Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 giugno 2021.

Priimta 2021-06-10 · ECLI:EU:C:2021:471 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-65/20
Teismas
Court of Justice
Data
2021-06-10
ECLI
ECLI:EU:C:2021:471
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.‑C. BonichotTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjas · pranešėjasC. ToaderTeisėjasM. SafjanTeisėjasN. JääskinenGeneralinis advokatasG. HoganKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

10 giugno 2021 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374/CEE – Articolo 2 – Nozione di “prodotto difettoso” – Copia di un giornale stampato contenente un consiglio per la salute inesatto – Esclusione dall’ambito di applicazione»

Nella causa C‑65/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 21 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 7 febbraio 2020, nel procedimento

VI

contro

KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice), M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«considerando che solo la responsabilità del produttore, indipendente dalla sua colpa, costituisce un’adeguata soluzione del problema, specifico di un’epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, di una giusta attribuzione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna;

considerando che la responsabilità si applica solo ai beni mobili che sono oggetto di una produzione industriale; che pertanto occorre escludere da detta responsabilità i prodotti agricoli e i prodotti della caccia, salvo che siano stati sottoposti ad una trasformazione di carattere industriale che possa provocarne un difetto; che la responsabilità contemplata dalla presente direttiva vale anche per le cose mobili impiegate nei lavori di costruzione d’immobili o incorporate a beni immobili;

considerando che ai fini della protezione del consumatore è necessario considerare responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo se il prodotto finito o la parte componente o la materia prima da essi fornita sono difettosi; (…)

(...)

considerando che per proteggere il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni è necessario che il carattere difettoso di un prodotto sia determinato non già in base alla carenza del prodotto dal punto di vista del suo uso, bensì in base alla mancanza della sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi; che questa sicurezza è valutata escludendo qualsiasi uso abusivo del prodotto che nella fattispecie fosse irragionevole;

considerando che una giusta ripartizione dei rischi tra il danneggiato e il produttore implica che quest’ultimo possa esimersi dalla responsabilità se prova l’esistenza di alcuni fatti che lo liberano».

«Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».
«Ai fini della presente direttiva, per “prodotto” s’intende ogni bene mobile, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. Per “prodotto” si intende anche l’elettricità».
«Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, (…) marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso».
«Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

Diritto austriaco

«Nel caso in cui il difetto di un prodotto causi la morte, lesioni o danni alla salute di una persona, ovvero provochi danni a beni materiali distinti dal prodotto, responsabile del risarcimento del danno è

1) l’imprenditore che ha prodotto e immesso il prodotto in circolazione; (...)».

«Per produttore (…) si intende il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o di una parte componente, nonché chiunque, apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, si presenti come produttore».
«Per prodotto s’intende qualsiasi bene mobile materiale, anche se componente di un altro bene mobile materiale o incorporato in un bene immobile, ivi compresa l’energia».
«Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, con particolare riguardo per:

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Lenire i dolori reumatici

Le scaglie di rafano appena grattugiato possono aiutare a ridurre i dolori reumatici. Preparare le zone interessate frizionandole con olio vegetale viscoso o strutto prima di applicare le scaglie di rafano grattugiato comprimendole. Si può mantenere questa applicazione da due a cinque ore prima di rimuoverla. Questo trattamento ha un buon effetto drenante».

«Se l’articolo 2, in combinato disposto con l’articolo 1 e l’articolo 6 della [direttiva 85/374], debba essere interpretato nel senso che debba essere parimenti considerato quale prodotto (difettoso) la copia fisica di un quotidiano contenente suggerimenti sanitari tecnicamente inesatti la cui applicazione sia idonea a cagionare danni alla salute».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 2 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, come modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, letto alla luce dell’articolo 1 e dell’articolo 6 della direttiva medesima, come modificata dalla direttiva 1999/34, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prodotto difettoso» non comprende, ai sensi di tali disposizioni, la copia di un giornale stampato che, in un suo articolo relativo ad argomento paramedico, fornisca un consiglio sanitario errato sull’uso di una pianta, consiglio dalla cui applicazione sia derivato un danno alla salute di un lettore del giornale stesso.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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