Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 novembre 2021.

Priimta 2021-11-23 · ECLI:EU:C:2021:949 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-564/19
Teismas
Court of Justice
Data
2021-11-23
ECLI
ECLI:EU:C:2021:949
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjasE. ReganTeisėjasS. RodinTeisėjas · pranešėjasI. JarukaitisTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasP.G. XuerebTeisėjasN. PiçarraTeisėjasL.S. RossiTeisėjasA. KuminGeneralinis advokatasP. PikamäeKanclerisI. Illéssy
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

23 novembre 2021 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Articolo 5 – Qualità dell’interpretazione e della traduzione – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 4, paragrafo 5, e articolo 6, paragrafo 1 – Diritto all’informazione sull’accusa – Diritto all’interpretazione e alla traduzione – Direttiva 2016/343/UE – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 267 TFUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Ricevibilità – Impugnazione nell’interesse della legge contro una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale – Procedimento disciplinare – Potere del giudice di grado superiore di dichiarare illegittima la domanda di pronuncia pregiudiziale»

Nella causa C‑564/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Tribunale centrale distrettuale di Pest, Ungheria), con decisione dell’11 luglio 2019, pervenuta in cancelleria il 24 luglio 2019, integrata da una decisione del 18 novembre 2019, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento penale contro

IS,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, S. Rodin e I. Jarukaitis (relatore), presidenti di sezione, J.‑C. Bonichot, P.G. Xuereb, N. Piçarra, L.S. Rossi e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 gennaio 2021,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2010/64

«(5)

L’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950] e l’articolo 47 della [Carta] sanciscono il diritto ad un processo equo. L’articolo 48, paragrafo 2, della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa. La presente direttiva rispetta tali diritti e dovrebbe essere attuata di conseguenza.

(...)

(...)

«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

(...)

(...)

«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento.

(...)

(...)

«1. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che l’interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, e dell’articolo 3, paragrafo 9.

(...)».

Direttiva 2012/13

«(5)

L’articolo 47 della [Carta] e l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) sanciscono il diritto a un processo equo. L’articolo 48, paragrafo 2, della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa.

(...)

(...)

«La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico. Essa stabilisce altresì norme relative al diritto all’informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti».
«1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti:
«1. Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto. A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà.

(...)

«1. Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

(...)».

«1. Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati.

(...)».

«1. Gli Stati membri provvedono a che, quando le informazioni siano fornite all’indagato o imputato a norma degli articoli da 3 a 6, ciò sia verbalizzato secondo la procedura di documentazione degli atti prevista dal diritto dello Stato membro interessato.

Direttiva (UE) 2016/343

«(1)

La presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articoli 47 e 48 della [Carta], nell’articolo 6 della [CEDU], nell’articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») e nell’articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

(...)

«1. Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

(...)

(...)».

«Gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale e di esercitare i diritti della difesa».

Diritto ungherese

«1. La Kúria [(Corte suprema)], qualora ritenga fondata l’impugnazione proposta nell’interesse della legge, dichiara con sentenza che la decisione oggetto di tale impugnazione è illegittima e, in caso contrario, respinge detto ricorso tramite ordinanza.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se sia in contrasto con il principio di indipendenza dei giudici sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dall’articolo 47 della [Carta] e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea una prassi secondo la quale il [presidente dell’OBH], responsabile dell’amministrazione centrale dei tribunali e nominato dal Parlamento, che è l’unico organo a cui deve rendere conto e che ha il potere di destituirlo, conferisce l’incarico di presidente di un tribunale – presidente che, tra l’altro, ha il potere di disporre l’attribuzione delle cause, di avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici e di valutarne l’operato – mediante nomina diretta temporanea, eludendo la procedura di concorso e ignorando permanentemente il parere dei competenti organi di autogoverno dei giudici.

Se sia in contrasto con il principio di indipendenza dei giudici sancito dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dall’articolo 47 della [Carta] e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea una situazione come quella dei giudici ungheresi che, dal 1 o settembre 2018 – contrariamente alla prassi seguita nei decenni precedenti –, ricevono per legge una retribuzione inferiore rispetto a quella dei pubblici ministeri di categoria corrispondente e aventi il medesimo livello e la medesima anzianità, e nella quale, tenendo conto della situazione economica del paese, i loro stipendi non sono generalmente commisurati all’importanza delle funzioni che svolgono, soprattutto in considerazione della prassi delle gratifiche discrezionali seguita dalle cariche direttive.

«4)

Sulla richiesta di procedimento accelerato

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla quarta questione

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulla quinta questione

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulla prima questione

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulla seconda e sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2010/64, l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, letti alla luce dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a che una persona sia giudicata in contumacia quando, a causa di un’interpretazione inadeguata, non è stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell’accusa a suo carico, o quando è impossibile accertare la qualità dell’interpretazione fornita e quindi stabilire che tale persona sia stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell’accusa a suo carico.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’ungherese.

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