Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 luglio 2025.

Priimta 2025-07-16 · ECLI:EU:T:2025:729 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
T-105/23
Teismas
General Court
Data
2025-07-16
ECLI
ECLI:EU:T:2025:729
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. Kowalik-BańczykTeisėjasE. ButtigiegTeisėjas · pranešėjasI. DimitrakopoulosKanclerisG. Mitrev
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

16 luglio 2025 (*1)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo ICELAND – Causa di nullità assoluta – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»

Nella causa T‑105/23,

Iceland Foods Ltd , con sede a Deeside (Regno Unito), rappresentata da G. Vos, avvocato,

ricorrente,

sostenuta da

International Trademark Association (INTA) , con sede a New York (Stati Uniti), rappresentata da N. Parrotta, M. Perraki e A. Lubberger, avvocati,

interveniente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) , rappresentato da V. Ruzek, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressate nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, intervenienti dinanzi al Tribunale:

Íslandsstofa (Promote Iceland) , con sede a Reykjavik (Islanda),

Islanda,

SA – Business Iceland , con sede a Reykjavik,

rappresentate da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da K. Kowalik‑Bańczyk, presidente, E. Buttigieg e I. Dimitrakopoulos (relatore), giudici,

cancelliere: G. Mitrev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 16 ottobre 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

Conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94

Sui prodotti rientranti nelle classi da 29 a 32 designati dal marchio controverso

Sui prodotti rientranti nelle classi 7 e 11 designati dal marchio controverso

Sui prodotti rientranti nella classe 16 designati dal marchio controverso

Sui servizi rientranti nella classe 35 designati dal marchio controverso

Su talune affermazioni trasversali della ricorrente e dell’INTA

«Il diritto conferito dal marchio [dell’Unione europea] non consente al titolare di impedire ai terzi l’uso in commercio:

(...)

(...)

purché quest’uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale».

Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 40/94

Sulle spese

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

Kowalik-Bańczyk

Buttigieg

Dimitrakopoulos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 luglio 2025.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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