15 giugno 2023 (*1)
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Domanda di concessione di provvedimenti provvisori – Sospensione dell’esecuzione del contratto di mutuo – Garanzia della piena efficacia dell’effetto restitutorio»
Nella causa C‑287/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (Tribunale regionale di Varsavia, XXVIII sezione civile, Polonia), con decisione del 24 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 3 maggio 2022, nel procedimento
YQ,
RJ
contro
Getin Noble Bank S.A.,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, S. Rodin e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
1La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), letti alla luce dei principi di effettività e di proporzionalità.
2Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, YQ e RJ e, dall’altro, la Getin Noble Bank S.A., in merito a una domanda di concessione di provvedimenti provvisori diretta a far disporre la sospensione dell’esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera, in attesa di una decisione definitiva relativa alla restituzione delle somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.
3Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13:
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
4L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva così recita:
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
5L’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. n. 16, posizione 93), nella versione consolidata (Dz. U. del 2020, posizione 1740) (in prosieguo: il «codice civile»), al suo articolo 385 1 così dispone:
«1. Le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state oggetto di trattativa individuale non sono vincolanti per il consumatore qualora configurino i suoi diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, integrando una grave violazione dei suoi interessi (clausole contrattuali abusive). Ciò non si applica alle clausole che riguardano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o il corrispettivo, purché siano formulate in modo univoco.
2Qualora la clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti.
3Per clausole contrattuali che non sono state oggetto di trattativa individuale si intendono le clausole sul contenuto delle quali il consumatore non ha avuto reale influenza. Si tratta, in particolare, delle clausole contrattuali riprodotte in un contratto standard proposto al consumatore dalla controparte.
4L’onere di provare che una clausola è stata oggetto di trattativa individuale grava su colui che invoca tale fatto».
6L’articolo 405 del codice civile recita:
«Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è tenuto a restituire tale arricchimento in natura o, se ciò non è possibile, a rimborsarne il valore».
7Ai sensi dell’articolo 410 di tale codice:
«1. Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita.
2Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era obbligato a eseguirla o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito della prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione della prestazione».
8L’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. n. 43, posizione 296), nella versione consolidata (Dz. U. del 2021, posizione 1805) (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), al suo articolo 189 così dispone:
«La parte attrice può chiedere l’accertamento giudiziale della sussistenza o dell’insussistenza di un rapporto giuridico o di un diritto quando ne ha un interesse giuridico».
9L’articolo 730 1 di tale codice recita:
«1. Un provvedimento conservativo può essere richiesto da qualsiasi parte o soggetto intervenuto nel procedimento, a condizione che dimostri il proprio diritto e il proprio interesse giuridico a ottenere tale provvedimento conservativo.
2L’interesse giuridico alla concessione di un provvedimento conservativo sussiste quando, in assenza della sua concessione, sarebbe resa impossibile o gravemente ostacolata l’esecuzione della decisione giudiziaria emessa nella causa o comunque in altro modo sarebbe reso impossibile od ostacolato il conseguimento dello scopo del procedimento in questione.
(...)
3Nella scelta del provvedimento conservativo il giudice considera gli interessi delle parti e dei soggetti intervenuti in modo che sia garantita all’avente diritto una tutela giuridica adeguata e non sia imposto all’obbligato un onere non superiore al necessario».
10Ai sensi dell’articolo 731 di detto codice, la concessione di un provvedimento conservativo non può essere destinata all’esecuzione di un credito, salvo disposizione contraria della legge.
11L’articolo 755 del medesimo codice prevede quanto segue:
«1. Se il provvedimento conservativo non riguarda un credito pecuniario, il giudice adotta il provvedimento conservativo che ritiene più adeguato in relazione alle circostanze, senza escludere i mezzi previsti per garantire i crediti pecuniari. In particolare, il giudice può:
2. (...)
2 1 . L’articolo 731 non si applica se il provvedimento conservativo è necessario per evitare un danno imminente o altre conseguenze negative per l’avente diritto.
3L’organo giurisdizionale notifica all’obbligato l’ordinanza emessa in camera di consiglio con la quale gli ordina di compiere un atto o astenersi dal compierlo o di astenersi dall’interferire negli atti dell’avente diritto. Ciò non si applica alle ordinanze che impongono la consegna di beni in possesso dell’obbligato».
