilmente uno scopo legittimo, poiché

l’ampliamento della banca dati contenenti le impronte digitali e i campioni

serviva un interesse pubblico, quello di individuare e perseguire i reati più

gravi nonché quello di discolpare le persone innocenti e, in secondo luogo,

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

l’esigenza di proporzionalità era rispettata in quanto l’articolo 64 § 1A della

legge del 1984 costituiva oggettivamente uno strumento misurato e

proporzionato per raggiungere un fine del legislatore; quello della lotta

contro la grande criminalità.

maggioranza; secondo il suo punto di vista, infatti, tanto la conservazione

dei dati relativi alle impronte digitali quanto quella dei dati del DNA

costituivano una interferenza dello Stato nel diritto al rispetto della vita

privata e richiedevano dunque una giustificazione ai sensi della

Convenzione. Secondo il suo punto di vista, si trattava in questo caso di una

questione attinente alla riservatezza dei dati personali. In effetti, non vi è

nulla di più privato e riservato per una persona che la conoscenza del suo

patrimonio genetico. La Baronessa sottolineava inoltre, che la distinzione

tra le informazioni relative alle impronte digitali e i dati del DNA rivestiva

un’importanza molto più grande nel caso in cui si trattava di giustificarne la

conservazione, in quanto le cause di giustificazione potevano essere

differenti per ciascuno di questi tipi di dati. Ciononostante, la Baronessa

conveniva con la maggioranza che simili giustificazione erano state

chiaramente fornite nel caso dei due ricorrenti.

II. LA NORMATIVA E DOCUMENTI INTERNI RILEVANTI

A. Inghilterra e Galles

and Criminal Evidence Act 1984 – qui di seguito «la legge del 1984»)

definisce i poteri in materia di prelievo delle impronte digitali (in particolare

nella sezione 61) e dei campioni biologici (principalmente nella sezione 63).

Ai sensi della sezione 61, le impronte digitali non possono essere prelevate

senza il consenso della persona interessata tranne nel caso in cui vi sia

l’autorizzazione di un funzionario di polizia avente al meno il grado di

commissario oppure se la persona è stata incolpata di un reato che implichi

la sua iscrizione nei registri della polizia o se essa sia stata informata che un

fascicolo di polizia è stato aperto a suo carico per tale reato. Prima del

prelievo, occorre che la persona interessata sia informata che le impronte

potrebbero essere utilizzate per ricerche relative ad altri reati; il fatto che la

persona sia avvertita di questa eventualità deve risultare dai registri ufficiali.

Analogamente le ragioni in base alle quali le impronte vengono prelevate

devono essere iscritte nel registro di custodia. Disposizioni simili si

applicano in materia di prelevamento dei campioni biologici (sezione 63).

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

campioni (e delle relative annotazioni iscritte nei registri ufficiali), la

sezione 82 della legge del 2001 (Criminal Justice and Police Act 2001) ha

emendato l’articolo 64 (1A) della legge del 1984. Essa prevede che:

«Qualora – a) delle impronte o dei campioni vengano prelevati su di una persona

nell’ambito di una indagine su di un determinato reato, e b) il comma 3 qui di seguito

non imponga la loro distruzione, essi possono essere conservati anche dopo essere

stati utilizzati per il fine per il quale erano stati prelevati; tuttavia tali impronte e tali

campioni non potranno essere utilizzate da altre persone, eccetto che allo scopo di

prevenire o individuare reati penali, o allo scopo di condurre delle indagini su di un

reato, o allo scopo di sostenere una azione penale. (...)

3) Se – a) delle impronte o dei campioni sono prelevati da una persona nell’ambito di una indagine su di un determinato reato, e b) questa persona poi non viene

sospettata di aver commesso il reato in questione, queste impronte o i campioni

devono essere distrutti; in tal caso in effetti, e fatta eccezione di quanto previsto dalle

disposizioni seguenti della presente sezione, il prelievo ha raggiunto lo scopo per cui

esso è stato effettuato.

(3AA) La distruzione delle impronte e dei campioni ai termini del comma 3) non è

obbligatoria se questi a) sono stati prelevati in relazione ad una indagine per un reato

per il quale una persona è stata riconosciuta colpevole; e quando b) un campione o, a

seconda dei casi, delle impronte, sono stati prelevati dalla persona colpevole

nell’ambito della indagine su quest’ultima.».

persona, le cui impronte o i cui campioni erano stati prelevati ai fini di una

indagine su di un determinato reato, veniva assolta, queste impronte o questi

campioni dovevano, fatte salve alcune eccezioni, essere distrutti «al più

presto possibile dopo la chiusura della procedura».

64 § 1A non può essere considerato come previsto dalla legge, salvo le

eccezioni previste nella medesima disposizione. Inoltre, nel caso Attorney

General's Reference (no 3 del 1999) ([2001] 2 AC 91), la Camera dei Lords

è stata chiamata a fornire il suo punto di vista relativamente al se fosse

possibile autorizzare l’uso come prova di un campione che avrebbe dovuto

essere distrutto in base alle disposizioni allora vigenti e previste dalla

sezione 64 della legge del 1984. La Camera dei Lords ha concluso che il

divieto di utilizzare un campione conservato illegalmente «ai fini di

qualsivoglia indagine» non costituisce una esclusione obbligatoria degli

elementi di prova ottenuti attraverso l’inosservanza di siffatto divieto; essa

ha rimesso al libero apprezzamento di ciascun giudice di merito la questione

dell’ammissibilità di simili elementi.

1998») è stata adottata il 16 luglio 1998 per dare attuazione alla direttiva

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 (cfr.

il paragrafo 50, infra). Alla luce di siffatta legge, la terminologia «dati

personali» designa i dati relativi ad un individuo in vita che può essere

suscettibile di identificazione – a) grazie a questi dati, o b) grazie a questi

dati e ad altre informazioni che già sono in possesso, o sono suscettibili di

entrare in possesso, del responsabile del trattamento e comportano

l’espressione di un opinione sull’individuo e un’indicazione delle intenzioni

del responsabile del trattamento o di altra persona nei riguardi

dell’individuo in questione (sezione 1). L’espressione «dati personali

sensibili» indica quei dati personali consistenti, tra gli altri, in informazioni

riguardanti l’origine razziale o etnica della persona, i reati commessi o che

si suppone abbia commesso, i procedimenti penali subiti per i reati

commessi o che si suppone abbia commesso, o l’esito di tali procedimenti,

ed in particolar modo, le condanne eventualmente rese dai tribunali (sezione

2).

sottoposto ad otto clausole di salvaguardia enunciate nell’Allegato 1. La

prima di queste clausole di salvaguardia esige che il trattamento dei dati

personali sia posto in essere in modo equo e lecito e, soprattutto, che siffatto

trattamento non può avere luogo a meno che – a) non sia soddisfatta almeno

una delle condizioni previste dall’Allegato 2, e b) nel caso di dati personali

sensibili, non sia soddisfatta almeno una delle condizioni previste

dall’Allegato 3. L’Allegato 2 contiene una lista dettagliata di condizioni;

essa prevede, inter alia, che il trattamento di qualsiasi dato personale è

necessario quando esso è richiesto ai fini dell’amministrazione della

giustizia o per l’esercizio di altre funzioni di natura pubblica esercitate da

qualsivoglia persona nell’interesse della collettività (§ 5 a) e d)). L’Allegato

3 contiene una lista di condizioni ancora più dettagliata; esso prevede che il

trattamento dei dati personali sensibili sia necessario se richiesto

nell’ambito di un qualsiasi procedimento giurisdizionale(§ 6 a)), o ai fini

dell’amministrazione della giustizia (§ 7 a)), e sempre che esso sia

effettuato nel rispetto delle garanzie atte a proteggere in modo adeguato i

diritti e le libertà dei titolari dei dati (§ 4 b)). La Sezione 29 prevede, in

particolare, che la prima clausola di salvaguardia non si applichi al

trattamento dei dati personali effettuato a fini di prevenzione o di

individuazione di reati penali salvo che esso non richieda il rispetto delle

condizioni enunciate negli Allegati 2 e 3. Ai termini della quinta clausola di

salvaguardia, i dati personali il cui trattamento è disposto per uno o più fini,

non possono essere conservati per un periodo superiore a quello necessario

al perseguimento di siffatto o siffatti fini.

sua versione emendata), svolge funzioni indipendenti consistenti nel

promuovere il rispetto di buone prassi da parte dei responsabili dei

trattamento dei dati; a questo riguardo costui ha il potere di emettere ordini

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

e direttive (enforcement notices, Sezione 40). La legge prevede che

costituiscano reato sia l’inosservanza di siffatti ordini (Sezione 47) sia

ottenere o divulgare dei dati o le informazioni personali che vi si trovano

contenute senza il consenso del responsabile del trattamento (Sezione 55).

La Sezione 13 riconosce il diritto di adire i tribunali interni per richiedere il

risarcimento dei danni in caso di violazione delle disposizioni contenute

nella legge.

nominative nel Registro Informatico Nazionale della polizia

delle informazioni genetiche sono contenute nelle Linee-guida del 2006

riguardanti la conservazione delle schede nominative nel Registro

Informatico Nazionale della polizia, redatte dall’Associazione dei

commissari di polizia d’Inghilterra e del Galles (Association of Chief Police

Officers in England and Wales). Le Linee-guida si fondano sul principio

della limitazione all’accesso ai dati contenuti nel Registro Informatico

Nazionale della polizia piuttosto che su quello della cancellazione di questi

dati. Le Linee-guida riconoscono che la loro adozione è altresì suscettibile

di implicare delle conseguenze sul funzionamento dei servizi esterni alla

polizia con i quali quest’ultima condivide attualmente i dati contenuti in

questo registro.

contenute Registro Informatico Nazionale della polizia, attraverso un

sistema di accesso decrescente. L’accesso alle informazioni riguardanti

persone che non sono state condannate è automaticamente ristretto di modo

che queste informazioni non possano essere consultate che dalla polizia.

Allo stesso modo, l’accesso alle informazioni riguardanti le persone

condannate è parimenti ristretto allo scadere di un certo termine che oscilla

tra i 5 ed i 35 anni di durata, a seconda della gravità del reato, l’età del

sospettato e la pena inflitta. Per alcune tipologie di condanne, l’accesso non

è mai ristretto.

per tutte le schede nominative presenti nel Registro Informatico Nazionale

della polizia create dalle loro unità. Essi hanno il potere discrezionale, in

presenza di circostanze eccezionali, di autorizzare la cancellazione dei dati

riguardanti le condanne, le contravvenzioni per turbativa dell’ordine

pubblico, le assoluzioni o il casellario storico degli arresti da essi

eventualmente «posseduti». L’allegato 2 prevede una «procedura da seguire

in casi eccezionali» destinata ad aiutare i commissari nell’esercizio di

questo potere. L’allegato 2 chiarisce che i casi eccezionali sono per

definizione rari; essi includono quelle situazioni in cui l’arresto o il prelievo

di campioni sono stati fin dall’origine illegittimi o quelle situazioni in cui

risulti accertato al di là di ogni dubbio che nessun reato sia stato commesso.

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

Prima di decidere che un determinato caso è eccezionale, ai Commissari è

fatto obbligo di chiedere un parere agli esperti operanti nell’ambito del

Progetto di conservazione dei dati di DNA e delle impronte digitali.

B. Scozia

(Criminal Procedure Act), e dalle novelle successive, i campioni di DNA e i

profili che se ne ricavano devono essere distrutti se la persona non viene

condannata o se essa benefici di una esenzione incondizionata della pena.

Alla luce di una recente riforma, i campioni biologici e i profili possono

essere conservati per tre anni se la persona arrestata è sospettata di alcuni

reati sessuali o di crimini violenti, e questo anche se la persona non sia

condannata (Sezione 83 della legge del 2006, che ha aggiunto la Sezione

18A alla legge del 1995). Al di fuori di tali casi, i campioni e le

informazioni devono essere distrutti a meno che un prefetto di polizia non

richieda ad uno Sheriff (il capo dell’amministrazione giudiziaria locale) un

prolungamento del termine di due anni.

C. Irlanda del Nord

materia penale è stata modificata nel 2001 in modo del tutto analogo a

quanto avvenuto per la legge del 1984 adottata in Inghilterra e nel Galles

relativamente alla stessa materia. Conseguentemente, le disposizioni

normative che in Irlanda del Nord disciplinano la conservazione dei dati

relativi alle impronte digitali e alle informazioni genetiche, sono del tutto

identiche a quelle in vigore in Inghilterra e nello Stato di Galles (cfr.

paragrafo 27 supra).

