Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 gennaio 2023.

Priimta 2023-01-12 · ECLI:EU:C:2023:2 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-132/21
Teismas
Court of Justice
Data
2023-01-12
ECLI
ECLI:EU:C:2023:2
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. ArabadjievPirmininkasL. Bay LarsenTeisėjasP.G. XuerebTeisėjasA. KuminTeisėjas · pranešėjasI. ZiemeleGeneralinis advokatasJ. Richard de la TourKanclerisI. Illéssy
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 gennaio 2023 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli da 77 a 79 – Mezzi di ricorso – Esercizio parallelo – Articolazione – Autonomia procedurale – Efficacia delle norme di protezione stabilite da tale regolamento – Applicazione coerente ed omogenea di tali norme nell’insieme dell’Unione europea – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Nella causa C‑132/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), con decisione del 2 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 3 marzo 2021, nel procedimento

BE

contro

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

con l’intervento di:

Budapesti Elektromos Művek Zrt.,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen, vicepresidente, facente funzione di giudice della Prima Sezione, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele (relatrice), giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 maggio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«10

Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione [europea], il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un’applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l’Unione. (...).

(...)

(...)

«Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione».
«Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo che la riguarda».
«Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento».
«1. L’autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento pendenti presso un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, prende contatto con tale autorità giurisdizionale nell’altro Stato membro per confermare l’esistenza delle azioni.

Diritto ungherese

«Nell’esercizio dei suoi diritti, l’interessato può, conformemente alle disposizioni del capo VI:
«1. L’interessato può presentare un ricorso giurisdizionale contro il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento – per le operazioni relative al trattamento rientranti nell’ambito delle attività di quest’ultimo – qualora ritenga che, nel trattare i suoi dati personali, il titolare del trattamento o, se del caso, il suo rappresentante o il responsabile del trattamento che operi su mandato di quest’ultimo, abbia violato le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali previste dalla legge o da un atto giuridico vincolante dell’Unione europea.

(...)

e, se del caso, decide contemporaneamente sulle domande di risarcimento dei danni materiali e morali».

Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se gli articoli 77, paragrafo 1, e 79, paragrafo 1, del regolamento [2016/679] debbano essere interpretati nel senso che il ricorso amministrativo previsto dall’articolo 77 costituisce uno strumento per l’esercizio di diritti pubblici, mentre il ricorso giurisdizionale previsto dall’articolo 79 costituisce uno strumento per l’esercizio di diritti privati. In caso di risposta affermativa, se da ciò possa dedursi che l’autorità di controllo, incaricata di esaminare i ricorsi amministrativi, abbia la competenza prioritaria a determinare l’esistenza una violazione.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 77, paragrafo 1, l’articolo 78, paragrafo 1, e l’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

essi consentono un esercizio concorrente e indipendente dei mezzi di ricorso previsti, da un lato, da tale articolo 77, paragrafo 1, e da tale articolo 78, paragrafo 1, nonché, dall’altro, da tale articolo 79, paragrafo 1. Spetta agli Stati membri, in linea con il principio dell’autonomia procedurale, prevedere le modalità di articolazione di tali mezzi di ricorso affinché siano garantiti l’efficacia della protezione dei diritti garantiti da tale regolamento, l’applicazione coerente ed omogenea delle disposizioni dello stesso nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, come sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’ungherese.

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