12Nel 2008 YQ e RJ hanno concluso con la Getin Noble Bank un contratto di mutuo ipotecario ammortizzabile in 360 mesi per un importo pari a 643395,63 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 140000) (in prosieguo: il «contratto di mutuo di cui al procedimento principale»). Tale contratto di mutuo prevedeva una clausola di conversione in franchi svizzeri (CHF) di tale importo, al tasso di acquisto fissato da tale banca, con un tasso d’interesse variabile. Le rate mensili, calcolate in CHF, erano rimborsabili in PLN al tasso di vendita del CHF, anch’esso fissato unilateralmente da detta banca. I ricorrenti nel procedimento principale sono stati informati dell’incidenza delle variazioni dei tassi di interesse e di cambio su detto contratto di mutuo nella forma di una tabella comparativa.
13Il 25 maggio 2021 tali ricorrenti hanno adito il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), in qualità di giudice di primo grado, sottoponendogli una domanda diretta a far dichiarare la nullità del contratto di mutuo di cui al procedimento principale e a condannare la Getin Noble Bank al pagamento di un importo di PLN 375042,34 (circa EUR 94000), ossia l’importo delle rate mensili che essi avevano già versato alla data di deposito della loro domanda dinanzi a tale giudice, maggiorato degli interessi legali di mora e delle spese. Detti ricorrenti sostenevano, a tale riguardo, che le clausole di tale contratto di mutuo riguardanti l’indicizzazione dell’importo del mutuo in questione in una valuta estera costituivano «clausole abusive», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
14I ricorrenti nel procedimento principale hanno altresì depositato una domanda di concessione di provvedimenti provvisori, diretta a definire i diritti e gli obblighi delle parti del procedimento nonché volta, per la durata del procedimento, anzitutto a sospendere l’obbligo di pagare le rate mensili previste in detto contratto di mutuo, per l’importo e alle date ivi specificate per il periodo compreso tra la proposizione del ricorso in primo grado e la chiusura definitiva del procedimento, poi a vietare alla Getin Noble Bank di inviare loro un preavviso di risoluzione e, infine, a vietare a tale banca di pubblicare presso il Biuro Informacji Gospodarczej (Ufficio delle informazioni economiche, Polonia) un’informazione relativa al mancato rimborso del mutuo di cui trattasi da parte dei ricorrenti nel procedimento principale durante il periodo compreso tra la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti e la chiusura del procedimento.
15Detto giudice ha tuttavia respinto la domanda di concessione di provvedimenti provvisori depositata dai ricorrenti nel procedimento principale. A suo avviso, tali ricorrenti non avevano dimostrato l’esistenza di un legittimo interesse a chiedere la concessione di provvedimenti provvisori, dal momento che nulla consentiva di affermare che la mancata concessione di tali provvedimenti avrebbe impedito o ostacolato gravemente l’esecuzione della futura decisione giurisdizionale nel procedimento principale o la realizzazione dell’obiettivo di tale procedimento. Pertanto, le condizioni previste all’articolo 730 1 , paragrafi 1 e 2, del codice di procedura civile non sarebbero state soddisfatte.
16I ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello avverso la decisione dello stesso giudice dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (Tribunale regionale di Varsavia, XXVIII sezione civile, Polonia), giudice del rinvio, sostenendo di avere un legittimo interesse a chiedere la concessione di detti provvedimenti provvisori. La Getin Noble Bank ha contestato tale domanda, sostenendo, in particolare, che l’esistenza prima facie del credito di tali ricorrenti non era stata dimostrata. Inoltre, tale banca ha messo in dubbio il carattere abusivo delle clausole del contratto di mutuo di cui al procedimento principale e ha sottolineato che la sua situazione finanziaria era soddisfacente.
17Il giudice del rinvio indica che dinanzi ad esso è stata presentata una domanda al fine di ottenere la concessione di provvedimenti provvisori consistenti nella sospensione dell’obbligo di pagamento delle rate mensili previste nel contratto di mutuo di cui al procedimento principale per il periodo compreso tra la data di proposizione del ricorso in primo grado e la chiusura definitiva del procedimento. Per quanto riguarda la domanda di concessione di provvedimenti provvisori, tale giudice spiega di pronunciarsi sulla base di una dimostrazione prima facie delle allegazioni delle parti nel procedimento principale.