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

D. Rapporto del Nuffield Council on Bioethics 1

Bioethics, la conservazione di impronte digitali, nonché dei profili di DNA e

di campioni biologici è, in generale, un tema che solleva controversie

maggiori anche della questione del prelievo di tali informazioni biologiche;

similmente la conservazione di campioni biologici solleva delle

preoccupazioni d’ordine etico molto più grandi di quelle derivanti dalla

conservazione dei profili digitalizzati del DNA e delle impronte digitali, e

ciò in ragione della differenza nell’ampiezza delle informazioni che se ne

possono ricavare. Il rapporto evidenzia l’assenza di prove empiriche

soddisfacenti che permettano di giustificare la prassi attuale consistente nel

conservare a tempo indeterminato le impronte digitali, i campioni ed i

profili di DNA di tutte le persone arrestate per un reato che comporti

iscrizione negli archivi informatici della polizia, ed indipendentemente dal

fatto che queste persone siano o meno successivamente incolpate o

condannate. Il rapporto esprime, inoltre, particolare preoccupazione circa la

prassi di conservare a tempo indeterminato le informazioni biologiche

relative a minori e dubita della conformità di tale prassi con le disposizioni

della Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo

all’uso crescente dei dati di DNA per la realizzazione di «ricerche sulla

familiarità» (cd. familial searching), per la determinazione dell’origine

etnica o per la realizzazione di ricerche non operative. La ricerca sulla

familiarità è un processo di comparazione di un profilo di DNA prelevato

sul luogo di un reato con i profili registrati nella banca dati nazionale e

destinato a classificarli in funzione del loro grado di concordanza. Questa

operazione consente di identificare le persone geneticamente imparentate

con un reo. La ricerca sulla familiarità può dunque condurre a rilevare delle

relazioni genetiche rimaste precedentemente sconosciute o nascoste. Il

rapporto, è dell’opinione che l’uso delle banche dati di DNA per la ricerca

delle persone imparentate sia una questione particolarmente sensibile.

più essere utilizzata per valutare la probabile origine etnica del donatore. E’

possibile dedurre l’origine etnica a partire dai profili di DNA dal momento

che l’«apparenza etnica» individuale è sistematicamente annotata nella

clinici, giuristi, filosofi, scienziati e teologi, creato dalla Fondazione Nuffield nel 1991. Il

rapporto in questione è stato pubblicato il 18 settembre 2007 con il titolo « The forensic use

of bioinformation: ethical issues » (L’uso delle informazioni biologiche in

criminologia: questioni etiche).

modalità con cui si manifesta il carattere ereditario controllato da quel gene (“Allele”,

Microsoft Encarta 2006)

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

banca dati: qualora vengano prelevati dei campioni biologici, i funzionari di

polizia classificano sistematicamente i sospettati in una delle sette categorie

di «apparenza etnica». La realizzazione di tests di origine etnica effettuati

attraverso la banca dati permette di ricavare alcune informazioni utilizzabili

nella conduzione di indagini da parte della polizia come, per esempio, per

aiutare a ridurre il numero dei sospettati e a stabilire delle priorità. Il

rapporto nota che da un lato per fattori sociali da un altro lato per la prassi

delle forze di polizia, un numero sproporzionato dei membri della

popolazione di colore e dei gruppi etnici minoritari sono fermati, oggetto di

perquisizione e arrestati dalla polizia; i loro profili di DNA vengono

sistematicamente registrati. Da qui le preoccupazioni espresse nel rapporto

secondo cui l’identità etnica ricavata dai campioni biologici porti ad un

rafforzamento delle teorie razziste circa la propensione alla commissione

dei reati.

III. DOCUMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI RILEVANTI

A. I testi del Consiglio d’Europa

delle persone in merito al trattamento automatizzato dei dati personali («la

Convenzione sulla protezione dei dati»), entrata in vigore nel Regno Unito

il primo dicembre 1987, definisce i «dati personali» come tutte quelle

informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile («il

titolare dei dati»). La Convenzione prevede tra le altre cose:

«Articolo 5 – Qualità dei dati

I dati a carattere personale oggetto di elaborazione automatica devono essere:

(…)

b. registrati per fini determinati e legittimi e non devono essere utilizzati in modo

incompatibile con tali fini;

c. adeguati, pertinenti e non eccessivi in rapporto ai fini per i quali sono registrati;

…

e. conservati sotto una forma che permetta l’identificazione delle persone interessate

per un periodo non superiore a quello necessario per i fini per i quali essi sono

registrati.

Articolo 6 – Categorie speciali di dati

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

I dati a carattere personale che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le

convinzioni religiose o altre convinzioni, nonché i dati a carattere personale relativi

alla salute o alla vita sessuale, non possono essere elaborati automaticamente a meno

che il diritto interno preveda delle garanzie appropriate (…).

Articolo 7 – Sicurezza dei dati

Idonee misure di sicurezza vengono adottate per la protezione dei dati a carattere

personale registrati nelle collezioni automatizzate contro la distruzione accidentale o

non autorizzata, o la perdita accidentale, nonché contro l’accesso, la modificazione o

la diffusione non autorizzati.»

dell’uso dei dati personali nelle materie di pubblica sicurezza (adottata il

17 settembre 1987) dispone tra le altre cose:

«Principio 2 – Raccolta dei dati

2.1. La raccolta dei dati personali per fini di polizia e di pubblica sicurezza dovrebbe

essere limitata a ciò che è strettamente necessario per prevenire un pericolo concreto o

per reprimere di un determinato un reato. Qualsiasi eccezione a siffatta disposizione

dovrebbe essere oggetto di una specifica disciplina legislativa nazionale.

(...)

Principio 3 – Conservazione dei dati

3.1. Nei limiti del possibile, la conservazione di dati personali per fini di pubblica

sicurezza dovrebbe essere limitata esclusivamente a dati esatti ed accurati e solo a

quei dati che siano necessari per consentire agli organi della polizia di svolgere le

loro funzioni nel rispetto delle norme di diritto interno e di quelle fissate dal diritto

internazionale.

(...)

Principe 7 – Durata della conservazione e aggiornamento dei dati

7.1. Le autorità nazionali devono adottare le misure necessarie affinché i dati

personali conservati a fini di pubblica sicurezza siano cancellati quando essi non siano

più necessari per raggiungere i fini per i quali essi erano stati conservati.

A tal fine, occorrerebbe prendere in considerazione i seguenti criteri: l’eventuale

necessità di conservare una parte dei dati in vista della conclusione di una indagine in

un determinato caso; o la pronuncia di una decisione definitiva; oppure, in particolare,

la presenza di una assoluzione; di riabilitazione; oppure se la condanna è stata

scontata; o l’esistenza di una amnistia, e ancora l’età della persona interessata; e le

particolari categorie di dati.»

desossiribonucleico (DNA) nell’ambito del sistema di giustizia penale

(adottata il 10 febbraio 1992) prevede tra le altre cose:

«3. Utilizzo dei campioni e delle informazioni da essi derivanti

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

I campioni prelevati per effettuare analisi del DNA e le informazioni derivanti da

siffatte analisi ai fini di indagini di polizia e di repressione di crimini non devono

essere utilizzati per altri scopi. (...)

L’utilizzo di campioni prelevati per analisi del DNA, nonché l’utilizzo delle

informazioni conseguentemente ottenute, può rendersi necessario a fini di ricerca e di

raccolta di dati statistici. Siffatto utilizzo è ammissibile a condizione che non sia

possibile risalire all’identità dell’individuo titolare dei dati. Conseguentemente, in tali

circostanze, il nome e ogni altro riferimento all’identità del titolare dei dati devono

essere rimossi.

Il prelievo di campioni ai fini di analisi del DNA non può essere effettuato se non in

presenza delle circostanze stabilite da diritto interno ; resta inteso che in alcuni Stati

siffatto prelievo può richiedere l’autorizzazione espressa di una autorità giudiziaria...

I campioni biologici o altri tessuti del corpo prelevati da individui a fini di analisi

del DNA non possono essere conservati dopo che sia stata resa la decisione finale

relativamente al caso nell’ambito del quale essi sono stati utilizzati, a meno che

siffatta conservazione non sia imposta da delle necessità legate direttamente a quelle

che avevano giustificato il prelievo.

Le autorità nazionali devono adottare le misure necessarie per assicurare che i

risultati delle analisi del DNA vengano cancellati quando non sia più necessaria la

loro conservazione. I risultati delle analisi del DNA e le informazioni così ottenuto

possono essere conservate nel caso in cui l’individuo interessato sia stato condannato

per la commissione di gravi crimini contro la vita, l’integrità o la sicurezza delle

persone. In siffatti casi la legislazione nazionale deve fissare dei precisi periodi di

conservazione.

I campioni e gli altri tessuti umani, o le informazioni da essi derivanti, possono

essere conservate per periodi più lunghi:

i) quando lo richieda la persona interessata; o ii) quando il campione non può essere attribuito a nessuna persona, per esempio

quando è rinvenuto sulla scena di un crimine.

Nel caso in cui sia in gioco la sicurezza dello Stato, la normativa nazionale può

autorizzare la conservazione dei campioni, dei risultati delle analisi di DNA e delle

informazioni derivanti, anche se la persona interessata non sia stata incolpata o

condannata per un reato. In siffatti casi la legislazione nazionale deve fissare un

preciso periodo di durata della conservazione (...)»

dispone, per quanto riguarda il punto 8 di questa:

«47. Il gruppo di lavoro era ben consapevole del fatto che la stesura della

Raccomandazione 8 costituisse una questione alquanto delicata e che investiva diversi

interessi meritevoli di protezione e tutti dalla natura particolarmente sensibile. Per

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

questo motivo si è dovuto cercare di trovare il giusto bilanciamento tra tutti questi

interessi. Sia la Convenzione europea dei diritti dell’uomo sia la Convenzione sulla

protezione dei dati personali prevedono, entrambe, una serie di eccezioni in relazione

alla repressione delle infrazioni penali e della salvaguardia dei diritti e delle libertà di

terzi. Siffatte eccezioni, tuttavia, sono ammesse solo nella misura in cui esse siano

compatibili con ciò che è necessario in una società democratica.

(...)

della conduzione sugli stessi di analisi del DNA è quello di identificare i delinquenti e

aiutare contestualmente gli innocenti eventualmente sospettati a discolparsi, i dati

devono essere cancellati una volta che una determinata persona sia stata affrancata da

ogni sospetto. È in questo momento, dunque, che sorge anche la questione di stabilire

per quanto tempo i risultati delle analisi del DNA e i campioni sui quali tali analisi

sono fondate possono essere conservate nell’eventualità che il sospettato sia trovato

colpevole.

non siano più necessarie ai fini in vista dei quali esse sono state raccolte ed utilizzate.

Tale caso si verifica generalmente quando sia resa una decisione finale sulla

colpevolezza dell’autore. Con la terminologia «decisione finale», il CAHBI [il

Comitato ad hoc di esperti sulla bioetica] suole indicare di norma, nel diritto interno,

una decisione giurisdizionale. Il gruppo di lavoro ha riconosciuto, tuttavia, la necessità

che siano costituite banche dati in relazione a certe fattispecie e per certe categorie di

infrazioni annoverabili fra quelle circostanze che richiedono altre soluzioni a causa

della particolare gravità del crimine. Il gruppo di lavoro è giunto a siffatta conclusione

dopo una profonda analisi delle disposizioni normative rilevanti della Convenzione

europea dei diritti dell’uomo, della Convenzione sulla protezione dei dati personali e

degli strumenti predisposti nel quadro del Consiglio d’Europa. In aggiunta, il gruppo

di lavoro ha altresì preso in considerazione il fatto che tutti gli Stati membri hanno

predisposto un sistema del casellario giudiziale e che le informazioni contenute in

questo casellario possono essere utilizzate per le necessità della giustizia penale (...).

