Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2022.

Priimta 2022-08-01 · ECLI:EU:C:2022:601 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-184/20
Teismas
Court of Justice
Data
2022-08-01
ECLI
ECLI:EU:C:2022:601
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasL. Bay LarsenTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasA. PrechalTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjasN. JääskinenTeisėjasI. ZiemeleTeisėjasJ. PasserTeisėjas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasA. KuminTeisėjasN. WahlGeneralinis advokatasP. PikamäeKanclerisA. Calot Escobar
institution_agentSaulius Lukas KalėdaVyriausybės atstovasK. DieninisVyriausybės atstovasV. Vasiliauskienė
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

1 o agosto 2022 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1 – Direttiva 95/46/CE – Articolo 7, lettera c) – Articolo 8, paragrafo 1 – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e paragrafo 3, secondo comma – Articolo 9, paragrafo 1 – Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento – Obiettivo di interesse pubblico – Proporzionalità – Trattamento di categorie particolari di dati personali – Normativa nazionale che impone la pubblicazione su Internet di dati contenuti nelle dichiarazioni di interessi privati di persone fisiche che lavorano nel servizio pubblico o di dirigenti di associazioni o di enti percettori di fondi pubblici – Prevenzione dei conflitti di interessi e della corruzione nel settore pubblico»

Nella causa C‑184/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania), con decisione del 31 marzo 2020, pervenuta in cancelleria il 28 aprile 2020, nel procedimento

OT

contro

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija,

con l’intervento di:

Fondas «Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras»,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, N. Jääskinen, I. Ziemele e J. Passer, presidenti di sezione, M. Ilešič (relatore), J.‑C. Bonichot, A. Kumin e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 dicembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

«La presente Convenzione ha per oggetto:

(...)

«Ciascuno [S]tato [Parte] si adopera, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse».

La Convenzione penale sulla corruzione

«sottolineando che la corruzione rappresenta una minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti dell’uomo, mina i principi di buon governo, di equità e di giustizia sociale, falsa la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico e mette in pericolo la stabilità delle istituzioni democratiche e i fondamenti morali della società».

Diritto dell’Unione

Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari

«1. Ai fini della presente convenzione vi è corruzione passiva quando il funzionario[,] deliberatamente, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in violazione dei suoi doveri di ufficio.
«1. Ai fini della presente convenzione vi è corruzione attiva quando una persona deliberatamente promette o dà, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsivoglia natura ad un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d’ufficio.

Direttiva 95/46/CE

«(10)

considerando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario; che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità;

(...)

(...)

«1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.
«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)».

«1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:

(...)

«Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

(...)

(...)

(...)».

«1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

(...)

(...)».

Il RGPD

«(4)

Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”)], sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

«Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali».
«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

(...)

(...)».

«I dati personali sono:

(...)».

«1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

(...)

(...)

La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. (...) Il diritto dell’Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito».

«1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

(...)

(...)».

