Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 novembre 2021.

Priimta 2021-11-16 · ECLI:EU:C:2021:931 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-748/19
Teismas
Court of Justice
Data
2021-11-16
ECLI
ECLI:EU:C:2021:931
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjasE. ReganTeisėjasS. RodinTeisėjas · pranešėjasI. JarukaitisTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasP.G. Xuereb. N. PiçarraTeisėjasL.S. RossiTeisėjasA. KuminGeneralinis advokatasM. BobekKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

16 novembre 2021 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Normativa nazionale che prevede la possibilità per il Ministro della Giustizia di distaccare giudici presso organi giurisdizionali di grado superiore e di revocare tali distacchi – Inclusione, in collegi giudicanti in procedimenti penali, di giudici distaccati dal Ministro della Giustizia – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione d’innocenza»

Nelle cause riunite da C‑748/19 a C‑754/19,

aventi ad oggetto sette domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisioni del 2 settembre 2019 (C‑749/19), del 16 settembre 2019 (C‑748/19), del 23 settembre 2019 (C‑750/19 e C‑754/19), del 10 ottobre 2019 (C‑751/19) e del 15 ottobre 2019 (C‑752/19 e C‑753/19), pervenute in cancelleria il 15 ottobre 2019, nei procedimenti penali a carico di

WB (C‑748/19),

XA,

YZ (C‑749/19),

DT (C‑750/19),

ZY (C‑751/19),

AX (C‑752/19),

BV (C‑753/19),

CU (C‑754/19),

con l’intervento di:

Prokuratura Krajowa,

già

Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim (C‑748/19),

Prokuratura Rejonowa Warszawa‑Żoliborz w Warszawie (C‑749/19),

Prokuratura Rejonowa Warszawa‑Wola w Warszawie (C‑750/19, C‑753/19 e C‑754/19),

Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie (C‑751/19),

Prokuratura Rejonowa Warszawa‑Ursynów w Warszawie (C‑752/19),

nonché Pictura sp. z o.o . (C‑754/19),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, S. Rodin e I. Jarukaitis (relatore), presidenti di sezione, J.‑C. Bonichot, P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 maggio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«L’onere della prova della colpevolezza di indagati e imputati incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell’indagato o imputato. La presunzione di innocenza risulterebbe violata qualora l’onere della prova fosse trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d’ufficio dal giudice, la sua indipendenza nel valutare la colpevolezza dell’indagato o imputato e il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto riguardanti la responsabilità penale di un indagato o un imputato. Tali presunzioni dovrebbero essere confinate entro limiti ragionevoli, tenendo conto dell’importanza degli interessi in gioco e preservando i diritti della difesa, e i mezzi impiegati dovrebbero essere ragionevolmente proporzionati allo scopo legittimo perseguito. Le presunzioni dovrebbero essere confutabili e, in ogni caso, si dovrebbe farvi ricorso solo nel rispetto dei diritti della difesa».
«1. Gli Stati membri assicurano che l’onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incomba alla pubblica accusa fatti salvi l’eventuale obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre prove in conformità del diritto nazionale applicabile.

Diritto polacco

Legge relativa al pubblico ministero

Legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari

«1. Il Ministro della Giustizia può distaccare un giudice, con il suo consenso, al fine di esercitare funzioni giurisdizionali o amministrative:

(...)

Codice di procedura penale

«All’udienza di appello e di cassazione, il tribunale statuisce in composizione collegiale a tre giudici, salvo che la legge non disponga altrimenti».
«Indipendentemente dai limiti del ricorso e dai motivi di ricorso dedotti, nonché dall’incidenza della violazione sul contenuto della decisione, il giudice d’appello annulla nella seduta la decisione impugnata se:

(...)».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 2 [TUE] e con il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con il considerando 22, della direttiva [2016/343], debbano essere interpretati nel senso che sussiste una violazione dei requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, compresa l’indipendenza dell’autorità giudiziaria, nonché dei doveri derivanti dalla presunzione di innocenza, in una situazione in cui un procedimento giudiziario, come il procedimento penale a carico dell’imputato accusato di aver commesso il reato di cui [a varie disposizioni del codice penale o del codice penale tributario], [o] della persona condannata con una domanda di pronuncia di una sentenza cumulativa, sia strutturato nel modo seguente:

Procedimento dinanzi alla Corte

Sulle domande di procedimento accelerato

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla competenza della Corte

Sulla prima questione

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle questioni dalla seconda alla quarta

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE, nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il Ministro della Giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale penale di grado superiore per un periodo di tempo determinato o indeterminato e, dall’altro, in qualsiasi momento e con decisione non motivata, revocare tale distacco, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata di quest’ultimo.

Firme

(*1) Lingua processuale: il polacco.

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