Conseguentemente, il gruppo di lavoro ha ammesso la possibilità di costituire banche

dati, in via eccezionale e in presenza di condizioni particolari quali ad esempio:

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

B. Il diritto e la prassi negli Stati membri del Consiglio d’Europa

quelle altrimenti acquisite della Corte, la maggioranza degli Stati membri

del Consiglio d’Europa autorizza nell’ambito delle procedure penali il

prelievo obbligatorio delle impronte digitali e dei campioni delle cellule. Al

meno 20 Stati membri si sono dotati di una legislazione che statuisce il

prelevamento dei dati di DNA e il loro inserimento in banche dati nazionali

o sotto un’altra forma (Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Spagna,

Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda 1 , Italia 2 , Lettonia,

Lussemburgo, Norvegia, Paesi-Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia e

Svizzera). Il numero dei paesi è in costante aumento.

Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, PaesiBassi, Polonia e Svezia), il prelievo dei dati di DNA nell’ambito delle

procedure penali non avviene in modo sistematico ma si limita ad alcune

circostanze particolari e/o ai reati più gravi, ed in particolare a quei reati

puniti con determinate tipologie di reclusione.

espressamente la conservazione sistematica e per una durata illimitata dei

profili di DNA e dei campioni cellulari di persone che abbiano beneficiato

di un’assoluzione o nei cui confronti sia stata pronunciata una archiviazione.

Cinque Stati (Belgio, Ungheria, Irlanda, Italia e Svezia), prevedono la

distruzione ex officio di tali dati in presenza di una assoluzione o di una

archiviazione di un procedimento penale. Dieci altri Stati applicano questa

stessa regola generale con alcune eccezioni molto limitate: la Germania, il

Lussemburgo e i Paesi Bassi autorizzano che siffatta tipologia di

informazioni continuino ad essere conservate se rimangono dei sospetti a

carico della persona titolare dei dati o se ulteriori indagini sono richieste in

un altro separato caso; l’Austria consente che siffatti dati continuino ad

essere conservati quando sussiste un rischio che la persona sospettata possa

commettere un reato grave e la Polonia prevede altrettanto in relazione ad

alcuni reati gravi; la Spagna e la Norvegia autorizzano la conservazione dei

profili nel caso in cui la persona sia assolta perché non penalmente

responsabile; La Danimarca e la Finlandia ne autorizzano la conservazione

rispettivamente per un periodo di 1 e di 10 anni in caso di assoluzione e la

relativamente alle prove scientifiche in materia penale. Un nuovo progetto di legge diretto

ad estendere l’utilizzo e la conservazione dei dati del DNA contenuti nella banca dati

nazionali è stata approvata dal governo ma non ha ancora ricevuto l’avallo da parte del

Parlamento.

creazione di una banca dati nazionale; tuttavia è scaduto senza poter essere convertito in

legge a causa di un errore di redazione. Una versione corretta del testo dovrebbe essere

adottata nel 2008.

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

Svizzera per il periodo di 1 anno in caso di non luogo a procedere. In

Francia i profili del DNA possono essere conservati per un periodo di 25

anni dopo una assoluzione; durante questo periodo il pubblico ministero, di

propria iniziativa o previa richiesta, può ordinare la loro distruzione

anticipata qualora la conservazione non sia più necessaria ai fini di

identificazione nel quadro di indagini penali. Estonia e Lettonia autorizzano

la conservazione dei profili di DNA di persone sospettate di un crimine per

un certo periodo di tempo dopo l’assoluzione.

autorizzata, come regola generale, per limitati periodi di tempo dopo la

condanna o dopo il decesso della persona condannata. Conseguentemente, il

Regno Unito sembrerebbe essere l’unico Stato membro ad autorizzare

espressamente la conservazione sistematica e a tempo indefinito sia dei

profili che dei campioni riguardanti persone condannate.

conservazione dei campioni stessi o dei profili di DNA, la maggioranza

degli Stati membri prevede una serie di meccanismi di ricorso da esperire

sia dinanzi ad organi di monitoraggio circa la protezione dei dati personali

sia dinanzi alle autorità giurisdizionali.

C. Unione Europea

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati indica che lo scopo delle legislazioni nazionali

relative al trattamento dei dati personali è quello di garantire il rispetto dei

diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita

privata, riconosciuto anche dall’articolo 8 della Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e dai principi generali del diritto

comunitario. La direttiva enuncia un certo numero di principi che precisano

ed amplificano quelli contenuti nella Convenzione del Consiglio d’Europa

sulla protezione dei dati personali. La direttiva, inoltre, autorizza gli Stati

membri ad adottare le disposizioni legislative intese a limitare la portata

degli obblighi e dei diritti da essa previsti, in particolare qualora tale

restrizione costituisca una misura necessaria alla prevenzione, alla ricerca

alla individuazione e alla repressione di infrazioni penali (articolo 13).

transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la

criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, sottoscritto da diversi

Stati membri dell’Unione europea il 27 maggio 2005, enuncia una serie di

regole relative alla trasmissione dei dati dattiloscopici e di DNA alle altre

patri contraenti e alla loro automatica comparazione con le rispettive banche

date nazionali. Il trattato prevede in particolare:

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

« Articolo 35 – Finalità di utilizzo

che le sono stati inviati (...) a meno che tale trattamento non sia necessario al fine di

realizzare una comparazione, di rispondere per via automatizzata alla domanda o per

protocollare in conformità all’articolo 39 (...).Al termine del raffronto o della risposta

informatizzata alla domanda, i dati trasmessi vengono cancellati subito a meno che il

prosieguo del trattamento per le finalità menzionate [supra] non sia necessario»

corrispondente almeno a quello che risulta dalla Convenzione sulla

protezione dei dati personali e domanda agli Stati contraenti di tenere conto

della raccomandazione n.° R (87) 15 del Comitato dei Ministri del

Consiglio d’Europa.

personali trattati nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in

materia penale, adottata il 24 giugno 2008, contiene la disposizione

seguente:

« Articolo 5

Fissazione di termini per la cancellazione e l’esame

Sono previsti adeguati termini per la cancellazione dei dati personali o per un esame

periodico della necessità della memorizzazione dei dati. Misure procedurali

garantiscono che tali termini siano rispettati.»

D. Giurisprudenza esistente presso altri paesi

Suprema del Canada si è soffermata sulla questione della conservazione

nella banca dati nazionale dei campioni di DNA di un minore che aveva

commesso per la prima volta un crimine. Ebbene, la Corte Suprema ha

confermato la decisione del giudice di merito secondo cui, alla luce dei

principi e delle finalità propri della giustizia penale minorile, la

conservazione di dati di DNA sarebbe in siffatti casi una misura dagli effetti

assolutamente spropositati. Nella sua opinione il giudice Fish ha osservato:

«Tuttavia, ciò che risulta essere oltremodo preoccupante, è l’impatto che una

ordinanza di prelievo dei dati genetici di una persona può avere sul godimento del

diritto alla vita privata dell’individuo. Nel caso R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, p.

293, la Corte ha sancito che l’articolo 8 della Carta costituzionale salvaguarda le

«informazioni biografiche di carattere personale che gli individui, in una società libera

e democratica, possono volere sottrarre alla conoscenza dello Stato». Il DNA di un

individuo contiene « il livello massimo di informazioni personali e private»: S.A.B.,

par. 48. A differenza delle impronte digitali, il DNA è in grado di rivelare i dettagli

più intimi riguardanti la composizione biologica di una persona. (...) Il prelievo e la

conservazione di un campione di DNA non sono delle questioni bagattellari e, in

assenza di un imperativo di interesse pubblico, la loro realizzazione costituirebbe

evidentemente una grave violazione del diritto alla vita privata di ciascun individuo.»

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

E. La Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo

fanciullo del 20 novembre 1989 stabilisce che ogni fanciullo sospettato,

accusato o riconosciuto colpevole di reato penale ha il diritto a un

trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale,

che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e

che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo

reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a

quest'ultima.

IV. OSSERVAZIONI DI TERZI INTERVENIENTI

documenti di carattere giurisprudenziale nonché tutta una serie di materiale

a carattere scientifico evidenziando, tra le altre cose, la natura

particolarmente sensibile dei campioni di cellule e dei profili di DNA e le

conseguenze sulla vita privata che la loro conservazione da parte delle

autorità può comportare.

regole fondamentali in materia di protezione dei dati personali elaborati dal

Consiglio d’Europa, e ne sottolinea la rilevanza ai fini dell’apprezzamento

del requisito di proporzionalità che deriva dall’articolo 8 della Convenzione.

Siffatta organizzazione sottolinea in particolare come la raccomandazione R

(92) 1 richieda che sia indicata in modo preciso la durata della conservazione dei campioni di cellule e dei profili di DNA. Essa aggiunge

che certi gruppi della popolazione, ed in particolare i giovani, sono

rappresentanti in modo sproporzionato nella banca dati nazionale del DNA

del Regno Unito e sottolinea l’iniquità che tale situazione è suscettibile di

creare. Privacy International, manifesta preoccupazione anche in relazione

all’utilizzo dei dati per la realizzazione delle cd. “ricerche sulla familiarità”

e di altro tipo. Deposita, inoltre, una raccolta di dati comparativi

relativamente alla prassi e alla normativa esistenti in diversi Stati

relativamente alla conservazione dei dati ed evidenzia l’esistenza le

numerose restrizioni e garanzie applicate di norma in materia.

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA

CONVENZIONE

impronte digitali, dei loro campioni di cellule e dei loro profili genetici,

avvenuta ai sensi dell’articolo 64 § 1A della legge del 1984 in materia di

polizia e di prove in materia penale (d’ora in poi «la legge del 1984»),

costituirebbe una violazione dell’articolo 8, che prevede:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata (...)

non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura

che, in una società democratica, è necessaria per (...) l’ordine pubblico e la

prevenzione dei reati (...).»

A. Esistenza di una ingerenza nella vita privata

delle autorità delle impronte digitali, dei campioni di cellule e dei profili di

DNA dei ricorrenti costituisca una ingerenza nella vita privata degli

interessati.

a. I ricorrenti

digitali, dei loro campioni di cellule e dei loro profili di DNA costituisca

una interferenza nel godimento del loro diritto alla vita privata. I dati in

questione, in effetti, sarebbero strettamente legati alla loro identità

individuale e rappresenterebbero una categoria di dati personali sui quali

essi avrebbero il diritto di mantenere sotto controllo. I ricorrenti ricordano

che il prelievo iniziale di simili bio-informazioni è stato costantemente

considerato come rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 8 e

arguiscono che la questione della liceità della loro conservazione è ancora

più controversa vista la grande profusione di informazioni private che sono

diventate ormai permanentemente a disposizione di terzi sfuggendo al

controllo dei titolari delle stesse. I ricorrenti sottolineano in particolare la

stigmatizzazione sociale e le conseguenze psicologiche provocate dalla

conservazione di siffatti dati quando si tratta di minori, con la conseguenza

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

che l’ingerenza nel diritto alla vita privata sarebbe ancora maggiore

relativamente al primo ricorrente.

giurisprudenza degli organi della Convenzione, così come in una recente

decisione adottata dall’Information Tribunal del Regno Unito (Chief

Constables of West Yorkshire, South Yorkshire and North Wales Police v.

the Information Commissioner, [2005] UK IT EA 2005 0010 (12 ottobre

2005), 173). Siffatta decisione si sarebbe fondata sull’opinione espressa

dalla Baronessa Hale nel corso della procedura dinanzi la Camera dei Lords

(cfr. il paragrafo 25 supra) e ne avrebbe ripreso in sostanza le conclusioni

per dirimere una analoga controversia relativa all’applicazione dell’articolo

8 alla conservazione dei dati personali riguardanti alcuni condannati.

comporti una ingerenza ancora maggiore nel godimento dei diritti garantiti

dall’articolo 8 dal momento che siffatti campioni contengono il patrimonio

genetico della persona interessata nonché le informazioni genetiche dei suoi

parenti più prossimi. Secondo i ricorrenti sarebbe del tutto privo di rilievo

stabilire se dei dati siano stati effettivamente estratti dai campioni o se ciò

abbia causato un pregiudizio in un determinato caso, dal momento che ogni

persona avrebbe il diritto a che la garanzia che siffatte informazioni ad essa

intimamente appartenenti restino private e non siano comunicate o rese

accessibili ad altri senza la sua autorizzazione.