18A tale proposito, detto giudice ritiene, da un lato, per quanto riguarda l’esistenza prima facie del credito dei ricorrenti nel procedimento principale, che sia dimostrato che talune delle clausole contrattuali in questione sono abusive e che il contratto di mutuo di cui al procedimento principale debba essere annullato, in quanto l’esecuzione di quest’ultimo non è oggettivamente più possibile secondo il diritto polacco. Lo stesso giudice rammenta che, in forza dell’articolo 410 del codice civile, ciascuna delle parti di un contratto nullo ha il diritto, indipendente da quello della controparte, al rimborso della prestazione effettuata.
19Dall’altro lato, per quanto attiene alla dimostrazione del legittimo interesse ad agire dei ricorrenti nel procedimento principale, il giudice del rinvio rileva che un siffatto interesse sussiste, conformemente all’articolo 730 1 , paragrafo 2, del codice di procedura civile, quando la mancata concessione di provvedimenti provvisori impedirebbe o ostacolerebbe gravemente l’esecuzione della futura decisione nel procedimento principale o la realizzazione dell’obiettivo di detto procedimento.
20Tale giudice afferma che i giudici nazionali accolgono tuttavia raramente le domande dei consumatori dirette a concedere siffatti provvedimenti provvisori in circostanze come quelle di cui al procedimento principale. Infatti, alcuni di questi giudici osservano che un’azione di dichiarazione di nullità di un contratto a causa del carattere abusivo di una clausola contrattuale in esso contenuta non può sfociare in un’esecuzione forzata e non richiederebbe quindi la concessione di provvedimenti provvisori. Altri giudici ritengono che la concessione di un provvedimento provvisorio debba essere destinata non già all’esecuzione di un credito, bensì ad evitare il verificarsi di un danno o di altre conseguenze negative per il consumatore interessato, cosicché la concessione di un siffatto provvedimento sarebbe possibile solo se fosse dimostrato prima facie che la banca di cui trattasi si trova in una cattiva situazione finanziaria. Infine, esisterebbe una giurisprudenza degli stessi giudici secondo la quale, in caso di annullamento di un contratto di mutuo, il consumatore interessato deve adempiere i propri obblighi nei confronti di tale banca, rimborsandole il capitale preso in prestito. Pertanto, tale consumatore non avrebbe alcun interesse a chiedere la concessione di provvedimenti provvisori come quelli richiesti nel procedimento principale, poiché sarebbe in ogni caso tenuto ad effettuare pagamenti a detta banca indipendentemente dalla futura decisione definitiva nel merito, a titolo di rimborso del capitale utilizzato o, ancora, a titolo di «remunerazione per l’utilizzo di tale capitale».
21Il giudice del rinvio considera in particolare che, essendo la direttiva 93/13 volta a tutelare il consumatore interessato ripristinando l’uguaglianza tra le parti, tale direttiva osta a un rifiuto di concedere siffatti provvedimenti provvisori. Tale giudice è del parere che, qualora l’eliminazione di clausole contrattuali abusive implichi l’invalidità integrale di un contratto di mutuo, la concessione di adeguati provvedimenti provvisori, quali la sospensione dell’obbligo di pagare le rate mensili comprendenti il capitale e gli interessi dovuti a titolo di tale contratto di mutuo per la durata del procedimento, sia in linea di principio necessaria per garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito. Secondo detto giudice, qualora, a seguito della soppressione delle clausole contrattuali abusive di detto contratto di mutuo, quest’ultimo non possa più essere oggettivamente eseguito, il rifiuto di concedere tali provvedimenti provvisori comprometterebbe l’effetto restitutorio imposto dall’articolo 6, paragrafo 1, e dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché, pertanto, l’effetto utile di tali disposizioni.
