Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 marzo 2022.

Priimta 2022-03-29 · ECLI:EU:C:2022:235 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-132/20
Teismas
Court of Justice
Data
2022-03-29
ECLI
ECLI:EU:C:2022:235
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasL. Bay LarsenTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasA. PrechalTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjas · pranešėjasI. JarukaitisTeisėjasI. ZiemeleTeisėjasJ. PasserTeisėjasM. IlešičTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasA. KuminTeisėjasN. WahlGeneralinis advokatasM. BobekKanclerisM. Aleksejev
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

29 marzo 2022 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione” – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva – Principio dell’indipendenza dei giudici – Giudice precostituito per legge – Organo giurisdizionale un cui membro è stato nominato per la prima volta ad un posto di giudice da un organo politico del potere esecutivo di un regime non democratico – Modalità di funzionamento della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) – Incostituzionalità della legge in base alla quale tale Consiglio è stato composto – Possibilità di qualificare l’organo giurisdizionale suddetto come organo giurisdizionale imparziale e indipendente ai sensi del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑132/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), con decisione del 18 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 10 marzo 2020, nel procedimento

BN,

DM,

EN

contro

Getin Noble Bank S.A.,

con l’intervento di:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, I. Jarukaitis (relatore), I. Ziemele e J. Passer, presidenti di sezione, M. Ilešič, T. von Danwitz, A. Kumin e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 marzo 2021,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale presentate all’udienza dell’8 luglio 2021,

ha pronunciato la presente

Sentenza

Contesto giuridico

Diritto dell’Unione

«1. Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

Diritto polacco

Costituzione

«I giudici sono nominati dal presidente della Repubblica, su proposta della Krajowa Rada Sądownictwa [(Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) (in prosieguo: la «KRS»)], per un periodo di tempo indeterminato».
«La [KRS] è la guardiana dell’indipendenza degli organi giurisdizionali e dei giudici».

«1. La [KRS] è composta:

(…)

«Le decisioni del [Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia)] sono obbligatorie erga omnes e definitive».

Decreto‑legge del 6 febbraio 1928 sull’ordinamento degli organi di giurisdizione ordinaria

«Nella Repubblica popolare di Polonia, l’esercizio delle funzioni giurisdizionali ha il compito di proteggere:

(…)».

«Giuro solennemente di contribuire (…), nell’incarico di giudice che mi è stato affidato, nel mio settore di attività e con tutte le mie forze, al consolidamento della libertà, della sovranità e della potenza dello Stato democratico polacco, al quale sarò sempre fedele; di proteggere e di rafforzare l’ordine fondato sui principi costituzionali sociali, economici e politici della Polonia popolare; di tutelare risolutamente le disposizioni di diritto, trattando in maniera uguale tutti i cittadini; di rafforzare il rispetto del diritto e della lealtà allo Stato democratico polacco; di adempiere con zelo e scrupolo gli obblighi inerenti alla mia funzione, di esercitare la giustizia in maniera imparziale secondo la mia coscienza e in conformità delle norme giuridiche, rispettando il segreto d’ufficio, e di essere guidato, nell’ambito della procedura, dai principi di dignità, probità e giustizia sociale».

Legge del 20 giugno 1985 sull’ordinamento degli organi di giurisdizione ordinaria

«I giudici sono nominati e revocati dal Consiglio di Stato [della Repubblica popolare di Polonia] su proposta del Ministro della Giustizia».
«1. Al momento di assumere le funzioni, il giudice presta il seguente giuramento dinanzi al Ministro della Giustizia:
“Giuro solennemente di contribuire, nell’incarico di giudice che mi è stato affidato, nel mio settore di attività e con tutte le mie forze, al consolidamento della libertà, della sovranità e dello sviluppo in tutti i settori della Repubblica popolare di Polonia, alla quale sarò sempre fedele; di proteggere la sua organizzazione politica, sociale ed economica, di tutelare le realizzazioni dei lavoratori, la proprietà collettiva, nonché i diritti dei cittadini e i loro interessi tutelati dalla legge; di vigilare sullo Stato di diritto popolare e di rafforzare la coscienza giuridica dei cittadini; di adempiere con zelo e scrupolo gli obblighi inerenti alla mia funzione, di esercitare la giustizia in maniera imparziale secondo la mia coscienza e in conformità delle norme giuridiche, rispettando il segreto di Stato e il segreto d’ufficio, e di essere guidato, nell’ambito della procedura, dai principi di dignità, probità e giustizia sociale”.

