Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 giugno 2022.

Priimta 2022-06-30 · ECLI:EU:C:2022:505 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-72/22
Teismas
Court of Justice
Data
2022-06-30
ECLI
ECLI:EU:C:2022:505
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasA. ArabadjievPirmininkasL. Bay LarsenTeisėjasI. ZiemeleTeisėjasP.G. XuerebTeisėjasA. KuminGeneralinis advokatasN. EmiliouKanclerisM. Siekierzyńska
institution_agentA. Steiblytėinstitution_agentSaulius Lukas KalėdaVyriausybės atstovasK. DieninisVyriausybės atstovasV. Vasiliauskienė
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

30 giugno 2022 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Politica di asilo e di immigrazione – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 4 – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articoli 6 e 7 – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8 – Trattenimento del richiedente – Motivo del trattenimento – Protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico – Trattenimento del richiedente asilo a motivo del suo ingresso irregolare nel territorio dell’Unione»

Nella causa C‑72/22 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), con decisione del 2 febbraio 2022, pervenuta in cancelleria il 4 febbraio 2022, nel procedimento

M.A.

con l’intervento di:

Valstybės sienos apsaugos tarnyba,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della prima Sezione, I. Ziemele, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 aprile 2022,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2011/95

«Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.

Direttiva 2013/32

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

«1. Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un’autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.

Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.

Gli Stati membri garantiscono che tali altre autorità preposte a ricevere le domande di protezione internazionale quali la polizia, le guardie di frontiera, le autorità competenti per l’immigrazione e il personale dei centri di trattenimento abbiano le pertinenti informazioni e che il loro personale riceva il livello necessario di formazione adeguato ai loro compiti e alle loro responsabilità e le istruzioni per informare i richiedenti dove e in che modo possono essere inoltrate le domande di protezione internazionale.

«Gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità di agire abbia il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto».
«1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro:

Direttiva 2013/33

«(15)

Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all’articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un’autorità giurisdizionale nazionale.

(...)

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

«2. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive.

(...)

(...)».

«1. Un richiedente è trattenuto solo per un periodo il più breve possibile ed è mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoché sussistono i motivi di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all’articolo 8, paragrafo 3, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento.

Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.

L’assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono prestate da persone adeguatamente qualificate, autorizzate o riconosciute ai sensi del diritto nazionale, i cui interessi non contrastano o non possono potenzialmente contrastare con quelli del richiedente.

Diritto lituano

«1. La domanda di asilo di uno straniero può essere presentata:

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2013/32], in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [2011/95], debba essere interpretato nel senso che esso osta a norme di diritto nazionale, come quelle applicabili nel caso di specie, che, in caso di dichiarazione dello stato di guerra, dello stato di emergenza o anche di una dichiarazione di emergenza dovuta a un afflusso massiccio di stranieri, non consentono in linea di principio allo straniero entrato e rimasto illegalmente nel territorio di uno Stato membro di presentare una domanda di protezione internazionale.

Sul procedimento d’urgenza

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla persistenza dell’oggetto della prima questione

Nel merito

Sulla seconda questione

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il lituano.

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