22A tale proposito, il giudice del rinvio precisa, in particolare, che il diritto polacco prevede modalità procedurali secondo le quali l’importo della domanda è fissato alla data del deposito della domanda di dichiarazione di nullità del contratto di mutuo di cui trattasi. Un consumatore potrebbe quindi chiedere soltanto il rimborso dell’importo delle rate mensili già versate fino a tale data. Di conseguenza, in mancanza di concessione di un provvedimento provvisorio all’inizio del procedimento, tale consumatore sarebbe costretto, alla fine di quest’ultimo, ad avviare un nuovo procedimento contro la banca interessata, il quale avrebbe ad oggetto il rimborso delle rate mensili da lui pagate nel corso del periodo compreso tra l’inizio e la fine di tale nuovo procedimento. Secondo il giudice del rinvio, una situazione del genere penalizza detto consumatore e pregiudica l’effetto utile della direttiva 93/13. Inoltre, il ripristino dell’equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti non può essere realizzato con l’adozione di una siffatta decisione nel merito, poiché solo lo stesso consumatore sarebbe costretto ad avviare un altro procedimento giurisdizionale al fine di far valere i propri diritti e quindi a dedicarvi ancor più risorse finanziarie e tempo.
23In tali circostanze, il Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (Tribunale regionale di Varsavia, XXVIII sezione civile) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se alla luce del principio di effettività e di proporzionalità, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino ad un’interpretazione delle disposizioni nazionali o a una giurisprudenza nazionale ai sensi delle quali un giudice nazionale può, in particolare in ragione degli obblighi del consumatore di saldare i debiti con il professionista o della solida situazione economica del professionista, non accogliere l’istanza di un consumatore diretta all’adozione, da parte del giudice, di una misura provvisoria (conservativa) consistente nella sospensione, per la durata del procedimento, dell’esecuzione del contratto che sarà presumibilmente dichiarato nullo in conseguenza dell’eliminazione delle clausole abusive dal suo contenuto».
24La Getin Noble Bank contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
25In sostanza, la convenuta nel procedimento principale sostiene, in proposito, in primo luogo, che tale domanda non verte sull’interpretazione del diritto dell’Unione dal momento che le disposizioni della direttiva 93/13 non sono applicabili agli effetti della soppressione delle clausole abusive, dato che l’obiettivo di tale direttiva sarebbe raggiunto una volta ripristinato l’equilibrio tra le parti. Gli effetti dell’invalidazione di un contratto contenente clausole abusive rientrerebbero quindi nella sfera del diritto nazionale. Pertanto, la questione del giudice del rinvio riguarderebbe, in realtà, le condizioni di applicazione di provvedimenti provvisori in circostanze in cui, a causa dell’annullamento del contratto di cui trattasi, le parti di tale contratto sarebbero state poste su un piano di parità e non si troverebbero più in un rapporto tra un consumatore e un professionista. Non occorrerebbe quindi applicare le disposizioni di detta direttiva per valutare la fondatezza della domanda di concessione di tali provvedimenti provvisori.
26A tale proposito, occorre ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia principale, valutare la necessità di una pronuncia pregiudiziale e la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza. Pertanto, la Corte è, in linea di principio, obbligata a pronunciarsi, qualora la questione sollevata riguardi l’interpretazione o la validità di una norma di diritto dell’Unione, a meno che non sia evidente che l’interpretazione richiesta non ha alcun legame con la realtà o con l’oggetto di tale controversia, se il problema è ipotetico o, ancora, se la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per dare una risposta utile a tale questione (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2022, Zagrebačka banka,, C‑567/20 , EU:C:2022:352 , punto 43 e giurisprudenza citata).
27Inoltre, conformemente a una giurisprudenza costante, laddove non appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di detta disposizione alla controversia di cui al procedimento principale non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientra nel merito delle questioni [sentenze del 4 luglio 2019, Kirschstein, C‑393/17 , EU:C:2019:563 , punto 28 , e del 27 aprile 2023, M.D. (Divieto d’ingresso in Ungheria), C‑528/21 , EU:C:2023:341 , punto 52 e giurisprudenza citata].
28Nel caso di specie, da un lato, la controversia principale verte su una domanda di concessione di provvedimenti provvisori diretta, in particolare, alla sospensione dell’esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario concluso con dei consumatori da un professionista, in attesa di una decisione definitiva sull’invalidazione di tale contratto a causa del carattere abusivo di una delle clausole in esso contenute. Dall’altro lato, la questione pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni della direttiva 93/13 che impongono agli Stati membri, in particolare, di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori, e mira a stabilire se tali disposizioni ostino a una giurisprudenza nazionale che consentirebbe di respingere una siffatta domanda.
