Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020.

Priimta 2020-12-17 · ECLI:EU:C:2020:1031 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-336/19
Teismas
Court of Justice
Data
2020-12-17
ECLI
ECLI:EU:C:2020:1031
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasA. PrechalTeisėjasE. ReganTeisėjasM. IlešičTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasA. KuminTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasC. ToaderTeisėjasM. SafjanTeisėjas · pranešėjasD. ŠvábyTeisėjasL.S. RossiTeisėjasI. JarukaitisTeisėjasN. JääskinenTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasG. HoganKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 dicembre 2020 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Protezione degli animali durante l’abbattimento – Regolamento (CE) n. 1099/2009 – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo di stordire gli animali prima di abbatterli – Articolo 4, paragrafo 4 – Deroga nell’ambito della macellazione rituale – Articolo 26, paragrafo 2 – Possibilità per gli Stati membri di adottare norme nazionali che mirano ad assicurare agli animali una maggiore protezione in caso di macellazione rituale – Interpretazione – Normativa nazionale che impone, in caso di macellazione rituale, uno stordimento reversibile e inidoneo a provocare la morte – Articolo 13 TFUE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 10 – Libertà di religione – Libertà di manifestare la propria religione – Limitazione – Proporzionalità – Mancanza di consenso tra gli Stati membri dell’Unione europea – Margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri – Principio di sussidiarietà – Validità – Diverso trattamento della macellazione rituale e dell’abbattimento di animali durante attività venatorie o di pesca nonché durante eventi culturali o sportivi – Insussistenza di discriminazione – Articoli 20, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali»

Nella causa C‑336/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio), con decisione del 4 aprile 2019, pervenuta in cancelleria il 18 aprile 2019, nel procedimento

Centraal Israëlitisch Consistorie van België e altri,

Unie Moskeeën Antwerpen VZW,

Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW,

JG,

KH,

Executief van de Moslims van België e altri,

Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België – Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW e altri,

contro

Vlaamse Regering,

con l’intervento di:

LI,

Waalse Regering,

Kosher Poultry BVBA e altri,

Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen e A. Kumin, presidenti di sezione, T. von Danwitz, C. Toader, M. Safjan, D. Šváby (relatore), L.S. Rossi, I. Jarukaitis e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: M. Ferreira, amministratrice principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 luglio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 settembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(2)

L’abbattimento degli animali può provocare dolore, ansia, paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche nelle migliori condizioni tecniche. Alcune operazioni relative all’abbattimento possono causare stress e ogni tecnica di stordimento presenta inconvenienti. È opportuno che gli operatori o il personale addetto all’abbattimento adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l’ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione o abbattimento, tenendo conto delle migliori pratiche nel settore e dei metodi consentiti dal presente regolamento. Il dolore, l’ansia o la sofferenza dovrebbero essere considerati pertanto evitabili quando gli operatori o il personale addetto all’abbattimento violano una delle disposizioni del presente regolamento o ricorrono alle pratiche consentite senza applicare i metodi più avanzati, procurando per negligenza o intenzionalmente dolore, ansia o sofferenza agli animali.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

È importante assicurare che gli Stati membri non usino tali disposizioni nazionali in modo da pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno.

«1. Il presente regolamento disciplina l’abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l’abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate.

Per quanto riguarda i pesci si applicano tuttavia soltanto le prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1.

(...)

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

(...)

(...)

(...)».

«Durante l’abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili».
«1. Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all’allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale.

I metodi di cui all’allegato I che non comportino la morte istantanea (...) sono seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte qual[e] il dissanguamento, l’enervazione, l’elettrocuzione o la prolungata anossia.

(...)

«Qualora, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, gli animali siano abbattuti senza essere precedentemente storditi, le persone responsabili della macellazione effettuano controlli sistematici per garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità prima di essere liberati dal sistema di immobilizzazione e non presentino segni di vita prima di subire la preparazione o la scottatura».
«1. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere eventuali disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Entro il 1 o gennaio 2013 gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni nazionali. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri.

(...)

Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni nazionali. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri.

(...)

«Entro l’8 dicembre 2014, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibilità di introdurre taluni requisiti riguardanti la protezione dei pesci durante l’abbattimento tenendo presenti gli aspetti legati al benessere degli animali e l’impatto socioeconomico ed ambientale. Questa relazione è, se del caso, corredata da proposte legislative finalizzate a modificare il presente regolamento includendovi disposizioni specifiche riguardanti la protezione dei pesci durante l’abbattimento.

In attesa dell’adozione di queste misure, gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni nazionali riguardanti la protezione dei pesci durante la macellazione o l’abbattimento e ne informano la Commissione».

Diritto belga

«Le Fiandre attribuiscono grande importanza al benessere animale. L’obiettivo è quindi di vietare nelle Fiandre qualsiasi sofferenza animale evitabile. La macellazione senza stordimento degli animali è incompatibile con tale principio. Sebbene altre misure, meno drastiche rispetto al divieto della macellazione senza previo stordimento, potrebbero limitare in qualche misura l’incidenza negativa di tale metodo di macellazione sul benessere degli animali, simili misure non possono impedire che tale benessere sia pregiudicato in modo molto grave. Il margine tra l’eliminazione della sofferenza animale, da un lato, e la macellazione senza previo stordimento, dall’altro, sarà sempre molto ampio, anche se fossero adottate misure meno radicali per limitare al minimo il pregiudizio al benessere degli animali.

Ciò non toglie che si persegue un equilibrio tra la protezione del benessere degli animali e la libertà di religione.

I riti religiosi sia ebraico sia islamico richiedono che l’animale sia svuotato quanto più possibile del suo sangue. Ricerche scientifiche hanno dimostrato che il timore che lo stordimento influenzi negativamente il dissanguamento non è fondato (...).

Peraltro, i due riti richiedono che l’animale sia intatto e sano al momento della macellazione e che muoia per emorragia. (...) [L]’elettronarcosi è un metodo di stordimento reversibile (non letale) nell’ambito del quale l’animale, se nel frattempo non viene sgozzato, riprende conoscenza dopo un breve lasso di tempo e non risente di alcun effetto negativo causato dallo stordimento. Se l’animale viene sgozzato immediatamente dopo essere stato stordito, la sua morte sarà dovuta esclusivamente all’emorragia. Tenuto conto di ciò, può essere seguita la conclusione che figura nella relazione del signor Vanthemsche. Secondo tale conclusione, l’effettuazione dello stordimento reversibile, non letale, nella pratica della macellazione rituale costituisce una misura proporzionata che rispetta lo spirito della macellazione rituale nell’ambito della libertà di religione e tiene conto in massima misura del benessere degli animali interessati. Quanto meno, l’obbligo di ricorrere all’elettronarcosi per le macellazioni realizzate secondo metodi speciali richiesti da riti religiosi non arreca pertanto un pregiudizio sproporzionato alla libertà di religione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento [n. 1099/2009] debba essere interpretato nel senso che, in deroga (...) [all’]articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento e al fine di promuovere il benessere degli animali, agli Stati membri è consentito adottare disposizioni come quelle [della legge regionale di cui al procedimento principale], disposizioni che prevedono, da un lato, un divieto di macellazione degli animali senza previo stordimento che vale anche per la macellazione eseguita nel quadro di un rito religioso e, dall’altro lato, un procedimento di stordimento alternativo per la macellazione eseguita nel quadro di un rito religioso basato sullo stordimento reversibile e sulla norma secondo la quale lo stordimento non può comportare la morte dell’animale.

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il neerlandese.

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