Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 febbraio 2021.

Priimta 2021-02-02 · ECLI:EU:C:2021:84 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-481/19
Teismas
Court of Justice
Data
2021-02-02
ECLI
ECLI:EU:C:2021:84
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasE. ReganTeisėjasM. IlešičTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasA. KuminTeisėjasN. WahlTeisėjasT. von DanwitzTeisėjas · pranešėjasM. SafjanTeisėjasF. BiltgenTeisėjasK. JürimäeTeisėjasI. JarukaitisTeisėjasN. JääskinenGeneralinis advokatasP. PikamäeKanclerisR. Schiano
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

2 febbraio 2021 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 14, paragrafo 3 – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) – Abuso di mercato – Sanzioni amministrative aventi carattere penale – Omessa collaborazione con le autorità competenti – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di mantenere il silenzio e di non contribuire alla propria incolpazione»

Nella causa C‑481/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte costituzionale (Italia), con ordinanza del 6 marzo 2019, pervenuta in cancelleria il 21 giugno 2019, nel procedimento

DB

contro

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob),

nei confronti di:

Presidente del Consiglio dei ministri,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Kumin e N. Wahl, presidenti di sezione, T. von Danwitz, M. Safjan (relatore), F. Biltgen, K. Jürimäe, I. Jarukaitis e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 luglio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni presentate dall’avvocato generale all’udienza del 27 ottobre 2020,

ha emesso la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2003/6

«(37)

Il conferimento all’autorità competente di ogni Stato membro di un insieme minimo comune di strumenti e poteri forti garantirà l’efficacia della sua opera di vigilanza. I gestori di mercato e tutti gli operatori economici dovrebbero parimenti contribuire, ai rispettivi livelli, all’integrità del mercato. (...)

(...)

«1. All’autorità competente sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle sue funzioni. (...)

(...)

«1. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri sono tenuti a garantire, conformemente al loro ordinamento nazionale, che possano essere adottate le opportune misure amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico delle persone responsabili del mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

(...)».

Regolamento n. 596/2014

«(62)

Il conferimento all’autorità competente di ogni Stato membro di una serie di strumenti, poteri e risorse adeguati garantirà l’efficacia della sua opera di vigilanza. Di conseguenza, il presente regolamento prevede, in particolare, una serie minima di poteri di vigilanza e di indagine che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti degli Stati membri conformemente al diritto nazionale. (...)

(...)

(...)

«Non è consentito:

«2. Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri di controllo e di indagine:

(...).

(...)».

«1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’[Autorità europea dei mercati finanziari (ESMA)] le pertinenti norme di diritto penale.

(...)

(...).

I riferimenti all’autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell’autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all’articolo 23, paragrafo 1.

(...)

Diritto italiano

«1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
«1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritarda l’esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro duecentomila».
«1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, è punito ai sensi del presente articolo chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Banca d’Italia e della Consob, ovvero non coopera con le medesime autorità al fine dell’espletamento delle relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda l’esercizio delle stesse.

1-bis. Se la violazione è commessa da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione temporis, e l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 596/2014 debbano essere interpretati nel senso che consentono agli Stati membri di non sanzionare chi si rifiuti di rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura “punitiva”?

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi consentono agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell’ambito di un’indagine svolta nei suoi confronti dall’autorità competente a titolo di detta direttiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale.

Lenaerts

Silva de Lapuerta

Bonichot

Arabadjiev

Regan

Ilešič

Bay Larsen

Kumin

Wahl

von Danwitz

Safjan

Biltgen

Jürimäe

Jarukaitis

Jääskinen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 febbraio 2021.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente

K. Lenaerts

(*1) Lingua processuale: l’italiano.

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