b. Il Governo

campioni di cellule sono dei «dati a carattere personali» ai termini della

legge sulla protezione dei dati, che si trovano in possesso di persone in

grado di identificare i titolari degli stessi. Il Governo, tuttavia, è

dell’opinione che la semplice conservazione delle di impronte digitali, dei

profili del DNA e di campioni di cellule ai fini del limitato utilizzo

autorizzato dall’articolo 64 della legge del 1984 non rilevi il diritto al

rispetto della vita privata consacrato dall’articolo 8 della Convenzione. A

differenza del prelievo, la conservazione di questi dati non comporterebbe

alcun attentato all’integrità fisica e psicologica della persona, né

costituirebbe una violazione del diritto allo sviluppo personale, del diritto di

stabilire e di sviluppare delle relazioni con i loro simili o con il diritto

all’autodeterminazione.

riguardano l’utilizzo che potrebbe essere fatto in futuro dei campioni

conservati, nonché l’apparizione di nuove tecniche di analisi dei dati DNA e

il rischio di ingerenza nella vita privata degli individui attraverso forme di

sorveglianza attiva. Il Governo sottolinea a tal proposito che l’ambito di

utilizzazione di tali dati è espressamente e chiaramente limitato dal quadro

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

normativo, dalle procedure tecnologiche di estrazione dei profili del DNA e

dalla stessa natura dei profili di DNA ottenuti.

consentirebbe di identificare una persona a partire da campioni di cellule;

esso non conterrebbe alcuna informazione invasiva della sfera

dell’individuo e della sua personalità. La banca dati del DNA sarebbe una

raccolta di siffatti profili utilizzabile attraverso la comparazione del

materiale raccolto sulla scena di un crimine. Una persona non potrebbe

essere identificata se non nel caso di una concordanza tra il profilo derivante

dal materiale così raccolto ed il suo profilo. La banca dati non sarebbe

comunque utilizzata per effettuate “ricerche sulla familiarità” attraverso

concordanze parziali, salvo che in casi estremamente rari e sempre se svolte

sotto stretto controllo. Le impronte digitali, i profili del DNA ed i campioni

di DNA non sarebbero soggetti ad alcun commento soggettivo e non

fornirebbero nessuna informazione relativamente alle attività della persona

interessata; conseguentemente, essi non comporterebbero alcun rischio di

modificare la percezione che si potrebbe avere di un certo individuo o di

lederne la reputazione. Ad ogni modo anche se siffatta conservazione sia

suscettibile di ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 § 1, il

carattere estremamente limitato di eventuali conseguenze negative

renderebbe la conservazione non sufficientemente grave per costituire una

ingerenza.

a. Principi generali

non suscettibile di una definizione esaustiva (cfr. Pretty c. Regno Unito, n.

2346/02, § 61, CEDH 2002-III, nonché Y.F. c. Turchia, n. 24209/94, § 33,

CEDH 2003-IX). Siffatta nozione, dunque, può includere molteplici aspetti

dell’identità fisica e sociale di un individuo (Mikulić c. Croazia, n.

53176/99, § 53, CEDH 2002-I). Ad esempio, elementi come

l’identificazione sessuale, il nome, l’orientamento sessuale e la vita sessuale

ricadono all’interno della sfera personale protetta dall’articolo 8 (si veda,

inter alia, Bensaid c. Regno Unito, n. 44599/98, § 47, CEDH 2001-I e i

riferimenti ivi citati, nonché Peck c. Regno Unito, n. 44647/98, § 57, CEDH

2003-I). Al di là del nome, la nozione di vita privata e familiare può

includere altri strumenti di identificazione personale e di collegamento ad

un gruppo familiare (si veda, mutatis mutandis, Burghartz c. Svizzera, 22

febbraio 1994, § 24, Serie A n. 280-B, nonché Ünal Tekeli c. Turchia, n.

29865/96, § 42, CEDH 2004-X (estratti)). Parimenti, anche le informazioni

riguardanti la salute di una persona costituiscono un elemento importante

della sua vita privata (Z c. Finlandia, 25 febbraio 1997, § 71, Recueil des

arrêts et décisions 1997-I). La Corte è altresì dell’avviso che anche

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

l’identità etnica di un individuo deve essere considerata come un elemento

essenziale della sua vita privata (basti rinviare in proposito all’articolo 6

della Convenzione sulla protezione dei dati personali, citato al paragrafo 41

supra, secondo cui i dati a carattere personale che rivelano l’origine razziale

e le altre informazioni sensibili dell’individuo, rientrano in quelle particolari

categorie di dati che non possono essere elaborati automaticamente a meno

che il diritto interno non preveda delle garanzie appropriate). L’articolo 8

protegge, inoltre, il diritto allo sviluppo personale nonché quello di stringere

e di sviluppare relazioni con i suoi simili ed il mondo esterno (si veda, in via

esemplificativa, Burghartz, citata supra, parere della Commissione, p. 37, §

47, nonché Friedl c. Austria, 31 gennaio 1995, Serie A n. 305-B, parere

della Commissione, p. 20, § 45). Tra l’altro, la nozione di vita privata

include anche una serie di elementi che sono riconducibili al diritto

all’immagine (Sciacca c. Italia, n. 50774/99, § 29, CEDH 2005-I).

persona costituisce ex se una ingerenza ai sensi dell’articolo 8 (cfr. Leander

c. Svezia, 26 marzo 1987, § 48, Serie A n. 116). A tal fine, è privo di

rilevanza il fatto se le informazioni conservate siano poi effettivamente

utilizzate o meno (Amann c. Svizzera [GC], n. 27798/95, § 69, CEDH

2000-II). Tuttavia per stabilire se le informazioni a carattere personale

conservate dalle autorità toccano uno dei summenzionati aspetti della vita

privata, la Corte deve tenere in debita considerazione del contesto

particolare nel quale le informazioni in oggetto sono state raccolte e

conservate, nonché della natura dei dati raccolti, delle modalità con cui tali

dati sono utilizzati e trattati e dei risultati che se ne possono trarre (si veda,

mutatis mutandis, Friedl, citata supra, parere della Commissione, §§ 49-51,

e Peck c. Regno Unito, citata supra, § 59).

b. Applicazione dei principi al caso di specie

personali conservati dalle autorità nel presente caso, e cioè le impronte

digitali, i profili di DNA ed i campioni di cellule, costituiscono dei dati

personali secondo il significato della Convenzione sulla protezione dei dati

personali dal momento che essi riguardano persone identificate o

identificabili. Lo stesso Governo concorda con il fatto che tutte e tre le

categorie di dati sono “dati personali” secondo il significato della legge del

1998 sulla protezione dei dati e che questi si trovano nelle mani di persone

in grado di procedere all’identificazione degli individui interessati.

procedere all’esame di questioni attinenti alla conservazione da parte delle

autorità, e nel contesto di procedure penali, di siffatta tipologia di dati

personali. Per quanto riguarda la natura e la portata delle informazioni

contenute in ciascuna di queste tre categorie di dati, la Corte in passato ha

provveduto ad operare una distinzione tra la conservazione delle impronte

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

digitali e la conservazione dei campioni di cellule e dei profili di DNA e ciò

in ragione delle maggiori possibilità di un uso futuro delle informazioni

presenti in queste ultime due categorie (Van der Velden c. Paesi Bassi

(dec.), n. 29514/05, CEDH 2006-...). Conseguentemente, la Corte ritiene

che, anche nel caso di specie, essa debba procedere esaminando

separatamente la questione dell’ingerenza nel diritto alla vita privata dei

ricorrenti derivante dalla conservazione dei campioni biologici e dei profili

del DNA da un lato, e quella derivante dalla conservazione delle loro

impronte digitali dall’altro.

i. I campioni di cellule ed i profili di DNA

considerazione delle potenziali utilizzazioni di cui potrebbero essere

suscettibili in futuro i campioni di cellule, la conservazione sistematica di

siffatti elementi è da ritenersi sufficientemente invasiva da comportare una

ingerenza nel godimento del diritto alla vita privata. Il Governo ha criticato

siffatta impostazione sostenendo che la posizione della Corte costituiva una

speculazione teorica sull’uso futuro dei campioni e che nessuna ingerenza

poteva ritenersi esistente al presente.

preoccupazioni di una persona relativamente ad un possibile futuro utilizzo

di informazioni personali private conservate dalle autorità non solo sono del

tutto legittime, ma sono, evidentemente, attinenti alla questione di stabilire

se vi sia stata una ingerenza. Invero, tenuto conto del ritmo particolarmente

elevato con il quale si succedono le innovazioni nel settore della genetica e

delle tecnologie dell’informazione, la Corte non può scartare l’eventualità

che in futuro gli aspetti della vita privata collegati alle informazioni

genetiche potranno essere soggetti a nuove forme di ingerenza che non

possono essere previste oggigiorno con precisione. Conseguentemente, la

Corte non vede alcuna ragione sufficiente per discostarsi dalle conclusioni

raggiunte nel caso Van der Velden.

utilizzi futuri del materiale cellulare non sono l’unico elemento da prendere

in considerazione per decidere la questione in esame. In effetti, a parte il

loro carattere personale la Corte nota che siffatto materiale contiene una

grande quantità di informazioni riguardanti un individuo ed in modo

particolare relative alla salute di quest’ultimo. Soprattutto, i campioni di

cellule contengono un codice genetico unico estremamente importante tanto

per la persona interessata che per i membri della sua famiglia. A tal

proposito la Corte condivide pienamente l’opinione espressa dalla

Baronessa Hale nel corso della procedura dinanzi alla Camera dei Lords

(paragrafo 25 supra).

contenute nei campioni di cellule, la loro conservazione non può non essere

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

considerata costituire di per se una ingerenza nel diritto al rispetto della vita

privata degli individui interessati. A tal fine, a nulla rileva il fatto che in

realtà solo una piccola parte delle informazioni sia estratta o utilizzata dalle

autorità per la creazione dei profili di DNA e che nessun pregiudizio

immediato venga arrecato in un determinato caso (Amann, citata supra, §

69).

contengono una minore quantità di informazioni personali che sono estratte

dai campioni di cellule in forma di codice. Il Governo sostiene che un

profilo di DNA non sia nient’altro che una sequenza di cifre o di codici a

barre contenenti delle informazioni oggettive ed irrefutabili e che

l’identificazione di una persona avviene solo in presenza di una

concordanza con un profilo contenuto nella banca dati. Il Governo tiene ad

aggiungere anche che siccome le informazioni in questione sono codificate,

è necessario che siano utilizzate tecnologie informatiche per decodificarle e

renderle accessibili e che solo un numero ristretto di persone è in grado di

interpretarle.

rilevante di dati personali unici. Ora se è vero quanto afferma il Governo e

cioè che le informazioni contenute nei profili possono essere considerate

oggettive ed irrefutabili, è altrettanto vero che il loro trattamento attraverso

strumenti automatizzati consente alle autorità di andare ben oltre la mera

identificazione neutrale. La Corte tiene a far notare che il Governo ha

ammesso che i profili di DNA possono essere utilizzati, ed in alcuni caso

sono stati utilizzati, per “ricerche sulla familiarità” allo scopo di identificare

eventuali relazioni genetiche tra individui. Il Governo, inoltre, ha

riconosciuto il carattere altamente sensibile di siffatta tipologia di ricerche e

la necessità che in materia esistano rigidi controlli. Secondo il punto di vista

della Corte, il fatto che i profili di DNA forniscano un modo per identificare

le relazioni genetiche esistenti tra individui (paragrafo 39 supra) è di per se

sufficiente per concludere che la loro conservazione costituisca una

ingerenza nel diritto alla vita privata degli individui. La frequenza con cui

vengono condotte le ricerche familiari, le garanzie che sono applicate alle

stesse, e la probabilità che in un dato caso si determini un pregiudizio sono

tutti elementi che non rilevano a tal riguardo (Amann, citata supra, § 69).

Analogamente, siffatta conclusione non può in alcun modo essere inficiata

dalla considerazione che essendo le informazioni codificate, esse sono

accessibili solo attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche e che solo un

numero ristretto di persone è in grado di interpretarle.

assolutamente il fatto che il trattamento dei profili di DNA consenta alle

autorità di ricostruire la probabile origine etnica del donatore e che siffatta

tecnica sia effettivamente applicata nel quadro delle indagini di polizia

(paragrafo 40 supra). Ebbene, il fatto che i profili di DNA offrono la

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

possibilità di dedurre l’origine etnica del donatore rende la loro

conservazione ancora più sensibile e suscettibile di costituire una ingerenza

del diritto alla vita privata. Siffatta conclusione, tra l’altro, è in linea con la

Convenzione sulla protezione dei dati personali nonché con il Data

Protection Act; entrambi questi strumenti normativi, infatti, collocano i dati

personali che rivelano l’origine etnica tra le categorie speciali di dati

sensibili che richiedono un livello di protezione molto più elevato (paragrafi

30-31 e 41 supra).

conservazione dei campioni di cellule dei ricorrenti quanto la conservazione

dei loro profili di DNA costituisce una ingerenza nel diritto di costoro al

rispetto della loro vita privata ai sensi dell’articolo 8 § 1 della Convenzione.

ii. Le impronte digitali

informazioni che sono presenti nei campioni di cellule e nei profili di DNA

è un fatto pacifico. Inoltre, la questione dell’impatto della loro

conservazione da parte delle autorità sul diritto al rispetto della vita privata

è stata già oggetto di analisi da parte degli organi della Convenzione.

