Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° agosto 2022.

Priimta 2022-08-01 · ECLI:EU:C:2022:611 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-242/22
Teismas
Court of Justice
Data
2022-08-01
ECLI
ECLI:EU:C:2022:611
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. ArabadjievPirmininkasK. LenaertsPirmininkasL. Bay LarsenTeisėjas · pranešėjasI. ZiemeleTeisėjasA. KuminTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

1 o agosto 2022 (

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Diritto all’interpretazione e alla traduzione – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di ‟documento fondamentale” – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) – Ambito di applicazione – Omesso recepimento in diritto nazionale – Efficacia diretta – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 e articolo 48, paragrafo 2 – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6 – Condanna a una pena detentiva accompagnata dalla sospensione condizionale della medesima in regime di libertà vigilata – Inadempimento agli obblighi derivanti dal regime di libertà vigilata – Omessa traduzione di un documento fondamentale e assenza di interprete all’atto della redazione di quest’ultimo – Revoca della sospensione condizionale – Omessa traduzione degli atti processuali relativi a detta revoca – Conseguenze sulla validità di detta revoca – Vizio di procedura sanzionato con una nullità relativa»

Nella causa C‑242/22 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal da Relação de Évora (Corte d’appello di Évora, Portogallo), con decisione dell’8 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 6 aprile 2022, nel procedimento penale a carico di

TL

con l’intervento di:

Ministério Público,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facenti funzione di giudici della Prima Sezione, I. Ziemele (relatrice) e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona,

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 giugno 2022,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 2010/64

«(5)

L’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo, la ‟CEDU”] e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo, la ‟Carta”) sanciscono il diritto a un processo equo. L’articolo 48, paragrafo 2, della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa. La presente direttiva rispetta tali diritti e dovrebbe essere attuata di conseguenza.

(...)

(…)

(...)

(...)

(...)

«1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo.
«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

[...]

(…)».

«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento.

(...)

(...)».

La direttiva 2012/13

«(5)

L’articolo 47 della [Carta] e l’articolo 6 della [CEDU] sanciscono il diritto a un processo equo. L’articolo 48, paragrafo 2, della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

«La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e [su]ll’accusa elevata a loro carico (…)».
«La presente direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza[,] dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione».
«1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:

(...)

d) il diritto all’interpretazione e alla traduzione; (...)

Diritto portoghese

«1. Negli atti processuali, scritti e orali, si utilizza la lingua portoghese, a pena di nullità.
«1 Le nullità diverse da quelle di cui all’articolo precedente devono essere invocate dagli interessati e sono soggette alla disciplina prevista nel presente articolo e in quello seguente.

2 Costituiscono nullità rilevabili su istanza di parte, oltre a quelle previste in altre disposizioni di legge:

(...)

(...)

3 Le nullità di cui ai paragrafi precedenti devono essere invocate:

(...)».

«Le nullità rendono invalido l’atto in cui sono rilevate, nonché gli atti che dipendono da quest’ultimo e su cui le medesime possono incidere».
«1. L’autorità giudiziaria o l’organo di polizia giudiziaria, nell’ambito del procedimento, provvede a che per qualsiasi persona incriminata si rediga una [DIR], anche nel caso in cui tale persona sia già stata identificata (...).

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se gli articoli da 1 a 3 della [direttiva 2010/64/UE] e 3 della [direttiva 2012/13/UE], di per sé o in combinato disposto con l’articolo 6 della CEDU, possano essere interpretati nel senso che essi non ostano a una norma di diritto nazionale la quale prevede il vizio della nullità relativa, rilevabile su istanza di parte, in caso di mancata nomina di un interprete e di omissione della traduzione di atti processuali fondamentali per una persona, la cui responsabilità penale è in corso di accertamento e che non comprende la lingua processuale, consentendo che tali vizi siano sanati decorsi i relativi termini di legge».

Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, nonché l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, letti alla luce dell’articolo 47 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dei diritti sanciti da dette disposizioni di tali direttive dev’essere invocata dal beneficiario di detti diritti entro un termine determinato, a pena di decadenza, quando questo termine inizia a decorrere ancor prima che l’interessato sia stato informato, in una lingua che egli parla o comprende, da un lato, dell’esistenza e della portata del suo diritto all’interpretazione e alla traduzione e, dall’altro, dell’esistenza e del contenuto del documento fondamentale in questione nonché degli effetti collegati a quest’ultimo.

Firme

(

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