Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020.

Priimta 2020-12-17 · ECLI:EU:C:2020:1033 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-354/20
Teismas
Court of Justice
Data
2020-12-17
ECLI
ECLI:EU:C:2020:1033
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjas · pranešėjasM. VilarasTeisėjasE. ReganTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasN. PiçarraTeisėjasA. KuminTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasS. RodinTeisėjasK. JürimäeTeisėjasL.S. RossiTeisėjasI. JarukaitisTeisėjasN. JääskinenTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 dicembre 2020 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 6, paragrafo 1 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale – Carenze sistemiche o generalizzate – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Presa in considerazione di eventi accaduti dopo l’emissione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi – Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso la sussistenza di motivi seri e comprovati per ritenere che l’interessato corra un rischio reale di violazione del suo diritto a un processo equo in caso di consegna»

Nelle cause riunite C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisioni del 31 luglio e del 3 settembre 2020, pervenute in cancelleria il 31 luglio e il 3 settembre 2020, nei procedimenti relativi all’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di

L (C‑354/20 PPU),

P (C‑412/20 PPU),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, M. Vilaras (relatore), E. Regan, L. Bay Larsen, N. Piçarra e A. Kumin, presidenti di sezione, T. von Danwitz, D. Šváby, S. Rodin, K. Jürimäe, L.S. Rossi, I. Jarukaitis e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

viste le domande del Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) del 31 luglio e del 3 settembre 2020 di sottoporre i rinvii pregiudiziali al procedimento d’urgenza, ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 ottobre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 novembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(5)

L’obiettivo dell’Unione [europea] di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(...)

«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
«1. Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.
«1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

Diritto dei Paesi Bassi

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑354/20 PPU

«1)

Se la decisione quadro [2002/584], l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e/o l’articolo 47, secondo comma, della Carta ostino effettivamente a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dia attuazione a un mandato d’arresto europeo emesso da un giudice, allorché, dopo l’emissione del mandato d’arresto europeo, la legge nazionale dello Stato membro emittente è stata modificata in modo tale che il giudice non soddisfa più i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva in quanto tale normativa non garantisce più l’indipendenza di detto giudice.

sebbene la persona ricercata, a prescindere dalle carenze sistematiche e generalizzate in parola, non abbia espresso preoccupazioni specifiche e sebbene la situazione personale del ricercato, la natura dei reati per cui viene perseguito e il contesto posto a fondamento del mandato d’arresto europeo, se si prescinde dalle carenze sistemiche e generalizzate di cui trattasi, non destino timore di pressioni concrete o di influenza sul suo procedimento penale ad opera del potere esecutivo e/o legislativo».

Causa C‑412/20 PPU

«Se la decisione quadro [2002/584], l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE] e/o l’articolo 47, secondo comma, della [Carta] ostino effettivamente a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dia attuazione a un mandato d’arresto europeo emesso da un giudice, allorché detto giudice non soddisfa, e al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo già non soddisfaceva più, i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva in quanto la normativa nello Stato membro emittente non garantisce l’indipendenza di detto giudice, né la garantiva già più al momento dell’emissione del mandato d’arresto europeo».

Procedimento dinanzi alla Corte

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo disponga di elementi che testimonino carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro di emissione di tale mandato d’arresto, che esistevano al momento dell’emissione di quest’ultimo o che si sono verificate successivamente a tale emissione, detta autorità non può negare la qualità di «autorità giudiziaria emittente» all’organo giurisdizionale che ha emesso detto mandato d’arresto e non può presumere che sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che tale persona, in caso di consegna a quest’ultimo Stato membro, corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un processo equo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, senza effettuare una verifica concreta e precisa che tenga conto, in particolare, della situazione individuale di detta persona, della natura del reato di cui trattasi e del contesto fattuale nel quale si inserisce detta emissione, ivi comprese le dichiarazioni di autorità pubbliche che possano interferire nel trattamento da riservare a un caso individuale.

Firme

(*1) Lingua processuale: il neerlandese.

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