McVeigh, il problema del prelievo e della conservazione delle impronte

digitali. Più in particolare nel caso di specie le impronte digitali erano state

prelevate come parti di alcune misure inerenti ad una serie di indagini.

Ebbene, secondo il punto di vista della Commissione almeno una parte delle

misure in esame avevano comportato una ingerenza nella vita privata dei

ricorrenti; la Commissione lasciava irrisolta, invece, la questione diretta ad

accertare se la mera conservazione delle impronte digitali costituisse di per

se una analoga ingerenza (McVeigh, O'Neill et Evans, nn. 8022/77, 8025/77

e 8027/77, rapporto della Commissione del 18 marzo 1981, DR 25, p. 93, §

224).

conservazione delle impronte digitali e delle fotografie del ricorrente

successivamente all’arresto di quest’ultimo non costituissero una ingerenza

nella vita privata dal momento che questi elementi non contenevano alcuna

valutazione soggettiva suscettibile di contestazione. La commissione

notava, tuttavia, che i dati in questione erano stati distrutti nove anni più

tardi previa richiesta da parte del ricorrente (Kinnunen c. Finlandia, n.

24950/94, decisione della Commissione del 15 maggio 1996).

presente caso, la Corte ritiene necessario procedere a riesaminare i termini

della questione. La Corte nota di primo acchito che le impronte digitali dei

ricorrenti inserite nella banca dati costituiscono dei dati personali di questi

ultimi (paragrafo 68 supra) che contengono certi elementi esterni di

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

identificazione come ad esempio avviene per le fotografie e i campioni

vocali.

fotografie anonime scattate nel corso di una manifestazione politica non

costituisse una ingerenza nella vita privata. La Commissione giungeva a

siffatta conclusione attribuendo un peso particolare al fatto che le fotografie

in questione non erano state inserite in alcun sistema di trattamento

automatico dei dati e che le autorità non avevano adottato alcuna misura per

identificare le persona fotografate attraverso il trattamento dei dati (Friedl,

citata supra, parere della Commissione, §§ 49-51).

dati ed il carattere sistematico o permanente della registrazione sia

suscettibile di sollevare una questione attinente alla salvaguardia della vita

privata anche se i dati in questione siano di domino pubblico o disponibili in

qualsiasi altra maniera. La Corte ha osservato che la registrazione della voce

di un individuo su di un supporto fonetico permanente per realizzare poi

ulteriori analisi è evidentemente di natura tale da facilitare, se combinata

con altri dati personali, l’identificazione di siffatto individuo. La Corte,

pertanto, ha concluso che la registrazione delle voci dei ricorrenti in

funzione di tale analisi aveva dato luogo ad una ingerenza nel diritto al

rispetto della vita privata dei ricorrenti (P.G. e J.H. c. Regno Unito, n.

44787/98, §§ 59-60, CEDH 2001-IX).

Convenzione relativamente alla questione delle fotografie e dei campioni

vocali può senz’altro ricevere applicazione alle impronte digitali. Il

Governo, al contrario, ritiene che le impronte digitali costituiscano un caso a

se stante dal momento che esse sono elementi neutrali, oggettivi ed

irrefutabili che, a differenza dalle fotografie, non sono intelligibili da un

occhio non esperto e senza l’ausilio di altre impronte con le quali effettuare

una comparazione. Siffatta considerazione, senz’altro vera ed indiscutibile,

non è tuttavia in grado di alterare la sostanza del fatto che le impronte

digitali contengono informazioni uniche relativamente agli individui

interessati consentendo in un ampio ventaglio di circostanze la precisa

identificazione di costoro. Le impronte digitali, dunque, sono senz’altro in

grado di costituire una ingerenza nella vita privata di una determinata

persona e la loro conservazione senza il consenso dell’interessato non può

essere classificata come una misura neutrale o insignificante.

impronte digitali di un individuo identificato o identificabile in registri

mantenuti dalle autorità, nonostante il carattere oggettivo ed irrefutabile di

tali dati, dia origine ex se a rilevanti preoccupazioni concernenti il rispetto

della vita privata

dei ricorrenti sono state inizialmente prelevate nell’ambito di procedimenti

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

penali per essere successivamente registrate in una banca dati nazionale allo

scopo di conservarle permanentemente e di consentirne il trattamento

automatizzato a fini di identificazione criminale. È pacifico a tal proposito

che a causa delle informazioni che sono contenute, tanto i campioni di

cellule quanto i profili di DNA hanno un impatto sulla vita privata molto più

significativo di quello derivante dalla conservazione delle impronte digitali.

Ciononostante, la Corte, in modo analogo a quanto sostenuto dalla

Baronessa Hale (paragrafo 25 supra), ritiene che, sebbene possa essere

necessario distinguere, quanto a prelievo, utilizzo e conservazione, tra

impronte digitali da un lato e campioni e profili dall’altro lato, tuttavia dal

punto di vista della loro giustificazione, la conservazione delle impronte

digitali costituisce una ingerenza di pari portata nella vita privata.

B. Giustificazione dell’ingerenza

a. I ricorrenti

dei campioni di cellule e dei profili di DNA non sia giustificata ai sensi del

secondo paragrafo dell’articolo 8. Secondo i ricorrenti, la legislazione

interna conferirebbe alle autorità domestiche una eccessiva discrezionalità

nell’utilizzo dei campioni e dei profili di DNA e ciò precisamente nella

parte in cui lo autorizza per “fini collegati con l’individuazione e la

prevenzione delle infrazioni penali”, “lo svolgimento delle indagini”, o “la

conduzione di processi penali”. Siffatti obiettivi sarebbero, a detta dei

ricorrenti, estremamente vaghi e si presterebbero ad abusi dal momento che

essi potrebbero condurre alla raccolta di dettagliate informazioni personali

anche al di fuori del contesto delle indagini su di un determinato reato. I

ricorrenti, inoltre, sono dell’avviso che le garanzie procedurali contro l’uso

improprio o abusivo di tali informazioni sarebbero insufficienti. Le schede

contenute nel registro informatico nazionale della polizia sarebbero

accessibili non solo alle autorità di polizia ma anche ad altri cinquantasei

organismi non facenti parte delle forze dell’ordine tra i quali vi sono

agenzie governative, organi amministrativi, gruppi privati come British

Telecom e l’Association of British Insurers, nonché alcuni datori di lavoro.

Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, il registro informatico nazionale è

collegato al sistema di informazione di Schengen che funziona su scala

europea. In conseguenza, il loro caso rivelerebbe una ingerenza

particolarmente grave e criticabile del diritto alla vita privata, cosa che

sarebbe testimoniata, tra l’altro, dal dibattito pubblico in corso nel Regno

Unito in questa materia e dai diversi punti di vista che sono stati espressi a

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

questo proposito. Al contrario di quanto asserisce il Governo, secondo i

ricorrenti la questione della conservazione di siffatti dati è di natura tale da

originare profonde preoccupazioni negli individui; in questa materia lo Stato

non disporrebbe che di un margine di apprezzamento particolarmente

stretto.

durata illimitata delle impronte digitali, dei campioni di cellule e dei profili

di DNA di persone non condannate non può essere considerata una misura

“necessaria in una società democratica” ai fini della prevenzione delle

infrazioni penali. Più in particolare, sarebbe del tutto priva di giustificazione

la conservazione dei campioni di cellule, una volta che i profili di DNA

siano stati estratti da essi. E tantomeno sarebbe stata efficacemente

dimostrata l’efficacia della conservazione dei profili, dal momento che non

sarebbe stato provato che l’alto numero di concordanze su cui si fonda il

Governo abbia consentito di condannare i colpevoli. Al contrario, in molti

degli esempi che sono stati citati dal Governo l’obiettivo della punizione dei

colpevoli non sarebbe da imputare al fatto della conservazione delle schede

e in altri casi esso avrebbe potuto essere ottenuto anche attraverso una

conservazione dei dati in questione di durata e di portata minori.

conservazione dei loro dati personali. Essa, in effetti, riceverebbe una

applicazione indifferenziata, senza limitazioni di durata, e del tutto

indipendentemente dalla tipologia delle infrazioni e dalla situazione delle

persone interessate. Infine, la decisione di conservare o meno i dati in

questione non sarebbe adottata da un organo indipendente, e parimenti non

esisterebbe alcun organismo indipendente che eserciti il controllo sulla

decisione stessa. Secondo i ricorrenti, il regime di conservazione dei dati

sarebbe incompatibile con gli orientamenti adottati in materia dal Consiglio

d’Europa. I ricorrenti, infine, evidenziano che la conservazione delle schede

getterebbe tutta una serie di ombre su delle persone che sono state assolte o

che hanno beneficiato di una archiviazione: si tratterebbe, in altri termini, di

una misura che lascia intendere che siffatte persone non siano totalmente

innocenti. Questa misura, dunque, originerebbe un vero e proprio marchio,

nonché tutta una serie di pregiudizi particolarmente nei confronti dei minori,

come S., e nei confronti degli appartenenti a certi gruppi etnici che sono

sovra-rappresentati nella banca dati.

b. Il Governo

conservazione delle impronte digitali, dei campioni di cellule e dei profili di

DNA dei ricorrenti costituisca una ingerenza, quest’ultima sarebbe

giustificata ai termini del secondo paragrafo dell’articolo 8. In primo luogo,

essa sarebbe prevista dalla legge, e più precisamente dall’articolo 64 della

legge del 1984, che enuncia in modo dettagliato i poteri ed i limiti in

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

materia di prelievo delle impronte digitali e dei campioni di cellule; tale

legge indicherebbe in modo esplicito che la loro conservazione da parte

delle autorità avverrebbe senza tenere conto dell’esito della procedura nel

cui ambito esse sono state prelevate. Ad ogni buon conto, la decisione di

conservare le impronte digitali sarebbe altresì sottoposta agli ordinari

principi generali di diritto che disciplinano l’uso di poteri discrezionali

nonché a controllo giurisdizionale.

necessaria e proporzionata alla luce di una serie di scopi legittimi, quali la

difesa dell’ordine, la prevenzione dei reati e la protezione dei diritti e delle

libertà altrui. Secondo il Governo, è questione di vitale importanza per la

società nel suo complesso, che le forze incaricate di far rispettare la legge

possano beneficiare al massimo grado degli strumenti che sono offerti loro

dalle moderne tecnologie e dai progressi nel campo della medicina legale

relativamente alla prevenzione e alla individuazione delle infrazioni penali e

alla conduzione delle indagini in proposito. Il Governo tiene a precisare,

statistiche alla mano, che gli elementi conservati rappresentano un valore

inestimabile ai fini della lotta contro la criminalità ed il terrorismo e della

ricerca dei colpevoli. Esso fa presente che i vantaggi che il sistema della

giustizia penale trae dalla loro conservazione sono immensi, dal momento

che gli elementi in questione permetterebbero, a suo giudizio, non solo di

trovare i colpevoli di infrazioni penali ma di discolpare gli innocenti e,

dunque, di prevenire e correggere gli errori giudiziari.

del DNA conteneva 181000 profili di DNA di persone i cui dati avrebbero

dovuto essere distrutti prima dell’adozione degli emendamenti legislativi

del 2001. 8.251 di questi profili erano legati a tracce raccolte sulla scena di

13079 reati, tra cui 109 omicidi, 55 tentati omicidi, 116 stupri, 67 reati a

sfondo sessuale, 105 rapine e 126 casi di spaccio di sostanze illecite.

