Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 dicembre 2022.

Priimta 2022-12-22 · ECLI:EU:C:2022:1016 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-148/21
Teismas
Court of Justice
Data
2022-12-22
ECLI
ECLI:EU:C:2022:1016
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasVice–PresidentTeisėjasA. PrechalTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjasM. SafjanTeisėjasP. G. XuerebTeisėjasD. GratsiasTeisėjasM. L. Arastey SahúnTeisėjas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasF. BiltgenTeisėjasI. ZiemeleTeisėjasJ. PasserGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisV. Giacobbo
institution_agentSaulius Lukas Kalėda
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

22 dicembre 2022 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) – Diritti conferiti dal marchio dell’Unione europea – Nozione di “uso” – Gestore di un sito Internet di vendita online che integra un mercato online – Annunci pubblicati su tale mercato da venditori terzi che fanno uso, in detti annunci, di un segno identico a un marchio altrui per prodotti identici a quelli per i quali quest’ultimo è stato registrato – Percezione di tale segno come parte integrante della comunicazione commerciale di detto gestore – Modalità di presentazione degli annunci che non consente di distinguere chiaramente le offerte di detto gestore da quelle di tali venditori terzi»

Nelle cause riunite C‑148/21 e C‑184/21,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE proposte dal Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, Lussemburgo) e dal Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Tribunale del commercio di Bruxelles di lingua francese, Belgio), con decisioni del 5 marzo 2021 e del 22 marzo 2021, pervenute in cancelleria rispettivamente l’8 marzo 2021 e il 24 marzo 2021, nei procedimenti

Christian Louboutin

contro

Amazon Europe Core Sàrl (C‑148/21),

Amazon EU Sàrl (C‑148/21),

Amazon Services Europe Sàrl (C‑148/21),

Amazon.com Inc . (C‑184/21),

Amazon Services LLC (C‑184/21),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, M. Safjan, P.G. Xuereb, D. Gratsias, M.L. Arastey Sahún, presidenti di sezione, M. Ilešič (relatore), F. Biltgen, I. Ziemele e J. Passer, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: V. Giacobbo, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 febbraio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale presentate all’udienza del 2 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Regolamento 2017/1001

«1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.

(...)

(...)

(...)

Direttiva 2004/48/CE

«Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell’autore della violazione un’ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se previsto dalla legislazione nazionale, il mancato rispetto di un’ingiunzione è oggetto, ove opportuno, del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l’esecuzione. Gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( GU 2001, L 167, pag. 10 )]».

Direttiva 2000/31/CE

«Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

o

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑148/21

«1)

Se l’articolo 9, paragrafo 2, del [regolamento 2017/1001] debba essere interpretato nel senso che l’uso di un segno identico a un marchio in una pubblicità pubblicata su un sito [Internet] sia imputabile al suo gestore o ad entità economicamente collegate in ragione della mescolanza su tale sito delle offerte proprie del gestore o delle entità economicamente collegate e di quelle di venditori terzi, mediante l’integrazione di tali pubblicità nella comunicazione commerciale propria del gestore o delle entità economicamente collegate.

Se siffatta integrazione sia rafforzata dal fatto che:

Se su tale percezione influisca:

Se detto mittente sia l’utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un’entità economicamente collegata abbia indicato al consumatore finale che si incaricherà della spedizione dopo che esso stesso o un’entità economicamente collegata ha stoccato il prodotto a tal fine.

Se detto mittente sia l’utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un’entità economicamente collegata abbia precedentemente contribuito in modo attivo alla pubblicazione, nel commercio, di una pubblicità del prodotto recante tale segno o abbia registrato l’ordine del consumatore finale, tenuto conto di tale pubblicità».

Causa C‑184/21

«1)

Se l’articolo 9, paragrafo 2, del [regolamento 2017/1001] debba essere interpretato nel senso che l’uso di un segno identico a un marchio in una pubblicità pubblicata su un sito [Internet] sia, in linea di principio, imputabile al gestore di detto sito qualora, nella percezione di un internauta normalmente informato e ragionevolmente attento, tale gestore abbia svolto un ruolo attivo nell’elaborazione della pubblicità di cui trattasi o quest’ultima possa essere percepita dall’internauta in questione come parte della comunicazione commerciale propria di detto gestore.

Se su tale percezione influisca:

Se detto mittente sia l’utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un’entità economicamente collegata abbia indicato al consumatore finale che si incaricherà della spedizione dopo che esso stesso o un’entità economicamente collegata ha stoccato il prodotto a tal fine.

Se detto mittente sia l’utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un’entità economicamente collegata abbia precedentemente contribuito in modo attivo alla pubblicazione, nel commercio, di una pubblicità del prodotto recante tale segno o abbia registrato l’ordine del consumatore finale, tenuto conto di tale pubblicità».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea,

dev’essere interpretato nel senso che:

si può ritenere che il gestore di un sito Internet di vendita online che integra, oltre alle proprie offerte di vendita, un mercato online utilizzi esso stesso un segno identico a un marchio dell’Unione europea altrui per prodotti identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando venditori terzi propongono in vendita sul mercato in parola, senza il consenso del titolare di detto marchio, siffatti prodotti recanti il suddetto segno, se un utente normalmente informato e ragionevolmente attento di tale sito stabilisce un nesso tra i servizi del menzionato gestore e il segno in questione, il che si verifica in particolare quando, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione di cui trattasi, un utente siffatto potrebbe avere l’impressione che sia il gestore medesimo a commercializzare, in nome e per conto proprio, i prodotti recanti il suddetto segno. È rilevante a tale riguardo il fatto che detto gestore ricorra a una modalità di presentazione uniforme delle offerte pubblicate sul suo sito Internet, mostrando allo stesso tempo gli annunci relativi ai prodotti che vende in nome e per conto proprio e quelli relativi a prodotti proposti da venditori terzi su tale mercato, che esso faccia apparire il proprio logo di noto distributore su tutti i suddetti annunci e che esso offra ai venditori terzi, nell’ambito della commercializzazione dei prodotti recanti il segno in questione, servizi complementari consistenti in particolare nello stoccaggio e nella spedizione di tali prodotti.

Firme

(*1) Lingua processuale: il francese.

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