29In tali circostanze, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione richiesta della direttiva 93/13 non abbia alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale o che il problema sollevato sia di natura ipotetica.
30Peraltro, occorre ricordare che la tutela accordata dalla direttiva 93/13 non può essere limitata alla sola durata dell’esecuzione di un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, ma vale anche dopo l’esecuzione di tale contratto. Pertanto, se è vero che spetta agli Stati membri, in caso di invalidazione di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista a causa del carattere abusivo di una delle clausole in esso contenute, disciplinare, mediante il loro diritto nazionale, gli effetti di tale invalidazione, resta il fatto che ciò deve essere effettuato nel rispetto della protezione accordata da tale direttiva a un consumatore, in particolare, garantendo il ripristino della situazione di diritto e di fatto che sarebbe stata quella di tale consumatore in assenza di tale clausola abusiva [v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’invalidazione di un contratto), C‑6/22 , EU:C:2023:216 , punti 21 e 22 ].
31In secondo luogo, la Getin Noble Bank sostiene che la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alla questione che le è stata sottoposta, dal momento che la qualificazione dei ricorrenti nel procedimento principale come consumatori da parte del giudice del rinvio sarebbe erronea alla luce delle circostanze del caso di specie.
32A tale riguardo, si deve ricordare che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Inoltre, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non compete alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali e giudicare se l’interpretazione o l’applicazione a cui procede il giudice nazionale sia corretta, poiché un’interpretazione del genere rientra nella competenza esclusiva di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2020, Sociálna poisťovňa, C‑799/19 , EU:C:2020:960 , punti 44 e 45 nonché giurisprudenza citata).
33Nel caso di specie, poiché il giudice del rinvio ha ritenuto che i ricorrenti nel procedimento principale fossero consumatori, non spetta alla Corte pronunciarsi su tale qualificazione. La Corte dispone quindi degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alla questione sollevata.
34Si deve pertanto dichiarare che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
35Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può respingere una domanda di concessione di provvedimenti provvisori di un consumatore diretta alla sospensione, in attesa di una decisione definitiva relativa all’invalidazione del contratto di mutuo concluso da tale consumatore per il motivo che tale contratto contiene clausole abusive, del pagamento delle rate mensili dovute in forza di detto contratto, laddove siffatti provvedimenti siano necessari per garantire la piena efficacia di tale decisione.
36In via preliminare, occorre ricordare che la direttiva 93/13 ha la finalità di fornire un elevato livello di protezione ai consumatori (v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19 , EU:C:2020:954 , punto 37 ).
37A tal fine, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 impone agli Stati membri di provvedere affinché le clausole contrattuali abusive non vincolino il consumatore, senza che quest’ultimo abbia bisogno di proporre un ricorso e ottenere una sentenza che confermi il carattere abusivo di tali clausole (sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C‑243/08 , EU:C:2009:350 , punti da 20 a 28 ). Ne consegue che i giudici nazionali sono tenuti a escludere l’applicazione di dette clausole affinché non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore, tranne nel caso in cui quest’ultimo vi si opponga (sentenza del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C‑70/17 e C‑179/17 , EU:C:2019:250 , punto 52 e giurisprudenza citata).
38Inoltre, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.
39In tale contesto, la Corte ha considerato che spetta agli Stati membri definire nella loro legislazione nazionale le modalità per dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto, nonché le modalità con cui si realizzano i concreti effetti giuridici di tale dichiarazione. Tuttavia, tale dichiarazione deve consentire di ripristinare la situazione in diritto e in fatto che sarebbe stata quella del consumatore interessato se tale clausola abusiva non fosse esistita. Infatti, una siffatta disciplina da parte del diritto nazionale della tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori non può pregiudicare la sostanza di tale tutela [v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2022, Profi Credit Bulgaria (Compensazione d’ufficio in caso di clausola abusiva), C‑170/21 , EU:C:2022:518 , punto 43 e giurisprudenza citata].
40Conformemente a una giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) [sentenza del 10 giugno 2021, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19 , EU:C:2021:470 , punto 27 e giurisprudenza citata].