elementi di DNA avrebbe consentito la realizzazione di inchieste e di

giungere alla comminazione di condanne. In dieci di questi casi i profili del

DNA dei sospettati si sarebbero rivelati corrispondenti a tracce

precedentemente prelevate su alcune scene di crimini e non collegate a

quelle di cui essi erano sospettati, e conservate nella banca dati, cosa che

avrebbe permesso di condannare gli autori delle infrazioni. In un altro caso,

due sospettati arrestati per violenza avrebbero potuto essere esclusi

dall’inchiesta dal momento che i loro profili di DNA non corrispondevano

con le tracce prelevate. In altri due casi, la conservazione dei profili del

DNA delle persone riconosciute colpevoli di alcuni reati minori (disturbi

alla quiete pubblica e borseggio) avrebbe permesso di stabilire la loro

partecipazione ad altri reati compiuti successivamente. In un caso, la

conservazione del profilo del DNA di un sospettato per una presunta

violazione della legge in materia di immigrazione avrebbe facilitato, un

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

anno dopo, la sua estradizione verso il Regno Unito in seguito alla

identificazione dell’interessato, identificazione effettuata da parte di una

delle vittime, come l’autore di uno stupro e di omicidio. In quattro casi,

infine, i profili di quattro persone sospettate ma non condannate per alcuni

reati (possesso di armi da fuoco, disturbo dell’ordine pubblico), sarebbero

risultati corrispondere alle tracce raccolte su vittime di violenza sessuale.

digitali, dei campioni di cellule e dei profili di DNA dei ricorrenti sia

considerata una misura eccessiva, dal momento che tali dati sono stati

conservati per fini precisi espressamente indicati dalla legge, nelle

necessarie condizioni di sicurezza e nel rispetto delle garanzie previste. La

conservazione dei dati non sarebbe avvenuta né sulla base di sospetti circa il

coinvolgimento dei ricorrenti in un determinato crimine o di una

propensione alla commissione di un determinato crimine, né essa sarebbe

avvenuta in base a presunte violazioni avvenute nel passato. I dati sarebbero

stati conservati semplicemente perché le autorità di polizia ne erano

legittimamente in possesso e la loro conservazione avrebbe potuto

contribuire a prevenire e ad individuare future infrazioni grazie

all’allargamento progressivo della banca dati. Una tale conservazione,

secondo il Governo non marchierebbe affatto i ricorrenti, né comporterebbe

nei loro confronti alcuna conseguenza pratica, salvo il caso in cui gli

elementi registrati corrispondano a dei profili risultanti dalle tracce

prelevate su scene di crimini. Conseguentemente, secondo il Governo il

giusto equilibrio tra diritti dell’individuo e l’interesse generale della

comunità è stato senz’altro assicurato, nei limiti del margine di

apprezzamento dello Stato.

a. Prevista dalla legge

l’espressione “prevista dalla legge” richiede, in primo luogo, che la misura

impugnata abbia una qualche base nel diritto interno; essa rinvia, inoltre,

alla qualità della normativa in questione, poiché richiede che essa sia

compatibile con il principio della preminenza del diritto, espressamente

menzionato nel preambolo della Convenzione ed inerente all’oggetto e allo

scopo dell’articolo 8. La legge deve essere altresì sufficientemente

accessibile e prevedibile, sarebbe a dire essa deve essere enunciata con un

precisione tale da consentire alla persona interessata di regolare la propria

condotta conformemente. Per soddisfare siffatti requisiti siffatta legge deve

fornire una protezione adeguata contro l’arbitrarietà e conseguentemente

deve indicare con sufficiente chiarezza la portata e le modalità di esercizio

del potere discrezionale conferito alle autorità competenti (Malone c. Regno

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

Unito, 2 agosto 1984, §§ 66-68, Serie A n. 82; Rotaru c. Romania [GC], n.

28341/95, § 55, CEDH 2000-V, nonché Amann, citata supra, § 56).

può comunque coprire qualsiasi eventualità – dipende in larga misura dal

contenuto del testo considerato, dalla materia, e dal numero e dalla qualità

dei suoi destinatari (Hassan e Tchaouch c. Bulgaria [GC], n. 30985/96,

§ 84, CEDH 2000-XI, e i riferimenti ivi menzionati).

impronte digitali o i campioni prelevati su di una persona nel quadro di

indagini sulla commissione di infrazioni possono essere conservati una volta

che essi siano stati utilizzati per i fini in vista dei quali essi erano stati

prelevati (paragrafo 27 supra). La Corte concorda con il Governo

relativamente al fatto che la conservazione delle impronte digitali, dei

campioni biologici e dei profili di DNA dei ricorrenti avesse evidentemente

una sufficiente base di diritto interno. È altrettanto evidente che, salvo

situazioni eccezionali, tali dati sono stati effettivamente conservati. Il fatto

che i comandanti delle autorità di polizia hanno il potere di distruggerli in

casi eccezionali non rende ovviamente la normativa de qua meno precisa di

quanto sia richiesto ai termini della Convezione.

di utilizzo di tali informazioni personali, la sezione 64 è al contrario molto

meno precisa. Siffatta sezione prevede che i campioni e le impronte digitali

conservate non possono essere utilizzate da nessuno salvo che per finalità

connesse con la prevenzione e l’individuazione di crimini, o con la

conduzione di indagini e la celebrazione di processi.

summenzionate sia formulata in termini piuttosto generici e che essa si

presta ad una interpretazione eccessivamente larga. La Corte tiene a

ricordare che è essenziale, in questa materia così come in relazione

all’intercettazione delle conversazioni telefoniche e più in generale in

relazione alle misure segrete di sorveglianza e alla raccolta di informazioni

di intelligence, che esistano regole chiare e dettagliate volte a disciplinare la

portata e le modalità di applicazione delle misure nonché le garanzie

minime riguardanti, inter alia, la durata, la conservazione, l’utilizzo,

l’accesso di terzi, le procedure destinate a preservare l’integrità e la

confidenzialità dei dati e le procedure di distruzione degli stessi, in modo da

prevedere sufficienti garanzie contro i rischi di abusi o di arbitrarietà (si

veda, mutatis mutandis, Kruslin c. Francia, 24 aprile 1990, §§ 33 e 35,

Serie A n. 176-A, Rotaru, citata supra, §§ 57-59, Weber e Saravia

c. Germania (dec.), n. 54934/00, CEDH 2006-..., Association pour

l'intégration européenne et les droits de l'homme et Ekimdjiev c. Bulgaria,

n. 62540/00, §§ 75-77, 28 giugno 2007, Liberty e altri c. Regno Unito, n.

58243/00, §§ 62-63, 1° Luglio 2008). Ad ogni buon conto la Corte

evidenzia che queste problematiche sono strettamente legate, quanto al caso

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

di specie, con la questione più ampia relativa al se l’ingerenza sia necessaria

in una società democratica. Tenuto conto dell’analisi da lei effettuata nel

corso dei paragrafi da 105 a 126, la Corte ritiene che non sia necessario

decidere se la terminologia della sezione 64 soddisfi i criteri relativi alla

«qualità» della legge ai termini dell’articolo 8 § 2 della Convenzione.

b. Scopo legittimo

conservazione delle informazioni riguardanti le impronte digitali e i dati

genetici persegue lo scopo legittimo di individuare, e dunque, prevenire la

commissione di crimini. Mentre il prelievo iniziale di siffatte informazioni è

destinato a collegare una determinata persona ad un particolare reato del

quale tale persona sia sospettata, la loro conservazione persegue l’obiettivo

diverso e più ampio di contribuire ad identificare eventuali futuri

delinquenti.

c. Necessaria in una società democratica

i. Principi generali

democratica» per raggiungere un determinato scopo se essa risponde ad un

«bisogno sociale imperativo» e, più in particolare, se essa è proporzionata

allo scopo legittimo perseguito e se le ragioni addotte dalle autorità

nazionali per giustificarla appaiano «rilevanti e sufficienti». Ora, mentre

spetta alle autorità nazionali l’apprezzamento iniziale circa siffatti aspetti,

spetta alla Corte il compito di decidere in maniera definitiva se l’ingerenza

sia necessaria con riguardo alle esigenze fissate dalla Convezione (Coster

c. Regno Unito [GC], n. 24876/94, § 104, 18 gennaio 2001, nonché i

riferimenti ivi citati).

nazionali competenti deve essere riconosciuto un certo margine di

apprezzamento. L’ampiezza di siffatto margine è variabile e dipende da un

certo numero di fattori come, ad esempio, la natura dei diritti convenzionali

oggetto della controversia, la loro importanza per gli individui, la natura

dell’ingerenza nonché gli obiettivi perseguiti con l’ingerenza. Siffatto

margine, inoltre, è variabile: esso tenderà a restringersi qualora il diritto in

gioco risulti essenziale per garantire all’individuo il godimento effettivo di

diritti fondamentali e «intimi» a lui riconosciuti (Connors c. Regno Unito, n.

66746/01, § 82, 27 maggio 2004, nonché i riferimenti ivi citati). Pertanto

nel caso in cui la posta in gioco riguardi un aspetto particolarmente

importante dell’esistenza o dell’identità di un individuo, il margine di

apprezzamento riconosciuto allo Stato sarà, necessariamente, ridotto (Evans

c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, § 77, CEDH 2007-...). Al contrario, nel

caso in cui manchi il consenso tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

sia relativamente all’importanza relativa dell’interesse in gioco sia

relativamente a quali siano le modalità migliori per assicurare la protezione,

il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati sarà più largo (Dickson

c. Regno Unito [GC], n. 44362/04, § 78, CEDH 2007-...).

dell’esercizio individuale del diritto al rispetto della vita privata e familiare

come consacrato nell’articolo 8 della Convenzione. La legislazione interna

deve prevedere pertanto, le garanzie necessarie per impedire qualsiasi

utilizzo di dati personali che non sia conforme con le garanzie sancite in tale

disposizione (cfr., mutatis mutandis, Z c. Finlandia, citata supra, § 95). La

necessità di tali garanzie risulta essere ancora maggiore allorché sia in gioco

la protezione di dati personali sottoposti a trattamenti automatizzati e ancora

di più quando tali dati siano utilizzati a fini di indagini di polizia. Il diritto

interno dovrebbe assicurare non solo che siffatti dati siano rilevanti e non

eccessivi in relazione alle finalità per le quali essi sono conservati, ma anche

che essi siano conservati in una forma che consenta l’identificazione del

titolare degli stessi per un periodo non eccedente a quello che è strettamente

necessario in base alle finalità per le quali essi sono registrati (cfr. il

preambolo e l’articolo 5 della Convenzione sulla protezione dei dati nonché

il principio 7 della raccomandazione R (87) 15 del Comitato dei Ministri

relativa alla regolamentazione dell’uso dei dati personali nelle materie di

pubblica sicurezza). Il diritto interno deve altresì prevedere una serie di

garanzie in grado di assicurare che i dati personali conservati siano

efficacemente protetti da utilizzazioni improprie ed abusive (cfr. in

particolare l’articolo 7 della Convenzione sulla protezione dei dati). Le

considerazioni che precedono valgono soprattutto in relazione alla

protezione delle categorie speciali di dati particolarmente sensibili (cfr.

l’articolo 6 della Convenzione sulla protezione dei dati), ed in modo

particolare i dati del DNA; questi ultimi, in effetti, contengono il patrimonio

genetico di una determinata persona e pertanto sono di estrema importanza

tanto per la persona stessa e per i membri della sua famiglia (cfr.

raccomandazione R (92) 1 del Comitato dei Ministri sull’uso delle analisi

del DNA nell’ambito del sistema di giustizia penale).

collettività nel suo complesso, alla protezione dei dati personali, ed in

particolare alla protezione di impronte digitali e di informazioni genetiche,

possono essere controbilanciati dall’interesse legittimo rappresentato dalla

prevenzione delle infrazioni penali (cfr. l’articolo 9 della Convenzione sulla

protezione dei dati). Tuttavia, tenuto conto della natura intrinsecamente

privata di siffatta tipologia di informazioni, la Corte è chiamata ad un esame

rigoroso di qualsiasi misura statale che, in assenza del consenso della

persona interessata, consenta alle autorità amministrative di conservarle ed

utilizzarle, (si veda, mutatis mutandis, Z c. Finlandia, citata supra, § 96).

