Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 aprile 2022.

Priimta 2022-04-28 · ECLI:EU:C:2022:309 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-44/21
Teismas
Court of Justice
Data
2022-04-28
ECLI
ECLI:EU:C:2022:309
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasI. ZiemeleTeisėjasP.G. XuerebTeisėjasA. KuminGeneralinis advokatasA. RantosKanclerisA. Calot Escobar
institution_agentSaulius Lukas Kalėda
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

28 aprile 2022 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Brevetto europeo – Provvedimenti provvisori – Potere delle autorità giudiziarie nazionali di emettere un’ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale – Giurisprudenza nazionale che respinge le domande di provvedimenti provvisori quando la validità del brevetto in questione non è stata confermata, almeno, da una decisione di primo grado emessa in esito a un procedimento di opposizione o di annullamento – Obbligo di interpretazione conforme»

Nella causa C‑44/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht München I (Tribunale del Land, Monaco I, Germania), con decisione del 19 gennaio 2021, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2021, nel procedimento

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

contro

HARTING Deutschland GmbH & Co. KG,

Harting Electric GmbH & Co. KG,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da I. Ziemele (relatrice), presidente di sezione, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(10)

L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare [l]e legislazioni [degli Stati membri] al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(...)

(...)

«Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione [dell’Unione] o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione [dell’Unione] e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato».
«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.
«1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell’attore,

(...)

Diritto tedesco

«La concessione del brevetto è pubblicata nel bollettino dei brevetti. Contemporaneamente viene pubblicata la relazione tecnica di accompagnamento. Gli effetti legali del brevetto decorrono dalla data di pubblicazione sul bollettino».
«Nei confronti di chiunque sfrutti un’invenzione brevettata in violazione degli articoli da 9 a 13, il soggetto leso può proporre, in caso di rischio di recidiva, azione inibitoria. L’azione può essere esercitata anche quando sussiste il rischio che un’infrazione sia commessa per la prima volta».
«Possono essere emanati provvedimenti provvisori in relazione all’oggetto della controversia in presenza del rischio che, a causa di una modificazione delle circostanze esistenti, l’esercizio dei diritti di una parte possa risultare vanificato o reso sostanzialmente più difficile».
«Provvedimenti provvisori sono consentiti anche per regolare una situazione provvisoria connessa a un rapporto giuridico oggetto di contenzioso, a fronte della necessità, in particolare nei rapporti giuridici continuativi, di scongiurare danni sostanziali o far fronte a una minaccia incombente o per altri motivi».

Procedimento dinanzi alla Corte

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se sia compatibile con l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva [2004/48] il fatto che, nell’ambito del procedimento cautelare, gli organi giurisdizionali competenti in ultimo grado (gli Oberlandesgerichte, Tribunali superiori dei Land, Germania) neghino, in linea di principio, l’emanazione di provvedimenti provvisori per la violazione di brevetti, nei casi in cui il brevetto controverso non abbia già superato un giudizio di opposizione o di nullità in primo grado».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale le domande di provvedimenti provvisori per contraffazione di brevetto devono essere respinte, in linea di principio, qualora la validità del brevetto in questione non sia stata confermata, almeno, da una decisione di primo grado emessa in esito a un procedimento di opposizione o di nullità.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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