41Così, per quanto riguarda, in particolare, i provvedimenti provvisori richiesti al fine di far valere i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, la Corte ha potuto considerare che tale direttiva osta a una normativa nazionale che non consente al giudice del merito, competente a valutare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, di emanare provvedimenti provvisori, quali la sospensione di un procedimento esecutivo, allorché la concessione di tali provvedimenti sia necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale, in quanto tale normativa è idonea a compromettere l’effettività della tutela voluta da detta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Aziz, C‑415/11 , EU:C:2013:164 , punti 59 , 60 e 64 ).
42Inoltre, la Corte ha avuto occasione di precisare che può essere necessario concedere siffatti provvedimenti, in particolare qualora sussista il rischio che tale consumatore paghi, nel corso di un procedimento giurisdizionale la cui durata può essere considerevole, rate mensili per un importo più elevato di quello effettivamente dovuto se la clausola considerata dovesse essere disapplicata (v., in tal senso, ordinanza del 26 ottobre 2016, Fernández Oliva e a., da C‑568/14 a C‑570/14 , EU:C:2016:828 , punti da 34 a 36 ).
43Pertanto, la tutela garantita ai consumatori dalla direttiva 93/13, in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della stessa, richiede che il giudice nazionale possa concedere un provvedimento provvisorio adeguato, qualora ciò sia necessario per garantire la piena efficacia della futura decisione per quanto riguarda il carattere abusivo di clausole contrattuali.
44Nel caso di specie, per quanto concerne il principio di equivalenza, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio non risulta che la normativa nazionale pertinente in materia di provvedimenti provvisori sia applicata in modo diverso a seconda che una controversia verta su diritti derivanti dal diritto nazionale o su diritti derivanti dal diritto dell’Unione.
45Per quanto attiene al principio di effettività, occorre ribadire che ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali, nonché dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso (v., in tal senso, sentenza del18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14 , EU:C:2016:98 , punto 43 ). Lo stesso vale necessariamente per quanto concerne un’interpretazione giurisprudenziale di tale disposizione nazionale.
46A tale proposito, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale e dalle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, in particolare, dal governo polacco, risulta che il codice di procedura civile consente al giudice polacco investito di un procedimento di dichiarazione di nullità di un contratto a causa del carattere abusivo di una clausola contrattuale in esso contenuta, di concedere provvedimenti provvisori. Il giudice del rinvio fa riferimento, a tale riguardo, all’articolo 730 1 del codice di procedura civile, relativo alle condizioni per la concessione di provvedimenti provvisori, e all’articolo 755, paragrafo 2 1 , di tale codice, in forza del quale tale giudice può concedere un provvedimento conservativo, e ciò anche se esso era destinato ad eseguire un credito, qualora ciò sia necessario per evitare il verificarsi di un danno imminente o di altre conseguenze negative per l’avente diritto.
47Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, esiste una corrente importante nella giurisprudenza nazionale consistente nel respingere le domande di concessione di un provvedimento provvisorio in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ossia quando si chiede la sospensione, fino alla pronuncia della decisione definitiva nel merito, del pagamento delle rate mensili dovute a titolo di un contratto di mutuo suscettibile di essere dichiarato invalido a causa delle clausole abusive in esso contenute. Secondo tale giurisprudenza, un siffatto rigetto sarebbe giustificato dalla mancanza di «interesse ad agire» del consumatore interessato per i motivi riassunti al punto 20 della presente sentenza.
48Orbene, dalle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale e dalle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte dal governo polacco risulta che il giudice nazionale, nell’ambito dell’esame di un’azione di dichiarazione di nullità di un contratto a causa del carattere abusivo di una clausola contrattuale in esso contenuta, si pronuncia in linea di principio, sotto pena di statuire ultra petita, sulle conclusioni formulate nel ricorso, ossia, salvo estensione della portata di detto ricorso, sugli importi pagati fino alla presentazione della domanda di cui è investito. Di conseguenza, qualora tale giudice accerti, nel merito, che, a seguito della soppressione di tale clausola, tale contratto non può più oggettivamente essere eseguito, come avverrebbe nel procedimento principale, e che occorre restituire al consumatore interessato le somme che egli ha indebitamente versato in forza di detto contratto, il rigetto di una domanda di concessione di un provvedimento provvisorio diretto alla sospensione del pagamento delle rate mensili dovute a titolo del medesimo contratto renderebbe, almeno in parte, inefficace la futura decisione definitiva nel merito. Infatti, una siffatta decisione definitiva non porterebbe a ripristinare la situazione in diritto e in fatto che sarebbe stata quella di tale consumatore in assenza di detta clausola abusiva, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 39 della presente sentenza, dal momento che, in forza delle modalità procedurali applicabili, solo una parte dell’importo già versato potrebbe essere oggetto di tale decisione definitiva.
