Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 23 settembre 2020.

Priimta 2020-09-23 · ECLI:EU:T:2020:440 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
T-370/19
Teismas
General Court
Data
2020-09-23
ECLI
ECLI:EU:T:2020:440
Originalas
EUR-Lex ↗
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

23 settembre 2020 (*1)

«Relazioni esterne – Cooperazione tecnica – Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2018/1971 – Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche – Articolo 35, paragrafo 2, del regolamento 2018/1971 – Partecipazione delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi a tale organismo – Partecipazione dell’Autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo – Nozione di paese terzo – Errore di diritto»

Nella causa T‑370/19,

Regno di Spagna , rappresentato da S. Centeno Huerta, in qualità di agente,

ricorrente,

contro

Commissione europea , rappresentata da F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer e T. Ramopoulos, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 18 marzo 2019, relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ( GU 2019, C 115, pag. 26 ),

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da M.J. Costeira (relatrice), presidente, M. Kancheva e T. Perišin, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

«La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in questo settore.

Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire al Kosovo di recepire l’acquis dell’UE in tali settori dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, vegliando particolarmente a garantire e consolidare l’indipendenza delle competenti autorità di regolamentazione».

«1. Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento e dello svolgimento dei loro compiti, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, il BEREC e l’Ufficio BEREC possono collaborare con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell’Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

A tal fine, il BEREC e l’Ufficio BEREC possono, previa approvazione da parte della Commissione, stabilire accordi di lavoro. Tali accordi non creano obblighi di natura giuridica.

Nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono elaborati accordi di lavoro che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi interessati ai lavori del BEREC e dell’Ufficio BEREC, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dal BEREC, sui contributi finanziari e sul personale dell’Ufficio BEREC. In materia di personale, tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari.

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 35 del regolamento 2018/1971 in quanto il Kosovo non sarebbe un «paese terzo».

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 35 del regolamento 2018/1971 in quanto non esisterebbe un «accordo» ai fini della partecipazione dell’ANR del Kosovo al BEREC

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 35 del regolamento 2018/1971 in quanto la Commissione si sarebbe discostata dalla procedura stabilita per la partecipazione delle ANR di paesi terzi al BEREC.

Sulle spese

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

Costeira

Kancheva

Perišin

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 settembre 2020.

Firme

(*1) Lingua processuale: lo spagnolo.

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