Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 novembre 2023.

Priimta 2023-11-09 · ECLI:EU:C:2023:837 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-319/22
Teismas
Court of Justice
Data
2023-11-09
ECLI
ECLI:EU:C:2023:837
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. JürimäeTeisėjas · pranešėjasN. PiçarraTeisėjasM. SafjanTeisėjasN. JääskinenTeisėjasM. GavalecGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

9 novembre 2023 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore – Regolamento (UE) 2018/858 – Omologazione e vigilanza del mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli – Articolo 61, paragrafi 1 e 2 – Allegato X, punto 6.1 – Operatori indipendenti – Informazioni “facilmente accessibili sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente” – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) – Trattamento dei dati personali – Obbligo legale imposto ai costruttori di automobili di mettere a disposizione degli operatori indipendenti i numeri di identificazione dei veicoli (VIN)»

Nella causa C‑319/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania), con decisione del 4 maggio 2022, pervenuta in cancelleria l’11 maggio 2022, nel procedimento

Gesamtverband Autoteile-Handel eV

contro

Scania CV AB,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore), M. Safjan, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Regolamento 2018/858

«(50)

Per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, sono necessari un accesso illimitato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, attraverso una funzione di ricerca standardizzata che consenta di reperire le informazioni tecniche, e una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi che forniscono tali informazioni. (...)

(...)

(...)

(..)».

«Ai fini del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell’allegato II, salvo disposizioni contrarie ivi contenute, si intende per:

(...)

(...)

(...)

«1. I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni OBD del veicolo, alle attrezzature diagnostiche e altre apparecchiature, agli strumenti, compresi i riferimenti completi e i download disponibili del software applicabile, nonché alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. Le informazioni sono presentate in modo facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente. (...)

(...)

Le informazioni OBD del veicolo e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sono messe a disposizione sui siti web dei costruttori in un formato standardizzato o, nel caso ciò non sia possibile a causa della loro natura, in un altro formato adeguato. Gli operatori indipendenti diversi dai riparatori hanno inoltre accesso alle informazioni in un formato leggibile a macchina trattabile elettronicamente tramite strumenti informatici e software comunemente reperibili che consenta loro di svolgere i compiti associati alla loro attività nella catena di fornitura postvendita.

(...)

(...)».

«Le informazioni relative a tutte le parti di cui il veicolo – identificato dal [numero di identificazione del veicolo (VIN)] e da ogni altro criterio aggiuntivo come interasse, potenza del motore, tipo di rifinitura o di opzioni – è dotato dal costruttore del veicolo e che possono essere sostituite da pezzi di ricambio offerti dal costruttore del veicolo ai suoi concessionari o meccanici autorizzati o a terzi mediante un riferimento a un numero di ricambi originali, devono essere rese disponibili, sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente, in una banca dati facilmente accessibile agli operatori indipendenti.

Tale banca dati deve comprendere il VIN, i numeri delle apparecchiature originali, la denominazione delle apparecchiature originali, le indicazioni di validità (inizio e fine di validità), le indicazioni di montaggio e, ove applicabile, le caratteristiche di struttura».

Regolamento (UE) n. 19/2011

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(...)

Il RGPD

«Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi».
«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

(...)

(...)».

«1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

(...)

(...)

La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica (...). Il diritto dell’Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito.

(...)».

Direttiva 1999/37

Direttiva (UE) 2019/1024

«Un documento dovrebbe essere considerato leggibile meccanicamente se ha un formato di file strutturato in modo tale che le applicazioni software possano agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne dati specifici. (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se il requisito di cui all’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2018/858 (...) comprenda tutte le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli ai sensi dell’articolo 3, punto 48, di tale regolamento, o se tale requisito si limiti alle cosiddette informazioni sui pezzi di ricambio (...) ai sensi dell’Allegato X, punto 6.1 del regolamento.

e

o se sia sufficiente che il costruttore proponga la ricerca esclusivamente come interrogazione mirata, in base al VIN di un singolo veicolo specifico, senza mettere contemporaneamente a disposizione un elenco aggiornato di tutti i VIN dei propri veicoli

e

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

deve essere interpretato nel senso che:

l’obbligo di presentare le informazioni di cui a tale paragrafo in modo facilmente accessibile, sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente, comprende l’insieme delle «informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo», ai sensi dell’articolo 3, punto 48, di tale regolamento, e non solo le informazioni relative ai pezzi di ricambio di cui all’allegato X, punto 6.1, di detto regolamento.

deve essere interpretato nel senso che:

deve essere interpretato nel senso che:

esso impone un «obbligo legale», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), a carico dei costruttori di automobili, di mettere i VIN dei veicoli da essi fabbricati a disposizione degli operatori indipendenti, in quanto «responsabili del trattamento», ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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