49Ne consegue che, in tali circostanze, la concessione di un provvedimento provvisorio diretto alla sospensione del pagamento delle rate mensili dovute a titolo di un contratto di mutuo che possa essere dichiarato invalido a causa di una clausola abusiva in esso contenuta potrebbe essere necessaria per garantire la piena efficacia della futura decisione, l’effetto restitutorio che quest’ultima comporta e, pertanto, l’effettività della tutela garantita dalla direttiva 93/13.
50Infatti, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, in mancanza di un provvedimento provvisorio diretto alla sospensione dell’obbligo contrattuale di pagare tali rate mensili, il consumatore dovrebbe, per evitare che una decisione definitiva relativa all’invalidità del contratto di mutuo di cui trattasi consista solo in un ripristino parziale della sua situazione, o estendere la portata della sua domanda iniziale, dopo il pagamento di ogni rata mensile, o, a seguito di una decisione di annullamento di tale contratto di mutuo, proporre una nuova azione, il cui oggetto sarebbe il pagamento delle rate mensili pagate nel corso del primo procedimento. A tale riguardo, occorre rilevare che il governo polacco, nelle sue osservazioni scritte, rileva che, in forza dell’articolo 25a dell’ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (legge sulle spese giudiziarie in materia civile), del 28 luglio 2005 (Dz. U. n. 167, posizione 1398), nella versione consolidata (Dz. U. del 2022, posizione 1125), qualsiasi estensione della portata di un ricorso è soggetta a spese giudiziarie.
51Peraltro, secondo il giudice del rinvio, la proposizione di una nuova azione da parte di un consumatore è in ogni caso necessaria qualora il primo procedimento di dichiarazione di nullità di un contratto di mutuo a causa del carattere abusivo di una clausola contrattuale in esso contenuta sia seguito da un procedimento d’appello, dal momento che, in tale ipotesi, le norme processuali del diritto polacco non prevedrebbero la possibilità di un’estensione della portata del ricorso di primo grado. In tali circostanze, sarebbe evidente che, in assenza di concessione di provvedimenti provvisori diretti alla sospensione dell’obbligo di pagamento delle rate mensili dovute a titolo di tale contratto di mutuo, la decisione che invalida quest’ultimo e ordina il rimborso degli importi già versati da tale consumatore non consentirebbe di raggiungere l’obiettivo della direttiva 93/13 consistente nel ripristinare la situazione in diritto e in fatto precedente di quest’ultimo.
52Inoltre, come rilevato al punto 42 della presente sentenza, la concessione di un siffatto provvedimento provvisorio risulta ancora più necessaria ove detto consumatore abbia versato alla banca interessata un importo superiore a quello della somma presa in prestito ancor prima di avere avviato un procedimento.
53Infine, non è escluso che, in assenza di concessione di un provvedimento provvisorio diretto alla sospensione dell’obbligo contrattuale del medesimo consumatore, il protrarsi del procedimento di cui trattasi porti a un deterioramento della situazione finanziaria di quest’ultimo a un punto tale che egli non avrebbe più i mezzi per proporre le azioni necessarie al fine di ottenere il rimborso delle somme alle quali ha diritto in forza del contratto invalidato.
54Circostanze del genere potrebbero altresì aumentare il rischio che un consumatore non sia più in grado di pagare le rate mensili dovute in base a detto contratto di mutuo, il che potrebbe indurre la banca interessata ad avviare un procedimento di esecuzione del suo credito sulla base di un contratto di mutuo suscettibile di essere invalidato.