(…)

«1. Il Consiglio di Stato [della Repubblica popolare di Polonia], su proposta del Ministro della Giustizia, revoca un giudice qualora questi non dia garanzie dell’esercizio appropriato degli obblighi incombenti ad un giudice. Prima di presentare la sua proposta, il Ministro della Giustizia ascolta i chiarimenti forniti dal giudice, salvo che ciò non sia possibile. (…)

(…)

Legge del 12 maggio 2011 sulla KRS

«1. L’assemblea generale dei giudici della Corte suprema sceglie tra i giudici di tale Corte due membri del Consiglio.
«1. Le assemblee generali dei giudici degli organi giurisdizionali amministrativi del voivodato scelgono, tra i loro membri, due rappresentanti.
«1. Le assemblee di giudici degli organi giurisdizionali d’appello scelgono i rappresentanti delle assemblee di giudici degli organi giurisdizionali d’appello tra i propri membri per un quinto del numero di giudici di un determinato organo giurisdizionale d’appello.

(…)».

Legge sulla KRS

«1. La Dieta elegge, tra i giudici del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], degli organi della giurisdizione ordinaria, degli organi della giurisdizione amministrativa e degli organi della giurisdizione militare, quindici membri [della KRS] per un mandato comune della durata di quattro anni.

(…)».

«Qualora più candidati abbiano presentato domanda per ricoprire un posto di giudice, [la KRS] esamina e valuta congiuntamente tutte le candidature depositate. In questa situazione, [la KRS] adotta una delibera comprendente le proprie decisioni riguardo alla presentazione di una proposta di nomina al posto di giudice, nei confronti di tutti i candidati».
«1. Un partecipante al procedimento può presentare un ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] a motivo dell’illegittimità della delibera [della KRS], a meno che altre disposizioni non dispongano diversamente. (…)

1 bis. Nelle cause individuali concernenti una nomina alla funzione di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], è possibile presentare un ricorso dinanzi al [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)]. In tali cause, non è possibile presentare un ricorso dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. Il ricorso dinanzi al [Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa)] non può essere fondato su un motivo relativo ad una valutazione inappropriata del rispetto, da parte dei candidati, dei criteri presi in considerazione in sede di adozione della decisione in merito alla presentazione della proposta di nomina al posto di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)].

1 ter. Qualora non tutti i partecipanti al procedimento abbiano impugnato la delibera contemplata dall’articolo 37, paragrafo 1, nelle cause individuali concernenti la nomina alla funzione di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], detta delibera diviene definitiva per la parte comprendente la decisione di presentazione della proposta di nomina al posto di giudice presso il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] e per la parte comprendente la decisione di non presentazione di una proposta di nomina al posto di giudice presso questa medesima Corte, per quanto riguarda i partecipanti al procedimento che non hanno presentato ricorso.

(…)

Legge contenente il codice civile

«Le clausole di un contratto concluso con un consumatore, le quali non siano state oggetto di negoziato individuale, non vincolano il consumatore qualora esse definiscano i diritti e gli obblighi di quest’ultimo in una maniera contraria ai buoni costumi, arrecando manifestamente pregiudizio ai suoi interessi (clausole illecite). La presente disposizione non riguarda le clausole che definiscono le obbligazioni principali delle parti, tra cui l’obbligo di pagamento del prezzo o della remunerazione, qualora esse siano formulate in maniera non equivoca».

Codice di procedura civile

«1. La pronuncia emessa da un giudice di primo grado può essere impugnata in appello dinanzi a un giudice di secondo grado.

«Il procedimento è nullo:

(…)

«1. Una parte può proporre un ricorso per cassazione fondato sui seguenti motivi:

(…)

«1. Se accoglie il ricorso per cassazione, il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] annulla in tutto o in parte la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza o dinanzi ad un altro giudice di pari grado. (…)
«È possibile chiedere la riapertura del procedimento a motivo di nullità:

(…)».

Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, nonché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], letti in combinato disposto con l’articolo 47, [primo e secondo comma], della [Carta] e con l’articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché l’articolo 38 della Carta, e l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della [direttiva 93/13], debbano essere interpretati nel senso che costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e adeguatamente qualificato, ai sensi del diritto dell’Unione europea, l’organo di cui fa parte una persona nominata per la prima volta alla funzione di giudice – o successivamente nominata a tale funzione (presso un organo giurisdizionale di grado superiore) – da un organo politico del potere esecutivo di uno Stato con regime totalitario, non democratico e comunista (“Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Consiglio di Stato della Repubblica popolare di Polonia), su proposta del Ministro della Giustizia di tale Stato, tenuto conto, in particolare, (…) della mancanza di trasparenza dei criteri di nomina, (…) della possibilità di revocare il giudice in qualsiasi momento, (…) [e] della mancata partecipazione, alla procedura di nomina, di un organo di autogoverno della magistratura e (….) delle autorità pubbliche competenti costituite a seguito di elezioni democratiche, determinandosi così una situazione suscettibile di minare la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica.

Sulla domanda di procedimento accelerato e sul beneficio del trattamento prioritario

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima, seconda, terza, quarta e quinta

Osservazioni preliminari

Sulle questioni prima, seconda e terza

Sulle questioni quarta e quinta

Sulle questioni sesta e settima

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il polacco.

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