Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021.

Priimta 2021-01-14 · ECLI:EU:C:2021:8 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-393/19
Teismas
Court of Justice
Data
2021-01-14
ECLI
ECLI:EU:C:2021:8
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.‑C. BonichotTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasC. ToaderTeisėjas · pranešėjasM. SafjanTeisėjasN. JääskinenGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

14 gennaio 2021 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo – Decisione quadro 2005/212/GAI – Confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Direttiva 2014/42/UE – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Normativa nazionale che prevede la confisca, a favore dello Stato, del bene utilizzato per commettere il reato di contrabbando doganale – Bene appartenente a un terzo in buona fede»

Nella causa C‑393/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Apelativen sad – Plovdiv (Corte d’appello di Plovdiv, Bulgaria), con decisione del 16 maggio 2019, pervenuta in cancelleria il 21 maggio 2019, nel procedimento penale a carico di

OM,

con l’intervento di:

Okrazhna prokuratura – Haskovo,

Apelativna prokuratura – Plovdiv,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan (relatore) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 giugno 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Decisione quadro 2005/212/GAI

«Dal punto 50, lettera b), del piano d’azione di Vienna risulta che entro cinque anni dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam si devono migliorare e ravvicinare, se necessario, le disposizioni nazionali sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, tenendo conto di diritti di terzi in buona fede».
«Ai fini della presente decisione quadro si intende per:
«1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi.
«Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le persone cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti».

Direttiva 2014/42/UE

«(9)

La presente direttiva è volta a modificare e ad ampliare le disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI [del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato ( GU 2001, L 182, pag. 1 ),] e 2005/212/GAI. È opportuno sostituire parzialmente dette decisioni quadro per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.

(...)

(...)

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

(...)».

«La presente direttiva si applica ai reati contemplati:

nonché da altri strumenti giuridici se questi ultimi prevedono specificamente che la presente direttiva si applichi ai reati in essi armonizzati».

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 ottobre 2016. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni».
«1. L’articolo 1, lettera a), dell’azione comune 98/699/GAI, gli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2001/500/GAI, nonché l’articolo 1, primi quattro trattini, e l’articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI, sono sostituiti dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativamente ai termini per il recepimento di tali decisioni quadro nel diritto nazionale.

Diritto bulgaro

«Le pene sono:

(...)

(...)».

«(7) (...) L’oggetto del contrabbando è sequestrato a favore dello Stato, chiunque ne sia il proprietario; se non esiste più o è stato ceduto, viene determinato un importo corrispondente al suo valore sulla base dei prezzi al dettaglio nazionali.

(8) (...) Il mezzo di trasporto o il contenitore utilizzato per trasportare le merci oggetto del contrabbando è sequestrato a favore dello Stato, anche quando non appartiene all’autore del reato, a meno che il suo valore non sia proporzionale alla gravità del reato».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 17, paragrafo 1, della [Carta] debba essere interpretato nel senso che è inammissibile – in quanto lesiva del rapporto equilibrato tra interesse generale e necessità di tutelare il diritto di proprietà – una disciplina nazionale come quella a norma dell’articolo 242, paragrafo 8, del [NK] in forza del quale dev’essere sequestrato a favore dello Stato il mezzo di trasporto, utilizzato per commettere il reato di contrabbando aggravato, appartenente a un soggetto terzo che non era a conoscenza della commissione del reato da parte del suo dipendente, né avrebbe dovuto o potuto esserlo.

Sulla competenza della Corte

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il bulgaro.

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