Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 luglio 2023.

Priimta 2023-07-13 · ECLI:EU:C:2023:568 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-106/22
Teismas
Court of Justice
Data
2023-07-13
ECLI
ECLI:EU:C:2023:568
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasA. PrechalTeisėjasM.L. Arastey SahúnTeisėjasF. BiltgenTeisėjasN. WahlTeisėjasJ. PasserGeneralinis advokatasT. ĆapetaKanclerisI. Illéssy
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

13 luglio 2023 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Libertà di stabilimento – Regolamento (UE) 2019/452 – Normativa di uno Stato membro che istituisce un meccanismo di controllo degli investimenti esteri in società residenti considerate come “strategiche” – Decisione adottata in base a tale normativa, che vieta l’acquisizione da parte di una società residente della totalità delle quote di un’altra società residente – Società acquisita considerata come “strategica” sulla base del rilievo che la sua attività principale concerne l’estrazione mineraria di determinate materie prime di base, quali la ghiaia, la sabbia e l’argilla – Società acquirente considerata come un “investitore estero” sulla base del rilievo che essa fa parte di un gruppo di società la cui società capogruppo è stabilita in un paese terzo – Pregiudizio o rischio di pregiudizio a un interesse nazionale, alla pubblica sicurezza o all’ordine pubblico dello Stato membro – Obiettivo volto a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime di base a vantaggio del settore edile, in particolare a livello regionale»

Nella causa C‑106/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 1 o febbraio 2022, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2022, nel procedimento

Xella Magyarország Építőanyagipari Kft.

contro

Innovációs és Technológiai Miniszter,

con l’intervento di:

”JANES ÉS TÁRSA” Szállítmányozó, Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, M.L. Arastey Sahún, F. Biltgen, N. Wahl e J. Passer, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 dicembre 2022,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(4)

Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di derogare alla libera circolazione dei capitali previsto all’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE. Numerosi Stati membri hanno adottato misure in base alle quali possono imporre restrizioni a detta circolazione per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

«Il presente regolamento istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione da parte degli Stati membri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico (...)».
«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

(...)

«Gli Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo mantengono, modificano o adottano le misure necessarie a individuare e prevenire l’elusione dei meccanismi di controllo e delle decisioni di controllo».
«1. Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l’altro, a livello di:

(...)

(...)

(...)».

«Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti gli investimenti esteri diretti nel loro territorio che sono oggetto di un controllo in corso fornendo il prima possibile le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento. (...)».
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni comunicate a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, o richieste dalla Commissione e dagli altri Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, e dell’articolo 7, paragrafo 5, siano messe a disposizione della Commissione e degli Stati membri richiedenti senza indebito ritardo.

(...)».

Diritto ungherese

«Ai fini della presente sezione si intende per:
«1) Nel caso delle società strategiche, qualora la conclusione di un contratto, la prestazione di una dichiarazione di volontà unilaterale o una decisione della società (...) produca i risultati definiti ai paragrafi da 2 a 4, sono necessarie (...) la notifica al [Ministro] e l’avviso di ricevimento di tale notifica per i seguenti negozi giuridici:

(...)

2) Nei settori di cui all’articolo 276, paragrafo 3, deve essere indicato nella notifica, se il valore totale dell’investimento è pari o superiore a 350 milioni di fiorini ungheresi (HUF) (circa 935720 euro):

(...)

acquisisce, direttamente o indirettamente, un’“influenza maggioritaria” su tale società strategica, ai sensi del codice civile,

(...)».

«1) Immediatamente dopo avere ricevuto la notifica, il Ministro esamina:

(...)

(...)

2) Il Ministro, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica (...):

(...)».

«1) Per “influenza maggioritaria” si intende qualsiasi relazione in base alla quale una persona fisica o giuridica (“soggetto influente”) detiene più del 50% dei diritti di voto o esercita un’influenza determinante in seno a una persona giuridica.

2) Un soggetto influente detiene un’influenza determinante in seno a una persona giuridica se, a seconda dei casi, ne è membro o azionista, e

3) L’influenza maggioritaria è presunta anche nel caso in cui un’influenza indiretta conferisca al soggetto influente i diritti di cui ai paragrafi 1 e 2».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Alla luce dei considerando 4 e 6 del [regolamento 2019/452] e di quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, se l’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE debba essere interpretato nel senso che include la possibilità di adottare una disciplina come quella di cui al titolo 85 della [Vmtv] e in particolare come quella di cui agli articoli 276, punti 1 e 2, lettera a), e 283, paragrafo 1, lettera b), della stessa.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sull’individuazione del diritto dell’Unione applicabile

Sulla ricevibilità della prima questione

Sull’esistenza di una restrizione alla libertà di stabilimento

Sull’eventuale giustificazione della restrizione alla libertà di stabilimento

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento

devono essere interpretate nel senso che:

ostano a un meccanismo di controllo degli investimenti esteri previsto dalla normativa di uno Stato membro che consente di vietare l’acquisizione della proprietà di una società residente, considerata come strategica, da parte di un’altra società residente facente parte di un gruppo di società stabilite in più Stati membri, nella quale una società di un paese terzo dispone di un’influenza determinante, con la motivazione che tale acquisizione pregiudica o rischia di pregiudicare l’interesse nazionale consistente nel garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a favore del settore edile, in particolare a livello locale, per quanto riguarda materie prime di base, quali la ghiaia, la sabbia e l’argilla.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’ungherese.

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