Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 giugno 2023.

Priimta 2023-06-15 · ECLI:EU:C:2023:491 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-287/22
Teismas
Court of Justice
Data
2023-06-15
ECLI
ECLI:EU:C:2023:491
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasL.S. RossiTeisėjasS. RodinTeisėjas · pranešėjasO. Spineanu‑MateiGeneralinis advokatasL. MedinaKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

15 giugno 2023 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Domanda di concessione di provvedimenti provvisori – Sospensione dell’esecuzione del contratto di mutuo – Garanzia della piena efficacia dell’effetto restitutorio»

Nella causa C‑287/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (Tribunale regionale di Varsavia, XXVIII sezione civile, Polonia), con decisione del 24 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 3 maggio 2022, nel procedimento

YQ,

RJ

contro

Getin Noble Bank S.A.,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, S. Rodin e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto polacco

Codice Civile

«1. Le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state oggetto di trattativa individuale non sono vincolanti per il consumatore qualora configurino i suoi diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, integrando una grave violazione dei suoi interessi (clausole contrattuali abusive). Ciò non si applica alle clausole che riguardano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o il corrispettivo, purché siano formulate in modo univoco.
«Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è tenuto a restituire tale arricchimento in natura o, se ciò non è possibile, a rimborsarne il valore».
«1. Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita.

Codice di procedura civile

«La parte attrice può chiedere l’accertamento giudiziale della sussistenza o dell’insussistenza di un rapporto giuridico o di un diritto quando ne ha un interesse giuridico».
«1. Un provvedimento conservativo può essere richiesto da qualsiasi parte o soggetto intervenuto nel procedimento, a condizione che dimostri il proprio diritto e il proprio interesse giuridico a ottenere tale provvedimento conservativo.

(...)

«1. Se il provvedimento conservativo non riguarda un credito pecuniario, il giudice adotta il provvedimento conservativo che ritiene più adeguato in relazione alle circostanze, senza escludere i mezzi previsti per garantire i crediti pecuniari. In particolare, il giudice può:

2. (...)

2 1 . L’articolo 731 non si applica se il provvedimento conservativo è necessario per evitare un danno imminente o altre conseguenze negative per l’avente diritto.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se alla luce del principio di effettività e di proporzionalità, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino ad un’interpretazione delle disposizioni nazionali o a una giurisprudenza nazionale ai sensi delle quali un giudice nazionale può, in particolare in ragione degli obblighi del consumatore di saldare i debiti con il professionista o della solida situazione economica del professionista, non accogliere l’istanza di un consumatore diretta all’adozione, da parte del giudice, di una misura provvisoria (conservativa) consistente nella sospensione, per la durata del procedimento, dell’esecuzione del contratto che sarà presumibilmente dichiarato nullo in conseguenza dell’eliminazione delle clausole abusive dal suo contenuto».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività,

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può respingere una domanda di concessione di provvedimenti provvisori di un consumatore diretta alla sospensione, in attesa di una decisione definitiva relativa all’invalidazione del contratto di mutuo concluso da tale consumatore per il motivo che tale contratto di mutuo contiene clausole abusive, del pagamento delle rate mensili dovute in forza di detto contratto di mutuo, qualora la concessione di tali provvedimenti provvisori sia necessaria per garantire la piena efficacia di tale decisione.

Firme

(*1) Lingua processuale: il polacco.

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