55Da quanto precede discende che una giurisprudenza nazionale secondo la quale è negata la concessione di provvedimenti provvisori diretti alla sospensione del pagamento di rate mensili dovute in forza di un contratto di mutuo, sebbene tali misure siano necessarie per garantire la tutela accordata ai consumatori dalla direttiva 93/13, non risulta, tenuto conto del suo ruolo nell’insieme delle modalità procedurali previste nel diritto polacco, conforme al principio di effettività e, pertanto, non è compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
56Ciò premesso, si deve in primo luogo rammentare che i giudici nazionali si devono adoperare al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16 , EU:C:2018:874 , punto 59 e giurisprudenza citata).
57L’esigenza di una siffatta interpretazione conforme include in particolare l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva. Pertanto, un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che è incompatibile con tale diritto (sentenza del 26 giugno 2019, Addiko Bank, C‑407/18 , EU:C:2019:537 , punto 66 e giurisprudenza citata).
58Nel caso di specie, il giudice del rinvio e il governo polacco ritengono che la normativa di cui trattasi e, più in particolare, la seconda condizione alla quale è subordinata la concessione di provvedimenti provvisori nel diritto polacco, ossia la condizione della sussistenza di un «interesse ad agire» prevista all’articolo 730 1 del codice di procedura civile, possa essere interpretata in maniera conforme al diritto dell’Unione.
59In secondo luogo, occorre sottolineare, da un lato, che la giurisprudenza nazionale menzionata al punto 55 della presente sentenza può essere qualificata come incompatibile con il diritto dell’Unione solo qualora tale giudice constati che la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti è necessaria al fine di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva nel merito. A tale proposito, da un lato, esso deve disporre di indizi sufficienti, per quanto riguarda il carattere abusivo di una o più clausole contrattuali, in base ai quali sia probabile che il contratto di mutuo di cui trattasi è nullo o, quanto meno, che al consumatore interessato dovrà essere riconosciuto un rimborso delle rate mensili dovute in forza di tale contratto. Dall’altro, spetta a detto giudice stabilire, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se la sospensione dell’obbligo di tale consumatore di pagare tali rate mensili per la durata del procedimento di cui trattasi sia necessaria al fine di garantire il ripristino della situazione di diritto e di fatto che sarebbe stata quella di detto consumatore in assenza di tale o di tali clausole. Pertanto, lo stesso giudice potrà tener conto, in particolare, della situazione finanziaria dello stesso consumatore e del rischio che quest’ultimo corra di dover rimborsare alla banca interessata un importo superiore a quello della somma che ha preso in prestito presso quest’ultima.
60Pertanto, se il giudice nazionale ritiene, da un lato, che sussistano indizi sufficienti del fatto che le clausole contrattuali di cui trattasi sono abusive e che un rimborso delle somme versate dal consumatore interessato in forza del contratto di mutuo di cui trattasi nel procedimento principale è quindi probabile e, dall’altro, che, in mancanza di concessione di provvedimenti provvisori diretti alla sospensione del pagamento delle rate mensili dovute in forza di tale contratto non può essere garantita la piena efficacia della futura decisione definitiva nel merito, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, tale giudice deve concedere provvedimenti provvisori consistenti nella sospensione dell’obbligo di tale consumatore di effettuare pagamenti sulla base di detto contratto.
61Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può respingere una domanda di concessione di provvedimenti provvisori di un consumatore diretta alla sospensione, in attesa di una decisione definitiva relativa all’invalidazione del contratto di mutuo concluso da tale consumatore per il motivo che tale contratto di mutuo contiene clausole abusive, del pagamento delle rate mensili dovute in forza di detto contratto di mutuo, qualora la concessione di tali provvedimenti provvisori sia necessaria per garantire la piena efficacia di tale decisione.
62Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività,
devono essere interpretati nel senso che:
ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può respingere una domanda di concessione di provvedimenti provvisori di un consumatore diretta alla sospensione, in attesa di una decisione definitiva relativa all’invalidazione del contratto di mutuo concluso da tale consumatore per il motivo che tale contratto di mutuo contiene clausole abusive, del pagamento delle rate mensili dovute in forza di detto contratto di mutuo, qualora la concessione di tali provvedimenti provvisori sia necessaria per garantire la piena efficacia di tale decisione.
Firme
(*1) Lingua processuale: il polacco.
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