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

ii. Applicazione dei principi al caso di specie

contro la criminalità, ed in modo particolare contro il crimine organizzato

ed il terrorismo, una delle sfide cui devono far fronte al giorno d’oggi le

società del continente europeo, dipende in larga misura dall’uso delle più

moderne tecniche scientifiche di indagine e di identificazione. Il Consiglio

d’Europa ha riconosciuto oramai da più di quindici anni che le tecniche di

analisi del DNA possono presentare enormi vantaggi per il sistema della

giustizia penale (si veda in proposito la raccomandazione R (92) 1 del

Comitato dei Ministri, paragrafi 43-44 supra). È parimenti di palmare

evidenza che gli Stati membri da allora hanno rapidamente realizzato

notevoli progressi in materia di utilizzo dei dati del DNA ai fini

dell’accertamento dell’innocenza o della colpevolezza di una persona.

particolare ruolo giocato da siffatte informazioni nella individuazione dei

reati, dall’altro lato essa ha l’obbligo di delimitare la portata del suo esame.

A ben vedere la questione non è quella di determinare se la conservazione di

impronte digitali di campioni di cellule e di profili di DNA sia in generale

legittima ai sensi della Convenzione. L’unica questione su cui la Corte deve

soffermarsi è quella di stabilire se la conservazione delle impronte digitali e

dei dati del DNA dei ricorrenti, in quanto persone sospettate, ma non

condannate, di certi reati, è da considerarsi legittima ai termini dell’articolo

8 § 2 della Convenzione.

dovuta considerazione gli strumenti pertinenti del Consiglio d’Europa

nonché del diritto e della prassi in vigore presso gli altri Stati contraenti. I

principi fondamentali in materia di protezione dei dati richiedono che la

conservazione di dati personali non solo deve essere proporzionata allo

scopo per il quale essi sono raccolti ma deve avere anche una durata limitata

nel tempo (paragrafi 41-44 supra). Si tratta di principi che sembrano aver

ricevuto negli Stati contraenti una applicazione sistematica nel settore della

polizia, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione sulla

protezione dei dati e alle successive raccomandazioni del Comitato dei

Ministri (paragrafi 45-49 supra).

Stati contraenti consente nell’ambito di procedure penali il prelievo di

siffatto materiale solo di coloro che siano sospettati della commissione di

reati di una certa gravità. In quasi tutti gli Stati contraenti in cui sono in

servizio banche dati del DNA, i campioni ed i profili del DNA tratti da

siffatti campioni devono essere distrutti o cancellati immediatamente dopo

oppure entro un certo lasso di tempo dopo l’assoluzione o una

archiviazione. Alcuni Stati contraenti prevedono alcune limitate eccezioni a

tale principio (paragrafi 47-48 supra).

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

della Scozia che, come noto, è parte del Regno Unito. Come indicato più

sopra (paragrafo 36), infatti, il Parlamento scozzese ha votato in favore

dell’autorizzazione alla conservazione del DNA di persone non condannate

solamente nel caso di adulti imputati di crimini particolarmente violenti o di

crimini a sfondo sessuale e, anche in siffatti casi, solo per una durata di tre

anni, con la possibilità di una estensione del periodo di conservazione dei

campioni e dei dati del DNA per ulteriori due anni, solo in presenza di una

autorizzazione rilasciata da uno Sheriff (il capo dell’amministrazione

giudiziaria locale)

Comitato dei Ministri, che sottolinea la necessità di un approccio selettivo

tra le diverse tipologie di fattispecie di applicare delle durate precise di

conservazione dei dati anche nei casi più gravi (paragrafi 43-44 supra). Al

contrario di quanto accade in Scozia, l’Inghilterra e l’Irlanda del Nord sono

gli unici sistemi giuridici del Consiglio d’Europa ad autorizzare la

conservazione illimitata di impronte digitali, di campioni e di profili del

DNA di qualsiasi persona, qualunque sia la sua età, sospettata di aver

compiuto un reato che implica l’inserimento nei registri delle autorità di

polizia.

all’avanguardia nel campo dello sviluppo di tecnologie di utilizzo dei

campioni di DNA al fine della individuazione di infrazioni penali; esso fa

presente che gli altri Stati non avrebbero ancora raggiunto la medesima

maturità in termini di estensione e di risorse delle banche dati del DNA.

Secondo il punto di vista del Governo l’analisi comparativa del diritto e

della prassi esistenti in altri Stati caratterizzati da sistemi meno

all’avanguardia avrebbe una importanza limitata.

vantaggi che potrebbero derivare da un esteso allargamento delle banche

dati del DNA, altri Stati hanno deciso di fissare dei limiti alla conservazione

e all’utilizzo di siffatti dati al fine di raggiungere il corretto bilanciamento

con l’interesse concorrente relativo alla protezione della vita privata. La

Corte fa notare che la protezione offerta dall’articolo 8 della Convezione

sarebbe indebolita in modo inaccettabile qualora si consentisse nel settore

della giustizia penale l’utilizzo ad ogni costo di moderne tecniche

scientifiche e ciò senza operare un attento bilanciamento tra i vantaggi che

possono derivare da un ricorso generalizzato a tali tecniche e i fondamentali

interessi che sono collegati al rispetto della vita privata. Secondo il punto di

vista della Corte, il forte consenso esistente in proposito in seno agli Stati

contraenti riveste una importanza considerevole e riduce il margine di

apprezzamento di cui dispone uno Stato convenuto per determinare fino a

che punto sono consentite in tale materia ingerenze nella vita privata. La

Corte ritiene che qualsiasi Stato che pretenda di svolgere un ruolo

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

pionieristico nello sviluppo di nuove tecnologie deve accollarsi anche la

speciale responsabilità di individuare il corretto bilanciamento da applicare

nella materia.

avviata contro il primo ricorrente per tentato furto e l’altra, avviata contro il

secondo ricorrente per molestie ai danni della compagna, sono state

prelevate le impronte digitali e campioni di cellule dei ricorrenti e ne sono

stati tratti i corrispondenti profili DNA. I dati sono stati conservati sulla

base di una normativa che ne autorizzava la conservazione a tempo

indeterminato, e questo nonostante l’assoluzione del primo ricorrente ed il

non luogo a procedere nei confronti del secondo.

conservazione a tempo indeterminato di impronte digitali e di dati del DNA

di qualsiasi persona sospettata ma poi non condannata si basi su motivi

rilevanti e sufficienti.

digitali ed i profili di DNA di persone non condannate sia stata introdotta

nell’ordinamento dell’Inghilterra e Galles solo dal 2001, il Governo sostiene

che è un fatto dimostrato che la loro conservazione sia indispensabile nella

lotta contro il crimine. A ben vedere, da questo punto di vista, i dati statistici

e le altre prove depositate alla Camera dei Lords ed allegate al fascicolo dal

Governo (paragrafo 92 supra) sono senz’altro degni di nota nella misura in

cui paiono suggerire che in numerosi casi dei profili di DNA che avrebbero

dovuto essere distrutti sono stati collegati a tracce prelevate su scene di

crimini.

fuorvianti, un punto di vista che troverebbe conferma nelle tesi sostenute nel

rapporto Nuffield. Ed in effetti, come evidenziato dai ricorrenti, è senz’altro

vero che le cifre ed i dati statistici non indicano affatto in che misura questo

“collegamento” con le tracce raccolte sulle scene di crimini abbia condotto

alla condanna delle persone responsabili di questi crimini, né il numero di

condanne che sono state dovute alla conservazione di campioni di persone

non condannante. Né tali cifre dimostrano in alcun modo che l’alto tasso di

concordanze con le tracce prelevate da scene di crimini sia dovuto

esclusivamente al fatto della conservazione a tempo indefinito di dati del

DNA di tutte queste categorie di persone. Parallelamente, è importante

notare che nella maggioranza dei casi specifici che sono stati citati dal

Governo (cfr. il paragrafo 93 supra), i dati DNA prelevati dalle persone

sospettate hanno prodotto delle concordanze positive solamente con tracce

anteriori conservate nella banca dati. Ebbene, siffatte concordanze

avrebbero potuto essere raggiunte anche in assenza del sistema attuale che

autorizza la conservazione a tempo indeterminato dei dati del DNA di tutti

gli individui sospettati ma non condannati.

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

della banca dati abbia contribuito alla individuazione e alla prevenzione

delle infrazioni penali, tuttavia essa non può non osservare che né le

statistiche né gli esempi depositati dal Governo consentono di concludere

che l’identificazione e la repressione degli autori dei crimini non sarebbe

stata possibile senza la conservazione permanente ed indiscriminata delle

impronte digitali e dei dati del DNA di tutte quelle persone che si trovavano

in una situazione analoga a quella dei ricorrenti.

proporzionata e rifletta il giusto bilanciamento tra gli interessi pubblici ed

interessi privati contrapposti.

indifferenziato con cui opera il meccanismo di conservazione in Inghilterra

e nel Galles. In effetti, i dati personali possono essere oggetto di un

provvedimento di conservazione indipendentemente dalla natura e dalla

gravità del reato di cui è sospettata la persona interessata nonché

indipendentemente dalla età di quest’ultima; è possibile prelevare – e poi

conservare – le impronte digitali ed i campioni biologici di qualsiasi persona

di qualsiasi età, che sia arrestata in relazione ad un reato che comporti

l’iscrizione nei registri della polizia, ivi inclusi i reati minori e quelli che

non prevedono la pena della carcerazione. Inoltre, la conservazione non è

limitata nel tempo, i dati personali sono conservati a tempo indefinito

qualunque sia la natura o la gravità del reato di cui la persona è sospettata.

Esistono per chi ottenga un provvedimento di assoluzione solo limitate

possibilità di ottenere la cancellazione dei dati dalla banca dati nazionale o

la distruzione dei suoi campioni biologici (cfr. paragrafo 35 supra); più in

particolare non esistono disposizioni normative che impongano il riesame

indipendente delle motivazioni sottostanti la decisione sulla conservazione e

da effettuarsi in base a criteri predefiniti quali la gravità del reato, eventuali

precedenti penali, l’esistenza di motivi particolarmente fondati di sospetto e

ogni altra circostanza speciale.

dell’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata può

variare a seconda di ciascuna delle tre categorie di dati personali oggetto

della conservazione. Ad esempio, la conservazione di campioni di cellule è

una ingerenza particolarmente invasiva dal momento che tali campioni

contengono una grande quantità di informazioni genetiche, relative anche

alla salute della persona interessata. Tuttavia, un regime di conservazione

indifferenziato ed incondizionato come quello in esame, impone di

procedere ad un suo esame rigoroso senza tenere conto di siffatte

distinzioni.

suscettibile di determinare alcuna diretta conseguenza per i ricorrenti a

meno che eventuali e future concordanze nella banca dati non indichino un

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

loro coinvolgimento in infrazioni penali. La Corte non può accettare siffatto

argomento e conferma nuovamente il suo punto di vista secondo il quale

anche il semplice fatto della conservazione o della registrazione di dati

personali da parte di autorità pubbliche, comunque tali dati siano stati

ottenuti, origina un impatto diretto sugli interessi della vita privata

dell’individuo interessato e ciò del tutto indipendentemente dal fatto che tali

dati poi siano effettivamente utilizzati oppure no (cfr. paragrafo 67 supra).

stigmatizzazione che discende dal fatto che delle persone nella medesima

situazione di quella dei ricorrenti, che non sono stati riconosciuti colpevoli

di nessun reato e che hanno diritto alla presunzione di innocenza, siano

trattati alla stregua di condannati. In proposito la Corte tiene a sottolineare

che il diritto di qualsiasi persona alla presunzione di innocenza riconosciuto

dalla Convenzione implica la regola generale in virtù della quale non

possono più essere espressi dei sospetti sulla innocenza di un imputato una

volta che costui sia stato assolto definitivamente (Rushiti c. Austria, n.

28389/95, § 31, 21 marzo 2000, nonché i riferimenti ivi citati). Ovviamente,

la conservazione dei dati privati riguardanti i ricorrenti non può essere

considerata essere equivalente alla espressione di sospetti nei loro confronti.

