Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2024.

Priimta 2024-11-19 · ECLI:EU:C:2024:963 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-814/21
Teismas
Court of Justice
Data
2024-11-19
ECLI
ECLI:EU:C:2024:963
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasT. von DanwitzTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjasM.L. Arastey SahúnTeisėjasA. KuminTeisėjasD. GratsiasTeisėjasE. ReganTeisėjas · pranešėjasI. ZiemeleTeisėjasZ. CsehiTeisėjasO. Spineanu-MateiGeneralinis advokatasJ. Richard de la TourKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

19 novembre 2024 (*1)

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato – Cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro senza averne la cittadinanza – Assenza del diritto di divenire membro di un partito politico – Articoli 2 e 10 TUE – Principio di democrazia – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Rispetto dell’identità nazionale degli Stati membri – Articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ruolo dei partiti politici nell’espressione della volontà dei cittadini dell’Unione»

Nella causa C‑814/21,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 21 dicembre 2021,

Commissione europea , rappresentata da A. Szmytkowska e J. Tomkin, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Repubblica di Polonia , rappresentata da B. Majczyna, E. Borawska-Kędzierska e A. Siwek-Ślusarek, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Repubblica ceca , rappresentata da A. Edelmannová, T. Müller, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti,

interveniente,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, K. Jürimäe, C. Lycourgos, M.L. Arastey Sahún, A. Kumin e D. Gratsias, presidenti di sezione, E. Regan, I. Ziemele (relatrice), Z. Csehi e O. Spineanu – Matei, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 settembre 2023,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.
«Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti contraenti di imporre restrizioni all’attività politica degli stranieri».
«Le Alte Parti contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo».

Diritto dell’Unione

Trattati UE e FUE

«L’Unione [europea] si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».
«1. In conformità dell’articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
«1. La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
«1. Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.

Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio [dell’Unione europea] dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

«Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
«1. È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

(...)

(...)

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi».

«Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi».
«1. Ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

Carta

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
«1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
«Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato».

Direttiva 93/109/CE

«considerando che il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, previsto dall’articolo 8 B, paragrafo 2 [CE], costituisce un’applicazione del principio di non discriminazione fra cittadini per origine e altri cittadini, nonché un corollario del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall’articolo 8 A [CE];

considerando che l’articolo 8 B, paragrafo 2 [CE] riguarda solo la possibilità di esercitare il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo, senza recare pregiudizio all’attuazione dell’articolo 138, paragrafo 3 [CE], che prevede l’introduzione di una procedura uniforme in tutti gli Stati membri per tali elezioni; che esso mira essenzialmente ad eliminare la condizione della cittadinanza che attualmente è richiesta nella maggior parte degli Stati membri per esercitare tali diritti;

considerando che l’applicazione dell’articolo 8 B, paragrafo 2 [CE] non presuppone un’armonizzazione dei sistemi elettorali degli Stati membri e che, inoltre, per tener conto del principio di proporzionalità enunciato all’articolo 3 B, terzo comma [CE], il contenuto della legislazione comunitaria in materia non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo dell’articolo 8 B, paragrafo 2 [CE];

considerando che l’articolo 8 B, paragrafo 2 [CE] si propone di fare in modo che tutti i cittadini dell’Unione, siano essi o meno cittadini dello Stato membro di residenza, possano esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo alle stesse condizioni; che è necessario quindi che le condizioni, specie quelle connesse con la durata e con la prova della residenza, valide per i cittadini di altri Stati membri, siano identiche a quelle eventualmente applicabili ai cittadini dello Stato membro considerato;

considerando che l’articolo 8 B, paragrafo 2 [CE] prevede il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza senza peraltro sostituirlo al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di cui il cittadino europeo ha la cittadinanza; che è importante rispettare la libertà di scelta dei cittadini dell’Unione, quanto allo Stato membro nel quale intendono partecipare alle elezioni europee, facendo però in modo di evitare un abuso di tale libertà tramite un doppio voto o una doppia candidatura;

(...)

considerando che la cittadinanza dell’Unione mira ad una migliore integrazione dei suoi cittadini nel paese ospitante e che, in questo contesto, è conforme all’intento degli autori del trattato evitare polarizzazioni tra liste di candidati nazionali e liste di candidati stranieri».

«La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo».
«All’atto del deposito della dichiarazione di candidatura, il cittadino comunitario eleggibile deve fornire le stesse prove richieste al candidato nazionale. Inoltre, deve presentare una dichiarazione formale, indicante:
«In caso di rifiuto di iscrizione nelle liste elettorali o di rifiuto della candidatura, l’interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali».