Diritto lituano

«2. Le persone che si candidano a un posto o lavorano nel servizio pubblico, nonché le altre persone di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della presente legge, sono tenute a dichiarare i loro interessi privati.
«Chiunque lavori nel servizio pubblico, e chiunque si candidi a ricoprire incarichi nel servizio pubblico, è tenuto a dichiarare i propri interessi privati presentando una dichiarazione di interessi privati (in prosieguo: la «dichiarazione») secondo le modalità previste dalla presente legge e da altri atti. (...)».
«1. Le persone che dichiarano i loro interessi privati sono tenute a presentare la loro dichiarazione per via elettronica, secondo le modalità definite dalla [commissione superiore], entro 30 giorni dalla data della loro elezione, assunzione o nomina (salvo nei casi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente legge e ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo).
«1. Il dichiarante indica nella sua dichiarazione le seguenti informazioni relative a sé stesso, al proprio coniuge, convivente o partner:
«1. Sono pubblici e vengono pubblicati sul sito Internet della commissione superiore, secondo le modalità da quest’ultima definite, i dati contenuti nelle dichiarazioni degli eletti e delle persone che rivestono cariche politiche, dei funzionari e degli agenti dello Stato, dei giudici, dei direttori e dei direttori aggiunti di istituzioni dello Stato o di un ente locale, dei funzionari e degli agenti di fiducia politica (personale), dei funzionari dello Stato che esercitano le funzioni di direttore e direttore aggiunto di ripartizioni di istituzioni o enti, dei direttori e dei direttori aggiunti di imprese pubbliche e di autorità di bilancio dello Stato o di un ente locale, dei direttori e direttori aggiunti di associazioni o di enti pubblici che ricevono fondi provenienti dal bilancio o da fondi dello Stato o di un ente locale, dei dipendenti della Banca di Lituania investiti di competenze di amministrazione pubblica (incaricati della vigilanza sui mercati finanziari, della definizione stragiudiziale delle controversie tra consumatori e operatori dei mercati finanziari e di altre funzioni di amministrazione pubblica), dei membri dei consigli di vigilanza o di amministrazione e direttori e direttori aggiunti di società per azioni o a responsabilità limitata presso cui lo Stato o un ente locale detiene partecipazioni che gli attribuiscono più della metà dei diritti di voto nell’assemblea generale dei soci, dei membri del consiglio di amministrazione di imprese pubbliche dello Stato o di un ente locale, dei presidenti e vicepresidenti di partiti politici, dei consulenti non retribuiti, degli assistenti e dei consiglieri degli eletti e delle persone che occupano cariche politiche, degli esperti accreditati dalle commissioni del Parlamento della Repubblica di Lituania, dei membri dei collegi ministeriali, dei membri del Consiglio dell’assicurazione sanitaria obbligatoria, dei consiglieri non remunerati del Consiglio dell’assicurazione sanitaria obbligatoria, dei membri del Consiglio nazionale della sanità, dei medici, dentisti e farmacisti che operano presso autorità di bilancio o autorità pubbliche dello Stato o di un ente locale, presso imprese pubbliche dello Stato o di enti locali o presso imprese in cui lo Stato o un ente locale detiene partecipazioni che gli attribuiscono più della metà dei diritti di voto nell’assemblea generale dei soci, dei titolari di una licenza di istituzione sanitaria o di farmacia, e dei membri delle commissioni aggiudicatrici di appalti pubblici, delle persone incaricate dal direttore di un’amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare appalti secondo la procedura semplificata e degli esperti che intervengono nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici [fatta eccezione per i dati contenuti nelle dichiarazioni delle persone i cui dati sono classificati in forza della legge e (o) che esercitano un’attività di intelligence, di controspionaggio o di intelligence criminale]. Quando una persona i cui dati sono pubblici perde lo status di dichiarante, la commissione superiore ritira, su richiesta dell’interessato, la dichiarazione dal proprio sito Internet.
«Il modo in cui le persone soggette alla presente legge applicano la stessa è controllato:

(...)

«Le disposizioni della presente legge relative alla dichiarazione di interessi privati nonché gli articoli 11 e 13 della presente legge sono parimenti applicabili:

(...)

(...)».

«Per “dati personali particolari” si intendono dati riguardanti l’origine razziale o etnica, le convinzioni politiche, religiose, filosofiche o di altro tipo, l’appartenenza sindacale, la salute, la vita sessuale di una persona, nonché informazioni relative a una condanna penale di tale persona».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se la condizione stabilita all’articolo 6, paragrafo 1, [primo comma,] lettera e), del [RGPD], secondo cui il trattamento [dei dati personali] deve essere necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, tenuto conto dei requisiti stabiliti all’articolo 6, paragrafo 3, del [RGPD], compreso il requisito secondo cui il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico ed essere proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito, e tenuto conto anche degli articoli 7 e 8 della Carta, debba essere interpretata nel senso che il diritto nazionale non può richiedere la divulgazione dei dati contenuti in dichiarazioni di interessi privati e la loro pubblicazione sul sito web del titolare del trattamento, la [commissione superiore], fornendo in tal modo a chiunque abbia accesso a Internet l’accesso a tali dati.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Sulle questioni pregiudiziali

Sul diritto applicabile ratione temporis

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il lituano.

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