Tuttavia, la sensazione che i ricorrenti non siano stati trattati alla stregua di

persone innocenti è corroborata dal fatto che i loro dati sono conservati a

tempo indefinito il che è esattamente quanto avviene in relazione a persone

condannate, laddove i dati relativi persone che non sono mai state sospettate

di un reato devono essere distrutti.

si applichi a tutte le impronte digitali ed i campioni biologici prelevati da

una persona nell’ambito di una indagine relativa ad un determinato reato;

esso, pertanto, non dipenderebbe in alcun modo dall’innocenza o dalla

colpevolezza della persona interessata. Inoltre, il Governo sostiene che le

impronte digitali ed i campioni biologici siano stati prelevati dai ricorrenti

in modo del tutto legittimo e che la loro conservazione non dipenda di certo

dal fatto che i ricorrenti siano stati originariamente sospettati di un crimine;

piuttosto tale decisione sarebbe fondata dalla necessità di accrescere la

quantità di informazioni contenute nella banca dati e, dunque, migliorare le

prestazioni della banca dati nella identificazione in futuro di autori di

infrazioni penali. La Corte è, tuttavia, dell’avviso che tali argomentazioni

sono difficilmente conciliabili con l’obbligo normativo, sancito dalla

sezione 64 (3) della legge del 1984, secondo cui le impronte digitali e i

campioni biologici di persone che si sono sottoposte volontariamente al

prelievo, devono essere distrutti quando questi ne facciano richiesta: in

effetti, anche in tale fattispecie i dati avrebbero valore ai fini

dell’accrescimento delle dimensioni della banca dati e della sua utilità a fini

di identificazione dei reati. A ben vedere, l’eventualità che la Corte possa

giustificare una così evidente disparità di trattamento tra i dati personali dei

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

ricorrenti e quelli di altre persone non condannate, richiederebbe la

presentazione da parte del Governo di argomentazioni di peso ben

maggiore.

riguardanti persone che non sono state condannate può essere

particolarmente pregiudizievole nel caso di minori, come il primo

ricorrente, e ciò avuto riguardo sia alla peculiare situazione in cui essi si

trovano sia all’importanza del loro sviluppo e della loro integrazione nella

società. La Corte, ispirandosi alle disposizioni contenute nell’articolo 40

della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, già

altre volte ha avuto occasione di evidenziare la particolare posizione che i

minori occupano nel sistema della giustizia penale ed ha sottolineato la

particolare necessità che nel corso delle procedure penali sia salvaguardata

loro vita privata (T. c. Regno Unito [GC], n. 24724/94, §§ 75 e 85,

16 dicembre 1999). In modo del tutto analogo, la Corte è dell’opinione che

sia necessario prestare particolare attenzione a che i minori siano protetti da

qualsiasi pregiudizio che possa scaturire dal fatto che le autorità pubbliche,

successivamente alla assoluzione, decidano di conservarne i dati personali.

La Corte condivide il parere del Nuffield Council relativamente alle

conseguenze che possono derivare sui giovani da una conservazione a

tempo indefinito dei loro dati DNA e nota le preoccupazioni espresse da

siffatta organizzazione quanto al fatto che le politiche di gestione della

banca dati hanno condotto ad una sovra-rappresentazione nella banca dati

stessa di minori e di individui espressione di minoranze etniche che non

sono state riconosciute responsabili di alcun reato (paragrafi 38-40 supra).

indifferenziato con cui opera il meccanismo di conservazione delle impronte

digitali, dei campioni di cellule e dei profili di DNA di individui sospettati

della commissione di determinati reati che però non sono poi condannati,

così come esso è stato applicato nel caso di specie ai ricorrenti, non

garantisce un corretto bilanciamento dei concorrenti interessi pubblici e

privati in gioco; agli occhi della Corte, dunque, lo Stato convenuto ha

oltrepassato qualsiasi margine di apprezzamento accettabile in proposito. Ne

segue che la conservazione dei dati personali oggetto della presente

controversia costituisce una ingerenza sproporzionata nel diritto dei

ricorrenti al rispetto della vita privata; tale ingerenza non può essere

considerata come necessaria in una società democratica. Siffatta

conclusione dispensa la Corte dal dover esaminare le critiche formulate dai

ricorrenti circa l’adeguatezza di alcune specifici aspetti del regime di

conservazione dei dati personali, quale ad esempio l’accesso ai dati, a detta

dei ricorrenti eccessivamente esteso, o le insufficienti misure di garanzia

contro ogni utilizzo improprio o abusivo di tali dati.

dell’articolo 8 della Convenzione.

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14

COMBINATO CON L’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

IN

sarebbero stati sottoposti rispetto al trattamento riservato ad altre persone

nella loro medesima situazione, e cioè quella di persone non condannate i

cui campioni biologici dovrebbero sempre essere distrutti ai sensi della

legge. Siffatto trattamento deriverebbe dalla loro situazione e rientrerebbe

nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, che, come noto, è stato oggetto

sempre di interpretazioni elastiche. Secondo i ricorrenti, e per le medesime

ragioni esposte alla luce dell’articolo 8, tale trattamento sarebbe privo di

qualsiasi ragionevole ed obiettiva giustificazione; esso non perseguirebbe

alcuno scopo legittimo né tantomeno presenterebbe alcuna relazione di

proporzionalità con l’obiettivo di prevenzione dei reati, e ciò in modo

particolare in relazione alla conservazione di campioni biologici che non

possono svolgere alcun ruolo nella individuazione e nella prevenzione dei

reati. Conservare materiale ed altri dati personali riguardanti persone che

avrebbero diritto alla presunzione di innocenza, significherebbe secondo i

ricorrenti operare una differenziazione di trattamento del tutto illegittima e

lesiva dei loro diritti.

applicazione nella presente controversia, posto che non vi sarebbe alcuna

violazione sotto il profilo dell’articolo 8. In secondo luogo, il Governo

aggiunge che anche se l’articolo 14 fosse applicabile, non vi sarebbe alcuna

disparità di trattamento dal momento che tutte le persone che si trovino

nella medesima situazione dei ricorrenti sarebbero trattati allo stesso modo;

né i ricorrenti potrebbero pretendere di essere equiparati a coloro che non

sono stati sottoposti a prelievi di campioni biologici da parte della polizia o

a coloro che si sono sottoposti volontariamente a tali prelievi. Ad ogni buon

conto, le eventuali differenze di trattamento di cui si dolgono i ricorrenti

non si fonderebbero su di uno «status» o su di una caratteristica personale,

bensì su di una fatto storico. Anche ad ammettere che vi sia stata una

qualsiasi differenza di trattamento, questa sarebbe oggettivamente

giustificata e rientrerebbe nel margine di apprezzamento riconosciuto allo

Stato.

conservazione delle impronte digitali, dei campioni di cellule e dei profili di

DNA dei ricorrenti costituisce una violazione dell’articolo 8 della

Convenzione. Alla luce del ragionamento che ha condotto a tale

constatazione, la Corte è dell’opinione che non sia necessario procedere

separatamente all’esame della doglianza depositata dai ricorrenti ai termini

dell’articolo 14 della Convenzione.

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

III. SULL’APPLICAZIONE

CONVENZIONE

DELL’ARTICOLO

« Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi

Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che

una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte

lesa un’equa soddisfazione. »

soddisfazione a titolo di danno morale e per i costi e le spese sostenute.

A. Danno morale

britanniche (GBP) a titolo di danno morale per l’angoscia che ad essi

avrebbe cagionato il fatto di sapere che i propri dati personali sono stati

conservati, ingiustificatamente, da parte delle autorità statali nonché per i

patemi e lo stress derivanti dalla necessità di intraprendere delle azioni

legali in proposito.

Amann, citata supra) e sostiene che la semplice constatazione della

violazione costituisca di per se una soddisfacente equa soddisfazione per i

due ricorrenti; secondo il punto di vista del Governo occorre separare

nettamente il presente caso da quelli in cui la Corte ha ritenuto sussistente

una violazione a causa dell’utilizzo o della divulgazione di dati personali (si

veda in modo particolare il caso Rotaru, citato supra).

impronte digitali e dei dati genetici del DNA dei ricorrenti costituisce una

violazione dei loro diritti garantiti ai termini dell’articolo 8.

Conseguentemente, in conformità con quanto previsto dall’articolo 46 della

Convenzione, spetterà allo Stato convenuto adottare, sotto il controllo del

Comitato dei Ministri, le misure di carattere generale e/o le misure di

carattere individuale che siano appropriate per adempiere all’obbligo che

grava sullo stesso di assicurare ai ricorrenti, e alle altre persone

eventualmente nella medesima situazione, il diritto al rispetto della loro vita

privata. (cfr. Scozzari e Giunta c. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98,

§ 249, CEDH 2000-VIII, nonché Christine Goodwin c. Regno Unito [GC],

n. 28957/95, § 120, CEDH 2002-VI). In presenza di siffatte circostanze, la

Corte ritiene che la semplice constatazione della violazione, con tutte le

conseguenze che da tale constatazione discendono per l’avvenire,

costituisca senz’altro una sufficiente equa soddisfazione. Per questo motivo

essa respinge la richiesta dei ricorrenti di risarcimento del danno morale.

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

B. Spese e costi

documentazione in supporto, la somma di 52.066,25 sterline britanniche per

le spese ed i costi sostenuti per la procedura dinanzi alla Corte. Questa

somma include altresì le spese del solicitor (15.083,12 sterline) nonché gli

onorari dei tre avvocati (pari a rispettivamente 21.267,50 sterline, 2.937,50

sterline e 12.778,13 sterline). I compensi orari fatturati sono i seguenti: 140

sterline per il solicitor (aumentate a 183 sterline a partire dal giugno 2007);

150 sterline, 250 sterline e 125 sterline rispettivamente per i tre avvocati.

irragionevoli. Esso ritiene, in particolare, che i compensi orari applicati

dagli avvocati siano eccessivi e vadano ridotti di un terzo. Il Governo

sostiene, inoltre, che nessuna somma dovrebbe essere concessa per il quarto

avvocato, nominato tardivamente quando la controversia era in una fase

molto avanzata, dal momento che tale nomina ha prodotto, secondo il

Governo, soltanto delle inutili duplicazioni. Il Governo conclude che la

somma da concedere, se del caso, dovrebbe essere pari a 15.000 sterline e,

in ogni caso non dovrebbe superare l’importo di 20.000 sterline.

ai termini dell’articolo 41 della Convenzione solo nella misura in cui ne sia

provata la loro esistenza, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro

importo (si veda, tra le tante, Roche c. Regno Unito [GC], n. 32555/96,

§ 182, CEDH 2005-X).

complessità; esso ha necessitato di un esame in camera e poi di uno in

Grande Camera nonché tutta una serie di osservazioni e, infine, di una

udienza pubblica. Il caso, inoltre, solleva questioni giuridiche di particolare

importanza e alcuni suoi aspetti hanno richiesto parecchio lavoro. Più in

particolare è stato necessario esaminare in modo approfondito la questione

della conservazione nel Regno Unito delle impronte digitali, dei campioni

biologici e dei profili di DNA – questioni che sono tuttora oggetto di

dibattiti – e procedere, inoltre, ad un approfondito studio comparativo del

diritto e della prassi negli altri Stati contraenti nonché dei pertinenti testi e

documenti del Consiglio d’Europa.

complessiva richiesta dai ricorrenti, pari a 52.066,25 sterline, sia eccessiva.

Al pari del Governo anche la Corte è dell’idea che la designazione di un

quarto avvocato in una fase molto avanzata della procedura abbia potuto

favorire la creazione di doppioni.

giurisprudenza resa in casi analoghi, la Corte concede ai ricorrenti la somma

di 42.000 Euro per le spese ed i costi, al quale deve essere dedotto l’importo

SENTENZA S. & MARPER c. REGNO UNITO

di 2.613,07 Euro già versati dal Consiglio d’Europa a titolo di gratuito

patrocinio.

C. Interessi moratori

mora in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea

maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITÁ,

relativa all’articolo 14 della Convenzione;

equa soddisfazione per il danno morale patito dai ricorrenti;

4. Dichiara

a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente entro il termine di tre mesi la somma di Euro 42.000 (quarantaduemila) (inclusa la tassa sul

valore aggiunto eventualmente dovuta dai ricorrenti) per le spese ed i

costi, da convertire in sterline britanniche al tasso applicabile alla data

della a quello di interesse ufficiale marginale della Banca centrale

europea applicabile alla data del pagamento, dedotta la somma di

2.613,07 Euro già versati a titolo di gratuito patrocinio;

b) che dal momento dello spirare di tale termine e fino al pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice calcolato in base

al tasso corrispondente a quello di interesse ufficiale marginale della

Banca centrale europea applicabile in tale periodo, maggiorato di tre

punti percentuali;

Redatta in francese ed in inglese, e poi pronunciata in udienza pubblica al

Palazzo dei diritti dell’uomo in Strasburgo il 4 dicembre 2008.

Michael O'Boyle

Cancelliere aggiunto

Jean-Paul Costa

Presidente

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