Direttiva 94/80/CE

«considerando che l’applicazione dell’articolo 8B, paragrafo 1 [CE] non presuppone un’armonizzazione integrale dei sistemi elettorali degli Stati membri; che tale articolo mira essenzialmente a sopprimere il requisito della cittadinanza, che attualmente è prescritto dalla maggior parte degli Stati membri ai fini dell’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità; che, inoltre, per tener conto del principio di proporzionalità enunciato all’articolo 3B, terzo comma [CE], il contenuto della legislazione comunitaria in materia non deve andare al di là di quanto è necessario per il raggiungimento dell’obiettivo enunciato nell’articolo 8B, paragrafo 1 [CE];

considerando che l’articolo 8B, paragrafo 1 [CE] ha lo scopo di consentire a tutti i cittadini dell’Unione, siano essi o meno cittadini dello Stato membro di residenza, di esercitare nell’Unione il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali alle stesse condizioni; che è quindi necessario che i requisiti che uno Stato membro prescrive per i cittadini di altri Stati membri, segnatamente quelli connessi alla prova e alla durata della residenza, siano identici a quelli eventualmente prescritti ai propri cittadini; che ai cittadini di altri Stati membri non dev’essere imposto il possesso di requisiti speciali, a meno che, in casi eccezionali, delle circostanze specifiche giustifichino un trattamento differenziato dei cittadini degli altri Stati membri rispetto ai propri cittadini;

(...)

considerando che la cittadinanza dell’Unione mira ad una migliore integrazione dei suoi cittadini nel paese ospitante e che, in questo contesto, è conforme all’intento degli autori del trattato evitare polarizzazioni tra liste di candidati nazionali e liste di candidati stranieri».

«La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali».
«L’elettore (...) iscritto in una lista elettorale dello Stato di residenza, vi resta iscritto, alle stesse condizioni che l’elettore cittadino di tale Stato membro, fino alla sua cancellazione d’ufficio per il venir meno dei requisiti prescritti per l’esercizio del diritto di voto.

Gli elettori iscritti su propria richiesta nelle liste elettorali possono anche essere cancellati da tali liste se lo richiedono.

L’elettore che trasferisce la sua residenza nel territorio di un altro ente locale di base dello stesso Stato membro è iscritto nelle liste elettorali di questo ente locale alle stesse condizioni degli elettori cittadini dello Stato in questione».

«All’atto del deposito della dichiarazione di candidatura, la persona di cui all’articolo 3 deve fornire le stesse prove richieste ai candidati cittadini dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Lo Stato membro di residenza può esigere che presenti una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza».
«Contro la non iscrizione nelle liste elettorali, il rifiuto della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o di rigetto della sua candidatura, l’interessato può presentare gli stessi ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza offre, in casi analoghi, ai suoi cittadini elettori e eleggibili».

Diritto polacco

«I cittadini della Repubblica di Polonia di età non inferiore ai 18 anni possono divenire membri di un partito politico».
«Ai partiti politici è assicurato l’accesso alle emittenti pubbliche radiofoniche e televisive alle condizioni fissate in separate leggi».
«1. Il patrimonio dei partiti politici proviene da quote dei loro tesserati, donazioni, eredità, legati, redditi patrimoniali e donazioni e sovvenzioni previste dalla legge.

(...)

(...)».

«Un partito politico che:

ha il diritto di beneficiare, durante la legislatura e conformemente alle modalità e alle norme definite nella presente legge, di una sovvenzione finanziata dal bilancio dello Stato (...) per lo svolgimento delle sue attività statutarie».

«Il fondo spese elettorali del partito politico può essere finanziato mediante versamenti effettuati dal partito, nonché mediante donazioni, eredità e legati».
«1. La designazione dei candidati alle elezioni è rimessa ai comitati elettorali. I comitati elettorali svolgono anche ulteriori attività elettorali, in particolare, sulla base del principio di esclusività, conducono la campagna elettorale per conto dei candidati.

(...)

«1. I partiti politici possono formare una coalizione elettorale al fine di designare candidati comuni. Un partito politico può appartenere a una sola coalizione elettorale.

(...)».

«Ai fini della costituzione di un comitato elettorale è necessaria la presenza di almeno quindici cittadini titolari del diritto di voto».
«I comitati elettorali di cui siano stati registrati i candidati hanno diritto, a partire dal quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni e sino alla data di chiusura della campagna elettorale, di presentare gratuitamente i loro programmi elettorali sulle emittenti pubbliche radiofoniche e televisive, a spese di dette emittenti».
«Fermo restando il diritto di cui all’articolo 117, paragrafo 1, ciascun comitato elettorale può, a partire dalla data di ricevimento, da parte della competente autorità elettorale, della notifica della sua istituzione e sino alla data di chiusura della campagna elettorale, presentare a pagamento il suo programma elettorale sulle emittenti radiotelevisive pubbliche e private».
«I comitati elettorali coprono le spese sostenute ai fini delle elezioni utilizzando le proprie risorse».
«1. La responsabilità per gli impegni finanziari del comitato elettorale grava sul mandatario finanziario.

(...)».

«1. Le risorse finanziarie del comitato elettorale di un partito politico possono provenire unicamente dal fondo spese elettorali di detto partito, costituito in conformità delle disposizioni della [legge sui partiti politici].

possono provenire unicamente dai contributi di cittadini polacchi che hanno la loro residenza permanente sul territorio della Repubblica di Polonia e da prestiti bancari accesi unicamente per le esigenze elettorali.

(...)».

«1. Ai fini della costituzione di un comitato elettorale di elettori è necessaria la presenza di almeno quindici cittadini titolari del diritto di voto.

Fase precontenziosa e procedimento dinanzi alla Corte

Sul ricorso

Sulla ricevibilità del ricorso

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Nel merito

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: il polacco.

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